Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1990

ECLI:EU:C:1990:140
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61988CJ0372_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-372/88, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dalla [OSCURATO:PERSONA] of Justice ( Queen' s [OSCURATO:PERSONA] ), nella causa dinanzi ad essa pendente tra [OSCURATO:PERSONA] of England and [OSCURATO:PERSONA] e

[OSCURATO:PERSONA],

causa vertente sull' interpretazione dell' art . 25 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 27 giugno 1968, n . 804, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( GU L 148, pag . 13 ), come modificato dal regolamento ( CEE ) del Consiglio 20 giugno 1978, n . 1421 ( GU L 171, pag . 12 ), LA CORTE ( sesta sezione ), composta dai signori C.N .

Kakouris, presidente di sezione, T .

Koopmans, G.F .

Mancini, T.F . [OSCURATO:PERSONA] e M .

Diéz de Velasco, giudici, avvocato generale : G .

Tesauro cancelliere : sig.ra D .

Louterman, amministratore principale viste le osservazioni scritte presentate : - per l' attore nella causa principale, dai sigg . [OSCURATO:PERSONA], solicitors in Londra; - per la convenuta nella causa principale, dai signori J.B .

Havenhand, solicitor, e D .

Vaughan, Q.C ., M .

McEwan e D .

Anderson, barrister; - per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.ra S.J .

Hay, del [OSCURATO:PERSONA]' s Department, in qualità di agente, assistita dal sig .

R .

Anderson, barrister; - per la Commissione delle Comunità europee, dal sig .

M.P .

Oliver, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, vista la relazione d' udienza, sentite le osservazioni orali - dell' attore nella causa principale, con i sigg .

R .

Harvery, QC, e K .

Parker, barrister, - della convenuta nella causa principale, con i sigg .

D .

Vaughan, QC, M .

McEwan e D .

Anderson, barrister, - del [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dalla sig.ra S.J .

Hay, del [OSCURATO:PERSONA]' s Department, in qualità di agente, assistita dal sig .

R .

Anderson, barrister, - della Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig .

P .

Oliver, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dal sig .

G .

Harmsnorth, sentite le conclusioni presentate dall' avvocato generale nell' udienza dell' 11 gennaio 1990, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 3 novembre 1988, pervenuta alla Corte il 23 dicembre successivo, la [OSCURATO:PERSONA] of Justice ( Queen' s [OSCURATO:PERSONA] ) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, diverse questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione dell' art . 25 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 27 giugno 1968, n . 804, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( GU L 148, pag . 13 ), come modificato dal regolamento ( CEE ) del Consiglio 20 giugno 1978, n . 1421 ( GU L 171, pag . 12 ). 2 Tali questioni sono sorte nell' ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA], che gestisce un' azienda agricola produttrice di latte e di prodotti lattiero-caseari ( in prosieguo : la "[OSCURATO:PERSONA] "), e il [OSCURATO:PERSONA] d' Inghilterra e del Galles ( in prosieguo : il "[OSCURATO:PERSONA] "). 3 [OSCURATO:PERSONA] è uno dei vari enti pubblici ( [OSCURATO:PERSONA] ) operanti nel [OSCURATO:PERSONA], le cui principali attività consistono nell' acquisto, nella vendita all' ingrosso e al dettaglio di latte destinato al consumo umano, nonché nella produzione e nella vendita di prodotti lattiero-caseari di vario tipo . 4 Successivamente all' adesione del [OSCURATO:PERSONA] alla Comunità, l' attività dei [OSCURATO:PERSONA] veniva integrata nell' ambito dell' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, disciplinata dal precitato regolamento n . 804/68, regolamento base in tale settore .

Il citato regolamento n . 1421/78, recante modifica del regolamento n . 804/68, ha previsto la possibilità di riconoscere i [OSCURATO:PERSONA] nell' ambito di tale organizzazione comune, autorizzando lo Stato membro interessato a concedere ad un' organizzazione di produttori di latte stabiliti in una determinata regione, a determinate condizioni, in primo luogo, il diritto esclusivo di acquistare presso i produttori stessi il latte da essi prodotto e venduto nello stato in cui si trova da questi ultimi, e, in secondo luogo, il diritto di procedere ad una perequazione dei prezzi pagati ai produttori, senza tener conto della destinazione del latte fornito da ciascuno di essi . 5 Nel 1981, questi diritti speciali venivano attribuiti al [OSCURATO:PERSONA] dalle competenti autorità nazionali, in base al regolamento del Consiglio 20 giugno 1978, n . 1422, relativo alla concessione di taluni diritti speciali ad alcune organizzazioni di produttori di latte nel [OSCURATO:PERSONA] ( GU L 171, pag . 14 ).

Le modalità applicative del regolamento suddetto venivano poi determinate dal regolamento della Commissione 25 luglio 1979, n . 1565 ( GU L 188, pag . 29 ). 6 Le modalità relative all' esercizio di tali diritti speciali vengono definite dalla normativa nazionale relativa al commercio del latte ( [OSCURATO:PERSONA] ).

Tale disciplina, che si applica alle attività del [OSCURATO:PERSONA], stabilisce l' obbligo, per i produttori stabiliti nella regione rientrante nella competenza territoriale del [OSCURATO:PERSONA], di vendere a quest' ultimo il latte da essi prodotto . [OSCURATO:PERSONA], da parte sua, ha l' obbligo di acquistare - salvo in taluni casi - tutto il latte crudo, di qualità commerciale, offertogli dai produttori medesimi . 7 Ai sensi della stessa disciplina, due categorie di produttori possono essere autorizzate, a talune condizioni, ad escludere il loro latte dalla vendita al [OSCURATO:PERSONA], smerciandolo per conto proprio .

Tali due categorie sono costituite in primo luogo dai produttori dettaglianti, in possesso di licenza di vendita concessa dal [OSCURATO:PERSONA], e, in secondo luogo, dai produttori trasformatori che abbiano concluso un accordo di esclusione con il [OSCURATO:PERSONA] medesimo .

A tali due categorie di produttori incombe l' obbligo di pagare determinati contributi al [OSCURATO:PERSONA], in conformità alle norme del [OSCURATO:PERSONA] .

Il versamento di tali contributi è d' altro canto contemplato nelle clausole delle licenze e degli accordi testé citati . 8 [OSCURATO:PERSONA] possiede sia una licenza di produttore dettagliante, sia una di produttore trasformatore in forza di un accordo stipulato con il [OSCURATO:PERSONA] .

Essa vende latte sia direttamente sul mercato sia tramite intermediari . 9 Nel 1984, la [OSCURATO:PERSONA] cessava il pagamento dei suoi contributi al [OSCURATO:PERSONA] che presentava quindi, nel 1986, un ricorso per il recupero delle somme stesse .

Il ricorso verte sui contributi di cui un produttore è debitore ai sensi del [OSCURATO:PERSONA], vale a dire i "capital contributions", calcolati sulla base della quantità complessiva di latte venduto e destinati al finanziamento degli investimenti del [OSCURATO:PERSONA], i "producer retailer contributions", dovuti in base ad una licenza di produttore dettagliante, e i "producer processor contributions", dovuti in virtù di un accordo stipulato tra il [OSCURATO:PERSONA] e un produttore trasformatore, nonché, infine, le penalità e gli indennizzi dovuti in caso di infrazione agli obblighi relativi alla disciplina di smercio del latte, in particolar modo all' obbligo di fornire rendiconti sul quantitativo di latte non consegnato al [OSCURATO:PERSONA] . 10 Dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che ciascuna di queste domande era in contrasto con il diritto comunitario .

La convenuta ha negato in particolare che il diritto esclusivo d' acquisto del [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell' art . 25, n . 1, lett . a ), del regolamento n . 804/68, si estendesse al latte pastorizzato dal produttore .

Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato come il [OSCURATO:PERSONA] non disponesse, ai sensi del diritto comunitario, del potere di imporre contributi ai produttori che rifiutino di consegnare il loro latte al [OSCURATO:PERSONA] .

Essa ha del pari rilevato che le somme richieste sono spropositate . 11 [OSCURATO:PERSONA] of Justice ha proposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali : "1 ) Se, e in caso affermativo a quali condizioni, il diritto esclusivo contemplato dall' art . 25, n . 1, lett . a ), del regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 804/68, nella versione modificata dal regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 1421/78, possa essere esercitato con riferimento al latte pastorizzato . 2 ) a ) Se il [OSCURATO:PERSONA] operante in Inghilterra e nel Galles abbia il diritto, in base alla normativa comunitaria - e, in caso affermativo, a quali condizioni - di esigere che il produttore il quale produce latte pastorizzato in Inghilterra e nel Galles ed ivi lo vende ( non al [OSCURATO:PERSONA] ) paghi al [OSCURATO:PERSONA] stesso un contributo su detto latte dimodoché il produttore venga in via di principio trattato come se avesse venduto il suo latte al [OSCURATO:PERSONA] al prezzo del produttore e lo avesse ricomprato al prezzo di vendita praticato dal [OSCURATO:PERSONA] . b ) Se il [OSCURATO:PERSONA] abbia tale diritto qualora il latte non sia pastorizzato e, in caso affermativo, a quali condizioni . 3 ) Se la soluzione della questione n . 2 ) sia diversa a seconda che la vendita del latte avvenga al dettaglio, al semidettaglio o all' ingrosso . 4 ) Qualora il [OSCURATO:PERSONA] ( così come modificato ) non autorizzi espressamente il [OSCURATO:PERSONA] ad imporre contributi a quei produttori che sono 'produttori trasformatori' , se il [OSCURATO:PERSONA] possa cionondimeno imporre contributi ai 'produttori trasformatori' in forza di un diritto conferitogli dalla normativa comunitaria e la cui esistenza risulti eventualmente dalla soluzione delle precedenti questioni nn . 1 ) e 2 ). 5 ) In ogni caso, se il [OSCURATO:PERSONA] abbia diritto, in base alla normativa comunitaria, di esigere che i produttori menzionati nella questione n . 2 ) paghino al [OSCURATO:PERSONA] ulteriori somme tramite : a ) diritti a norma degli artt . 51, n . 2, e 71, n . 2, del [OSCURATO:PERSONA]; b ) indennizzi a norma della section 10 dello [OSCURATO:PERSONA] del 1958 e dell' art . 77, n . 6, del [OSCURATO:PERSONA]; c ) sanzioni pecuniarie a norma dell' art . 77 del [OSCURATO:PERSONA] ". 12 Per una più ampia illustrazione dello sfondo giuridico e degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza .

Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .

Sulla prima questione (( interpretazione dell' art . 25, n . 1, lett . a ), del regolamento n . 804/68, come modificato dal regolamento del Consiglio n . 1421/78 )) 13 Onde risolvere tale questione, diretta a definire la portata delle prerogative del [OSCURATO:PERSONA] in materia di acquisto del latte nei confronti dei produttori che rientrano nell' ambito della sua competenza territoriale, si deve determinare se la nozione di latte prodotto e messo in vendita allo stato naturale comprenda il latte pastorizzato dai produttori interessati . 14 A tale riguardo, le parti nella causa principale hanno dato dell' art . 25, n . 1, lett . a ), del regolamento base ( come modificato ) interpretazioni opposte, sulla base, in particolare, delle diverse versioni linguistiche di tale disposizione . [OSCURATO:PERSONA] fa valere la versione inglese a sostegno dell' interpretazione secondo la quale il diritto esclusivo di acquisto del [OSCURATO:PERSONA] non verte sul latte pastorizzato, mentre il [OSCURATO:PERSONA], dal canto suo, ricorre alle altre versioni per concludere nel senso che il diritto esclusivo si applica al latte pastorizzato dai produttori . 15 La versione inglese dell' art . 25, n . 1, lett . a ), del regolamento base sembra escludere dal diritto esclusivo di acquisto del [OSCURATO:PERSONA] ogni tipo di latte che sia stato sottoposto ad un determinato trattamento (" the milk which they produce and market without processing "); si deve nondimeno constatare che altre disposizioni, nella medesima versione linguistica, le quali definiscono le competenze commerciali del [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla fase di lavorazione del latte e dei latticini, contengono un certo numero di divergenze terminologiche, nella fattispecie l' uso dei termini "processing", "manufacture", "conversion ". 16 Invece, le altre versioni linguistiche, in particolare le versioni francese e tedesca, caratterizzate dalla coerenza della terminologia utilizzata, contengono una distinzione fra le nozioni di trattamento del latte e di operazioni di trasformazione .

Infatti, in tali versioni, l' art . 7, n . 1, e l' art . 10, n . 2, del regolamento n . 1422/78, nonché l' art . 3, n . 1, del citato regolamento della Commissione 25 luglio 1979, n . 1565, che stabilisce le modalità d' applicazione del regolamento n . 1422/78, distinguono tra il latte "allo stato naturale" e i "prodotti trasformati" derivati dal latte . 17 Onde determinare l' ambito d' applicazione del diritto esclusivo d' acquisto da parte del [OSCURATO:PERSONA], è opportuno innanzitutto sottolineare che, benché la normativa comunitaria in materia sia stata emanata per tener conto della situazione particolare dei [OSCURATO:PERSONA] nel [OSCURATO:PERSONA], il regolamento n . 1421/78, come viene precisato nel terzo considerando, non si riferisce esclusivamente a tale Stato membro, poiché prevede anche la possibilità di riconoscere analoghe organizzazioni in altri Stati membri . 18 In ogni modo, la versione inglese dell' art . 25, n . 1, lett . a ), del regolamento n . 804/68 non può essere l' unico elemento a sostegno dell' interpretazione della norma in causa né vi si puo' attribuire un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche .

Infatti, tale modo di procedere sarebbe in contrasto con la necessità di applicare in modo uniforme il diritto comunitario . 19 Come la Corte ha rilevato nella sentenza 5 dicembre 1967, Van der Vecht ( causa 19/67, Racc . pag . 407 ), la necessità che le norme comunitarie siano interpretate in modo uniforme esclude la possibilità di prendere in considerazione un solo testo ed impone invece, in caso di dubbio, di interpretarlo e di applicarlo alla luce dei testi redatti nelle altre lingue .

Nella sentenza Bouchereau, del 27 ottobre 1977 ( causa 30/77, Racc . pag . 1999 ), la Corte ha aggiunto che le varie versioni linguistiche di un testo comunitario vanno interpretate in modo uniforme e, perciò, in caso di divergenza fra le versioni stesse, la disposizione in questione dev' essere intesa in funzione del sistema e della finalità della normativa di cui essa fa parte . 20 In ordine alle disposizioni menzionate dal giudice nazionale, è opportuno far presente che l' art . 25, n . 2, del regolamento n . 804/68, come modificato, disposizione base in materia, opera una distinzione tra il latte utilizzato per il consumo umano diretto sotto forma di latte intero, da un lato, e di altri latticini, dall' altro .

L' art . 5, n . 1, del precitato regolamento n . 1422/78 distingue del pari, in materia di gestione finanziaria ed amministrativa dei [OSCURATO:PERSONA], tra il trattamento del latte ai fini del consumo umano diretto e la sua trasformazione . 21 Emerge degli elementi sopra citati che il criterio di distinzione stabilito dalla normativa comunitaria relativamente alla portata del diritto esclusivo di acquisto del [OSCURATO:PERSONA] si basa sulle caratteristiche principali e sulla destinazione commerciale del prodotto di cui trattasi .

Si tratta quindi di sapere se tale prodotto può ancora definirsi latte o se invece si tratta di un prodotto diverso, derivato del latte . 22 A tal proposito, si deve rilevare che il processo di pastorizzazione, il quale è costituito da un trattamento a temperatura speciale destinato ad assicurare una migliore conservazione del latte, non altera in modo sostanziale la natura del prodotto, che resta latte destinato al consumo; la pastorizzazione va quindi distinta da altre operazioni, e in particolare da quelle di trasformazione, le quali implicano la conversione del latte in un prodotto diverso . 23 Tale conclusione è confermata dalle finalità della normativa comunitaria che stabilisce le specifiche modalità di funzionamento dei [OSCURATO:PERSONA] nel [OSCURATO:PERSONA] .

Infatti, se il diritto esclusivo di acquisto del [OSCURATO:PERSONA] non si estendesse al latte pastorizzato, i produttori sarebbero in grado di rifiutare di fornire il loro latte al [OSCURATO:PERSONA] per pastorizzarlo e venderlo direttamente sul mercato .

Ciò implicherebbe la creazione di una seconda rete di commercializzazione del latte e metterebbe a repentaglio l' efficacia del sistema derivante dal [OSCURATO:PERSONA] . 24 Si deve aggiungere che le condizioni alle quali va esercitato il diritto esclusivo del [OSCURATO:PERSONA] relativamente all' acquisto di latte pastorizzato sono stabilite dalle norme dei precitati regolamenti nn . 1422/78 e 1565/79 . 25 Di conseguenza, la prima questione va risolta nel senso che il diritto esclusivo di cui all' art . 25, n . 1, lett . a ), del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n . 804, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari come modificato dal regolamento del Consiglio n . 1421/78, riguarda il latte pastorizzato, alle condizioni fissate dal regolamento del Consiglio 20 giugno 1978, n . 1422, relativo alla concessione di taluni diritti speciali ad alcune organizzazioni di produttori di latte nel [OSCURATO:PERSONA], nonché dal regolamento della Commissione 25 luglio 1979, n . 1565, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n . 1422/78 .

Sulla seconda, sulla terza e sulla quarta questione ( contributi a carico di talune categorie di produttori ) 26 Con tali questioni, il giudice nazionale intende stabilire in che misura e a quali condizioni il diritto comunitario consenta al [OSCURATO:PERSONA] di imporre i contributi previsti dal [OSCURATO:PERSONA] nei riguardi dei produttori che escludano il latte da essi prodotto - sia esso crudo o pastorizzato - dalla vendita al [OSCURATO:PERSONA], vendendolo loro stessi al dettaglio, al semidettaglio o all' ingrosso . 27 E opportuno ricordare, in via preliminare, che la sentenza della Corte 2 dicembre 1986, Commissione / [OSCURATO:PERSONA] ( causa 23/84, Racc . pag . 3581 ), ha sancito la legittimità, alla luce dei principi generali del trattato, delle discipline di commercializzazione del latte istituite nel [OSCURATO:PERSONA], che implicano un certo numero di vincoli per i produttori di latte nei limiti in cui sono soggetti alle prerogative del [OSCURATO:PERSONA] . 28 Si deve del pari rilevare che, ai sensi degli artt . 7 e 8 del regolamento n . 1422/78, il diritto esclusivo di acquisto del [OSCURATO:PERSONA] non riguarda i quantitativi di latte che il produttore esclude dalla vendita al [OSCURATO:PERSONA] stesso, dietro accordo con tale organizzazione, oppure i quantitativi di latte prodotti da un produttore dettagliante . 29 I produttori facenti parte di tali due categorie sono infatti rispettivamente definiti, dal [OSCURATO:PERSONA], come produttori trasformatori, che hanno stipulato un accordo con il [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell' art . 7 del regolamento n . 1422/78, e produttori dettaglianti, in possesso di licenza concessa dal [OSCURATO:PERSONA] medesimo a norma dell' art . 8 del regolamento n . 1422/78 . 30 Per quanto riguarda i contributi imposti alle due categorie soprammenzionate, il loro scopo è quello di compensare la differenza tra il prezzo elevato che tali produttori giungono a ricavare vendendo direttamente sul mercato e il prezzo inferiore che sarebbe loro corrisposto dal [OSCURATO:PERSONA] .

Essi sono destinati a porre i produttori trasformatori e i produttori dettaglianti sullo stesso piano degli altri produttori .

L' obiettivo di tali contributi è quindi quello di garantire la parità di trattamento di tutti i produttori soggetti al [OSCURATO:PERSONA], evitando che i produttori trasformatori e i produttori dettaglianti si trovino avvantaggiati nei riguardi degli altri produttori i quali, essendo meno in grado di procedere ad uno smercio diretto, vendono il loro latte al [OSCURATO:PERSONA] . 31 Occorre aggiungere che il [OSCURATO:PERSONA] può rifiutarsi di concludere un accordo con un produttore trasformatore o di concedere una licenza al produttore dettagliante . [OSCURATO:PERSONA] è quindi legittimato, a fortiori, a subordinare la concessione della facoltà di escludere il latte prodotto dai produttori interessati dalla vendita al [OSCURATO:PERSONA] a talune condizioni che mirino a garantire il mantenimento e il funzionamento del [OSCURATO:PERSONA] . 32 Risulta da quanto precede che l' obbligo di versare i contributi controversi vale sia per il latte crudo che per quello pastorizzato che siano venduti direttamente sul mercato . 33 Quanto alle modalità di tale vendita, vale a dire la vendita al dettaglio, al semidettaglio o all' ingrosso, esse non possono pregiudicare l' esistenza dell' obbligo in precedenza considerato, in quanto le norme comunitarie in materia non operano distinzioni tra le diverse forme di messa in commercio del latte . 34 L' importo dei contributi dovuti da un produttore che produca latte pastorizzato in una data regione del [OSCURATO:PERSONA] e che ivi lo venda ma non al [OSCURATO:PERSONA], cosI come le modalità di riscossione dei contributi medesimi da parte di tale ente, devono tuttavia essere conformi ai requisiti di proporzionalità posti dall' art . 5, n . 3, del regolamento n . 1422/78 . 35 Spetta poi al giudice nazionale operare le valutazioni di fatto necessarie all' accertamento della conformità dei contributi controversi ai criteri in precedenza considerati . 36 La seconda, la terza e la quarta questione vanno quindi risolte nel senso che un [OSCURATO:PERSONA] ha il diritto, in base alla normativa comunitaria, di riscuotere contributi a carico di un produttore che produca latte pastorizzato in una determinata regione del [OSCURATO:PERSONA] e che ivi lo venda ma non a tale [OSCURATO:PERSONA], sia il latte venduto al dettaglio, al semidettaglio o all' ingrosso, nei limiti in cui tali contributi siano conformi ai requisiti di proporzionalità posti dall' art . 5, n . 3, del regolamento n . 1422/78 .

Sulla quinta questione ( altri obblighi di carattere finanziario a carico di talune categorie di produttori ) 37 Con tale questione il giudice nazionale mira a stabilire se il diritto comunitario consenta al [OSCURATO:PERSONA] di imporre ai produttori che hanno deciso di non vendergli il proprio latte altri oneri finanziari, e, nella fattispecie, contributi, indennizzi e penalità ai sensi del [OSCURATO:PERSONA] . 38 Le disposizioni di tale disciplina menzionate dal giudice a quo si riferiscono alle conseguenze che il [OSCURATO:PERSONA] può trarre dalla violazione dei vari obblighi che incombono ai produttori in forza di detta disciplina .

Oltre all' obbligo di versare i contributi dovuti dai produttori trasformatori e dai produttori dettaglianti, si tratta dell' obbligo per tali produttori di fornire al [OSCURATO:PERSONA] una rilevazione da cui risultino le quantità di latte non vendute al [OSCURATO:PERSONA] nel corso di un determinato periodo contabile . 39 [OSCURATO:PERSONA] contempla, a tale riguardo, la possibilità di procedere a stime intese a calcolare i contributi dovuti dai produttori trasformatori e dai produttori dettaglianti che non abbiano comunicato i rendiconti richiesti relativamente ai quantitativi di latte esclusi dalla vendita al [OSCURATO:PERSONA], nella fattispecie diritti, indennizzi per mancato pagamento delle somme dovute nonché penalità destinate ad assoggettare a sanzione tali infrazioni . 40 Si deve rilevare che gli obblighi di informazione scaturiscono dal dispositivo di controllo prescritto dalle norme del precitato regolamento n . 1565/79 . 41 Si deve sottolineare che la valutazione giuridica delle disposizioni del [OSCURATO:PERSONA], volte a facilitare al [OSCURATO:PERSONA] l' esercizio delle sue funzioni statutarie in materia di controllo e di gestione di tale disciplina, alla luce di principi generali del diritto comunitario, e in particolare del principio di proporzionalità, rientra nella competenza del giudice nazionale . 42 Si deve dunque risolvere la quinta questione nel senso che il diritto comunitario non osta all' imposizione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], ai produttori che producano latte pastorizzato in una determinata regione del [OSCURATO:PERSONA] e che ivi lo vendano ma non a tale [OSCURATO:PERSONA], di oneri pecuniari in caso di violazione, da parte degli stessi produttori, delle disposizioni della disciplina vigente in materia di smercio del latte, nei limiti in cui tali oneri siano conformi ai principi generali del diritto comunitario, e in particolare al principio di proporzionalità .

Decisione relativa alle spese Sulle spese 43 Le spese sostenute dal governo britannico e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione .

Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese . [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE ( sesta sezione ), pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla [OSCURATO:PERSONA] of Justice ( Queen' s [OSCURATO:PERSONA] ), con ordinanza 3 novembre 1988, dichiara : 1 ) Il diritto esclusivo di cui all' art . 25, n . 1, lett . a ), del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n . 804, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari come modificato dal regolamento del Consiglio n . 1421/78, riguarda il latte pastorizzato, alle condizioni fissate dal regolamento del Consiglio 20 giugno 1978, n . 1422, relativo alla concessione di taluni diritti speciali ad alcune organizzazioni di produttori di latte nel [OSCURATO:PERSONA], nonché dal regolamento della Commissione 25 luglio 1979, n . 1565, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n . 1422/78 . 2 ) [OSCURATO:PERSONA] ha il diritto, in base alla normativa comunitaria, di riscuotere contributi a carico di un produttore che produca latte pastorizzato in una determinata regione del [OSCURATO:PERSONA] e che ivi lo venda ma non a tale [OSCURATO:PERSONA], sia il latte venduto al dettaglio, al semidettaglio o all' ingrosso, nei limiti in cui tali contributi siano conformi ai requisiti di proporzionalità posti dall' art . 5, n . 3, del regolamento n . 1422/78 . 3 ) Il diritto comunitario non osta all' imposizione, da parte di un [OSCURATO:PERSONA], ai produttori che producano latte pastorizzato in una determinata regione del [OSCURATO:PERSONA] e che ivi lo vendano ma non a tale [OSCURATO:PERSONA], di oneri pecuniari in caso di violazione, da parte degli stessi produttori, delle disposizioni della disciplina vigente in materia di smercio del latte, nei limiti in cui tali oneri siano conformi ai principi generali del diritto comunitario, e in particolare al principio di proporzionalità .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61988CJ0372_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-372/88, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dalla [OSCURATO:PERSONA] of Justice ( Queen' s [OSCURATO:PERSONA] ), nella causa dinanzi ad essa pendente tra [OSCURATO:PERSONA] of England and [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], causa vertente sull' interpretazione dell' art . 25 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 27 giugno 1968, n . 804, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( GU L 148, pag . 13 ), come modificato dal regolamento ( CEE ) del Consiglio 20 giugno 1978, n . 1421 ( GU L 171, pag . 12 ), LA CORTE ( sesta sezione ), composta dai signori C.N . Kakouris, presidente di sezione, T . Koopmans, G.F . Mancini, T.F . [OSCURATO:PERSONA] e M . Diéz de Velasco, giudici, avvocato generale : G . Tesauro cancelliere : sig.ra D . Louterman, amministratore principale viste le osservazioni scritte presentate : - per l' attore nella causa principale, dai sigg . [OSCURATO:PERSONA], solicitors in Londra; - per la convenuta nella causa principale, dai signori J.B . Havenhand, solicitor, e D . Vaughan, Q.C ., M . McEwan e D . Anderson, barrister; - per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.ra S.J . Hay, del [OSCURATO:PERSONA]' s Department, in qualità di agente, assistita dal sig . R . Anderson, barrister; - per la Commissione delle Comunità europee, dal sig . M.P . Oliver, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, vista la relazione d' udienza, sentite le osservazioni orali - dell' attore nella causa principale, con i sigg . R . Harvery, QC, e K . Parker, barrister, - della convenuta nella causa principale, con i sigg . D . Vaughan, QC, M . McEwan e D . Anderson, barrister, - del [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dalla sig.ra S.J . Hay, del [OSCURATO:PERSONA]' s Department, in qualità di agente, assistita dal sig . R . Anderson, barrister, - della Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . P . Oliver, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dal sig . G . Harmsnorth, sentite le conclusioni presentate dall' avvocato generale nell' udienza dell' 11 gennaio 1990, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 3 novembre 1988, pervenuta alla Corte il 23 dicembre successivo, la [OSCURATO:PERSONA] of Justice ( Queen' s [OSCURATO:PERSONA] ) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, diverse questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione dell' art . 25 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 27 giugno 1968, n . 804, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( GU L 148, pag . 13 ), come modificato dal regolamento ( CEE ) del Consiglio 20 giugno 1978, n . 1421 ( GU L 171, pag . 12 ). 2 Tali questioni sono sorte nell' ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA], che gestisce un' azienda agricola produttrice di latte e di prodotti lattiero-caseari ( in prosieguo : la "[OSCURATO:PERSONA] "), e il [OSCURATO:PERSONA] d' Inghilterra e del Galles ( in prosieguo : il "[OSCURATO:PERSONA] "). 3 [OSCURATO:PERSONA] è uno dei vari enti pubblici ( [OSCURATO:PERSONA] ) operanti nel [OSCURATO:PERSONA], le cui principali attività consistono nell' acquisto, nella vendita all' ingrosso e al dettaglio di latte destinato al consumo umano, nonché nella produzione e nella vendita di prodotti lattiero-caseari di vario tipo . 4 Successivamente all' adesione del [OSCURATO:PERSONA] alla Comunità, l' attività dei [OSCURATO:PERSONA] veniva integrata nell' ambito dell' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, disciplinata dal precitato regolamento n . 804/68, regolamento base in tale settore . Il citato regolamento n . 1421/78, recante modifica del regolamento n . 804/68, ha previsto la possibilità di riconoscere i [OSCURATO:PERSONA] nell' ambito di tale organizzazione comune, autorizzando lo Stato membro interessato a concedere ad un' organizzazione di produttori di latte stabiliti in una determinata regione, a determinate condizioni, in primo luogo, il diritto esclusivo di acquistare presso i produttori stessi il latte da essi prodotto e venduto nello stato in cui si trova da questi ultimi, e, in secondo luogo, il diritto di procedere ad una perequazione dei prezzi pagati ai produttori, senza tener conto della destinazione del latte fornito da ciascuno di essi . 5 Nel 1981, questi diritti speciali venivano attribuiti al [OSCURATO:PERSONA] dalle competenti autorità nazionali, in base al regolamento del Consiglio 20 giugno 1978, n . 1422, relativo alla concessione di taluni diritti speciali ad alcune organizzazioni di produttori di latte nel [OSCURATO:PERSONA] ( GU L 171, pag . 14 ). Le modalità applicative del regolamento suddetto venivano poi determinate dal regolamento della Commissione 25 luglio 1979, n . 1565 ( GU L 188, pag . 29 ). 6 Le modalità relative all' esercizio di tali diritti speciali vengono definite dalla normativa nazionale relativa al commercio del latte ( [OSCURATO:PERSONA] ). Tale disciplina, che si applica alle attività del [OSCURATO:PERSONA], stabilisce l' obbligo, per i produttori stabiliti nella regione rientrante nella competenza territoriale del [OSCURATO:PERSONA], di vendere a quest' ultimo il latte da essi prodotto . [OSCURATO:PERSONA], da parte sua, ha l' obbligo di acquistare - salvo in taluni casi - tutto il latte crudo, di qualità commerciale, offertogli dai produttori medesimi . 7 Ai sensi della stessa disciplina, due categorie di produttori possono essere autorizzate, a talune condizioni, ad escludere il loro latte dalla vendita al [OSCURATO:PERSONA], smerciandolo per conto proprio . Tali due categorie sono costituite in primo luogo dai produttori dettaglianti, in possesso di licenza di vendita concessa dal [OSCURATO:PERSONA], e, in secondo luogo, dai produttori trasformatori che abbiano concluso un accordo di esclusione con il [OSCURATO:PERSONA] medesimo . A tali due categorie di produttori incombe l' obbligo di pagare determinati contributi al [OSCURATO:PERSONA], in conformità alle norme del [OSCURATO:PERSONA] . Il versamento di tali contributi è d' altro canto contemplato nelle clausole delle licenze e degli accordi testé citati . 8 [OSCURATO:PERSONA] possiede sia una licenza di produttore dettagliante, sia una di produttore trasformatore in forza di un accordo stipulato con il [OSCURATO:PERSONA] . Essa vende latte sia direttamente sul mercato sia tramite intermediari . 9 Nel 1984, la [OSCURATO:PERSONA] cessava il pagamento dei suoi contributi al [OSCURATO:PERSONA] che presentava quindi, nel 1986, un ricorso per il recupero delle somme stesse . Il ricorso verte sui contributi di cui un produttore è debitore ai sensi del [OSCURATO:PERSONA], vale a dire i "capital contributions", calcolati sulla base della quantità complessiva di latte venduto e destinati al finanziamento degli investimenti del [OSCURATO:PERSONA], i "producer retailer contributions", dovuti in base ad una licenza di produttore dettagliante, e i "producer processor contributions", dovuti in virtù di un accordo stipulato tra il [OSCURATO:PERSONA] e un produttore trasformatore, nonché, infine, le penalità e gli indennizzi dovuti in caso di infrazione agli obblighi relativi alla disciplina di smercio del latte, in particolar modo all' obbligo di fornire rendiconti sul quantitativo di latte non consegnato al [OSCURATO:PERSONA] . 10 Dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che ciascuna di queste domande era in contrasto con il diritto comunitario . La convenuta ha negato in particolare che il diritto esclusivo d' acquisto del [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell' art . 25, n . 1, lett . a ), del regolamento n . 804/68, si estendesse al latte pastorizzato dal produttore . Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato come il [OSCURATO:PERSONA] non disponesse, ai sensi del diritto comunitario, del potere di imporre contributi ai produttori che rifiutino di consegnare il loro latte al [OSCURATO:PERSONA] . Essa ha del pari rilevato che le somme richieste sono spropositate . 11 [OSCURATO:PERSONA] of Justice ha proposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali : "1 ) Se, e in caso affermativo a quali condizioni, il diritto esclusivo contemplato dall' art . 25, n . 1, lett . a ), del regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 804/68, nella versione modificata dal regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 1421/78, possa essere esercitato con riferimento al latte pastorizzato . 2 ) a ) Se il [OSCURATO:PERSONA] operante in Inghilterra e nel Galles abbia il diritto, in base alla normativa comunitaria - e, in caso affermativo, a quali condizioni - di esigere che il produttore il quale produce latte pastorizzato in Inghilterra e nel Galles ed ivi lo vende ( non al [OSCURATO:PERSONA] ) paghi al [OSCURATO:PERSONA] stesso un contributo su detto latte dimodoché il produttore venga in via di principio trattato come se avesse venduto il suo latte al [OSCURATO:PERSONA] al prezzo del produttore e lo avesse ricomprato al prezzo di vendita praticato dal [OSCURATO:PERSONA] . b ) Se il [OSCURATO:PERSONA] abbia tale diritto qualora il latte non sia pastorizzato e, in caso affermativo, a quali condizioni . 3 ) Se la soluzione della questione n . 2 ) sia diversa a seconda che la vendita del latte avvenga al dettaglio, al semidettaglio o all' ingrosso . 4 ) Qualora il [OSCURATO:PERSONA] ( così come modificato ) non autorizzi espressamente il [OSCURATO:PERSONA] ad imporre contributi a quei produttori che sono 'produttori trasformatori' , se il [OSCURATO:PERSONA] possa cionondimeno imporre contributi ai 'produttori trasformatori' in forza di un diritto conferitogli dalla normativa comunitaria e la cui esistenza risulti eventualmente dalla soluzione delle precedenti questioni nn . 1 ) e 2 ). 5 ) In ogni caso, se il [OSCURATO:PERSONA] abbia diritto, in base alla normativa comunitaria, di esigere che i produttori menzionati nella questione n . 2 ) paghino al [OSCURATO:PERSONA] ulteriori somme tramite : a ) diritti a norma degli artt . 51, n . 2, e 71, n . 2, del [OSCURATO:PERSONA]; b ) indennizzi a norma della section 10 dello [OSCURATO:PERSONA] del 1958 e dell' art . 77, n . 6, del [OSCURATO:PERSONA]; c ) sanzioni pecuniarie a norma dell' art . 77 del [OSCURATO:PERSONA] ". 12 Per una più ampia illustrazione dello sfondo giuridico e degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte . Sulla prima questione (( interpretazione dell' art . 25, n . 1, lett . a ), del regolamento n . 804/68, come modificato dal regolamento del Consiglio n . 1421/78 )) 13 Onde risolvere tale questione, diretta a definire la portata delle prerogative del [OSCURATO:PERSONA] in materia di acquisto del latte nei confronti dei produttori che rientrano nell' ambito della sua competenza territoriale, si deve determinare se la nozione di latte prodotto e messo in vendita allo stato naturale comprenda il latte pastorizzato dai produttori interessati . 14 A tale riguardo, le parti nella causa principale hanno dato dell' art . 25, n . 1, lett . a ), del regolamento base ( come modificato ) interpretazioni opposte, sulla base, in particolare, delle diverse versioni linguistiche di tale disposizione . [OSCURATO:PERSONA] fa valere la versione inglese a sostegno dell' interpretazione secondo la quale il diritto esclusivo di acquisto del [OSCURATO:PERSONA] non verte sul latte pastorizzato, mentre il [OSCURATO:PERSONA], dal canto suo, ricorre alle altre versioni per concludere nel senso che il diritto esclusivo si applica al latte pastorizzato dai produttori . 15 La versione inglese dell' art . 25, n . 1, lett . a ), del regolamento base sembra escludere dal diritto esclusivo di acquisto del [OSCURATO:PERSONA] ogni tipo di latte che sia stato sottoposto ad un determinato trattamento (" the milk which they produce and market without processing "); si deve nondimeno constatare che altre disposizioni, nella medesima versione linguistica, le quali definiscono le competenze commerciali del [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla fase di lavorazione del latte e dei latticini, contengono un certo numero di divergenze terminologiche, nella fattispecie l' uso dei termini "processing", "manufacture", "conversion ". 16 Invece, le altre versioni linguistiche, in particolare le versioni francese e tedesca, caratterizzate dalla coerenza della terminologia utilizzata, contengono una distinzione fra le nozioni di trattamento del latte e di operazioni di trasformazione . Infatti, in tali versioni, l' art . 7, n . 1, e l' art . 10, n . 2, del regolamento n . 1422/78, nonché l' art . 3, n . 1, del citato regolamento della Commissione 25 luglio 1979, n . 1565, che stabilisce le modalità d' applicazione del regolamento n . 1422/78, distinguono tra il latte "allo stato naturale" e i "prodotti trasformati" derivati dal latte . 17 Onde determinare l' ambito d' applicazione del diritto esclusivo d' acquisto da parte del [OSCURATO:PERSONA], è opportuno innanzitutto sottolineare che, benché la normativa comunitaria in materia sia stata emanata per tener conto della situazione particolare dei [OSCURATO:PERSONA] nel [OSCURATO:PERSONA], il regolamento n . 1421/78, come viene precisato nel terzo considerando, non si riferisce esclusivamente a tale Stato membro, poiché prevede anche la possibilità di riconoscere analoghe organizzazioni in altri Stati membri . 18 In ogni modo, la versione inglese dell' art . 25, n . 1, lett . a ), del regolamento n . 804/68 non può essere l' unico elemento a sostegno dell' interpretazione della norma in causa né vi si puo' attribuire un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche . Infatti, tale modo di procedere sarebbe in contrasto con la necessità di applicare in modo uniforme il diritto comunitario . 19 Come la Corte ha rilevato nella sentenza 5 dicembre 1967, Van der Vecht ( causa 19/67, Racc . pag . 407 ), la necessità che le norme comunitarie siano interpretate in modo uniforme esclude la possibilità di prendere in considerazione un solo testo ed impone invece, in caso di dubbio, di interpretarlo e di applicarlo alla luce dei testi redatti nelle altre lingue . Nella sentenza Bouchereau, del 27 ottobre 1977 ( causa 30/77, Racc . pag . 1999 ), la Corte ha aggiunto che le varie versioni linguistiche di un testo comunitario vanno interpretate in modo uniforme e, perciò, in caso di divergenza fra le versioni stesse, la disposizione in questione dev' essere intesa in funzione del sistema e della finalità della normativa di cui essa fa parte . 20 In ordine alle disposizioni menzionate dal giudice nazionale, è opportuno far presente che l' art . 25, n . 2, del regolamento n . 804/68, come modificato, disposizione base in materia, opera una distinzione tra il latte utilizzato per il consumo umano diretto sotto forma di latte intero, da un lato, e di altri latticini, dall' altro . L' art . 5, n . 1, del precitato regolamento n . 1422/78 distingue del pari, in materia di gestione finanziaria ed amministrativa dei [OSCURATO:PERSONA], tra il trattamento del latte ai fini del consumo umano diretto e la sua trasformazione . 21 Emerge degli elementi sopra citati che il criterio di distinzione stabilito dalla normativa comunitaria relativamente alla portata del diritto esclusivo di acquisto del [OSCURATO:PERSONA] si basa sulle caratteristiche principali e sulla destinazione commerciale del prodotto di cui trattasi . Si tratta quindi di sapere se tale prodotto può ancora definirsi latte o se invece si tratta di un prodotto diverso, derivato del latte . 22 A tal proposito, si deve rilevare che il processo di pastorizzazione, il quale è costituito da un trattamento a temperatura speciale destinato ad assicurare una migliore conservazione del latte, non altera in modo sostanziale la natura del prodotto, che resta latte destinato al consumo; la pastorizzazione va quindi distinta da altre operazioni, e in particolare da quelle di trasformazione, le quali implicano la conversione del latte in un prodotto diverso . 23 Tale conclusione è confermata dalle finalità della normativa comunitaria che stabilisce le specifiche modalità di funzionamento dei [OSCURATO:PERSONA] nel [OSCURATO:PERSONA] . Infatti, se il diritto esclusivo di acquisto del [OSCURATO:PERSONA] non si estendesse al latte pastorizzato, i produttori sarebbero in grado di rifiutare di fornire il loro latte al [OSCURATO:PERSONA] per pastorizzarlo e venderlo direttamente sul mercato . Ciò implicherebbe la creazione di una seconda rete di commercializzazione del latte e metterebbe a repentaglio l' efficacia del sistema derivante dal [OSCURATO:PERSONA] . 24 Si deve aggiungere che le condizioni alle quali va esercitato il diritto esclusivo del [OSCURATO:PERSONA] relativamente all' acquisto di latte pastorizzato sono stabilite dalle norme dei precitati regolamenti nn . 1422/78 e 1565/79 . 25 Di conseguenza, la prima questione va risolta nel senso che il diritto esclusivo di cui all' art . 25, n . 1, lett . a ), del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n . 804, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari come modificato dal regolamento del Consiglio n . 1421/78, riguarda il latte pastorizzato, alle condizioni fissate dal regolamento del Consiglio 20 giugno 1978, n . 1422, relativo alla concessione di taluni diritti speciali ad alcune organizzazioni di produttori di latte nel [OSCURATO:PERSONA], nonché dal regolamento della Commissione 25 luglio 1979, n . 1565, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n . 1422/78 . Sulla seconda, sulla terza e sulla quarta questione ( contributi a carico di talune categorie di produttori ) 26 Con tali questioni, il giudice nazionale intende stabilire in che misura e a quali condizioni il diritto comunitario consenta al [OSCURATO:PERSONA] di imporre i contributi previsti dal [OSCURATO:PERSONA] nei riguardi dei produttori che escludano il latte da essi prodotto - sia esso crudo o pastorizzato - dalla vendita al [OSCURATO:PERSONA], vendendolo loro stessi al dettaglio, al semidettaglio o all' ingrosso . 27 E opportuno ricordare, in via preliminare, che la sentenza della Corte 2 dicembre 1986, Commissione / [OSCURATO:PERSONA] ( causa 23/84, Racc . pag . 3581 ), ha sancito la legittimità, alla luce dei principi generali del trattato, delle discipline di commercializzazione del latte istituite nel [OSCURATO:PERSONA], che implicano un certo numero di vincoli per i produttori di latte nei limiti in cui sono soggetti alle prerogative del [OSCURATO:PERSONA] . 28 Si deve del pari rilevare che, ai sensi degli artt . 7 e 8 del regolamento n . 1422/78, il diritto esclusivo di acquisto del [OSCURATO:PERSONA] non riguarda i quantitativi di latte che il produttore esclude dalla vendita al [OSCURATO:PERSONA] stesso, dietro accordo con tale organizzazione, oppure i quantitativi di latte prodotti da un produttore dettagliante . 29 I produttori facenti parte di tali due categorie sono infatti rispettivamente definiti, dal [OSCURATO:PERSONA], come produttori trasformatori, che hanno stipulato un accordo con il [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell' art . 7 del regolamento n . 1422/78, e produttori dettaglianti, in possesso di licenza concessa dal [OSCURATO:PERSONA] medesimo a norma dell' art . 8 del regolamento n . 1422/78 . 30 Per quanto riguarda i contributi imposti alle due categorie soprammenzionate, il loro scopo è quello di compensare la differenza tra il prezzo elevato che tali produttori giungono a ricavare vendendo direttamente sul mercato e il prezzo inferiore che sarebbe loro corrisposto dal [OSCURATO:PERSONA] . Essi sono destinati a porre i produttori trasformatori e i produttori dettaglianti sullo stesso piano degli altri produttori . L' obiettivo di tali contributi è quindi quello di garantire la parità di trattamento di tutti i produttori soggetti al [OSCURATO:PERSONA], evitando che i produttori trasformatori e i produttori dettaglianti si trovino avvantaggiati nei riguardi degli altri produttori i quali, essendo meno in grado di procedere ad uno smercio diretto, vendono il loro latte al [OSCURATO:PERSONA] . 31 Occorre aggiungere che il [OSCURATO:PERSONA] può rifiutarsi di concludere un accordo con un produttore trasformatore o di concedere una licenza al produttore dettagliante . [OSCURATO:PERSONA] è quindi legittimato, a fortiori, a subordinare la concessione della facoltà di escludere il latte prodotto dai produttori interessati dalla vendita al [OSCURATO:PERSONA] a talune condizioni che mirino a garantire il mantenimento e il funzionamento del [OSCURATO:PERSONA] . 32 Risulta da quanto precede che l' obbligo di versare i contributi controversi vale sia per il latte crudo che per quello pastorizzato che siano venduti direttamente sul mercato . 33 Quanto alle modalità di tale vendita, vale a dire la vendita al dettaglio, al semidettaglio o all' ingrosso, esse non possono pregiudicare l' esistenza dell' obbligo in precedenza considerato, in quanto le norme comunitarie in materia non operano distinzioni tra le diverse forme di messa in commercio del latte . 34 L' importo dei contributi dovuti da un produttore che produca latte pastorizzato in una data regione del [OSCURATO:PERSONA] e che ivi lo venda ma non al [OSCURATO:PERSONA], cosI come le modalità di riscossione dei contributi medesimi da parte di tale ente, devono tuttavia essere conformi ai requisiti di proporzionalità posti dall' art . 5, n . 3, del regolamento n . 1422/78 . 35 Spetta poi al giudice nazionale operare le valutazioni di fatto necessarie all' accertamento della conformità dei contributi controversi ai criteri in precedenza considerati . 36 La seconda, la terza e la quarta questione vanno quindi risolte nel senso che un [OSCURATO:PERSONA] ha il diritto, in base alla normativa comunitaria, di riscuotere contributi a carico di un produttore che produca latte pastorizzato in una determinata regione del [OSCURATO:PERSONA] e che ivi lo venda ma non a tale [OSCURATO:PERSONA], sia il latte venduto al dettaglio, al semidettaglio o all' ingrosso, nei limiti in cui tali contributi siano conformi ai requisiti di proporzionalità posti dall' art . 5, n . 3, del regolamento n . 1422/78 . Sulla quinta questione ( altri obblighi di carattere finanziario a carico di talune categorie di produttori ) 37 Con tale questione il giudice nazionale mira a stabilire se il diritto comunitario consenta al [OSCURATO:PERSONA] di imporre ai produttori che hanno deciso di non vendergli il proprio latte altri oneri finanziari, e, nella fattispecie, contributi, indennizzi e penalità ai sensi del [OSCURATO:PERSONA] . 38 Le disposizioni di tale disciplina menzionate dal giudice a quo si riferiscono alle conseguenze che il [OSCURATO:PERSONA] può trarre dalla violazione dei vari obblighi che incombono ai produttori in forza di detta disciplina . Oltre all' obbligo di versare i contributi dovuti dai produttori trasformatori e dai produttori dettaglianti, si tratta dell' obbligo per tali produttori di fornire al [OSCURATO:PERSONA] una rilevazione da cui risultino le quantità di latte non vendute al [OSCURATO:PERSONA] nel corso di un determinato periodo contabile . 39 [OSCURATO:PERSONA] contempla, a tale riguardo, la possibilità di procedere a stime intese a calcolare i contributi dovuti dai produttori trasformatori e dai produttori dettaglianti che non abbiano comunicato i rendiconti richiesti relativamente ai quantitativi di latte esclusi dalla vendita al [OSCURATO:PERSONA], nella fattispecie diritti, indennizzi per mancato pagamento delle somme dovute nonché penalità destinate ad assoggettare a sanzione tali infrazioni . 40 Si deve rilevare che gli obblighi di informazione scaturiscono dal dispositivo di controllo prescritto dalle norme del precitato regolamento n . 1565/79 . 41 Si deve sottolineare che la valutazione giuridica delle disposizioni del [OSCURATO:PERSONA], volte a facilitare al [OSCURATO:PERSONA] l' esercizio delle sue funzioni statutarie in materia di controllo e di gestione di tale disciplina, alla luce di principi generali del diritto comunitario, e in particolare del principio di proporzionalità, rientra nella competenza del giudice nazionale . 42 Si deve dunque risolvere la quinta questione nel senso che il diritto comunitario non osta all' imposizione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], ai produttori che producano latte pastorizzato in una determinata regione del [OSCURATO:PERSONA] e che ivi lo vendano ma non a tale [OSCURATO:PERSONA], di oneri pecuniari in caso di violazione, da parte degli stessi produttori, delle disposizioni della disciplina vigente in materia di smercio del latte, nei limiti in cui tali oneri siano conformi ai principi generali del diritto comunitario, e in particolare al principio di proporzionalità . Decisione relativa alle spese Sulle spese 43 Le spese sostenute dal governo britannico e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese . [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE ( sesta sezione ), pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla [OSCURATO:PERSONA] of Justice ( Queen' s [OSCURATO:PERSONA] ), con ordinanza 3 novembre 1988, dichiara : 1 ) Il diritto esclusivo di cui all' art . 25, n . 1, lett . a ), del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n . 804, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari come modificato dal regolamento del Consiglio n . 1421/78, riguarda il latte pastorizzato, alle condizioni fissate dal regolamento del Consiglio 20 giugno 1978, n . 1422, relativo alla concessione di taluni diritti speciali ad alcune organizzazioni di produttori di latte nel [OSCURATO:PERSONA], nonché dal regolamento della Commissione 25 luglio 1979, n . 1565, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n . 1422/78 . 2 ) [OSCURATO:PERSONA] ha il diritto, in base alla normativa comunitaria, di riscuotere contributi a carico di un produttore che produca latte pastorizzato in una determinata regione del [OSCURATO:PERSONA] e che ivi lo venda ma non a tale [OSCURATO:PERSONA], sia il latte venduto al dettaglio, al semidettaglio o all' ingrosso, nei limiti in cui tali contributi siano conformi ai requisiti di proporzionalità posti dall' art . 5, n . 3, del regolamento n . 1422/78 . 3 ) Il diritto comunitario non osta all' imposizione, da parte di un [OSCURATO:PERSONA], ai produttori che producano latte pastorizzato in una determinata regione del [OSCURATO:PERSONA] e che ivi lo vendano ma non a tale [OSCURATO:PERSONA], di oneri pecuniari in caso di violazione, da parte degli stessi produttori, delle disposizioni della disciplina vigente in materia di smercio del latte, nei limiti in cui tali oneri siano conformi ai principi generali del diritto comunitario, e in particolare al principio di proporzionalità .