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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14860/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata, essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è associato alle richieste del Procuratore generale e chiesto l'annullamento della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 14/07/2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per i reati di cui agli artt. 648 cod. pen., 707 cod.pen., 81 comma 1 e 337 cod.pen., 75 d.lgs. 159/2011. 1.1 II difensore contesta la configurabilità del reato di resistenza, posto che si era fatto riferimento nelle sentenze di merito ad un generico comportamento dell'imputato (fuggito a bordo di una moto) che mai poteva esporre a rischio l'incolumità degli agenti operanti che si trovavano dietro alla sua vettura, né quello di altri utenti della strada, formulando un mero giudizio astratto di pericolosità. 1.3 Il difensore eccepisce la violazione degli artt. 81 cod.pen. e dell'art.442 cod. proc. pen. in quanto la pena irrogata era contra legem per la mancata . e riduzione della metà per i reati contravvenzionalq per omessa considerazione dei reati puniti con pene eterogenee. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.1 Quanto al primo motivo di ricorso, secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.

Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584).Nel caso in esame il ricorrente non si confronta affatto con la motivazione della Corte secondo la quale dalla annotazione di [OSCURATO:PERSONA] era risultato che l'imputato, dopo aver ricevuto l'ordine degli operanti di arrestare la marcia, "non ottemperava a quanto sopra, anzi aumentando la velocità del veicolo si dava alla fuga in via di [OSCURATO:PERSONA], prendendola contromano, mettendo a rischio la sua incolumità, quella degli altri utenti della strada e quella degli operanti"; sul punto, il motivo di ricorso chiede una inammissibile rivalutazione delle considerazioni dei giudici di merito. 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, si deve rilevare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente affermato che "Qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, l'erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integra un'ipotesi di pena illegittima e non già di pena illegale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto preclusa, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., la relativa questione in quanto non dedotta con i motivi di appello)." (Sez.

U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818 - 01); il caso trattato è identico a quello in esame, posto che anche in questo caso la lamentata mancata riduzione della metà per le contravvenzioni si riferisce alla pena stabilita dal giudice di primo grado, essendosi la Corte di appello limitata a confermare la sentenza del Tribunale.

Pertanto, alla luce del principio sopra richiamato, anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata, essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è associato alle richieste del Procuratore generale e chiesto l'annullamento della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 14/07/2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per i reati di cui agli artt. 648 cod. pen., 707 cod.pen., 81 comma 1 e 337 cod.pen., 75 d.lgs. 159/2011. 1.1 II difensore contesta la configurabilità del reato di resistenza, posto che si era fatto riferimento nelle sentenze di merito ad un generico comportamento dell'imputato (fuggito a bordo di una moto) che mai poteva esporre a rischio l'incolumità degli agenti operanti che si trovavano dietro alla sua vettura, né quello di altri utenti della strada, formulando un mero giudizio astratto di pericolosità. 1.3 Il difensore eccepisce la violazione degli artt. 81 cod.pen. e dell'art.442 cod. proc. pen. in quanto la pena irrogata era contra legem per la mancata . e riduzione della metà per i reati contravvenzionalq per omessa considerazione dei reati puniti con pene eterogenee. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.1 Quanto al primo motivo di ricorso, secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584).Nel caso in esame il ricorrente non si confronta affatto con la motivazione della Corte secondo la quale dalla annotazione di [OSCURATO:PERSONA] era risultato che l'imputato, dopo aver ricevuto l'ordine degli operanti di arrestare la marcia, "non ottemperava a quanto sopra, anzi aumentando la velocità del veicolo si dava alla fuga in via di [OSCURATO:PERSONA], prendendola contromano, mettendo a rischio la sua incolumità, quella degli altri utenti della strada e quella degli operanti"; sul punto, il motivo di ricorso chiede una inammissibile rivalutazione delle considerazioni dei giudici di merito. 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, si deve rilevare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente affermato che "Qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, l'erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integra un'ipotesi di pena illegittima e non già di pena illegale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto preclusa, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., la relativa questione in quanto non dedotta con i motivi di appello)." (Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818 - 01); il caso trattato è identico a quello in esame, posto che anche in questo caso la lamentata mancata riduzione della metà per le contravvenzioni si riferisce alla pena stabilita dal giudice di primo grado, essendosi la Corte di appello limitata a confermare la sentenza del Tribunale. Pertanto, alla luce del principio sopra richiamato, anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00
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