CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 luglio 2021
Cassazione n. 47051/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale del riesame di Napoli; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; t [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale del riesame di Napoli, decidendo ex art. 309 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta il 06/04/2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di partecipazione all'associazione camorristica denominata clan Amato-Pagano, nella quale ricopriva il ruolo di capo e organizzatore, che gli veniva contestato ai sensi dell'art. 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, ottavo, cod. pen. Occorre premettere che il provvedimento cautelare genetico veniva adottato nel contesto di una più ampia attività d'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, che riguardava la sfera di operatività e le attività delittuose commesse dal clan Amato-Pagano di Napoli, storicamente presente nell'area urbana partenopea e nei centri limitrofi di Melito di Napoli, Mugnano di Napoli e Arzano. Le attività d'indagine, in particolare, traevano origine da un controllo di polizia, eseguito nel corso del 2013 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Andrea - un soggetto ritenuto vicino al clan Amato-Pagano -, che in quell'occasione si trovava in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], a bordo della cui autovettura veniva trovato un elenco di operatori commerciali di Melito di Napoli sottoposti a estorsione da parte della consorteria camorristica partenopea. Queste attività d'indagine evidenziavano l'immutata capacità della cellula camorristica partenopea di controllare la sua area geografica di riferimento, attraverso la gestione di alcuni settori criminali strategici - come, ad esempio, quelli delle estorsioni in danno di operatori commerciali locali; del traffico di sostanze stupefacenti; del mercato delle onoranze funebri -, resa possibile dalla ramificazione soggettiva e dalle ingenti disponibilità economiche della consorteria oggetto di vaglio cautelare. Tanto premesso, deve evidenziarsi che, secondo il Tribunale del riesame di Napoli, il sodalizio camorristico in esame operava secondo il modello tipizzato dall'art. 416-bis cod. pen. - risultando dimostrati il metodo criminale, la forza intimidatrice e il vincolo di omertà, attraverso cui si era imposto sul territorio partenopeo -, come accertato in altri procedimenti penali, definiti con sentenze irrevocabili, attivati su impulso della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, rispetto ai quali la fattispecie associativa contestata al ricorrente costituiva l'espressione di un'attività delinquenziale rappresentativa di un immutato potere di controllo dell'area geografica in questione. In questa cornice, si contestava a [OSCURATO:PERSONA] la partecipazione al clan Amato-Pagano, all'interno del quale operava con un ruolo egemonico, assunto in conseguenza degli arresti che, nel corso degli ultimi anni, avevano decimato la consorteria camorristica partenopea, nel cui contesto pianificava le strategie criminali e impartiva agli associati le direttive necessarie a rafforzare sul territorio il sodalizio. Tale ruolo associativo egemonico veniva assunto da Liguori a partire dalla sua ultima scarcerazione, avvenuta nel corso del 2017, a seguito della quale si occupava della riorganizzazione della consorteria camorristica partenopea, coordinando personalmente le attività illecite svolte in alcuni settori consortili strategici, come il mercato degli stupefacenti e il racket delle estorsioni. Il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nelle attività delittuose contestategli ex art. 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, ottavo, cod. pen. si riteneva dimostrato sulla base delle dichiarazioni accusatorie rese nel corso delle indagini preliminari dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che costituivano il nucleo essenziale del compendio indiziario acquisito, da cui emergeva il ruolo egemonico svolto dal ricorrente all'interno del clan Amato-Pagano di Napoli e ii suo collegamento diretto con i vertici storici della stessa consorteria camorristica, nell'interesse e nel nome dei quali - dopo la sua ultima scarcerazione - operava. Le propalazioni dei collaboranti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a loro volta, si ritenevano corroborate dalle intercettazioni ambientali acquisite nel corso delle indagini preliminari, analiticamente richiamate nelle pagine 140-145 della richiesta applicativa della misura cautelare in carcere presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, alle quali nel provvedimento impugnato ci si riferiva per relationem. Il Tribunale del riesame di Napoli, infine, riteneva sussistenti le esigenze cautelari indispensabili al mantenimento del regime restrittivo carcerario applicato a [OSCURATO:PERSONA], rilevanti ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in conseguenza dell'elevato disvalore delle condotte illecite contestate all'indagato e della loro riconducibilità a una consorteria camorristica radicata nell'area partenopea, come il clan Amato-Pagano, che, come detto, era storicamente presente nell'area urbana partenopea e nei centri limitrofi di Melito di Napoli, Mugnano di Napoli e Arzano. Sulla scorta di questi elementi indiziari, il Tribunale del riesame di Napoli confermava il provvedimento cautelare genetico. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando promiscuamente due censure difensive.Con la prima di queste doglianze si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, in riferimento agli artt. 268, 293 e 178 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano il rilascio della copia informatica delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, la cui mancata consegna aveva determinato un pregiudizio irreparabile delle prerogative difensive di [OSCURATO:PERSONA], non essendo stato messo il suo difensore nelle condizioni di interloquire sul compendio probatorio posto a fondamento del giudizio di gravità indiziaria censurato. Si deduceva, in proposito, che il rilascio della copia informatica controversa era stato richiesto dal coindagato [OSCURATO:PERSONA] in due istanze depositate nelle date del 28/06/2021 e del 29/06/2021, che venivano allegate all'atto di impugnazione in esame, rendendo incontroverso il pregiudizio delle prerogative difensive dell'indagato, derivante dalla parzialità del compendio indiziario messo a sua disposizione. Con la seconda delle doglianze articolate con il ricorso in esame si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 125 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che il Tribunale del riesame di Napoli motivava la sua decisione mediante la pedissequa riproduzione del contenuto dell'ordinanza genetica emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 06/04/2021, che, a sua volta, costituiva una riproposizione degli argomenti esposti nella richiesta di applicazione della misura cautelare presentata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. A sostegno di tale doglianza si evidenziava che il Tribunale del riesame di Napoli si limitava a richiamare assertivamente le intercettazioni menzionate nelle pagine 140-145 della richiesta di applicazione della misura cautelare presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, senza dare analiticamente conto della rilevanza probatoria di tali captazioni e delle ragioni che inducevano a ritenerle dotate di valenza individualizzante nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], articolato in due censure difensive, proposte promiscuamente, è infondato.2. Deve ritenersi inammissibile la prima delle censure difensive articolate con il ricorso in esame, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, in riferimento agli artt. 268, 293 e 178 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano il rilascio della copia informatica delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, la cui mancata consegna aveva determinato un pregiudizio irreparabile delle prerogative difensive di [OSCURATO:PERSONA], non essendo stato messo il suo difensore nelle condizioni di interloquire sul compendio probatorio posto a fondamento del giudizio di gravità indiziaria censurato. Osserva il Collegio che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui la censura difensiva proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non è documentata dalla richiesta della copia informatica delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari. Ne consegue che tale doglianza non veniva proposta ritualmente davanti al Tribunale del riesame di Napoli nel procedimento introdotto ex art. 309 cod. proc. pen. e non veniva supportata da adeguata documentazione nell'udienza celebrata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] davanti allo stesso consesso. Non assume, per converso, rilievo la circostanza che analoga richiesta era stata presentata da un altro indagato dello stesso procedimento, [OSCURATO:PERSONA], essendo incontroverso che è preciso onere difensivo del ricorrente documentare le eccezioni proposte con riferimento alla propria posizione cautelare, attraverso l'allegazione degli atti processuali che le sorreggono. Ne consegue che, pur essendo incontroverso che il coindagato [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato due richieste di rilascio della copia informatica delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, trasmesse telematicamente nelle date del 28/06/2021 (ore 18.46) e del 29/06/2021 (ore 20.04), tali istanze sono irrilevanti ai fini dell'accoglimento della doglianza in esame, riguardando una posizione cautelare diversa e non sovrapponibile a quella di [OSCURATO:PERSONA]. Né tantomeno il giudice del riesame, investito del procedimento ex art. 309 cod. proc. pen., dispone di poteri di acquisizione d'ufficio degli atti che documentano le eccezioni difensive proposte dai singoli indagati, a maggior ragione laddove il ricorrente non fornisce alcuna indicazione processuale su tale documentazione e sulla sua rilevanza difensiva. In questa cornice, le citazioni giurisprudenziali effettuate nel ricorso in esame, pur diffusamente articolate, appaiono irrilevanti rispetto alla questione sollevata dalla difesa del ricorrente, costituita dall'impossibilità per il Tribunale del riesame di Napoli di verificare la fondatezza del pregiudizio dedotto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - in relazione al mancato rilascio della copia informatica delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari -, non essendosi fornita la prova che l'indagato avesse richiesto la consegna di tale copia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e che tale richiesta fosse rimasta inevasa. Deve, pertanto, rilevarsi conclusivamente che dall'atto di impugnazione non sono evincibili gli elementi indispensabili per il vaglio giurisdizionale richiesto da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla questione oggetto di censura, rispetto alla quale la doglianza prospettata deve ritenersi inammissibile per la violazione del principio di autosufficienza, così come canonizzato dalla giurisprudenza di legittimità. Non può, in proposito, non richiamarsi la giurisprudenza di legittimità consolidata secondo cui grava sulla difesa che deduca il mancato rilascio di copia delle intercettazioni utilizzate per l'emissione di una misura cautelare personale, il duplice onere di provare sia la tempestiva richiesta rivolta al pubblico ministero, sia l'omesso o il ritardato rilascio della documentazione richiesta (Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273-01; Sez. 2, n. 51935 del 28/09/2018, Pannofino, Rv. 275065-01; Sez. 2, n. 43772 del 03/10/2013, Bathiri, Rv. 257304-01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità della doglianza in esame. 3. Deve, invece, ritenersi infondata la seconda delle doglianze articolate con il ricorso in esame, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, in riferimento all'art. 125 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che il Tribunale del riesame di Napoli motivava la sua decisione mediante la pedissequa riproduzione del contenuto dell'ordinanza genetica emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 06/04/2021, la quale, a sua volta, costituiva una riproposizione degli argomenti esposti nella richiesta di applicazione della misura cautelare presentata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. Osserva il Collegio che l'assunto difensivo, relativo all'assenza di autonomia decisionale del provvedimento impugnato rispetto all'ordinanza genetica emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli e alla sottostante richiesta di applicazione della misura cautelare, presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, appare smentito dalle risultanze processuali, atteso che il giudizio di gravità indiziaria espresso dal Tribunale del riesame di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] risulta conforme alle emergenze probatorie ed espressivo di un vaglio giurisdizionale autonomo della posizione del ricorrente. Costituiscono, in particolare, espressione di questa autonomia valutativa una pluralità di passaggi argomentativi del provvedimento impugnato, tra i quali si ritiene opportuno richiamare le risposte fornite alle censure difensive relative alla legittimità delle intercettazioni, passate analiticamente A in rassegna nel provvedimento impugnato; l'esposizione accurata del compendio indiziario acquisito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle indagini preliminari, in ordine al delitto ascrittogli, ai sensi dell'art. 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, ottavo, cod. pen.; gli elementi probatori da cui si evinceva il ruolo egemonico svolto dal ricorrente in seno al clan Amato-Pagano, valutati alla luce delle propalazioni dei collaboranti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ne discende che, se è vero che nella parte iniziale dell'ordinanza censurata, il Tribunale del riesame di Napoli si limitava a richiamare per relationem una parte del compendio indiziario acquisito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], è parimenti vero che tale passaggio motivazionale veniva successivamente sviluppato attraverso l'esposizione analitica degli elementi probatori acquisiti nel corso delle indagini preliminari, il cui nucleo essenziale è costituito dalle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulle quali ci si soffermava nelle pagine 3-11 dell'ordinanza impugnata, mediante pertinenti citazioni di tali propalazioni. In questa cornice, non si può che ribadire la giurisprudenza di legittimità consolidata, che, in tema di misure restrittive personali, ritiene che non è affetto da nullità il provvedimento del tribunale del riesame che riproduce in termini assimilabili o addirittura sovrapponibili l'ordinanza genetica e il provvedimento cautelare sottostante, a condizione che la motivazione, come nel caso in esame, risulti congrua rispetto al percorso argomentativo seguito per pervenire alla decisione adottata e conforme alle emergenze indiziarie acquisite nel corso delle indagini preliminari. A conferma di quanto si sta affermando con riferimento alla posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA], si ritiene opportuno richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, che, a determinate condizioni, certamente riscontrabili nel nostro caso, ritiene ammissibile l'utilizzo di forme di riproduzione informatica, osservando che, in tema di misure cautelari, non è affetto da nullità nemmeno il provvedimento che riproduce sostanzialmente, anche con la tecnica del "copia-incolla", l'ordinanza cautelare sottostante, qualora «la motivazione di quest'ultima risulti congrua rispetto all'iter logico seguito per pervenire alla decisione adottata» (Sez. 2, n. 6358 del 28/01/2015, Evangelista, Rv. 262576-01).Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza della doglianza in esame. 4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere - . o -- DJ rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese (f a; -1 processuali. g :,-- .7.-... 0 Cf) Consegue, infine, a tali statuizioni processuali, la trasmissione, a cura della r«. O o 51) cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto 00 8 penitenziario dove il ricorrente si trova ristretto, a norma dell'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. 4 1=3 i r...1 t --";- P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorren