CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01147/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Palermo, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale partecipe alla associazione mafiosa denominata stidda, insediata sul territorio di Canicattì (capo 3 della incolpazione provvisoria); nonché per il concorso in due tentativi di estorsione, commessi ai danni di due mediatori agricoli operanti in Canicattì (capi 4 e 5). 2. Avverso il provvedimento ricorre l'indagato, tramite il difensore, proponendo un solo motivo con il quale denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge sostanziale e processuale, nonché mancanza di motivazione relativamente ai capi 3, 4 e 5 dell'incolpazione provvisoria "nella parte in cui il Tribunale non ha dichiarato l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza - nullità dell'ordinanza per violazione degli artt. 125, 292, comma 2, lett. c), 273 e 309, cod. proc. pen.". In sintesi il ricorrente afferma: - che l'ordinanza genetica sarebbe affetta da nullità ex art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., per difetto del requisito di "autonoma valutazione" degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta; - che l'ordinanza genetica non conterrebbe alcun riferimento alla posizione dell'indagato; - che analogo vizio presenta l'ordinanza del Tribunale del riesame; - che i contorni dei due episodi di tentata estorsione sarebbero molto labili e che solo da essi sarebbe stata desunta la partecipazione al delitto associativo. 3. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2021 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'unico motivo proposto si espone a diverse censure di inammissibilità: è manifestamente infondato laddove eccepisce la nullità della ordinanza genetica ex art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.; è affetto da una palese genericità nel resto. 2.1. La previsione di «autonoma valutazione» dei gravi indizi di colpevolezza, impone al giudice di esplicitare le ragioni per cui egli ritiene di poter attribuire, al compendio indiziario, un significato coerente all'integrazione dei presupposti normativi per l'adozione della misura e non implica, invece, la necessità di una riscrittura "originale" degli elementi indizianti o di quelli riferiti alle esigenze cautelari (tra le altre Sez. 5, n. 11922 del 02/12/2015, dep. 2016, Rv. 266428; Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017, Marra, Rv. 269648). Ergo il precetto normativo in esame è rispettato quando, come nella specie, l'ordinanza cautelare — dopo aver ripercorso gli esiti dell'attività investigativa sulla scorta di quanto esposto dal Pubblico Ministero — ha svolto un attento e approfondito vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, spiegandone la rilevanza, senza il ricorso a formule stereotipate, ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza per ciascuna contestazione e posizione (Sez. 3, n. 28979 del 11/05/2016, Sabounjian, Rv. 267350; Sez. 6, n. 30774 del 20/06/2018, Vizzì, Rv. 273658). Questi rilievi si trovano esposti già nell'ordinanza del Tribunale del riesame, il cui contenuto viene totalmente ignorato dal ricorrente non solo nella parte afferente alla decisione sulla questione processuale ma anche in quella, ampia e approfondita, dedicata alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo (capo 3) e alle condotte estorsive ai danni di due esercenti l'attività di mediatori nel campo dell'agricoltura (capi 4 e 5). 2.2. Il ricorrente dimentica i numerosi elementi indiziari raccolti a suo carico attraverso l'attività di videosorveglianza e di intercettazione ambientale e telefonica; elementi che vengono ripercorsi e valutati sia nella ordinanza genetica sia nella ordinanza del riesame: - i caratteri e le modalità operative della stidda di Canicattì, ricostituita e ricompattata intorno alle figure degli ergastolani in regime di semilibertà, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - la disponibilità di armi; - il controllo, da parte della cosca mafiosa, del settore delle mediazioni relative al mercato ortofrutticolo e l'imposizione, a carico dei mediatori, di una percentuale da versare in favore dell'organizzazione mafiosa; - l'assoggettamento di tutti i mediatori, ad eccezione di due persone che, per questo motivo, sono entrate nel mirino della stidda. L'ordinanza impugnata indica, in maniera analitica le conversazioni dalle quali emerge: - la partecipazione di Fazio al sodalizio mafioso (la rivendica lui stesso, altri sodali lo riconoscono come membro della "famiglia"). - il ruolo di esattore, la tenuta della contabilità e la ripartizione dei guadagni illeciti; - il concorso di Fazio negli episodi estorsivi, posti in essere nell'interesse della cosca di appartenenza, e la programmazione di un attentato alla vita del mediatore "renitente" [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. L'assenza di qualunque confronto argomentativo con il reale contenuto dell'ordinanza impugnata relega l'impugnazione nell'alveo della inammissibilità. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 -ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 03/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] t etta [OSCURATO:PERSONA] Corte Stmrern,a