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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27479/2022

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ANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] incentrato su un'assunta violazione di legge in punto di quantificazione della pena che non solo non aveva mai costituito oggetto di appello, ma che è comunque manifestamente infondata, deve essere dichiarato inammissibile; rilevato invero che la Corte territoriale, ancorché abbia dichiarato l'intervenuta prescrizione in relazione ad uno dei reati (capo 3 dell'imputazione) per i quali il giudice di primo grado aveva pronunciato la condanna, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio sottraendo dalla pena finale, quantificata dal Tribunale di Gela in sei mesi quanto alla pena detentiva ed C 110 quanto alla pena pecuniaria, l'aumento applicato ai fini della continuazione dallo stesso Tribunale per il reato satellite invece estinto, pari a quindici giorni di reclusione ed C 10 di multa, così riducendo, stante la conferma nel resto della sentenza impugnata, la pena finale in cinque mesi e quindici giorni di arresto (da intendersi per un evidente errore materiale come reclusione) e C 100 di ammenda (anche in tal caso essendo stato utilizzato per errore tale termine in luogo della multa); rilevato in ogni caso che nessun vizio di violazione di legge è ravvisabile in tale calcolo non essendo stato violato alcun limite tra quelli indicati dal legislatore, atteso che al reato più grave, ritenuto dalla Corte di Caltanissetta quello di violazione dei sigilli di cui al capo 2) dell'imputazione relativa alla sentenza già passata in giudicato (per il quale era stata determinata la pena di sei mesi di reclusione ed C 103 di multa), sono stati applicati gli aumenti ai fini della continuazione per i reati oggetto del presente procedimento, quantificati dal giudice di primo grado in misura inferiore rispetto al reato più grave, ovverosia per il reato ex art. 349 cod. pen. di cui al capo 4) in quattro mesi di reclusione ed C 80 di multa e per i reati satelliti in misura di gran lunga minore rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente [OSCURATO:PERSONA] J LG PADdnaTza - IN • Z:fk O D Diretto otisidnythile Dott. palombo] 1 5 L G Zi)21

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] incentrato su un'assunta violazione di legge in punto di quantificazione della pena che non solo non aveva mai costituito oggetto di appello, ma che è comunque manifestamente infondata, deve essere dichiarato inammissibile; rilevato invero che la Corte territoriale, ancorché abbia dichiarato l'intervenuta prescrizione in relazione ad uno dei reati (capo 3 dell'imputazione) per i quali il giudice di primo grado aveva pronunciato la condanna, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio sottraendo dalla pena finale, quantificata dal Tribunale di Gela in sei mesi quanto alla pena detentiva ed C 110 quanto alla pena pecuniaria, l'aumento applicato ai fini della continuazione dallo stesso Tribunale per il reato satellite invece estinto, pari a quindici giorni di reclusione ed C 10 di multa, così riducendo, stante la conferma nel resto della sentenza impugnata, la pena finale in cinque mesi e quindici giorni di arresto (da intendersi per un evidente errore materiale come reclusione) e C 100 di ammenda (anche in tal caso essendo stato utilizzato per errore tale termine in luogo della multa); rilevato in ogni caso che nessun vizio di violazione di legge è ravvisabile in tale calcolo non essendo stato violato alcun limite tra quelli indicati dal legislatore, atteso che al reato più grave, ritenuto dalla Corte di Caltanissetta quello di violazione dei sigilli di cui al capo 2) dell'imputazione relativa alla sentenza già passata in giudicato (per il quale era stata determinata la pena di sei mesi di reclusione ed C 103 di multa), sono stati applicati gli aumenti ai fini della continuazione per i reati oggetto del presente procedimento, quantificati dal giudice di primo grado in misura inferiore rispetto al reato più grave, ovverosia per il reato ex art. 349 cod. pen. di cui al capo 4) in quattro mesi di reclusione ed C 80 di multa e per i reati satelliti in misura di gran lunga minore rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente [OSCURATO:PERSONA] J LG PADdnaTza - IN • Z:fk O D Diretto otisidnythile Dott. palombo] 1 5 L G Zi)21
Sentenza Cassazione n. 27479/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris