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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24814/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con unico atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la condanna di entrambi per il delitto di tentata violenza privata e del solo Fratalia per il delitto aggravato di minaccia; ritenuto che: - il primo motivo di ricorso — che ha denunciato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. — è versato in fatto poiché la difesa ha perorato un alternativo apprezzamento delle modalità della condotta, qui non consentito (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 — 01); - il secondo motivo — che ha assunto la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche — è manifestamente infondato e versato in fatto, in quanto: «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 — 01); «la "giovane età" dell'imputato» (segnatamente del Fratalia) «non può giustificare di per sé la concessione delle attenuanti generiche, ma è necessario che il giudice accerti che la condizione giovanile abbia influito sulla personalità del soggetto determinandone una non completa maturità e capacità di valutare il proprio comportamento secondo le norme del buon vivere civile» (Sez. 2, n. 11985 del 04/02/2020, Gismondo, Rv. 278633 — 01); alla stessa stregua non può considerarsi ex se un elemento positivo l'età (superiore ad anni settanta) del Lupo, da cui il ricorso (così come per il Fratalia) ha tratto in maniera del tutto assertiva la personalità per nulla incline alla commissione di reati dei ricorrenti, finendo pure col prospettare un apprezzamento di merito non consentito; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con unico atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la condanna di entrambi per il delitto di tentata violenza privata e del solo Fratalia per il delitto aggravato di minaccia; ritenuto che: - il primo motivo di ricorso — che ha denunciato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. — è versato in fatto poiché la difesa ha perorato un alternativo apprezzamento delle modalità della condotta, qui non consentito (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 — 01); - il secondo motivo — che ha assunto la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche — è manifestamente infondato e versato in fatto, in quanto: «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 — 01); «la "giovane età" dell'imputato» (segnatamente del Fratalia) «non può giustificare di per sé la concessione delle attenuanti generiche, ma è necessario che il giudice accerti che la condizione giovanile abbia influito sulla personalità del soggetto determinandone una non completa maturità e capacità di valutare il proprio comportamento secondo le norme del buon vivere civile» (Sez. 2, n. 11985 del 04/02/2020, Gismondo, Rv. 278633 — 01); alla stessa stregua non può considerarsi ex se un elemento positivo l'età (superiore ad anni settanta) del Lupo, da cui il ricorso (così come per il Fratalia) ha tratto in maniera del tutto assertiva la personalità per nulla incline alla commissione di reati dei ricorrenti, finendo pure col prospettare un apprezzamento di merito non consentito; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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