CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 settembre 2022
Cassazione n. 36930/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/07/2021 del TRIBUNALE di CALTAGIRONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Caltagirone ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata dal Giudice di pace della stessa città nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di lesioni personali commessi in danno reciproco; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, articolando, ciascuno, un solo motivo; - che, con distinte memorie, trasmesse alla Cancelleria di questa Corte in data 7 e 14 luglio 2022, è stato dedotto che gli imputati-parti offese si sono rimessi reciprocamente le querele, con contestuale accettazione delle remissioni, come da verbali in data 31 gennaio 2022 redatti dalla [OSCURATO:PERSONA] in forza presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone; - che non sono riscontrabili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza degli imputati, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza dei fatti loro ascritti; - che le remissioni e le accettazioni sono state ritualmente effettuate; - che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione dei reati; - che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico dei querelati, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico dei querelati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso il 14 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]