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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 ottobre 2023

Cassazione n. 48542/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto la richiesta di riparazione, ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla detenzione da costui subita (dal 19 aprile 2019 al 6 agosto 2020 in stato di custodia cautelare e dal 7 agosto 2020 al 20 gennaio 2021 in regime di arresti domiciliari) in un procedimento penale nel quale gli era stato contestato il reato di cui all'art. 12, comma 3 ) lettera a) e d), e comma 3-ter, del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286, ma ha ridotto l'importo dell'indennizzo nella misura del 35 °h, ravvisando una colpa lieve nella condotta tenuta dal soggetto istante. 1.1.A Rehan era stato contestato di aver organizzato, in concorso con altre persone, il trasporto nel territorio dello .tato di persone prive di titolo di soggiorno o comunque di averne favorito l'ingresso illegale.

Secondo la descrizione dei fatti di cui all'imputazione, [OSCURATO:PERSONA] aveva il compito di prenotare il furgone da noleggiare; Rehan aveva il compito di consegnare a [OSCURATO:PERSONA] il denaro necessario per compiere il viaggio; [OSCURATO:PERSONA] aveva il compito di noleggiare il furgone e condurlo da Roma al luogo in cui si trovava [OSCURATO:PERSONA] e questi aveva il compito di agire come "passeur" per il viaggio di rientro in Italia.

Rehan era stato assolto dal Tribunale di Roma con sentenza del 20 gennaio 2021, irrevocabile, per non aver commesso il fatto. 1.2 La Corte della riparazione ha ravvisato nella condotta del ricorrente, consistita nell' essersi incontrato, su richiesta di [OSCURATO:PERSONA] conosciuto solo superficialmente, con Vasilev a Roma presso la [OSCURATO:PERSONA], nell'avergli consegnato l'importo di euro 250 e nell'essersi recato insieme a lui a noleggiare un furgone, pagando una parte del prezzo di noleggio, gli estremi della colpa lieve.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della colpa lieve.

Il difensore osserva che Rehan era ignaro dell'utilizzo cui sarebbe stato destinato il furgone e aveva agito solo per spirito di solidarietà nei confronti di un connazionale che gli aveva chiesto un favore.

La Corte, dunque, aveva errato nel ritenere che l'attività di Rehan sottintendesse, quantomeno, una connivenza e aveva valutato il comportamento di questi come connotato da colpa, con un giudizio ex post.

Illogica sarebbe -secondo il difensore- la motivazione dell'ordinanza nella parte in cui aveva valorizzato il fatto che Rehan si fosse recato insieme a Vasilev dalla società di noleggio, giacché tale società si trovava proprio dentro la stazione ove i due si erano dati appuntamento e, dunque, tale condotta non avrebbe dovuto essere considerata come distinta rispetto a quella dell'incontro.

La colpa lieve- prosegue il difensore-, per poter rilevare ai fini della riduzione dell'indennizzo, deve avere valenza sinergica, ossia deve avere una parvenza indiziaria, esclusa invece nel caso di specie dalla sentenza di assoluzione.

Infine il difensore osserva che la Corte non avrebbe spiegato le ragioni della riduzione dell'importo dell'indennizzo nella misura del 35%.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Domenico A.R.

Seccia, ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.

4. Il difensore del ricorrente, in data 9 ottobre 2023, ha depositato una memoria con cui ha insistito nei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato.

2. In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA]. 259082).

Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti.

Si tratta dì una valutazione che ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in seccndo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv.247663).

Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (Sez. 4 n. 19180 del 18/2/2016, Buccini, Rv. 266808) e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458).

Quanto al comportamento ektraprocessuale, la Corte di legittimità hai in più occasion affermato che la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, può essere integrata anche da comportamentil quali le frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento o in procedimento diverso, purchè il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (ex multis Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, 13/01/2022, Denaro, Rv. 282565; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498) 3.Nella specie il giudice della riparazione ha riconosciuto il diritto all'indennizzo, ma lo ha ridotto nell'importo, in quanto ha ravvisato nel comportamento del ricorrente una condotta connotata da colpa lieve, tale da avere influito sull'adozione della misura cautelare.

In punto, deve evidenziarsi che il concetto di ostatività della colpa deve essere inteso come una macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, che realizza una situazione tale da costituire una noi voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (cfr., Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203636-01» Qualora siffatta condotta non si tuit configuri in termini di gravità, si ritiene possa essere dato 'r>oze, ai fini della determinazione dell'indennizzo, anche ad ipotesi di colpa c.d. lieve.

Si è stabilito che, in proposito, solo il dolo o la colpa grave dell'istante costituiscono cause ostative al sorgere del diritto all'indennizzo, ma ciò non toglie che il giudice possa valutare, ai fini della riduzione della sua entità, eventuali condotte dello stesso che abbiano comunque concorso, sia pure con minore influenza, a determinare lo stato di detenzione e che siano caratterizzate da colpa lieve (ex multis, Sez. 4, n. 51343 del 09/10/2018, V., Rv. 274006; Sez. 4, n. 21575 del 29/01/2014, Antognetti, Rv. 259212).

Al riguardo, è onere del giudice della riparazione rappresentare le situazioni per le quali la condotta dell'istante, sia essa interna, sia essa esterna al procedimento, rilevi sulla quantificazione dell'indennizzo.

4. Nel caso di specie, il giudice della riparazione ha dato conto, in maniera esaustiva e coerente, delle circostanze di fatto ritenute provate anche dal giudice del merito e ammesse dallo stesso Rehan che valevano a connotare come imprudente la sua condotta, ricordando che:

1. - Vasilev e Afridi, nei loro contatti in vista dell'organizzazione del trasporto, lo avevano indicato, con un soprannome, come la persona con cui Vasilev avrebbe dovuto incontrarsi e da cui avrebbe dovuto ricevere i soldi per il noleggio del furgone; - Vesilev e Rehan si erano incontrati alla stazione di Roma, previo contatto telefonico: qui avevano noleggiato il furgone che sarebbe stato poi utilizzato per il trasporto dei cittadini stranieri e parte del prezzo del noleggio era stato versato dallo stesso Rehan.

I contatti con soggetti poi condannati e la partecipazione attiva ad una condotta (il noleggio del furgone) prodromica rispetto alla successiva attività illecita di trasporto, sia pure ritenuti dal giudice di merito non sorretti dal dolo, erano, comunque, elementi che denotavano un atteggiamento imprudente e superficiale del ricorrente.

4.1. A fronte di tale percorso argomentativo, il ricorrente si limita a ribadire che Rehan non era consapevole dell'utilizzo del furgone e che aveva agito solo per spirito di solidarietà nei confronti di un suo conoscente.

In tal modo, tuttavia, egli confonde il giudizio di merito con quello della riparazione, che, invece, opera su piani distinti; La circostanza per cui gli elementi valorizzati dalla Corte siano stati ritenuti insufficienti dal giudice del merito ai fini della affermazione della responsabilità penale, non ha rilievo alcuno, posto che non si deve sovrapporre la valutazione sulla sussistenza di una condotta colposa extraprocessuale causale (sia pure con minima influenza) rispetto alla instaurazione ed al mantenimento della detenzione, con la valutazione in ordine al compendio probatorio che aveva portato all'assoluzione.

Deve a tal fine essere ribadito che il giudizio per la riparazione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale, impegnando piani di indagine diversi che possono portare a conclusioni differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato da utilizzo di parametri di valutazione differenti (Sez. 4 n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859).

La motivazione della Corte non è affetta da illogicità, come invece il ricorrente sostiene, neppure nella parte in cui elenca i comportamenti colposi di Rehan e valorizza oltre all'incontro con Vasilev, condannato in ordine allo stesso reato, anche il noleggio del furgone, in parte a sue spese: sotto tale profilo il fatto che detto noleggio sia avvenuto all'interno della stazione ove i due si erano incontrati non ha rilievo nel senso di sminuire la portata della imprudenza addebitata. 4,

5. Infine la doglianza non coglie nel segno Latb2htt• nella parte in cui lamenta che la Corte L r L14 non p„..~:be indicato le ragione della determinazione della riduzione dell'importo nella misura del 35 %. 5.1.L'art. 315 cod. proc. pen., relativo al gr procedimento per la riparazione, a proposito della determinazione dell'indennizzo/ si limita a stabilire che l'entità della riparazione non può, comunque, eccedere la somma di euro 516.456, e a richiamare, in quanto compatibili le norme sulla riparazione dell'errore giudiziario di cui agli artt. 643 e ss. cod. proc. pen. e, dunque, anche la previsione per cui la riparazione deve essere commisurata alla durata della eventuale espiazione della pena (ovvero della privazione della libertà personale) e alle conseguenze personali e famigliari derivanti dalla condanna.

I principi fondamentali cui aver riguardo nella determinazione dell'indennizzo dovuto a colui che abbia subito una detenzione ingiusta sono stati chiariti da due pronunce rese dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U. n. 1 del 13/01/1995, Rv. 201035 e Sez.U. n. 24287 del 09/05/2001, Rv. 218975), alla cui stregua la liquidazione deve essere effettuata con criteri equitativi che postulano, ai fini dell'entità della riparazione, la valutazione congiunta dei criteri della durata della custodia cautelare sofferta e delle conseguenze derivanti dalla privazione della libertà.

La liquidazione va effettuata tenendo conto del parametro aritmetico costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo fissato dall'art. 315, comrna 2, cod. proc. pen. e il termine massimo della custodia cautelare pari a sei anni ex art. 303, comma 4, lett.c) espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch'esso espresso in giorni, di ingiusta detenzione subita che deve essere opportunamente integrato dal giudice, innalzando o riducendo il risultato di tale calcolo numerico nei limiti dell'importo massimo indennizzabile, per rendere la decisione più equa possibile e rispondente alla specificità, positiva o negativa, della situazione concreta.

La giurisprudenza ha, indi, chiarito che i giudici, nella liquidazione della riparazione, possono fare ricorso al criterio equitativo, in luogo di quello aritmetico, nei casi in cui la perdita della libertà abbia avuto effetti devastanti e le conseguenze famigliari e personali abbiano assunto rilievo preponderante rispetto alla durata della custodia cautelare, c:on danni che il criterio aritmetico non si presta a indennizzare in maniera soddisfacente (ex niultis, Sez. 4 n. 32891 del 10/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280072; Sez 4 n. 18361 del 11./01/2019, Piccolo, Rv. 276259; Sez 4 n. 3912 del 5/12/2013, dep. 2014, D'Adamo, Rv. 258833).

Ne consegue che, ferma restando la cifra massima stabilita dalla legge in euro 516.456,90, il giudice della riparazione può discostarsi dall'ammontare giornaliero valorizzando lo specifico pregiudizio, patrimoniale e non patrimoniale, derivante dalla restrizione della libertà dimostratasi ingiusta, purché dia conto in maniera puntuale e corretta dei parametri di riferimento e degli elementi da cui emerga un effetto lesivo maggiore, rispetto alle ricorrenti e fisiologiche conseguenze derivanti dalla privazione della libertà (Sez 4 n. 21077 del 01/04/2014, Silletti, Rv 259237).

In coerenza con l'obbligo della motivazione da parte della corte della riparazione in ordine alla determinazione dell'indennizzo in via equitativa, si è affermato che il controllo sulla congruità della somma liquidata è sottratto al giudice di legittimità che può verificare solo se il giudice abbia logicamente motivato il suo convincimento ed abbia utilizzato criteri non manifestamente arbitrari (Sez. 4 n. 27474 del 02/07/2021, Spedo, Rv. 281513 Sez 4 n. 18361 del 11/01/2019, Piccolo, Rv 276259; Sez 4 n. 10690 del 25/02/2010, Cammarano, Rv 246424).

5.2. Nel caso in esame i giudici hanno applicato il calcolo aritmetico, rilevando che Rehan non aveva prodotto alcuna allegazione a riscontro delle ulteriori voci di danno lamentate e, sulla somma così determinata, hanno operato la riduzione del 35% in ragione della ravvisata colpa • 1) lieve, incidente non già sull'an, ma solo sulla determinazione dell'indennizzo.

Le ragioni della individuazione di tale percentuale sono ricavabili, invero, dal contesto complessivo della motivazione, in cui, in -maniera esaustiva e approfondita, si sono analizzate le condotte di Rehan e il loro essere caratterizzate da imprudenza di rilevanza pregnante (e forse addirittura qualificabile come grave), sia sotto il profilo dei contatti intrattenuti ; sia sotto il profilo della fattiva collaborazione rispetto ad una attività illecita.

6. Al rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto la richiesta di riparazione, ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla detenzione da costui subita (dal 19 aprile 2019 al 6 agosto 2020 in stato di custodia cautelare e dal 7 agosto 2020 al 20 gennaio 2021 in regime di arresti domiciliari) in un procedimento penale nel quale gli era stato contestato il reato di cui all'art. 12, comma 3 ) lettera a) e d), e comma 3-ter, del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286, ma ha ridotto l'importo dell'indennizzo nella misura del 35 °h, ravvisando una colpa lieve nella condotta tenuta dal soggetto istante. 1.1.A Rehan era stato contestato di aver organizzato, in concorso con altre persone, il trasporto nel territorio dello .tato di persone prive di titolo di soggiorno o comunque di averne favorito l'ingresso illegale. Secondo la descrizione dei fatti di cui all'imputazione, [OSCURATO:PERSONA] aveva il compito di prenotare il furgone da noleggiare; Rehan aveva il compito di consegnare a [OSCURATO:PERSONA] il denaro necessario per compiere il viaggio; [OSCURATO:PERSONA] aveva il compito di noleggiare il furgone e condurlo da Roma al luogo in cui si trovava [OSCURATO:PERSONA] e questi aveva il compito di agire come "passeur" per il viaggio di rientro in Italia. Rehan era stato assolto dal Tribunale di Roma con sentenza del 20 gennaio 2021, irrevocabile, per non aver commesso il fatto. 1.2 La Corte della riparazione ha ravvisato nella condotta del ricorrente, consistita nell' essersi incontrato, su richiesta di [OSCURATO:PERSONA] conosciuto solo superficialmente, con Vasilev a Roma presso la [OSCURATO:PERSONA], nell'avergli consegnato l'importo di euro 250 e nell'essersi recato insieme a lui a noleggiare un furgone, pagando una parte del prezzo di noleggio, gli estremi della colpa lieve. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della colpa lieve. Il difensore osserva che Rehan era ignaro dell'utilizzo cui sarebbe stato destinato il furgone e aveva agito solo per spirito di solidarietà nei confronti di un connazionale che gli aveva chiesto un favore. La Corte, dunque, aveva errato nel ritenere che l'attività di Rehan sottintendesse, quantomeno, una connivenza e aveva valutato il comportamento di questi come connotato da colpa, con un giudizio ex post. Illogica sarebbe -secondo il difensore- la motivazione dell'ordinanza nella parte in cui aveva valorizzato il fatto che Rehan si fosse recato insieme a Vasilev dalla società di noleggio, giacché tale società si trovava proprio dentro la stazione ove i due si erano dati appuntamento e, dunque, tale condotta non avrebbe dovuto essere considerata come distinta rispetto a quella dell'incontro. La colpa lieve- prosegue il difensore-, per poter rilevare ai fini della riduzione dell'indennizzo, deve avere valenza sinergica, ossia deve avere una parvenza indiziaria, esclusa invece nel caso di specie dalla sentenza di assoluzione. Infine il difensore osserva che la Corte non avrebbe spiegato le ragioni della riduzione dell'importo dell'indennizzo nella misura del 35%. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Domenico A.R. Seccia, ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. 4. Il difensore del ricorrente, in data 9 ottobre 2023, ha depositato una memoria con cui ha insistito nei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA]. 259082). Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti. Si tratta dì una valutazione che ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in seccndo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv.247663). Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (Sez. 4 n. 19180 del 18/2/2016, Buccini, Rv. 266808) e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458). Quanto al comportamento ektraprocessuale, la Corte di legittimità hai in più occasion affermato che la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, può essere integrata anche da comportamentil quali le frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento o in procedimento diverso, purchè il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (ex multis Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, 13/01/2022, Denaro, Rv. 282565; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498) 3.Nella specie il giudice della riparazione ha riconosciuto il diritto all'indennizzo, ma lo ha ridotto nell'importo, in quanto ha ravvisato nel comportamento del ricorrente una condotta connotata da colpa lieve, tale da avere influito sull'adozione della misura cautelare. In punto, deve evidenziarsi che il concetto di ostatività della colpa deve essere inteso come una macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, che realizza una situazione tale da costituire una noi voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (cfr., Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203636-01» Qualora siffatta condotta non si tuit configuri in termini di gravità, si ritiene possa essere dato 'r>oze, ai fini della determinazione dell'indennizzo, anche ad ipotesi di colpa c.d. lieve. Si è stabilito che, in proposito, solo il dolo o la colpa grave dell'istante costituiscono cause ostative al sorgere del diritto all'indennizzo, ma ciò non toglie che il giudice possa valutare, ai fini della riduzione della sua entità, eventuali condotte dello stesso che abbiano comunque concorso, sia pure con minore influenza, a determinare lo stato di detenzione e che siano caratterizzate da colpa lieve (ex multis, Sez. 4, n. 51343 del 09/10/2018, V., Rv. 274006; Sez. 4, n. 21575 del 29/01/2014, Antognetti, Rv. 259212). Al riguardo, è onere del giudice della riparazione rappresentare le situazioni per le quali la condotta dell'istante, sia essa interna, sia essa esterna al procedimento, rilevi sulla quantificazione dell'indennizzo. 4. Nel caso di specie, il giudice della riparazione ha dato conto, in maniera esaustiva e coerente, delle circostanze di fatto ritenute provate anche dal giudice del merito e ammesse dallo stesso Rehan che valevano a connotare come imprudente la sua condotta, ricordando che: 1. - Vasilev e Afridi, nei loro contatti in vista dell'organizzazione del trasporto, lo avevano indicato, con un soprannome, come la persona con cui Vasilev avrebbe dovuto incontrarsi e da cui avrebbe dovuto ricevere i soldi per il noleggio del furgone; - Vesilev e Rehan si erano incontrati alla stazione di Roma, previo contatto telefonico: qui avevano noleggiato il furgone che sarebbe stato poi utilizzato per il trasporto dei cittadini stranieri e parte del prezzo del noleggio era stato versato dallo stesso Rehan. I contatti con soggetti poi condannati e la partecipazione attiva ad una condotta (il noleggio del furgone) prodromica rispetto alla successiva attività illecita di trasporto, sia pure ritenuti dal giudice di merito non sorretti dal dolo, erano, comunque, elementi che denotavano un atteggiamento imprudente e superficiale del ricorrente. 4.1. A fronte di tale percorso argomentativo, il ricorrente si limita a ribadire che Rehan non era consapevole dell'utilizzo del furgone e che aveva agito solo per spirito di solidarietà nei confronti di un suo conoscente. In tal modo, tuttavia, egli confonde il giudizio di merito con quello della riparazione, che, invece, opera su piani distinti; La circostanza per cui gli elementi valorizzati dalla Corte siano stati ritenuti insufficienti dal giudice del merito ai fini della affermazione della responsabilità penale, non ha rilievo alcuno, posto che non si deve sovrapporre la valutazione sulla sussistenza di una condotta colposa extraprocessuale causale (sia pure con minima influenza) rispetto alla instaurazione ed al mantenimento della detenzione, con la valutazione in ordine al compendio probatorio che aveva portato all'assoluzione. Deve a tal fine essere ribadito che il giudizio per la riparazione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale, impegnando piani di indagine diversi che possono portare a conclusioni differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato da utilizzo di parametri di valutazione differenti (Sez. 4 n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859). La motivazione della Corte non è affetta da illogicità, come invece il ricorrente sostiene, neppure nella parte in cui elenca i comportamenti colposi di Rehan e valorizza oltre all'incontro con Vasilev, condannato in ordine allo stesso reato, anche il noleggio del furgone, in parte a sue spese: sotto tale profilo il fatto che detto noleggio sia avvenuto all'interno della stazione ove i due si erano incontrati non ha rilievo nel senso di sminuire la portata della imprudenza addebitata. 4, 5. Infine la doglianza non coglie nel segno Latb2htt• nella parte in cui lamenta che la Corte L r L14 non p„..~:be indicato le ragione della determinazione della riduzione dell'importo nella misura del 35 %. 5.1.L'art. 315 cod. proc. pen., relativo al gr procedimento per la riparazione, a proposito della determinazione dell'indennizzo/ si limita a stabilire che l'entità della riparazione non può, comunque, eccedere la somma di euro 516.456, e a richiamare, in quanto compatibili le norme sulla riparazione dell'errore giudiziario di cui agli artt. 643 e ss. cod. proc. pen. e, dunque, anche la previsione per cui la riparazione deve essere commisurata alla durata della eventuale espiazione della pena (ovvero della privazione della libertà personale) e alle conseguenze personali e famigliari derivanti dalla condanna. I principi fondamentali cui aver riguardo nella determinazione dell'indennizzo dovuto a colui che abbia subito una detenzione ingiusta sono stati chiariti da due pronunce rese dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U. n. 1 del 13/01/1995, Rv. 201035 e Sez.U. n. 24287 del 09/05/2001, Rv. 218975), alla cui stregua la liquidazione deve essere effettuata con criteri equitativi che postulano, ai fini dell'entità della riparazione, la valutazione congiunta dei criteri della durata della custodia cautelare sofferta e delle conseguenze derivanti dalla privazione della libertà. La liquidazione va effettuata tenendo conto del parametro aritmetico costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo fissato dall'art. 315, comrna 2, cod. proc. pen. e il termine massimo della custodia cautelare pari a sei anni ex art. 303, comma 4, lett.c) espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch'esso espresso in giorni, di ingiusta detenzione subita che deve essere opportunamente integrato dal giudice, innalzando o riducendo il risultato di tale calcolo numerico nei limiti dell'importo massimo indennizzabile, per rendere la decisione più equa possibile e rispondente alla specificità, positiva o negativa, della situazione concreta. La giurisprudenza ha, indi, chiarito che i giudici, nella liquidazione della riparazione, possono fare ricorso al criterio equitativo, in luogo di quello aritmetico, nei casi in cui la perdita della libertà abbia avuto effetti devastanti e le conseguenze famigliari e personali abbiano assunto rilievo preponderante rispetto alla durata della custodia cautelare, c:on danni che il criterio aritmetico non si presta a indennizzare in maniera soddisfacente (ex niultis, Sez. 4 n. 32891 del 10/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280072; Sez 4 n. 18361 del 11./01/2019, Piccolo, Rv. 276259; Sez 4 n. 3912 del 5/12/2013, dep. 2014, D'Adamo, Rv. 258833). Ne consegue che, ferma restando la cifra massima stabilita dalla legge in euro 516.456,90, il giudice della riparazione può discostarsi dall'ammontare giornaliero valorizzando lo specifico pregiudizio, patrimoniale e non patrimoniale, derivante dalla restrizione della libertà dimostratasi ingiusta, purché dia conto in maniera puntuale e corretta dei parametri di riferimento e degli elementi da cui emerga un effetto lesivo maggiore, rispetto alle ricorrenti e fisiologiche conseguenze derivanti dalla privazione della libertà (Sez 4 n. 21077 del 01/04/2014, Silletti, Rv 259237). In coerenza con l'obbligo della motivazione da parte della corte della riparazione in ordine alla determinazione dell'indennizzo in via equitativa, si è affermato che il controllo sulla congruità della somma liquidata è sottratto al giudice di legittimità che può verificare solo se il giudice abbia logicamente motivato il suo convincimento ed abbia utilizzato criteri non manifestamente arbitrari (Sez. 4 n. 27474 del 02/07/2021, Spedo, Rv. 281513 Sez 4 n. 18361 del 11/01/2019, Piccolo, Rv 276259; Sez 4 n. 10690 del 25/02/2010, Cammarano, Rv 246424). 5.2. Nel caso in esame i giudici hanno applicato il calcolo aritmetico, rilevando che Rehan non aveva prodotto alcuna allegazione a riscontro delle ulteriori voci di danno lamentate e, sulla somma così determinata, hanno operato la riduzione del 35% in ragione della ravvisata colpa • 1) lieve, incidente non già sull'an, ma solo sulla determinazione dell'indennizzo. Le ragioni della individuazione di tale percentuale sono ricavabili, invero, dal contesto complessivo della motivazione, in cui, in -maniera esaustiva e approfondita, si sono analizzate le condotte di Rehan e il loro essere caratterizzate da imprudenza di rilevanza pregnante (e forse addirittura qualificabile come grave), sia sotto il profilo dei contatti intrattenuti ; sia sotto il profilo della fattiva collaborazione rispetto ad una attività illecita. 6. Al rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 48542/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris