CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2023
Cassazione n. 47284/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 29 settembre 2022, che ha confermato la decisione del Tribunale di Tivoli dell'8 marzo 2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata aiia pena di anni 1 di reclusione, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui aii'art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000 (a lei ascritto al capo A), commesso in Monterotorido I 30 settembre 2011 e il 31 diCembre 2011; Rilevato che i'unica motivo di ricorso, con il quale la difesa contesta la conferma del giudizio di colpevolezza per non avere la Corte di appello tenuto conto della crisi di liquidità dell'impresa della ricorrente, è manifestamente infondato, in quanto volto a riprodurre profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi nelle due conformi sentenze di merito, avendo in particolare la Corte di appello rimarcato !a mancanza di prove circa la dedotta condizione di inesigibilità della prestazione tributaria, non potendosi sottacere che l'atto di appello era oggettivamente generico nelrindicare i presupposti dell'invocata esimente ex art. 45 cod. pen., per cui l'impostazione della sentenza impugnata risulta coerente con la consolidata affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, r. 20255 del118/4/2014, Rv. 259190, Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, dep. 2015, Rv. 263128 e Sez. 3, n, 23796 del 21/03/2019, Rv. 275967), secondo cui l'imputato può invocare l'assoluta impoz-r;sioilità di acempiere il debito erariale, quale causa di esclusione della responsabilità penale, a condizione che provveda ad assolvere gli oneri di allegazione concernenti sia il profilo della non imputabilità a iui medesimo della crisi economica che ha investito l'azienda, sia l'aspetto della impossidilità di fronteggiare la crisi di 'liquidità tramite i ricorso a misure idonee, da valutarsi in concreto, occorrendo la prova, nel caso di specie non fornita, che non sia stato altrimenti possibile.' per il coritribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento de le obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche- sfavorevol per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in preseriza di una improvvisa crisi di liquidità, quelle somme . necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e a lui non imputabili. Precisato infine ci-ie., rispetto alla soglia di rilevanza penale della condotta illecita contestata al capo A non si ravvisa alcuna criticità, essendo l'imposta evasa superiore a 50.000 euro, mentre, rispetto ai capo B, correttamente il Tribunale ha pronunciato sentenza di assoluzione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, essendo in tal caso l'imposta evasa inferiore alla sogiia di punibilità, che è pari a 50.000 euro e non a 100.000 euro come indicato nel ricorso. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla decharatoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese dei procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dicaa nammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e dela somma [OSCURATO:PERSONA] tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l'8 settembre 2023 Il far igner es ) g t nsore Il