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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 11172/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13439/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE MILANO n. 34281/2021 depositata il 13/04/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ricorre per regolamento di competenza, formulando tre mezzi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., contro l’ordinanza del 12 aprile 2022 con cui il Tribunale di Milano ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, indicando come competente il Tribunale di Torino in forza di clausola contrattuale che fissava la competenza esclusiva di detto giudice contenuta in due contratti di [OSCURATO:PERSONA] comprensivo di un servizio di [OSCURATO:PERSONA] stipulati il 30 novembre 2018 e 10 settembre 2019 [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. resiste con controricorso.

Il procuratore generale ha concluso per la dichiarazione della competenza del Tribunale di Torino.

La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente ha formulato i seguenti motivi [OSCURATO:PERSONA], ex art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c. - omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere il Giudice basato la decisione su un contratto ormai estinto e aver omesso di rilevare che il contratto sottoscritto tra le Parti in data 10 settembre 2019, sostitutivo del precedente in data 3 dicembre 2018, non recava la specifica sottoscrizione ex art.1341 c.c.in relazione alla clausola di deroga al foro ex artt. 28 e 29 c.p.c. di cui all’art. 15.2., con conseguente nullità ed inefficacia della stessa clausola; - ovvero comunque ex art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt.28 e 29 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 1341 e 2697 c.c., nonché artt. 115 e 116 e132, n. 5), c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo oggetto di contraddittorio tra le Parti per avere il Tribunale di Milano omesso di considerare nella loro interezza le diverse censure, contestazioni e petita che costituiscono la domanda svolta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e per aver omesso di considerare i diversi contratti intercorsi direttamente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che individuavano il foro di Milano quale competente a decidere o, comunque, ex art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. -violazione dell’art. 19 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA], ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 28 e 29 c.p.c. in relazione alla determinazione del foro della persona giuridica. [OSCURATO:PERSONA] Il primo mezzo si fonda sull’assunto che il contratto del 30 novembre 2018 sarebbe stato integralmente superato da quello del 10 settembre 2019, mancante della sottoscrizione della clausola derogativa della competenza ai sensi dell’articolo 1341 c.c.: ma, a parte il fatto che il contratto del 10 settembre 2019, nella versione prodotta dalla ricorrente, che ne ha anche inserito gli stralci pertinenti nel corpo del ricorso, non manca della ulteriore menzionata sottoscrizione di cui alla citata norma, ma manca in radice di sottoscrizione, sicché non si comprende come possa aver sostituito il contratto precedente, sta di fatto che il contratto del 2019 si presenta espressamente quale accordo integrativo del contratto sottoscritto nel 2018, come risulta dalla stessa intestazione del documento: «accordo integrativo del contratto per l’erogazione del Servizio di [OSCURATO:PERSONA] rapporto n. 5890/10276388», ossia il contratto del 2018.

Nel contratto del 2019 si precisa inoltre che «resta inteso che le modifiche/integrazioni al DBI sopra riportate non costituiscono e non possono essere interpretate come novazione del predetto rapporto contrattuale, che resta disciplinato, per tutto quanto non qui modificato, dalle condizioni economiche e contrattuali attualmente vigenti».

Ovvio che, in mancanza di modificazione della clausola sulla competenza, la stessa è rimasta ferma.

Non vi è dunque alcun dubbio che la competenza territoriale sia stata validamente fissata nel contratto del 2018, mentre la tesi in proposito sviluppata dalla ricorrente in memoria, a fronte dell’inequivoco dato letterale di cui si è dato conto, non è condivisibile: di qui, a fronte di una indiscutibile pattuizione di clausola di competenza esclusiva presso il tribunale di Torino, viene a cadere anche il terzo mezzo.

I pregressi rapporti tra le parti, poi, nulla rilevano, giacché non possono infirmare la validità ed efficacia della menzionata clausola, di inequivoco significato.

Va, dunque, dichiarata la competenza del Tribunale di Torino, al quale è rimessa la regolazione delle spese del presente giudizio di regolamento.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Torino, avanti al quale rimette le parti an

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13439/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE MILANO n. 34281/2021 depositata il 13/04/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ricorre per regolamento di competenza, formulando tre mezzi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., contro l’ordinanza del 12 aprile 2022 con cui il Tribunale di Milano ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, indicando come competente il Tribunale di Torino in forza di clausola contrattuale che fissava la competenza esclusiva di detto giudice contenuta in due contratti di [OSCURATO:PERSONA] comprensivo di un servizio di [OSCURATO:PERSONA] stipulati il 30 novembre 2018 e 10 settembre 2019 [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. resiste con controricorso. Il procuratore generale ha concluso per la dichiarazione della competenza del Tribunale di Torino. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente ha formulato i seguenti motivi [OSCURATO:PERSONA], ex art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c. - omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere il Giudice basato la decisione su un contratto ormai estinto e aver omesso di rilevare che il contratto sottoscritto tra le Parti in data 10 settembre 2019, sostitutivo del precedente in data 3 dicembre 2018, non recava la specifica sottoscrizione ex art.1341 c.c.in relazione alla clausola di deroga al foro ex artt. 28 e 29 c.p.c. di cui all’art. 15.2., con conseguente nullità ed inefficacia della stessa clausola; - ovvero comunque ex art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt.28 e 29 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 1341 e 2697 c.c., nonché artt. 115 e 116 e132, n. 5), c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo oggetto di contraddittorio tra le Parti per avere il Tribunale di Milano omesso di considerare nella loro interezza le diverse censure, contestazioni e petita che costituiscono la domanda svolta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e per aver omesso di considerare i diversi contratti intercorsi direttamente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che individuavano il foro di Milano quale competente a decidere o, comunque, ex art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. -violazione dell’art. 19 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA], ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 28 e 29 c.p.c. in relazione alla determinazione del foro della persona giuridica. [OSCURATO:PERSONA] Il primo mezzo si fonda sull’assunto che il contratto del 30 novembre 2018 sarebbe stato integralmente superato da quello del 10 settembre 2019, mancante della sottoscrizione della clausola derogativa della competenza ai sensi dell’articolo 1341 c.c.: ma, a parte il fatto che il contratto del 10 settembre 2019, nella versione prodotta dalla ricorrente, che ne ha anche inserito gli stralci pertinenti nel corpo del ricorso, non manca della ulteriore menzionata sottoscrizione di cui alla citata norma, ma manca in radice di sottoscrizione, sicché non si comprende come possa aver sostituito il contratto precedente, sta di fatto che il contratto del 2019 si presenta espressamente quale accordo integrativo del contratto sottoscritto nel 2018, come risulta dalla stessa intestazione del documento: «accordo integrativo del contratto per l’erogazione del Servizio di [OSCURATO:PERSONA] rapporto n. 5890/10276388», ossia il contratto del 2018. Nel contratto del 2019 si precisa inoltre che «resta inteso che le modifiche/integrazioni al DBI sopra riportate non costituiscono e non possono essere interpretate come novazione del predetto rapporto contrattuale, che resta disciplinato, per tutto quanto non qui modificato, dalle condizioni economiche e contrattuali attualmente vigenti». Ovvio che, in mancanza di modificazione della clausola sulla competenza, la stessa è rimasta ferma. Non vi è dunque alcun dubbio che la competenza territoriale sia stata validamente fissata nel contratto del 2018, mentre la tesi in proposito sviluppata dalla ricorrente in memoria, a fronte dell’inequivoco dato letterale di cui si è dato conto, non è condivisibile: di qui, a fronte di una indiscutibile pattuizione di clausola di competenza esclusiva presso il tribunale di Torino, viene a cadere anche il terzo mezzo. I pregressi rapporti tra le parti, poi, nulla rilevano, giacché non possono infirmare la validità ed efficacia della menzionata clausola, di inequivoco significato. Va, dunque, dichiarata la competenza del Tribunale di Torino, al quale è rimessa la regolazione delle spese del presente giudizio di regolamento. P.Q.M. La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Torino, avanti al quale rimette le parti an
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