CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 settembre 1971
Cassazione n. 01993/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/09/1971 avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di furto aggravato; Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto, che lamenta il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, per costante giurisprudenza di legittimità, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590). Nel caso di specie, al contrario, la Corte territoriale ha valorizzato i precedenti numerosi dell'imputato, negando rilievo ai fini della concessione del beneficio all'intrapreso programma di riabilitazione in difetto della prova di positivi risultati conseguiti, con apprezzamento insindacabile nella presente sede di legittimità (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in Favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2022 Il consiggere est nsore Il Presidente