CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 33285/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 03D1AG5), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 settembre 1974 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Frosinone, in funzione di [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, revocava, su richiesta del pubblico ministero, il beneficio della sospensione condizionale della pena, concessi a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza emessa dal [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 12 aprile 2022 confermata dalla Corte di appello di Trieste con sentenza del 18 luglio 2024, irrevocabile in data 16 dicembre 2024. Secondo il giudice dell'esecuzione, la Corte di appello, pur a conoscenza della presenza di una causa ostativa, non è stata investita sul punto in sede di impugnazione; onde l'illegalità della sospensione condizionale ed il configurarsi della causa di revoca di cui agli artt. 168, comma 3 e 164, comma 4, cod. pen., espressamente menzionati.2. Ricorre per cassazione il condannato con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza ed erronea applicazione di legge con riferimento al particolare combinato disposto degli artt. 674 cod. proc. pen. e 168 cod. pen. Il ricorrente, richiamando la tassatività dei casi previsti in relazione alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, fatta salva la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 164 cod. pen., evidenzia la legittimità della concessione della seconda sospensione condizionale della pena sia per il computo finale delle pene ricompreso nel limite, che per la assenza di impedimenti di natura soggettiva. 3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che è legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado pur se nota a quello d'appello, non investito dell'impugnazione sul punto, essendo a quest'ultimo precluso il potere di revoca d'ufficio in ossequio al principio devolutivo e non avendo conseguentemente espresso alcuna valutazione in merito, neppure implicita (Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024 Cc., Rv. 287004-01). La questione di diritto affrontata dalle Sezioni Unite, ovvero: "se sia legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello d'appello, che non sia stato investito sul punto dell'impugnazione del pubblico ministero né, comunque, di formale sollecitazione di questi in ordine all'illegittimità del beneficio", si cala perfettamente al caso concreto. 3. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado, invero, non era a conoscenza dell'ulteriore sentenza di condanna a pena condizionalmente sospesa emessa dalla Corte d'appello di Trieste, non riportata nel certificato del casellario giudiziario allegato al fascicolo; nel giudizio di appello veniva acquisito in data 8 luglio 2024 certificato aggiornato, da cui risultava anche la condanna alla pena -condizionalmente sospesa- di mesi quattro giorni quindici di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda. 4. La conclusione da trarre è che la rinnovata sospensione condizionale, concessa con la sentenza dal [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di 2Pordenone in data 12 aprile 2022 confermata dalla Corte di appello di Trieste con sentenza del 18 luglio 2024, irrevocabile in data 16 dicembre 2024, doveva ritenersi suscettibile di revoca. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M