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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08397/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2021 della Corte d'appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Trieste confermava la sentenza del 18/11/2019 del G.u.p. del Tribunale di Pordenone, emessa in esito a giudizio abbreviato, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rapina pluriaggravata (dall'essere stata la minaccia commessa con armi e da persone travisate) in concorso commesso il 1° dicembre 2004 ai danni della filiale di Porcia di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Trieste, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, con il quale deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen., nonché l'«omessa motivazione sul punto».

Nell'esporre che il giudice, nell'esercizio del proprio potere discrezionale di determinazione della pena, deve tenere conto della gravità del reato e della personalità dell'imputato, e che l'esercizio di tale potere discrezionale «non può prescindere dalla necessità rieducativa», il ricorrente lamenta che «[l]a commisurazione della pena applicata induce a ritenere che il giudice non abbia tenuto conto, intuitivamente e globalmente di tutti gli elementi previsti dall'art.133 c.p.», in specie, «della particolare personalità del reo», «applicando nella sentenza de quo una pena non conforme ai principi espressamente enunciati dalla legge penale» e, in particolare, «incongrua rispetto alla personalità dell'imputato all'atto del fatto». [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per l'assoluta genericità del suo unico motivo.

2. La giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (tra le tante, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283-01).

Anche successivamente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01).

3. Rammentati tali principi, e tornando al caso di specie, si deve rilevare che, a fronte dell'irrogazione, con la confermata sentenza del G.u.p. del Tribunale di Pordenone, di una pena base di 4 anni e 6 mesi di reclusione ed € 1.050,00 di multa, attestata, perciò, sul minimo edittale della pena applicabile ratione temporis per l'attribuito reato di cui all'art. 628, primo e terzo comma, n. 1), cod. pen. (pari a 4 anni e 6 mesi di reclusione ed € 1.032,00 di multa), il ricorrente si limita a contestare in modo del tutto generico tale valutazione dei giudici di merito in ordine al trattamento sanzionatorio, senza dedurre alcuno specifico vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza impugnata al riguardo.3.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2021 della Corte d'appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Trieste confermava la sentenza del 18/11/2019 del G.u.p. del Tribunale di Pordenone, emessa in esito a giudizio abbreviato, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rapina pluriaggravata (dall'essere stata la minaccia commessa con armi e da persone travisate) in concorso commesso il 1° dicembre 2004 ai danni della filiale di Porcia di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Trieste, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, con il quale deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen., nonché l'«omessa motivazione sul punto». Nell'esporre che il giudice, nell'esercizio del proprio potere discrezionale di determinazione della pena, deve tenere conto della gravità del reato e della personalità dell'imputato, e che l'esercizio di tale potere discrezionale «non può prescindere dalla necessità rieducativa», il ricorrente lamenta che «[l]a commisurazione della pena applicata induce a ritenere che il giudice non abbia tenuto conto, intuitivamente e globalmente di tutti gli elementi previsti dall'art.133 c.p.», in specie, «della particolare personalità del reo», «applicando nella sentenza de quo una pena non conforme ai principi espressamente enunciati dalla legge penale» e, in particolare, «incongrua rispetto alla personalità dell'imputato all'atto del fatto». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per l'assoluta genericità del suo unico motivo. 2. La giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (tra le tante, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283-01). Anche successivamente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01). 3. Rammentati tali principi, e tornando al caso di specie, si deve rilevare che, a fronte dell'irrogazione, con la confermata sentenza del G.u.p. del Tribunale di Pordenone, di una pena base di 4 anni e 6 mesi di reclusione ed € 1.050,00 di multa, attestata, perciò, sul minimo edittale della pena applicabile ratione temporis per l'attribuito reato di cui all'art. 628, primo e terzo comma, n. 1), cod. pen. (pari a 4 anni e 6 mesi di reclusione ed € 1.032,00 di multa), il ricorrente si limita a contestare in modo del tutto generico tale valutazione dei giudici di merito in ordine al trattamento sanzionatorio, senza dedurre alcuno specifico vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza impugnata al riguardo.3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della c
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