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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 13810/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; it, t [OSCURATO:PERSONA] E CONDSIDEFtATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Benevento con la pronuncia del 12.07.2016, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato contestato di furto, confermando le statuizioni civili

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata deducendo vizi di violazione di legge e della motivazione.

3. Va rilevato che il ricorso è sottoscritto personalmente dall'imputata; infatti dopo l'articolazione dei motivi e le conclusioni, l'imputata «nomina e costituisce proprio difensore di fiducia per il presente grado di giudizio l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Benevento cui conferisce tutte le facoltà di legge incluso il deposito del presente atto».

Segue poi la firma del difensore per autentica " tale è la su estesa sottoscrizione".

3.1. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputata in epoca successiva all'entrata in vigore della

I. n. 103 del 23 giugno 2017, che, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen., nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità esclusivamente da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di • cassazione.

La nomina del difensore di fiducia non è stata effettuata prima della redazione del ricorso, ma alla fine dell'atto, conferendo per altro la delega al deposito: il ricorso è dunque atto personale dell'imputato, da depositare a cura del difensore.

3.2. L'autentica della sottoscrizione da parte del difensore non è suscettibile di mutare il carattere del ricorso personale, non equivalendo la stessa al rilascio di un regolare mandato difensivo.

3.3. Analogamente, la sottoscrizione del difensore che nel caso di specie sottoscrive per «per accettazione» non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto ( cfr. Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017- dep. 2018, Aiello, Rv. 27201001, che ha individuato la ratio delle modifiche .normative in tema di ricorso per cassazione dell'imputato nella necessità del ricorso alla rappresentanza tecnica per l'esercizio del diritto di impugnazione in cassazione e anche Sez. 3 n. 111126 del 25.01.2021 rv 281475)

4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500,00 determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; it, t [OSCURATO:PERSONA] E CONDSIDEFtATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Benevento con la pronuncia del 12.07.2016, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato contestato di furto, confermando le statuizioni civili 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata deducendo vizi di violazione di legge e della motivazione. 3. Va rilevato che il ricorso è sottoscritto personalmente dall'imputata; infatti dopo l'articolazione dei motivi e le conclusioni, l'imputata «nomina e costituisce proprio difensore di fiducia per il presente grado di giudizio l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Benevento cui conferisce tutte le facoltà di legge incluso il deposito del presente atto». Segue poi la firma del difensore per autentica " tale è la su estesa sottoscrizione". 3.1. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputata in epoca successiva all'entrata in vigore della I. n. 103 del 23 giugno 2017, che, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen., nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità esclusivamente da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di • cassazione. La nomina del difensore di fiducia non è stata effettuata prima della redazione del ricorso, ma alla fine dell'atto, conferendo per altro la delega al deposito: il ricorso è dunque atto personale dell'imputato, da depositare a cura del difensore. 3.2. L'autentica della sottoscrizione da parte del difensore non è suscettibile di mutare il carattere del ricorso personale, non equivalendo la stessa al rilascio di un regolare mandato difensivo. 3.3. Analogamente, la sottoscrizione del difensore che nel caso di specie sottoscrive per «per accettazione» non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto ( cfr. Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017- dep. 2018, Aiello, Rv. 27201001, che ha individuato la ratio delle modifiche .normative in tema di ricorso per cassazione dell'imputato nella necessità del ricorso alla rappresentanza tecnica per l'esercizio del diritto di impugnazione in cassazione e anche Sez. 3 n. 111126 del 25.01.2021 rv 281475) 4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500,00 determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammen
Sentenza Cassazione n. 13810/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris