CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30705/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORVEGLIANZA di Anconadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Anconaha revocato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della semilibertà, concessa indata 30 settembre 2025, valorizzando due episodi ritenuti sintomatici di un usonon corretto dei margini di libertà accordati e, quindi, incompatibili con laprosecuzione del programma trattamentale: il primo episodio ha riguardato ilritardo nel rientro in istituto in data 10 marzo 2026, giustificato dal condannatocon l’esaurimento del carburante nel motociclo utilizzato per gli spostamenti,ma ritenuto dalla Direzione poco attendibile all’esito del procedimentodisciplinare, definito con la sanzione dell’ammonizione; il secondo episodio hariguardato la giornata del 17 marzo 2026, allorché i Carabinieri di Pesaro,recatisi presso il luogo di lavoro del semilibero per prelevarlo e ricondurlo inistituto a seguito della sospensione della misura disposta dal Magistrato disorveglianza per il fatto precedente, apprendevano che egli, durante la pausapranzo, si era allontanato dal Comune di Tavullia, verosimilmente perraggiungere la famiglia nel Comune di Cattolica, fuori dal territorio dellaRegione Marche, in violazione delle prescrizioni che gli imponevano diconsumare il pranzo e la cena in un luogo di ristoro prossimo alla sedelavorativa. Per tale fatto il procedimento disciplinare si concludeva con lasanzione dell’esclusione dalle attività in comune per giorni tre.Il Tribunale ha ritenuto che tali condotte, lette unitariamente,dimostrassero l’abuso dei margini di libertà concessi, essendosi il condannatoarbitrariamente spostato fuori dall’ambito territoriale consentito e in difformitàdal programma di trattamento.2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il condannato, a mezzodel difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.Sostiene che il Tribunale avrebbe operato una valutazione frammentariae sostanzialmente automatica dei singoli episodi, senza procedere a unacomplessiva verifica della condotta serbata e del percorso trattamentale.Quanto all’episodio del 10 marzo 2026, osserva che il ritardo fu di soliventi minuti e che la giustificazione addotta, pur reputata poco attendibile, nonsarebbe stata smentita da ulteriori elementi di prova; richiama, in particolare,l’estratto del registro rapporti della Casa circondariale, dal quale emergerebbeche il Comandante aveva ritenuto verosimile, alla luce degli elementi raccolti, lariconducibilità del ritardo alle ragioni esposte dal detenuto, tenuto anche contodel tentativo di avvisare preventivamente l’istituto della problematicasopravvenuta.Quanto all’episodio del 17 marzo 2026, deduce che la violazione delleprescrizioni sarebbe stata fondata su un mero sospetto, desunto da quantoriferito da un altro operaio, mentre [OSCURATO:PERSONA] aveva indicato il luogo preciso in cuiavrebbe consumato il pasto; aggiunge che il programma di trattamento gliconsentiva di allontanarsi per il pranzo, purché nei pressi del luogo di lavoro, eche non era stato svolto alcun accertamento certo circa l’effettivoraggiungimento del Comune di Cattolica.3. Il ricorso è inammissibile.Va premesso che, in materia di misure alternative alla detenzione, lavalutazione circa la perdurante meritevolezza del condannato e la compatibilitàdella condotta serbata con la prosecuzione del beneficio è rimessa al giudice disorveglianza, il quale è chiamato ad apprezzare, con giudizio complessivo e nonpercorso trattamentale o, comunque, l’inidoneità del regime extramurario aproseguire secondo le prescrizioni impartite. Il controllo di legittimità, peraltro,non consente una nuova ponderazione del merito delle risultanze acquisite, maè limitato alla verifica della completezza, coerenza e non manifesta illogicitàdella motivazione, oltre che dell’assenza di erronee applicazioni della leggepenale o processuale.Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata ha dato conto, conmotivazione non apparente e immune da fratture logiche evidenti, delle ragioniper le quali i due episodi, esaminati non isolatamente ma nella loro successionetemporale e nella comune incidenza sul rispetto delle prescrizioni, sono statiritenuti incompatibili con la prosecuzione della semilibertà.Il Tribunale non si è limitato a registrare la mera esistenza di sanzionidisciplinari, né ha fatto discendere automaticamente da esse la revoca delbeneficio, ma ha valorizzato la concreta portata delle condotte: dapprima ilritardo nel rientro in istituto, la cui giustificazione è stata ritenuta nonquindi, a distanza di pochi giorni, l’allontanamento dal luogo in cui ilcondannato avrebbe dovuto consumare il pasto, in violazione delle prescrizioniterritoriali e organizzative contenute nel programma di trattamento.A fronte di tale apparato argomentativo, le censure difensive si risolvononella prospettazione di una lettura alternativa delle medesime risultanze,diretta a ridimensionare la gravità degli episodi e a sollecitare una diversavalutazione della loro attendibilità e incidenza trattamentale. Si tratta, tuttavia,di deduzioni a contenuto meramente confutativo, che non individuano uneffettivo vizio di violazione di legge né una manifesta illogicità dellamotivazione, ma investono il merito dell’apprezzamento demandato alTribunale di sorveglianza.In particolare, il rilievo secondo cui il primo ritardo sarebbe statocontenuto in venti minuti non elide la valutazione del giudice di merito circa lascarsa attendibilità della giustificazione fornita, valutazione che si colloca nelpiù ampio giudizio sulla affidabilità del semilibero nel rispetto delle prescrizioni.Parimenti, la deduzione relativa al secondo episodio, nella parte in cui contestal’effettivo allontanamento dall’ambito territoriale consentito, si risolve in unacensura di fatto, come tale inammissibile in sede di legittimità, poiché sollecitauna diversa ricostruzione delle circostanze valorizzate dal Tribunale.Ne discende che il ricorso non supera il vaglio preliminare diammissibilità, poiché sollecita una nuova e non consentita valutazione deglielementi di merito già esaminati dal giudice a quo, il quale ha espresso ungiudizio coerente sulla sopravvenuta incompatibilità tra la condotta delcondannato e la prosecuzione della misura alternativa.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e, non ravvisandosi elementi idonei a escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]