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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 15431/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi; letta la memoria della difesa che ha insistito nei motivi. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Catania, con sentenza in data 9 dicembre 2022, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Ragusa datata 21-11-2017, riduceva la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di tentata estorsione aggravata loro in concorso ascritto, ad anni 1, mesi 8 di reclusione ed C 600,00 di multa ciascuno.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso il difensore di entrambi gli imputati, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett. b) e c) cod.proc.pen. quanto alla affermazione di responsabilità basata esclusivamente sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa ed in relazione alla mancata valutazione dell'ipotesi della desistenza volontaria, posto che, gli imputati, si erano allontanati dai luoghi spontaneamente e solo successivamente era intervenuta la denuncia della persona offesa; - violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. quanto alla omessa concessione dell'attenuante del risarcimento dei danni di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen. essendo stata totalmente pretermessa l'analisi del motivo di appello e ciò benché, già la sentenza di primo grado, avesse dato atto di avere gli imputati effettuato, in sede stragiudiziale, un versamento pari ad C 11.000, a seguito del quale era stata revocata la costituzione di parte civile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di entrambi i ricorsi è proposto per doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, e deve, pertanto essere dichiarato inammissibile.

Al proposito deve essere rammentato che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595).

Orbene, nel caso in esame, i giudici di merito con valutazione conforme hanno attestato la credibilità delle dichiarazioni delle persone offese sottolineando come il contenuto del racconto delle stesse fosse accompagnato da plurimi elementi di riscontro costituiti dalle deposizioni di alcuni testi e dalle certificazioni mediche.

Le conclusioni circa la responsabilità dei ricorrenti risultano quindi adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni.

Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile.

2. Quanto alla doglianza in punto omesso riconoscimento della desistenza, va ricordato come, nei reati di danno a forma libera, la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il cd. recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento (Sez. 2, n. 24551 del 08/05/2015, Rv. 264226 -- 01).

L'applicazione del sopra esposto principio al caso in esame comporta affermare l'infondatezza della doglianza, posto che, nel caso in esame, gli imputati si allontanavano dai luoghi solo.dopo avere formulato . la richiesta estorsiva all'indirizzo delle vittime, così che il motivo dedotto appare manifestamente infondato essendo stata già portata a termine la condotta integrativa la fattispecie tentata.

3. Infondato è, infine, il terzo motivo dei ricorsi per la valutazione del quale occorre procedere all'analisi dello svolgimento delle fasi di merito sul punto; la sentenza di primo grado, a pagina 6 della decisione, si limitava a riferire dell'avvenuto risarcimento del danno in favore delle persone offese con revoca delle costituzioni di parte civile e remissione delle querele e di ciò dava atto in un procedimento che vedeva coimputati sei distinti soggetti tutti chiamati a rispondere di tentata estorsione, sequestro di persona e lesioni personali, commessi in concorso.

A fronte di tale punto della decisione, il motivo di appello proposto, lamentava solo genericamente la sussistenza delle condizioni per la concessione della attenuante del risarcimento dei danni senza nulla indicare circa la specifica condotta posta in essere da ciascuno dei ricorrenti successivamente alla consumazione dei fatti e prima dell'instaurazione del giudizio.

Dal predetto riepilogo dello svolgimento processuale deve inferirsi l'assenza dei presupposti per la concessione dell'attenuante in favore dei ricorrenti, pur in assenza di motivazione specifica adottata dalla corte di appello in ordine al motivo di gravame proposto nell'interesse di Cannizzo ed Alabiso.

Va, infatti, ricordato come la suddetta attenuante abbia natura essenzialmente soggettiva con la conseguenza che alla stessa si applica la particolare disciplina dettata dall'art. 118 cod.pen. secondo cui tali attenuanti sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono.

La natura essenzialmente soggettiva della predetta attenuante è stata già affermata con risalenti pronunce della corte di legittimità secondo cui l'art. 62 n. 6 cod. pen. configura una attenuante condizionata al fatto che il colpevole prima del giudizio abbia riparato interamente il danno mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni.

Trattasi di una attenuante di natura squisitamente soggettiva, che trova la sua causa giustificatrice non tanto nel soddisfacimento degli interessi economici della persona offesa, quanto nel rilievo che l'avvenuto risarcimento del danno anteriormente al giudizio assume quale prova tangibile dell'avvenuto ravvedimento del reo e quindi della sua minore pericolosità sociale (Sez. 2, n. 1096 del 07/01/1993, Rv. 193505 - 01; Sez. 1, n. 17637 del 06/04/2005; Rv. 231575 - 01).

Stabilita la natura essenzialmente soggettiva della attenuante in oggetto, le Sezioni Unite, con la pronuncia imp.

Pagani, hanno preso in considerazione il tema della comunicabilità ai concorrenti statuendo che in tema di concorso di persone nel reato, ove un solo concorrente abbia provveduto all'integrale risarcimento del danno, la relativa circostanza attenuante non si estende ai compartecipi, a meno che essi non manifestino una concreta e tempestiva volontà di riparazione del danno (Sez.

U, n. 5941 del 22/01/2009, Rv. 242215 - 01).

L'affermazione delle Sezioni Unite risulta essere stata successivamente ribadita anche da altre e più recenti pronunce secondo cui ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., in caso di risarcimento effettuato da parte di un soggetto diverso dall'imputato, non è sufficiente che tale soggetto abbia con l'imputato, ovvero con i suoi coobbligati solidali, rapporti contrattuali o personali che ne giustifichino l'intervento, ma è necessario che l'imputato manifesti una concreta e tempestiva volontà riparatoria, che abbia contribuito all'adempimento (Sez. 4, n. 6144 del 28/11/2017 Ud. (dep. 08/02/2018 ) Rv. 271969 - 01).

L'applicazione dei suddetti principi al caso del risarcimento del danno effettuato a seguito di tentata estorsione commessa in concorso, comporta affermare che ciascuno degli imputati, per potere invocare a proprio favore l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen., deve dimostrare concretamente di avere contribuito all'adempimento dell'obbligazione riparatoria, manifestando così una concreta volontà di elidere gli effetti dannosi del reato, sia patrimoniale che non, non potendosi altrimenti giovare di attività poste in essere soltanto da altri concorrenti nel medesimo fatto.

Ne consegue che, nel caso in esame, non avendo, prima il motivo di appello e poi anche il ricorso, specificato in alcun modo in che misura gli odierni ricorrenti hanno concorso al risarcimento, e non essendo tale dato desumibile dalle pronunce di primo e secondo grado, dalle quali invece risulta che furono altri concorrenti ad effettuare i versamenti, il motivo deve ritenersi non fondato.

Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese proc:essuali.

Roma, 26 marzo 2024 ItPRESIDENTE A na Petné-Izzqllis '

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi; letta la memoria della difesa che ha insistito nei motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Catania, con sentenza in data 9 dicembre 2022, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Ragusa datata 21-11-2017, riduceva la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di tentata estorsione aggravata loro in concorso ascritto, ad anni 1, mesi 8 di reclusione ed C 600,00 di multa ciascuno. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso il difensore di entrambi gli imputati, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett. b) e c) cod.proc.pen. quanto alla affermazione di responsabilità basata esclusivamente sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa ed in relazione alla mancata valutazione dell'ipotesi della desistenza volontaria, posto che, gli imputati, si erano allontanati dai luoghi spontaneamente e solo successivamente era intervenuta la denuncia della persona offesa; - violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. quanto alla omessa concessione dell'attenuante del risarcimento dei danni di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen. essendo stata totalmente pretermessa l'analisi del motivo di appello e ciò benché, già la sentenza di primo grado, avesse dato atto di avere gli imputati effettuato, in sede stragiudiziale, un versamento pari ad C 11.000, a seguito del quale era stata revocata la costituzione di parte civile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di entrambi i ricorsi è proposto per doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, e deve, pertanto essere dichiarato inammissibile. Al proposito deve essere rammentato che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Orbene, nel caso in esame, i giudici di merito con valutazione conforme hanno attestato la credibilità delle dichiarazioni delle persone offese sottolineando come il contenuto del racconto delle stesse fosse accompagnato da plurimi elementi di riscontro costituiti dalle deposizioni di alcuni testi e dalle certificazioni mediche. Le conclusioni circa la responsabilità dei ricorrenti risultano quindi adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. 2. Quanto alla doglianza in punto omesso riconoscimento della desistenza, va ricordato come, nei reati di danno a forma libera, la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il cd. recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento (Sez. 2, n. 24551 del 08/05/2015, Rv. 264226 -- 01). L'applicazione del sopra esposto principio al caso in esame comporta affermare l'infondatezza della doglianza, posto che, nel caso in esame, gli imputati si allontanavano dai luoghi solo.dopo avere formulato . la richiesta estorsiva all'indirizzo delle vittime, così che il motivo dedotto appare manifestamente infondato essendo stata già portata a termine la condotta integrativa la fattispecie tentata. 3. Infondato è, infine, il terzo motivo dei ricorsi per la valutazione del quale occorre procedere all'analisi dello svolgimento delle fasi di merito sul punto; la sentenza di primo grado, a pagina 6 della decisione, si limitava a riferire dell'avvenuto risarcimento del danno in favore delle persone offese con revoca delle costituzioni di parte civile e remissione delle querele e di ciò dava atto in un procedimento che vedeva coimputati sei distinti soggetti tutti chiamati a rispondere di tentata estorsione, sequestro di persona e lesioni personali, commessi in concorso. A fronte di tale punto della decisione, il motivo di appello proposto, lamentava solo genericamente la sussistenza delle condizioni per la concessione della attenuante del risarcimento dei danni senza nulla indicare circa la specifica condotta posta in essere da ciascuno dei ricorrenti successivamente alla consumazione dei fatti e prima dell'instaurazione del giudizio. Dal predetto riepilogo dello svolgimento processuale deve inferirsi l'assenza dei presupposti per la concessione dell'attenuante in favore dei ricorrenti, pur in assenza di motivazione specifica adottata dalla corte di appello in ordine al motivo di gravame proposto nell'interesse di Cannizzo ed Alabiso. Va, infatti, ricordato come la suddetta attenuante abbia natura essenzialmente soggettiva con la conseguenza che alla stessa si applica la particolare disciplina dettata dall'art. 118 cod.pen. secondo cui tali attenuanti sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono. La natura essenzialmente soggettiva della predetta attenuante è stata già affermata con risalenti pronunce della corte di legittimità secondo cui l'art. 62 n. 6 cod. pen. configura una attenuante condizionata al fatto che il colpevole prima del giudizio abbia riparato interamente il danno mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni. Trattasi di una attenuante di natura squisitamente soggettiva, che trova la sua causa giustificatrice non tanto nel soddisfacimento degli interessi economici della persona offesa, quanto nel rilievo che l'avvenuto risarcimento del danno anteriormente al giudizio assume quale prova tangibile dell'avvenuto ravvedimento del reo e quindi della sua minore pericolosità sociale (Sez. 2, n. 1096 del 07/01/1993, Rv. 193505 - 01; Sez. 1, n. 17637 del 06/04/2005; Rv. 231575 - 01). Stabilita la natura essenzialmente soggettiva della attenuante in oggetto, le Sezioni Unite, con la pronuncia imp. Pagani, hanno preso in considerazione il tema della comunicabilità ai concorrenti statuendo che in tema di concorso di persone nel reato, ove un solo concorrente abbia provveduto all'integrale risarcimento del danno, la relativa circostanza attenuante non si estende ai compartecipi, a meno che essi non manifestino una concreta e tempestiva volontà di riparazione del danno (Sez. U, n. 5941 del 22/01/2009, Rv. 242215 - 01). L'affermazione delle Sezioni Unite risulta essere stata successivamente ribadita anche da altre e più recenti pronunce secondo cui ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., in caso di risarcimento effettuato da parte di un soggetto diverso dall'imputato, non è sufficiente che tale soggetto abbia con l'imputato, ovvero con i suoi coobbligati solidali, rapporti contrattuali o personali che ne giustifichino l'intervento, ma è necessario che l'imputato manifesti una concreta e tempestiva volontà riparatoria, che abbia contribuito all'adempimento (Sez. 4, n. 6144 del 28/11/2017 Ud. (dep. 08/02/2018 ) Rv. 271969 - 01). L'applicazione dei suddetti principi al caso del risarcimento del danno effettuato a seguito di tentata estorsione commessa in concorso, comporta affermare che ciascuno degli imputati, per potere invocare a proprio favore l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen., deve dimostrare concretamente di avere contribuito all'adempimento dell'obbligazione riparatoria, manifestando così una concreta volontà di elidere gli effetti dannosi del reato, sia patrimoniale che non, non potendosi altrimenti giovare di attività poste in essere soltanto da altri concorrenti nel medesimo fatto. Ne consegue che, nel caso in esame, non avendo, prima il motivo di appello e poi anche il ricorso, specificato in alcun modo in che misura gli odierni ricorrenti hanno concorso al risarcimento, e non essendo tale dato desumibile dalle pronunce di primo e secondo grado, dalle quali invece risulta che furono altri concorrenti ad effettuare i versamenti, il motivo deve ritenersi non fondato. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese proc:essuali. Roma, 26 marzo 2024 ItPRESIDENTE A na Petné-Izzqllis '
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