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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 17520/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

LABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona della [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con il decreto in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Sezione Misure diPrevenzione, ha rigettato l’istanza proposta dai ricorrenti volta ad ottenere la revoca dellaconfisca di un immobile sito in Palmi, alla via Concordato n. 41.I ricorrenti dichiarano di agire quali eredi della madre [OSCURATO:PERSONA], decedutanel 2020 e quali terzi interessati nel procedimento di prevenzione in allora avviato neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], che aveva portato alla confisca definitiva dell’immobileformalmente intestato a [OSCURATO:PERSONA], coinvolta nel procedimento quale terzainteressata.Il Tribunale ha escluso che le prove addotte potessero ritenersi nuove rispetto a quantoera già stato oggetto di esame nel procedimento di prevenzione.2.

Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] MariaAntonietta, a mezzo del loro comune difensore e con unico atto.Deducono:1) violazione di legge e delle norme sovranazionali come interpretate dalle sentenze dellaCorte EDU (si citano gli artt. 6 e 7 della CEDU e le sentenza [OSCURATO:PERSONA] contro Italia eVarvara contro Italia), per avere il Tribunale ritenuto che l’immobile confiscato fosse fruttodi attività illecita senza prove in tal senso, dal momento che non vi era stato alcunprocedimento penale in allora instaurato a carico del proposto [OSCURATO:PERSONA] cheavesse dato riscontro a tale assunto.La confisca si era basata solo sul contenuto di una conversazione intercettata il 25 ottobre2007 ed intercorsa tra il detenuto [OSCURATO:PERSONA] ed i suoi familiari; tale dialogo nonaveva dato luogo ad alcun procedimento penale che aveva consentito allo stesso [OSCURATO:PERSONA],anche attraverso rinuncia alla prescrizione, di difendersi dalle accuse di essersiimpadronito con violenza mafiosa del terreno sul quale l’immobile confiscato era statosuccessivamente edificato attraverso una attività estorsiva posta in essere nei confrontidi un costruttore.Le conseguenze della mancanza di un procedimento penale a carico dell’autore dei reatidai quali discenderebbe la provenienza illecita del bene oggetto di confisca, non potrebbericadere sugli odierni terzi interessati ed anche solo per questa ragione si dovrebbedisporne la revoca, dovendo ritenersi assimilabile la confisca penale alla confisca diprevenzione, essendo accomunate dalla loro comune natura afflittiva;2) violazione di legge per avere il Tribunale, in primo luogo, con motivazione apparente,misure di prevenzione personali e patrimoniali, ponendola a base della confisca pur inassenza di un procedimento penale a carico del proposto che potesse giustificarnel’adozione e pur in presenza di risalenti accertamenti che avevano acclarato la proporzioneesistente tra il patrimonio della famiglia [OSCURATO:PERSONA] ed il valore dell’immobile.In secondo luogo, il Tribunale avrebbe erroneamente escluso il carattere di prova nuovaagli elementi addotti dai ricorrenti per sconfessare la tesi riveniente dall’interpretazionedel contenuto della intercettazione che aveva fondato la confisca.In primo luogo, era stato prodotto il preliminare di vendita per l’acquisto del terreno e ledichiarazioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] assunte dalla difesa, a dimostrazione del fatto che il terrenoove era stato edificato l’immobile fosse stato legittimamente acquistato senza violenzaalcuna rispetto a soggetti che si erano proposti per l’acquisto.Il contratto preliminare aveva una collocazione temporale ben definita e non poteva cheassurgere al rango di prova nuova nei confronti di coloro che, come i ricorrenti, nonavevano partecipato al procedimento di prevenzione, sicché, per essi “la sede naturale incui produrre l’intero materiale probatorio a loro disposizione era da individuarsinecessariamente all’interno del giudizio di esecuzione” (fg. 12 del ricorso).Diversamente opinando, gli interessati non sarebbero posti nella condizione di difendersi,in violazione “dell’art. 1 Prot.

N. 1 Cedu” e del criterio di proporzionalità nella lesione deldiritto di proprietà (fg. 13 del ricorso).3) violazione di legge per avere il Tribunale operato una illegittima inversione dell’oneredella prova, dal momento che, in capo ai ricorrenti, estranei al procedimento diprevenzione, non potevano valere le stesse regole sulle prove nuove e sulla impossibilitàdi loro assunzione riferibili a chi aveva partecipato al procedimento, fermo restando che,nel caso in esame, nessuna presunzione di fittizia intestazione poteva essere applicabileai ricorrenti.Il ricorso si sofferma sul carattere decisivo delle nuove prove siccome volte a confutare ilcontenuto della intercettazione, dimostrando che, contrariamente ad essa (cherappresentava soltanto una millanteria del [OSCURATO:PERSONA] ai suoi familiari), si era avuta la stipuladi un preliminare due anni dopo e non subito dopo il ferimento, raccontato dal propostoai familiari, di coloro che erano interessati al terreno; inoltre, le vicende successive(stipula del contratto definitivo e richieste di sanatoria, edificazione protrattasi perdecenni) davano conto della legittimità dell’acquisto e della assenza di estorsioni neiconfronti del costruttore, anche in ragione della prova, già emersa nel primo procedimentodi prevenzione, che l’immobile fosse stato edificato con proventi leciti derivanti dallavendita di altro terreno e di un appartamento e con le risorse ordinarie dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA].Ancora, i periodi di detenzione di [OSCURATO:PERSONA] gli avrebbero impedito di edificarel’immobile, che era stato definito, ognuno per la propria parte, dai vari fratelli del propostooggi ricorrenti e che avevano dimostrato, in epoca successiva all’acquisto, la pienadisponibilità del bene nella parte a ciascuno riferibile.L’esame del preliminare di compravendita proposto in ricorso e la data della sua stipula,smentirebbero quanto affermato dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] nel corso dellaconversazione posta a base della confisca (fgg. 34 e 35 del ricorso).[OSCURATO:PERSONA] ricorsi, proposti con motivi complessivamente infondati, devono essere rigettati.1.

Preliminarmente, deve sottolinearsi che, come ha correttamente rilevato il Tribunale,la normativa di riferimento – avuto riguardo all’epoca in cui era stata avanzata la propostaper la misura di prevenzione - è quella antecedente all’introduzione del cosiddetto CodiceAntimafia, per effetto del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.Infatti, in tema di confisca di prevenzione, il rimedio della revocazione della decisionedefinitiva, attribuito dall'art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 alla competenza dellacorte d'appello, non è esperibile nei procedimenti la cui proposta di applicazione dellamisura sia stata formulata prima del 13 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del codiceantimafia), continuando per essi ad applicarsi, in virtù della norma transitoria di cui all'art.117 del citato decreto, l'art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, che attribuisce lacompetenza per la revoca al medesimo organo giudicante che aveva disposto la confisca(Sez. 1, n. 9281 del 12/01/2024, Corte, Rv. 286149-01).Sicché, le regole giuridiche da applicare al caso in esame, sono quelle che, preso attodella confisca intervenuta ai sensi dell’art. 2-ter, comma terzo, legge n. 575 del 31 maggio1975, prevedevano, in allora, la revoca del provvedimento ablativo definitivo inapplicazione dell’art. 7, comma 2, legge n. 1423 del 27 dicembre 1956, secondol’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità, che attribuiva ai terzi chenon avevano partecipato al procedimento di prevenzione, la possibilità di esperireincidente di esecuzione.Infatti, si era stabilito che, la legittimazione a proporre istanza di revoca delprovvedimento di confisca disposto ai sensi dell'art. 2-ter, comma terzo, Legge 31 maggio1975 n. 575 (disposizioni contro la mafia) spetta solo a chi abbia partecipato alprocedimento di prevenzione o sia stato messo in grado di parteciparvi, mentre chi nonsia stato chiamato a prendervi parte e comunque non vi abbia preso parte può far valerel'inefficacia nei suoi confronti della confisca mediante incidente di esecuzione. (Sez.

U, n.57 del 19/12/2006, dep. 2007, Auddino, Rv. 234956-01).I ricorrenti hanno, pertanto, correttamente avanzato la richiesta di incidente diesecuzione, in quanto non avevano preso parte al procedimento di prevenzione che si eraavuto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e della loro madre, [OSCURATO:PERSONA],deceduta nel 2020.Nella richiesta e nel ricorso i ricorrenti si qualificano come eredi pro-quota della madre e,allo stesso tempo, come terzi interessati.Nella prima qualità, quella di eredi, essi hanno legittimazione a richiedere la revoca dellaconfisca; al contrario, essi non hanno alcun titolo quale terzi interessati, dal momentoche, nel procedimento di prevenzione, già la loro madre aveva rivestito tale qualità, inquanto formale intestataria del bene immobile che è era stato oggetto della confisca eche inerisce alla questione all’odierno esame.2.

Anche nella giurisprudenza precedente alla introduzione dell’art. 28 d.lgs. 159/2011,che prevede la revocazione della confisca, si era sostenuto che la revoca “si riferisce adun provvedimento definitivo.

Carattere, questo, che preclude di rimettere in discussionecon l'istanza atti o elementi già considerati nel procedimento di prevenzione o in essodeducibili” (Sez.

U, n. 57 del 19/12/2006, dep. 2007, Auddino, Rv. 234956-01, primacitata, in motivazione; "Prova nuova", rilevante ai fini della revoca "ex tunc" della misuradi prevenzione della confisca è solo quella sopravvenuta rispetto alla conclusione delprocedimento di prevenzione, non anche quella deducibile, ma non dedotta, nell'ambitodi esso. (Sez. 2, n. 11818 del 07/12/2012, dep. 2013, Ercolano, Rv. 255530-01).3.

Ciò posto e passando all’esame dei motivi di ricorso, quanto al primo motivo, se nedeve rilevare l’infondatezza.Come risulta dal provvedimento qui impugnato ed anche dalla sentenza emessa da questaCorte di legittimità (Sez. 6, n. 53829 del 14/09/2017, [OSCURATO:PERSONA], n.m.) a conclusione delprocedimento di prevenzione che aveva portato alla confisca del bene immobile di cui sidiscute, tale provvedimento ablativo, stante la conclamata, altissima pericolosità socialedel proposto [OSCURATO:PERSONA], era intervenuto non perché fosse stata rilevata unasproporzione tra il valore del bene ed il patrimonio del proposto, bensì perché l’immobile– in origine costituito da un terreno sul quale successivamente si era edificata unacostruzione - era stato ritenuto proveniente da attività illecita.Il Tribunale ha fatto proprie le motivazioni della citata sentenza di legittimità, laddove silegge, a fg. 10: “Va infatti osservato che la confisca, ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 159 del2011, come già ai sensi dell'art. 2-ter legge 575 del 1965, può essere disposta conriguardo a beni (la cui acquisizione ricada in periodo in cui il soggetto può dirsi pericoloso:in tal senso l'analisi di Cass. Sez.

U. n. 4880 del 26/6/2014, Spinelli, rv. 262605), di cuiil proposto non possa giustificare la provenienza e di cui risulti essere titolare o avere ladisponibilità in valore sproporzionato al reddito dichiarato ai fini delle imposte sul redditoo alla propria attività economica, e con riguardo a beni che risultino essere frutto di attivitàillecite o ne costituiscano il reimpiego”.L’assunto che si trattasse di un bene di provenienza illecita era stato tratto, nelprocedimento di prevenzione a carico del [OSCURATO:PERSONA], dalla seguente risultanza,posta alla base del provvedimento impugnato in questa sede ma della quale la sentenzadella Corte di cassazione, prima citata ed emessa nel procedimento di confisca, avevadato atto a fg. 11, avallando il fatto che i giudici di merito avevano “posto a fondamentodella confisca le risultanze di alcune conversazioni intercettate, nel corso delle quali ilGallico, parlando con i familiari, aveva orgogliosamente rivelato che il terreno era costato«due fucilate nelle ginocchia», riferendosi al ferimento dei fratelli Rossini che si eranointromessi nell'acquisizione del bene, e in attività estorsiva in danno di [OSCURATO:PERSONA],costretto a consegnare il denaro necessario per l'edificazione in via Concordato. [OSCURATO:PERSONA] peraltro dato conto delle obiezioni difensive, fornendo completa e adeguata rispostaalle varie censure, in particolare sottolineando le ragioni, per cui avrebbe dovutoescludersi in quel contesto una mera vanteria del [OSCURATO:PERSONA], e i riscontri riferiti al raccontoemergente dalle conversazioni intercettate (pagg. 15 e 16 del decreto impugnato).

D'altrocanto la Corte ha anche sottolineato come non fossero valorizzabili in senso contrario ledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], all'epoca quindicenne e dunque rimastoragionevolmente all'oscuro di quanto accaduto.

Inoltre ha posto in evidenza l'irrilevanzadel fatto che per la vicenda non fosse stato promosso procedimento penale a carico delGallico, a fronte del tempo trascorso, tale da aver determinato il decorso del termine diprescrizione, senza che possa in senso contrario dedursi la puramente astratta possibilitàper il [OSCURATO:PERSONA] di rinunciare alla prescrizione.

In realtà la Corte ha autonomamentericostruito sulla base di elementi precisi un episodio dai contorni nitidamente rappresentatie integrante fattispecie di reato, ciò che deve reputarsi bastevole in questa sede al fine diconferire concretezza alla misura di prevenzione applicata”.La questione dell’assenza di un procedimento penale avviato a carico del [OSCURATO:PERSONA] forza del contenuto delle intercettazioni citate dalla Corte di cassazione nella sentenzarichiamata dal Tribunale, è irrilevante, ora come allora, rispetto alla legittimità delprocedimento che aveva portato alla confisca del bene, dal momento che, come haprecisato il Tribunale e si ricava implicitamente anche da quella decisione della Corte dicassazione, qui condivisa, è principio pacifico e neanche formalmente contestato dairicorrenti che la misura di prevenzione ed il procedimento finalizzato alla sua applicazionepossono prescindere dalla esistenza di un procedimento penale nei confronti del proposto,avendo presupposti diversi e potendosi fondare su risultanze diverse.4.

Il secondo motivo è infondato.4.1.

Quanto alla prima argomentazione ivi contenuta, si ribadiscono, per dimostrarnel’infondatezza, le ragioni esplicitate in relazione al primo motivo, dovendosi ribadire chela confisca non era avvenuta “per sproporzione”, ma per la provenienza del bene daTutti i presupposti per la confisca, nel caso in esame, sono stati evidenziati nellaopportuna sede e non possono essere rimessi in discussione, come vorrebbero i ricorrenti,sotto il profilo del giudizio di pericolosità di [OSCURATO:PERSONA], in allora formulato.4.2.

In ordine alla seconda argomentazione, il Tribunale ha correttamente escluso che idocumenti prodotti a sostegno della revoca della confisca avessero carattere di novità.I ricorrenti, come si è precisato nella sintesi in fatto, avevano prodotto il preliminare dicompravendita del terreno stipulato nel 1977 e dichiarazioni testimoniali assunte dalladifesa, oltre a manoscritti di [OSCURATO:PERSONA], perizia calligrafica, documentazionecontabilità, richieste e concessione di sanatoria edilizia.Tutti tali documenti sono stati prodotti per revocare in dubbio il narrato del GallicoGiuseppe, riferito nella conversazione intercettata, circa le modalità di acquisizione delterreno e costruzione dell’edificio su di esso.Tuttavia, ad eccezione delle dichiarazioni testimoniali assunte dal difensore, nessuno diquesti documenti, come il Tribunale ha correttamente precisato, è successivo alprocedimento di prevenzione originario, non essendosi formati dopo di esso e riguardandouna questione che, come risulta dai passi citati nella sentenza della Corte di cassazionesopra richiamata, era stata ampiamente sviscerata in allora, essendosi escluso che ilGallico riferisse ai familiari notizie non vere nella conversazione di cui si è detto, come ilTribunale ha inteso ribadire con valutazioni che ineriscono al merito del giudizio.Dal punto di vista processuale, quindi, si trattava di prove non dedotte, riguardanti untema oggetto del procedimento di confisca, deducibili in esso senza che sia stata provatala circostanza che la terza interessata, madre degli odierni ricorrenti, non le avesse potutodedurre per causa di forza maggiore.A tale onere i ricorrenti non possono surrogarsi oggi, poiché essi potrebbero, in ipotesi eper quel che si diceva in premessa, produrre risultanze dipendenti dalla loro qualità dieredi e ad essa collegate, ma non elementi che la terza interessata del procedimento nonaveva fatto valere in quanto tale.Il richiamo operato dal Tribunale alla mancata dimostrazione di una causa di forzamaggiore che aveva impedito alla terza interessata di produrre nel procedimento diconfisca i documenti di cui oggi si chiede una nuova valutazione, è giuridicamentecorretto.Esso si rifà al principio di diritto, applicabile anche al caso in esame, secondo cui, in temadi confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misuraai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta allaconclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quellapreesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva,mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento,salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore(Sez.

U, n. 43668 del 26/05/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283707-01).Nella motivazione di tale decisione si legge: “da tale impostazione ricostruttiva discende,quale logico corollario, che la revocazione della confisca di prevenzione può ritenersilegittimata dalle sole prove che siano ad essa sopravvenute (nel senso della loro materialeformazione), ovvero da quelle decisive che vengano incolpevolmente scoperte dopo chela misura sia divenuta definitiva (essendo, pertanto, originariamente preesistenti).

Nonrilevano, pertanto, le prove deducibili ma non dedotte nell'ambito del procedimento diprevenzione.

Le prove nuove che rendono ammissibile il rimedio straordinario sono quelleformate dopo la conclusione del procedimento di prevenzione, ovvero quelle che non èstato possibile dedurvi, perché riguardanti fatti decisivi e mezzi per dimostrarli all'epocaincolpevolmente sconosciuti, e non anche quelle che, pur accessibili e dunque sottoponibilialla valutazione del giudice nel procedimento, abbiano assunto consistenza o unparticolare significato dopo la sua conclusione, anche semplicemente sulla basedell'esperimento delle corrispondenti iniziative difensive”.Quest’ultima precisazione, contenuta nella statuizione richiamata, è decisiva rispettoall’impossibilità di attribuire valore di prova nuova anche alla testimonianza dell’Avv.

LaCapria assunta dalla difesa ma che, come il Tribunale ha precisato, ineriva al medesimotema, poteva essere assunta in allora e non poteva assumere rilievo decisivo rispetto allaviva voce del [OSCURATO:PERSONA] siccome intercettata.5.

Il terzo motivo è infondato per le ragioni esplicitate a proposito del secondo motivo,che si richiamano e che assorbono ogni ulteriore argomentazione difensiva, dovendosiritenere irrilevanti, stante l’originaria ed assorbente provenienza illecita del bene, lesuccessive edificazioni e le fasi di esse.In questo senso, si condivide quanto era stato sottolineato nel procedimento di confiscadalla Corte di cassazione nella sentenza prima citata, ad ulteriore dimostrazione del fattoche anche questo tema, sul quale i ricorrenti hanno insistito, era stato oggetto di esamea suo tempo, come precisato dal Tribunale.A fg. 12 di quella decisione si legge: “Né rileva che l'edificazione si sia sviluppata insuccessive fasi, in quanto in questo caso non si trattava di verificare ciò che si eraillecitamente aggiunto a beni lecitamente acquisiti (secondo la prospettiva evocata daCass.

Sez. 1, n. 33479 del 4/7/2007, Richichi, rv. 237448), ma al contrario di prenderein relazione alla sua intestazione, connotato al fondo dalla sua pervasiva e totalizzateprovenienza da attività illecita”.Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]Il consigliere relatore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona della [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il decreto in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Sezione Misure diPrevenzione, ha rigettato l’istanza proposta dai ricorrenti volta ad ottenere la revoca dellaconfisca di un immobile sito in Palmi, alla via Concordato n. 41.I ricorrenti dichiarano di agire quali eredi della madre [OSCURATO:PERSONA], decedutanel 2020 e quali terzi interessati nel procedimento di prevenzione in allora avviato neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], che aveva portato alla confisca definitiva dell’immobileformalmente intestato a [OSCURATO:PERSONA], coinvolta nel procedimento quale terzainteressata.Il Tribunale ha escluso che le prove addotte potessero ritenersi nuove rispetto a quantoera già stato oggetto di esame nel procedimento di prevenzione.2. Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] MariaAntonietta, a mezzo del loro comune difensore e con unico atto.Deducono:1) violazione di legge e delle norme sovranazionali come interpretate dalle sentenze dellaCorte EDU (si citano gli artt. 6 e 7 della CEDU e le sentenza [OSCURATO:PERSONA] contro Italia eVarvara contro Italia), per avere il Tribunale ritenuto che l’immobile confiscato fosse fruttodi attività illecita senza prove in tal senso, dal momento che non vi era stato alcunprocedimento penale in allora instaurato a carico del proposto [OSCURATO:PERSONA] cheavesse dato riscontro a tale assunto.La confisca si era basata solo sul contenuto di una conversazione intercettata il 25 ottobre2007 ed intercorsa tra il detenuto [OSCURATO:PERSONA] ed i suoi familiari; tale dialogo nonaveva dato luogo ad alcun procedimento penale che aveva consentito allo stesso [OSCURATO:PERSONA],anche attraverso rinuncia alla prescrizione, di difendersi dalle accuse di essersiimpadronito con violenza mafiosa del terreno sul quale l’immobile confiscato era statosuccessivamente edificato attraverso una attività estorsiva posta in essere nei confrontidi un costruttore.Le conseguenze della mancanza di un procedimento penale a carico dell’autore dei reatidai quali discenderebbe la provenienza illecita del bene oggetto di confisca, non potrebbericadere sugli odierni terzi interessati ed anche solo per questa ragione si dovrebbedisporne la revoca, dovendo ritenersi assimilabile la confisca penale alla confisca diprevenzione, essendo accomunate dalla loro comune natura afflittiva;2) violazione di legge per avere il Tribunale, in primo luogo, con motivazione apparente,misure di prevenzione personali e patrimoniali, ponendola a base della confisca pur inassenza di un procedimento penale a carico del proposto che potesse giustificarnel’adozione e pur in presenza di risalenti accertamenti che avevano acclarato la proporzioneesistente tra il patrimonio della famiglia [OSCURATO:PERSONA] ed il valore dell’immobile.In secondo luogo, il Tribunale avrebbe erroneamente escluso il carattere di prova nuovaagli elementi addotti dai ricorrenti per sconfessare la tesi riveniente dall’interpretazionedel contenuto della intercettazione che aveva fondato la confisca.In primo luogo, era stato prodotto il preliminare di vendita per l’acquisto del terreno e ledichiarazioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] assunte dalla difesa, a dimostrazione del fatto che il terrenoove era stato edificato l’immobile fosse stato legittimamente acquistato senza violenzaalcuna rispetto a soggetti che si erano proposti per l’acquisto.Il contratto preliminare aveva una collocazione temporale ben definita e non poteva cheassurgere al rango di prova nuova nei confronti di coloro che, come i ricorrenti, nonavevano partecipato al procedimento di prevenzione, sicché, per essi “la sede naturale incui produrre l’intero materiale probatorio a loro disposizione era da individuarsinecessariamente all’interno del giudizio di esecuzione” (fg. 12 del ricorso).Diversamente opinando, gli interessati non sarebbero posti nella condizione di difendersi,in violazione “dell’art. 1 Prot. N. 1 Cedu” e del criterio di proporzionalità nella lesione deldiritto di proprietà (fg. 13 del ricorso).3) violazione di legge per avere il Tribunale operato una illegittima inversione dell’oneredella prova, dal momento che, in capo ai ricorrenti, estranei al procedimento diprevenzione, non potevano valere le stesse regole sulle prove nuove e sulla impossibilitàdi loro assunzione riferibili a chi aveva partecipato al procedimento, fermo restando che,nel caso in esame, nessuna presunzione di fittizia intestazione poteva essere applicabileai ricorrenti.Il ricorso si sofferma sul carattere decisivo delle nuove prove siccome volte a confutare ilcontenuto della intercettazione, dimostrando che, contrariamente ad essa (cherappresentava soltanto una millanteria del [OSCURATO:PERSONA] ai suoi familiari), si era avuta la stipuladi un preliminare due anni dopo e non subito dopo il ferimento, raccontato dal propostoai familiari, di coloro che erano interessati al terreno; inoltre, le vicende successive(stipula del contratto definitivo e richieste di sanatoria, edificazione protrattasi perdecenni) davano conto della legittimità dell’acquisto e della assenza di estorsioni neiconfronti del costruttore, anche in ragione della prova, già emersa nel primo procedimentodi prevenzione, che l’immobile fosse stato edificato con proventi leciti derivanti dallavendita di altro terreno e di un appartamento e con le risorse ordinarie dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA].Ancora, i periodi di detenzione di [OSCURATO:PERSONA] gli avrebbero impedito di edificarel’immobile, che era stato definito, ognuno per la propria parte, dai vari fratelli del propostooggi ricorrenti e che avevano dimostrato, in epoca successiva all’acquisto, la pienadisponibilità del bene nella parte a ciascuno riferibile.L’esame del preliminare di compravendita proposto in ricorso e la data della sua stipula,smentirebbero quanto affermato dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] nel corso dellaconversazione posta a base della confisca (fgg. 34 e 35 del ricorso).[OSCURATO:PERSONA] ricorsi, proposti con motivi complessivamente infondati, devono essere rigettati.1. Preliminarmente, deve sottolinearsi che, come ha correttamente rilevato il Tribunale,la normativa di riferimento – avuto riguardo all’epoca in cui era stata avanzata la propostaper la misura di prevenzione - è quella antecedente all’introduzione del cosiddetto CodiceAntimafia, per effetto del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.Infatti, in tema di confisca di prevenzione, il rimedio della revocazione della decisionedefinitiva, attribuito dall'art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 alla competenza dellacorte d'appello, non è esperibile nei procedimenti la cui proposta di applicazione dellamisura sia stata formulata prima del 13 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del codiceantimafia), continuando per essi ad applicarsi, in virtù della norma transitoria di cui all'art.117 del citato decreto, l'art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, che attribuisce lacompetenza per la revoca al medesimo organo giudicante che aveva disposto la confisca(Sez. 1, n. 9281 del 12/01/2024, Corte, Rv. 286149-01).Sicché, le regole giuridiche da applicare al caso in esame, sono quelle che, preso attodella confisca intervenuta ai sensi dell’art. 2-ter, comma terzo, legge n. 575 del 31 maggio1975, prevedevano, in allora, la revoca del provvedimento ablativo definitivo inapplicazione dell’art. 7, comma 2, legge n. 1423 del 27 dicembre 1956, secondol’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità, che attribuiva ai terzi chenon avevano partecipato al procedimento di prevenzione, la possibilità di esperireincidente di esecuzione.Infatti, si era stabilito che, la legittimazione a proporre istanza di revoca delprovvedimento di confisca disposto ai sensi dell'art. 2-ter, comma terzo, Legge 31 maggio1975 n. 575 (disposizioni contro la mafia) spetta solo a chi abbia partecipato alprocedimento di prevenzione o sia stato messo in grado di parteciparvi, mentre chi nonsia stato chiamato a prendervi parte e comunque non vi abbia preso parte può far valerel'inefficacia nei suoi confronti della confisca mediante incidente di esecuzione. (Sez. U, n.57 del 19/12/2006, dep. 2007, Auddino, Rv. 234956-01).I ricorrenti hanno, pertanto, correttamente avanzato la richiesta di incidente diesecuzione, in quanto non avevano preso parte al procedimento di prevenzione che si eraavuto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e della loro madre, [OSCURATO:PERSONA],deceduta nel 2020.Nella richiesta e nel ricorso i ricorrenti si qualificano come eredi pro-quota della madre e,allo stesso tempo, come terzi interessati.Nella prima qualità, quella di eredi, essi hanno legittimazione a richiedere la revoca dellaconfisca; al contrario, essi non hanno alcun titolo quale terzi interessati, dal momentoche, nel procedimento di prevenzione, già la loro madre aveva rivestito tale qualità, inquanto formale intestataria del bene immobile che è era stato oggetto della confisca eche inerisce alla questione all’odierno esame.2. Anche nella giurisprudenza precedente alla introduzione dell’art. 28 d.lgs. 159/2011,che prevede la revocazione della confisca, si era sostenuto che la revoca “si riferisce adun provvedimento definitivo. Carattere, questo, che preclude di rimettere in discussionecon l'istanza atti o elementi già considerati nel procedimento di prevenzione o in essodeducibili” (Sez. U, n. 57 del 19/12/2006, dep. 2007, Auddino, Rv. 234956-01, primacitata, in motivazione; "Prova nuova", rilevante ai fini della revoca "ex tunc" della misuradi prevenzione della confisca è solo quella sopravvenuta rispetto alla conclusione delprocedimento di prevenzione, non anche quella deducibile, ma non dedotta, nell'ambitodi esso. (Sez. 2, n. 11818 del 07/12/2012, dep. 2013, Ercolano, Rv. 255530-01).3. Ciò posto e passando all’esame dei motivi di ricorso, quanto al primo motivo, se nedeve rilevare l’infondatezza.Come risulta dal provvedimento qui impugnato ed anche dalla sentenza emessa da questaCorte di legittimità (Sez. 6, n. 53829 del 14/09/2017, [OSCURATO:PERSONA], n.m.) a conclusione delprocedimento di prevenzione che aveva portato alla confisca del bene immobile di cui sidiscute, tale provvedimento ablativo, stante la conclamata, altissima pericolosità socialedel proposto [OSCURATO:PERSONA], era intervenuto non perché fosse stata rilevata unasproporzione tra il valore del bene ed il patrimonio del proposto, bensì perché l’immobile– in origine costituito da un terreno sul quale successivamente si era edificata unacostruzione - era stato ritenuto proveniente da attività illecita.Il Tribunale ha fatto proprie le motivazioni della citata sentenza di legittimità, laddove silegge, a fg. 10: “Va infatti osservato che la confisca, ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 159 del2011, come già ai sensi dell'art. 2-ter legge 575 del 1965, può essere disposta conriguardo a beni (la cui acquisizione ricada in periodo in cui il soggetto può dirsi pericoloso:in tal senso l'analisi di Cass. Sez. U. n. 4880 del 26/6/2014, Spinelli, rv. 262605), di cuiil proposto non possa giustificare la provenienza e di cui risulti essere titolare o avere ladisponibilità in valore sproporzionato al reddito dichiarato ai fini delle imposte sul redditoo alla propria attività economica, e con riguardo a beni che risultino essere frutto di attivitàillecite o ne costituiscano il reimpiego”.L’assunto che si trattasse di un bene di provenienza illecita era stato tratto, nelprocedimento di prevenzione a carico del [OSCURATO:PERSONA], dalla seguente risultanza,posta alla base del provvedimento impugnato in questa sede ma della quale la sentenzadella Corte di cassazione, prima citata ed emessa nel procedimento di confisca, avevadato atto a fg. 11, avallando il fatto che i giudici di merito avevano “posto a fondamentodella confisca le risultanze di alcune conversazioni intercettate, nel corso delle quali ilGallico, parlando con i familiari, aveva orgogliosamente rivelato che il terreno era costato«due fucilate nelle ginocchia», riferendosi al ferimento dei fratelli Rossini che si eranointromessi nell'acquisizione del bene, e in attività estorsiva in danno di [OSCURATO:PERSONA],costretto a consegnare il denaro necessario per l'edificazione in via Concordato. [OSCURATO:PERSONA] peraltro dato conto delle obiezioni difensive, fornendo completa e adeguata rispostaalle varie censure, in particolare sottolineando le ragioni, per cui avrebbe dovutoescludersi in quel contesto una mera vanteria del [OSCURATO:PERSONA], e i riscontri riferiti al raccontoemergente dalle conversazioni intercettate (pagg. 15 e 16 del decreto impugnato). D'altrocanto la Corte ha anche sottolineato come non fossero valorizzabili in senso contrario ledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], all'epoca quindicenne e dunque rimastoragionevolmente all'oscuro di quanto accaduto. Inoltre ha posto in evidenza l'irrilevanzadel fatto che per la vicenda non fosse stato promosso procedimento penale a carico delGallico, a fronte del tempo trascorso, tale da aver determinato il decorso del termine diprescrizione, senza che possa in senso contrario dedursi la puramente astratta possibilitàper il [OSCURATO:PERSONA] di rinunciare alla prescrizione. In realtà la Corte ha autonomamentericostruito sulla base di elementi precisi un episodio dai contorni nitidamente rappresentatie integrante fattispecie di reato, ciò che deve reputarsi bastevole in questa sede al fine diconferire concretezza alla misura di prevenzione applicata”.La questione dell’assenza di un procedimento penale avviato a carico del [OSCURATO:PERSONA] forza del contenuto delle intercettazioni citate dalla Corte di cassazione nella sentenzarichiamata dal Tribunale, è irrilevante, ora come allora, rispetto alla legittimità delprocedimento che aveva portato alla confisca del bene, dal momento che, come haprecisato il Tribunale e si ricava implicitamente anche da quella decisione della Corte dicassazione, qui condivisa, è principio pacifico e neanche formalmente contestato dairicorrenti che la misura di prevenzione ed il procedimento finalizzato alla sua applicazionepossono prescindere dalla esistenza di un procedimento penale nei confronti del proposto,avendo presupposti diversi e potendosi fondare su risultanze diverse.4. Il secondo motivo è infondato.4.1. Quanto alla prima argomentazione ivi contenuta, si ribadiscono, per dimostrarnel’infondatezza, le ragioni esplicitate in relazione al primo motivo, dovendosi ribadire chela confisca non era avvenuta “per sproporzione”, ma per la provenienza del bene daTutti i presupposti per la confisca, nel caso in esame, sono stati evidenziati nellaopportuna sede e non possono essere rimessi in discussione, come vorrebbero i ricorrenti,sotto il profilo del giudizio di pericolosità di [OSCURATO:PERSONA], in allora formulato.4.2. In ordine alla seconda argomentazione, il Tribunale ha correttamente escluso che idocumenti prodotti a sostegno della revoca della confisca avessero carattere di novità.I ricorrenti, come si è precisato nella sintesi in fatto, avevano prodotto il preliminare dicompravendita del terreno stipulato nel 1977 e dichiarazioni testimoniali assunte dalladifesa, oltre a manoscritti di [OSCURATO:PERSONA], perizia calligrafica, documentazionecontabilità, richieste e concessione di sanatoria edilizia.Tutti tali documenti sono stati prodotti per revocare in dubbio il narrato del GallicoGiuseppe, riferito nella conversazione intercettata, circa le modalità di acquisizione delterreno e costruzione dell’edificio su di esso.Tuttavia, ad eccezione delle dichiarazioni testimoniali assunte dal difensore, nessuno diquesti documenti, come il Tribunale ha correttamente precisato, è successivo alprocedimento di prevenzione originario, non essendosi formati dopo di esso e riguardandouna questione che, come risulta dai passi citati nella sentenza della Corte di cassazionesopra richiamata, era stata ampiamente sviscerata in allora, essendosi escluso che ilGallico riferisse ai familiari notizie non vere nella conversazione di cui si è detto, come ilTribunale ha inteso ribadire con valutazioni che ineriscono al merito del giudizio.Dal punto di vista processuale, quindi, si trattava di prove non dedotte, riguardanti untema oggetto del procedimento di confisca, deducibili in esso senza che sia stata provatala circostanza che la terza interessata, madre degli odierni ricorrenti, non le avesse potutodedurre per causa di forza maggiore.A tale onere i ricorrenti non possono surrogarsi oggi, poiché essi potrebbero, in ipotesi eper quel che si diceva in premessa, produrre risultanze dipendenti dalla loro qualità dieredi e ad essa collegate, ma non elementi che la terza interessata del procedimento nonaveva fatto valere in quanto tale.Il richiamo operato dal Tribunale alla mancata dimostrazione di una causa di forzamaggiore che aveva impedito alla terza interessata di produrre nel procedimento diconfisca i documenti di cui oggi si chiede una nuova valutazione, è giuridicamentecorretto.Esso si rifà al principio di diritto, applicabile anche al caso in esame, secondo cui, in temadi confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misuraai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta allaconclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quellapreesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva,mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento,salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore(Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283707-01).Nella motivazione di tale decisione si legge: “da tale impostazione ricostruttiva discende,quale logico corollario, che la revocazione della confisca di prevenzione può ritenersilegittimata dalle sole prove che siano ad essa sopravvenute (nel senso della loro materialeformazione), ovvero da quelle decisive che vengano incolpevolmente scoperte dopo chela misura sia divenuta definitiva (essendo, pertanto, originariamente preesistenti). Nonrilevano, pertanto, le prove deducibili ma non dedotte nell'ambito del procedimento diprevenzione. Le prove nuove che rendono ammissibile il rimedio straordinario sono quelleformate dopo la conclusione del procedimento di prevenzione, ovvero quelle che non èstato possibile dedurvi, perché riguardanti fatti decisivi e mezzi per dimostrarli all'epocaincolpevolmente sconosciuti, e non anche quelle che, pur accessibili e dunque sottoponibilialla valutazione del giudice nel procedimento, abbiano assunto consistenza o unparticolare significato dopo la sua conclusione, anche semplicemente sulla basedell'esperimento delle corrispondenti iniziative difensive”.Quest’ultima precisazione, contenuta nella statuizione richiamata, è decisiva rispettoall’impossibilità di attribuire valore di prova nuova anche alla testimonianza dell’Avv. LaCapria assunta dalla difesa ma che, come il Tribunale ha precisato, ineriva al medesimotema, poteva essere assunta in allora e non poteva assumere rilievo decisivo rispetto allaviva voce del [OSCURATO:PERSONA] siccome intercettata.5. Il terzo motivo è infondato per le ragioni esplicitate a proposito del secondo motivo,che si richiamano e che assorbono ogni ulteriore argomentazione difensiva, dovendosiritenere irrilevanti, stante l’originaria ed assorbente provenienza illecita del bene, lesuccessive edificazioni e le fasi di esse.In questo senso, si condivide quanto era stato sottolineato nel procedimento di confiscadalla Corte di cassazione nella sentenza prima citata, ad ulteriore dimostrazione del fattoche anche questo tema, sul quale i ricorrenti hanno insistito, era stato oggetto di esamea suo tempo, come precisato dal Tribunale.A fg. 12 di quella decisione si legge: “Né rileva che l'edificazione si sia sviluppata insuccessive fasi, in quanto in questo caso non si trattava di verificare ciò che si eraillecitamente aggiunto a beni lecitamente acquisiti (secondo la prospettiva evocata daCass. Sez. 1, n. 33479 del 4/7/2007, Richichi, rv. 237448), ma al contrario di prenderein relazione alla sua intestazione, connotato al fondo dalla sua pervasiva e totalizzateprovenienza da attività illecita”.Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]Il consigliere relatore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 17520/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris