CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33789/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9432/2021R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001 ), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro S.I.E.TEL. SOCIETA’ ITALIANA ELETTROTELECOMUNICAZIONI S.p.A. (C.F. 06148570580), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] D’ANDRIA (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale allegata al Oggetto: tributi – IVA - operazioni soggettivamente inesistenti – onere della prova N.9432/21 R.G. Est. F. D’Aquino controricorso, elettivamente domiciliata nel suo studio in Roma, al [OSCURATO:PERSONA], 290 - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio , n. 2907/02/20, depositata in data 8 ottobre 2020 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuente S. I.E.TEL. SOCIETA’ ITALIANA ELETTROTELECOMUNICAZIONI S.p.A. ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2014, con il quale – a seguito di PVC - si contestava l’indebita detrazione IVA per effetto di operazioni soggettivamente inesistenti. La società contribuente ha dedotto –per quanto qui rileva – l’insussistenza di elementi tali da far ritenere che la società contribuente fosse a conoscenza della frode IVA consumata a monte. 2. La CTP di Roma ha rigettato il ricorso. 3. La CTR del Lazio , con sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello della società contribuente, ritenendo che gli elementi indiziari addotti dall’Ufficio non consentissero alla società contribuente, facendo uso della diligenza richiesta a un accorto operatore, di rendersi conto di avere preso parte a una frode IVA. Nella specie, è stato valorizzata la circostanza che il mark-up (rapporto tra prezzo e costo) non poteva considerarsi significativamente inferiore alle medie di mercatoalla luce dello stesso campione utilizzato dall’Ufficio, che mostrava aziende con margini ancora inferiori, sia per la fase di start up in cui aveva operato la società contribuente. Ha, poi, osservato il giudice di appello che i rapporti con la società fornitrice oggetto di contestazione (DH Italia S.r.l.) dovevano ritenersi reali e frutto di due diligenc e , essendo stati , tra l’altro, preceduti da una verifica logistica, a seguito della quale si N.9432/21 R.G. Est. F. D’Aquino era appurato che la società avesse utilizzat o magazzini esterni di stoccaggio mercee che la movimentazione delle merci era avvenuta a mezzo corriereche consegnava la merce «presso il magazzino romano della appellante sito in [OSCURATO:PERSONA], n. 30», doveavveniva un controllo delle merci. 4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio , affidato a un unico motivo. La società contribuente intimata resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, 2772, 2729 cod. civ., degli artt. 19, 21 settimo comma d.P.R. 26 ottobre 1972. n . 633 , nella parte in cui ha ritenuto che l’Ufficio non ha assolto all’onere di provare che la società contribuente fosse a conoscenza di una frode IVA consumata a monte. Osserva parte ricorrente come il ragionamento inferenziale del giudice del merito debba riferirsi globalmente a tutti gli elementi addotti, laddove nella specie sono stati valorizzati i soli elementi addotti dalla società contribuente.Nella specie sarebbe stata omessa , ad avviso dell’Ufficio ricorrente, la valutazione di un quadruplice ordine di elementi indiziari: 1) il fatto che la società avesse operato dal 2014 in un nuovo business (prodotti informatici nei confronti di clientela britannica e olandese) esclusivamente con fornitori coinvolti in frodi IVA ; 2) l’avere intrattenuto i rapporti solo tramite via @mail; 3) l’avere intrattenuto rapporti senza contatto effettivo («spersonalizzati») con il principale fornitore DH Italia, privo di magazzini di stoccaggio e di controllo di qualità sui prodotti ; 4) l’assenza di adeguato ricarico sulle vendite, tenuto conto del fatto che sarebbe stata presumibilmente corrisposta una provvigione non dichiarata («in nero») a un procacciatore di affari, N.9432/21 R.G. Est. F. D’Aquino circostanza che avrebbe sostanzialmente azzerato il margine della società contribuente. 2. Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso articolata dal controricorrente, essendo il ricorso sufficientemente ancorato agli atti e ai documenti di causa. 3. Fondata è l’eccezione di inammissibilità del ricorso articolata dal controricorrente, essendo il ricorso improntato a una rivalutazione degli elementi di prova da parte del giudice del merito, volta a una revisione dell’accertamento in fatto compiuto dal giudice di appello. 4. La sentenza impugnata ha, difatti, ritenuto – con accertamento in fatto incensurabile in sede di legittimità –che il ricarico operato dalla contribuente non fosse fuori mercato, anche in considerazione del recente ingresso della contribuente in quel determinato settore di mercato. Ha, poi, esaminato il giudice di appello la circostanza che i rapporti con la fornitrice DH Italia S.r.l. si fossero svolti solo a mezzo @mail, ma ha ritenuto irrilevante tale circostanza, alla luce delle verifiche specificamente effettuate in relazione a tale fornitore («i rapporti […] erano stati preceduti da una verifica logistica […] presso la sede della DH Italia S.r.l. apprendendo che quest’ultima utilizzava magazzini esterni per lo stoccaggio […] seguiti da movimentazione effettiva e continua di merce che […] veniva consegnata presso il magazzino romano della appe llante […] dove i prodotti venivano sottoposti ad analitico controllo […]»), circostanze che avevano consentito alla società contribuente di risultare, secondo la sentenza impugnata, estranea alla frode IVA consumata a monte. 5. Ciò comporta che gli elementi indiziari indicati come nn. 2 e 3 dalla ricorrente sono stati effettivamente valutati dal giudice di appello e considerati globalmente alla luce del complesso degli elementi acquisiti agli atti del giudizio, con valutazione incensurabile in sede di legittimità. Né il ricorrente ha indicato in quali termini l’elemento N.9432/21 R.G. Est. F. D’Aquino indiziario genericamente indicato sub 1 (l’avere intrattenuto rapporti in un nuovo business con soggetti coinvolti in frodi IVA) avrebbe incidenza sul quadro probatorio complessivo. 6. Quanto, poi, alla scarsa incidenza del ricarico per il fatto che non sarebbe stata considerata la corresponsione di una provvigione «in nero» a un procacciatore di affari, circostanza che avrebbe azzerato il ricarico realizzato dalla contribuente – in disparte l’inammissibilità di tale deduzione per difetto di specificità, non essendo stato indicato in quali termini e sulla base di quali elementi la corresponsione di questa provvigione avrebbe inciso sul « valore base » della merce (p enultimo cpv. del ricorso) – ricorre anche in questo caso la rivalutazione del quadro probatorio, compiuto con accertamento in fatto dal giudice di appello, accertamento incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. Il giudice di appello ha, difatti, ritenuto che il ricarico dovesse ritenersi adeguato in relazione a tale periodo di imposta, sia alla luce della non omogeneità del campione di aziende offerto dall’Ufficio, sia alla luce del fatto che «quello era il primo anno in cui la società contribuente aveva ampliato la sua attività» in quel settore merceologico. 7. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo. P. Q. M. LaCorte rigetta il ricorso ; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 23.000,00per compe