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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16985/2026

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nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che ZAAFRANI Mehdi ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte d'Appello di Milano, in data 03/10/2025, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; rilevato che tale sentenza è stata emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., avendo la Corte territoriale accolto l'accordo sulla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, raggiunto dall'imputato con il Procuratore Generale previa rinuncia ai motivi di appello; rilevato che il ricorrente ha lamentato vizio di motivazione con riferimento alla valutazione della congruità degli elementi a carico; ritenuto che debba farsi applicazione del pacifico insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammis P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che ZAAFRANI Mehdi ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte d'Appello di Milano, in data 03/10/2025, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; rilevato che tale sentenza è stata emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., avendo la Corte territoriale accolto l'accordo sulla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, raggiunto dall'imputato con il Procuratore Generale previa rinuncia ai motivi di appello; rilevato che il ricorrente ha lamentato vizio di motivazione con riferimento alla valutazione della congruità degli elementi a carico; ritenuto che debba farsi applicazione del pacifico insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammis P.Q.M
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