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CassazionedecretoSezione LDecisione del 8 luglio 2026

Cassazione n. 25963/2026

Testo disponibile della fonte

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[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (già [OSCURATO:PERSONA].R.L.), in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ANCONA, del 28/01/2026R.G.N. 1140/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del08/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].

ONuLmGerAo r egistro generale 3856/2026Numero sezionale 3292/2026PIRONE ha depositato conclusioni scritte.

Numero di raccolta generale 25963/20261. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già TNT [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.)ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificatoil 10 luglio 2025 con cui il Tribunale di Ancona le aveva intimato,quale parte committente responsabile in solido ex art. 29,comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, il pagamento in favoredell’Inps della somma di 111.005,00 euro, dovuta a titolo dicontributi previdenziali non versati dalla appaltatrice APEsocietà cooperativa nel periodo da marzo 2014 a marzo 2015.A sostegno dell’opposizione la società ha, fra le altre cose,eccepito l’incompetenza per territorio del Tribunale di Ancona ela conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto,evidenziando che la sede Inps di accentramento contributivo eraquella di Torino, con la conseguenza che il decreto era statoemesso da un Giudice territorialmente incompetente.2.

Pronunciando nel contraddittorio con l’Inps, mediantel’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Ancona hadichiarato la propria incompetenza per territorio e revocato ildecreto ingiuntivo opposto.Premesso che, di norma, per le controversie relative agliobblighi contributivi del datore di lavoro e all’applicazione dellesanzioni civili il criterio di determinazione della competenzaterritoriale è quello della sede dell’ufficio dell’ente previdenzialestabilito dall’art. 444, terzo comma, c.p.c., il Tribunale haevidenziato che detto criterio è derogato qualora vi sia statol’accentramento contributivo presso un unico ufficio, che nelcaso dell’azienda ingiunta era ubicato a Torino.Con riferimento alla peculiare disciplina dell’art. 29, comma 2,del d.lgs. n. 276 del 2003, ha osservato che, a seguito delle- 2 -modifiche all’art. 29 cit. apportate dal d.l. n. 25 del 2N0um1e7ro, r egistro generale 3856/2026Numero sezionale 3292/2026convertito in l. n. 49 del 2017, era stato elimiNnuamteoro di iral ccolta generale 25963/2026litisconsorzio tra committente e appaltatore, soggiungendDoat a pubblicazione 29/09/2026peraltro che, nella specie, la cooperativa appaltatrice APE erastata cancellata dal registro delle imprese e che nel frattempoera intervenuto il fallimento anche del sub-committenteConsorzio [OSCURATO:PERSONA].3.

L’Inps ha impugnato la citata ordinanza con istanza diregolamento necessario di competenza. [OSCURATO:PERSONA].r.l. ha resistito tramite controricorso.

Entrambe le parti hannodepositato memoria.Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, con cui hachiesto l’accoglimento del ricorso.4.

All’esito della camera di consiglio dell’8 luglio 2026, il Collegiosi è riservato di depositare ordinanza entro il termine disessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma,c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

L’Inps sostiene che la presente controversia è attratta allacompetenza per territorio del Tribunale di Ancona, cioè delgiudice del luogo ove ha sede l’ufficio deputato a gestire ilrapporto contributivo con il datore di lavoro, e non del [OSCURATO:PERSONA], giudice del luogo corrispondente alla sede diaccentramento contributivo dell’impresa solidalmenteresponsabile a norma dell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003.Deduce che, nella specie, deve trovare applicazione il criteriofissato dall’art. 444, terzo comma, c.p.c., in base al quale lacompetenza per le controversie relative agli obblighi del datoredi lavoro e all’applicazione delle sanzioni civili perl’inadempimento di tali obblighi è del giudice del luogo in cui hasede l’ufficio dell’ente, intendendosi per “ufficio dell’ente” quello- 3 -legittimato a gestire il rapporto di debito/credito e, dunquNuem,e rao r egistro generale 3856/2026Numero sezionale 3292/2026ricevere i contributi ed a pretenderne il pagamento.

Numero di raccolta generale 25963/2026Afferma che a tale criterio deve farsi riferimento in tutte Dleat a pubblicazione 29/09/2026ipotesi in cui sia in discussione la valutazione “degli obblighi deidatori di lavoro” in materia di previdenza obbligatoria, compresoil caso dell’accertamento dell’obbligo contributivo da parte delresponsabile solidale ai sensi dell’art. 29 cit.2.

Il ricorso è fondato.2.1. [OSCURATO:PERSONA] reputa di dover assicurare continuitàall’orientamento interpretativo fatto proprio da Cass. n. 25648del 2025, secondo cui la competenza per territorio in ordine aduna controversia relativa alla sussistenza dell’obbligocontributivo del committente ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del2003 si determina in base all’art. 444, terzo comma, c.p.c.,prevalendo il criterio della “contiguità” con la sedeamministrativa di gestione dei rapporti contributivo-assicurativirispetto ad altri criteri di collegamento con il committentemedesimo.Con il menzionato precedente, pronunciato nell’ambito di unacontroversia di accertamento negativo del credito contributivopromossa da un’impresa cui l’Inps aveva richiesto, qualeresponsabile solidale ex art. 29 cit., il versamento dei contributidovuti dal datore di lavoro subappaltatore di lavorazioni da essacommissionate, è stata affermata la competenza per territoriodel giudice della sede dell’ufficio dell’ente deputato a gestire ilrapporto contributivo con il datore di lavoro e non quella delgiudice della sede dell’impresa committente.In particolare, questa Corte ha ribadito che al criterio previstodal terzo comma dell’art. 444 c.p.c. deve farsi riferimento intutti i casi in cui sia in discussione la valutazione degli obblighidei datori di lavoro in materia di previdenza obbligatoria (cfr.- 4 -Cass. n. 17910 del 2016), precisando che in tale ambiNtuom ersoi r egistro generale 3856/2026Numero sezionale 3292/2026innesta anche l’accertamento dell’obbligo contributivo dNau mpearor dti era ccolta generale 25963/2026del responsabile solidale ex art. 29 cit., dal momento chDeat a pubblicazione 29/09/2026l’obbligato solidale, nel rapporto con l’ente previdenziale,subentra nella medesima posizione del datore di lavoro.

Ècoerente con tale premessa che la competenza territoriale seguai medesimi criteri che regolano il rapporto obbligatorioprincipale, con la conseguenza che anche in tali controversieprevale il criterio, di favore per l’ente previdenziale, della“contiguità” tra sede amministrativa di gestione dei rapporticontributivi-assicurativi e sede giudiziaria di trattazione dellacontroversia rispetto ad altri criteri di collegamento con ilcommittente (cfr. i punti 8.2 e 8.3 della motivazione).2.2.

Il Tribunale non si è attenuto all’indicato criterio diindividuazione del giudice territorialmente competente, avendoinvece affermato che essa debba radicarsi dinanzi al giudice delluogo ove ha sede l’ufficio dell’ente presso cui, a seguito didomanda del datore di lavoro che abbia più dipendenze, èdeputato a ricevere i contributi, a pretenderne giudizialmente ilpagamento e a restituirne l’eventuale eccedenza (cfr. Cass. n.29955 del 2017 e 7108 del 2000).A sostegno di tale assunto il Tribunale ha valorizzato un datonormativo di per sé ininfluente, ossia l’intervenuta abrogazione,ad opera del d.l. n. 25 del 2017, convertito in l. n. 49 del 2017,del litisconsorzio necessario e del beneficio della preventivaescussione del patrimonio dell’appaltatore previsti dall’art. 29,comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nel testo risultante dall’art.4, comma 31, della l. n. 92 del 2012.

Si tratta di interventonormativo che non incide affatto sul criterio di ripartizione dellacompetenza per territorio sancito dall’art. 444, terzo comma,- 5 -c.p.c., la cui ratio va ricercata, secondo la giurisprudenzNuam edroi r egistro generale 3856/2026Numero sezionale 3292/2026questa Corte, nel favore accordato all’ente creditoNurmee ro edi dra ccolta generale 25963/2026eventualmente ai lavoratori assicurati, nel senso di avvicinarDeat a pubblicazione 29/09/2026la controversia, in fase giudiziale, all’ufficio nel quale è statatrattata la fase amministrativa, coordinando l’interesse dellavoratore alla vicinanza del processo alla propria residenza conquello dell’istituto previdenziale alla “contiguità” tra sedeamministrativa e sede giudiziaria di trattazione dellacontroversia (cfr. in questo senso la già menzionata Cass. n.17910 del 2016, al punto 11 della motivazione).Parimenti irrilevante è il fatto che la cooperativa appaltatrice èstata cancellata dal registro delle imprese.

Tale circostanza nonincide in alcun modo sulla individuazione dell’ufficio preposto agestire il rapporto contributivo mediante atti di rilevanza ancheesterna e, di riflesso, sul criterio di distribuzione dellacompetenza stabilito dal terzo comma dell’art. 444 c.p.c., la cuiinderogabilità è stata ripetutamente affermata dallagiurisprudenza di questa Corte (v.

Cass. n. 8426 del 2019 eCass. n. 9373 del 2014).2.3.

Né, ai fini che qui interessano, alcun rilievo può ascriversialla circostanza, valorizzata dalla società nel controricorso,secondo cui l’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003,esclude che il committente sia obbligato per le sanzioni civili (v.pag. 7).

Tale esclusione, difatti, non toglie che il committente èobbligato in solido al versamento dei contributi previdenziali edei premi assicurativi dovuti dall’appaltatore in relazione alperiodo di esecuzione del contratto di appalto.

Ciò è sufficientea radicare la competenza per territorio del giudice presso cui hasede l’ufficio dell’ente investito del potere di gestire il rapportocontributivo facente capo all’impresa datrice di lavoro ed al- 6 -Numero registro generale 3856/2026quale si riferiscono gli “obblighi del datore di lavoro” ex art. 444N, umero sezionale 3292/2026Numero di raccolta generale 25963/2026terzo comma, c.p.c.

Data pubblicazione 29/09/20263.

Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, il ricorsodev’essere accolto l’ordinanza impugnata va cassata.

Pertanto,si deve dichiarare la competenza per territorio del Tribunale diAncona, in funzione di giudice del lavoro, davanti al quale vannorimesse le parti nei termini di legge (art. 50 c.p.c.), anche perla disciplina delle spese del presente regolamento.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza impugnata;dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Ancona, infunzione di giudice del lavoro, dinanzi al quale rimette le partinei termini di legge, anche per la pronuncia sulle spese delpresente regolamento.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 luglio 2026La PresidenteLucia Esposito- 7 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (già [OSCURATO:PERSONA].R.L.), in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ANCONA, del 28/01/2026R.G.N. 1140/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del08/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. ONuLmGerAo r egistro generale 3856/2026Numero sezionale 3292/2026PIRONE ha depositato conclusioni scritte. Numero di raccolta generale 25963/20261. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già TNT [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.)ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificatoil 10 luglio 2025 con cui il Tribunale di Ancona le aveva intimato,quale parte committente responsabile in solido ex art. 29,comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, il pagamento in favoredell’Inps della somma di 111.005,00 euro, dovuta a titolo dicontributi previdenziali non versati dalla appaltatrice APEsocietà cooperativa nel periodo da marzo 2014 a marzo 2015.A sostegno dell’opposizione la società ha, fra le altre cose,eccepito l’incompetenza per territorio del Tribunale di Ancona ela conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto,evidenziando che la sede Inps di accentramento contributivo eraquella di Torino, con la conseguenza che il decreto era statoemesso da un Giudice territorialmente incompetente.2. Pronunciando nel contraddittorio con l’Inps, mediantel’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Ancona hadichiarato la propria incompetenza per territorio e revocato ildecreto ingiuntivo opposto.Premesso che, di norma, per le controversie relative agliobblighi contributivi del datore di lavoro e all’applicazione dellesanzioni civili il criterio di determinazione della competenzaterritoriale è quello della sede dell’ufficio dell’ente previdenzialestabilito dall’art. 444, terzo comma, c.p.c., il Tribunale haevidenziato che detto criterio è derogato qualora vi sia statol’accentramento contributivo presso un unico ufficio, che nelcaso dell’azienda ingiunta era ubicato a Torino.Con riferimento alla peculiare disciplina dell’art. 29, comma 2,del d.lgs. n. 276 del 2003, ha osservato che, a seguito delle- 2 -modifiche all’art. 29 cit. apportate dal d.l. n. 25 del 2N0um1e7ro, r egistro generale 3856/2026Numero sezionale 3292/2026convertito in l. n. 49 del 2017, era stato elimiNnuamteoro di iral ccolta generale 25963/2026litisconsorzio tra committente e appaltatore, soggiungendDoat a pubblicazione 29/09/2026peraltro che, nella specie, la cooperativa appaltatrice APE erastata cancellata dal registro delle imprese e che nel frattempoera intervenuto il fallimento anche del sub-committenteConsorzio [OSCURATO:PERSONA].3. L’Inps ha impugnato la citata ordinanza con istanza diregolamento necessario di competenza. [OSCURATO:PERSONA].r.l. ha resistito tramite controricorso. Entrambe le parti hannodepositato memoria.Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, con cui hachiesto l’accoglimento del ricorso.4. All’esito della camera di consiglio dell’8 luglio 2026, il Collegiosi è riservato di depositare ordinanza entro il termine disessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma,c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’Inps sostiene che la presente controversia è attratta allacompetenza per territorio del Tribunale di Ancona, cioè delgiudice del luogo ove ha sede l’ufficio deputato a gestire ilrapporto contributivo con il datore di lavoro, e non del [OSCURATO:PERSONA], giudice del luogo corrispondente alla sede diaccentramento contributivo dell’impresa solidalmenteresponsabile a norma dell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003.Deduce che, nella specie, deve trovare applicazione il criteriofissato dall’art. 444, terzo comma, c.p.c., in base al quale lacompetenza per le controversie relative agli obblighi del datoredi lavoro e all’applicazione delle sanzioni civili perl’inadempimento di tali obblighi è del giudice del luogo in cui hasede l’ufficio dell’ente, intendendosi per “ufficio dell’ente” quello- 3 -legittimato a gestire il rapporto di debito/credito e, dunquNuem,e rao r egistro generale 3856/2026Numero sezionale 3292/2026ricevere i contributi ed a pretenderne il pagamento. Numero di raccolta generale 25963/2026Afferma che a tale criterio deve farsi riferimento in tutte Dleat a pubblicazione 29/09/2026ipotesi in cui sia in discussione la valutazione “degli obblighi deidatori di lavoro” in materia di previdenza obbligatoria, compresoil caso dell’accertamento dell’obbligo contributivo da parte delresponsabile solidale ai sensi dell’art. 29 cit.2. Il ricorso è fondato.2.1. [OSCURATO:PERSONA] reputa di dover assicurare continuitàall’orientamento interpretativo fatto proprio da Cass. n. 25648del 2025, secondo cui la competenza per territorio in ordine aduna controversia relativa alla sussistenza dell’obbligocontributivo del committente ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del2003 si determina in base all’art. 444, terzo comma, c.p.c.,prevalendo il criterio della “contiguità” con la sedeamministrativa di gestione dei rapporti contributivo-assicurativirispetto ad altri criteri di collegamento con il committentemedesimo.Con il menzionato precedente, pronunciato nell’ambito di unacontroversia di accertamento negativo del credito contributivopromossa da un’impresa cui l’Inps aveva richiesto, qualeresponsabile solidale ex art. 29 cit., il versamento dei contributidovuti dal datore di lavoro subappaltatore di lavorazioni da essacommissionate, è stata affermata la competenza per territoriodel giudice della sede dell’ufficio dell’ente deputato a gestire ilrapporto contributivo con il datore di lavoro e non quella delgiudice della sede dell’impresa committente.In particolare, questa Corte ha ribadito che al criterio previstodal terzo comma dell’art. 444 c.p.c. deve farsi riferimento intutti i casi in cui sia in discussione la valutazione degli obblighidei datori di lavoro in materia di previdenza obbligatoria (cfr.- 4 -Cass. n. 17910 del 2016), precisando che in tale ambiNtuom ersoi r egistro generale 3856/2026Numero sezionale 3292/2026innesta anche l’accertamento dell’obbligo contributivo dNau mpearor dti era ccolta generale 25963/2026del responsabile solidale ex art. 29 cit., dal momento chDeat a pubblicazione 29/09/2026l’obbligato solidale, nel rapporto con l’ente previdenziale,subentra nella medesima posizione del datore di lavoro. Ècoerente con tale premessa che la competenza territoriale seguai medesimi criteri che regolano il rapporto obbligatorioprincipale, con la conseguenza che anche in tali controversieprevale il criterio, di favore per l’ente previdenziale, della“contiguità” tra sede amministrativa di gestione dei rapporticontributivi-assicurativi e sede giudiziaria di trattazione dellacontroversia rispetto ad altri criteri di collegamento con ilcommittente (cfr. i punti 8.2 e 8.3 della motivazione).2.2. Il Tribunale non si è attenuto all’indicato criterio diindividuazione del giudice territorialmente competente, avendoinvece affermato che essa debba radicarsi dinanzi al giudice delluogo ove ha sede l’ufficio dell’ente presso cui, a seguito didomanda del datore di lavoro che abbia più dipendenze, èdeputato a ricevere i contributi, a pretenderne giudizialmente ilpagamento e a restituirne l’eventuale eccedenza (cfr. Cass. n.29955 del 2017 e 7108 del 2000).A sostegno di tale assunto il Tribunale ha valorizzato un datonormativo di per sé ininfluente, ossia l’intervenuta abrogazione,ad opera del d.l. n. 25 del 2017, convertito in l. n. 49 del 2017,del litisconsorzio necessario e del beneficio della preventivaescussione del patrimonio dell’appaltatore previsti dall’art. 29,comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nel testo risultante dall’art.4, comma 31, della l. n. 92 del 2012. Si tratta di interventonormativo che non incide affatto sul criterio di ripartizione dellacompetenza per territorio sancito dall’art. 444, terzo comma,- 5 -c.p.c., la cui ratio va ricercata, secondo la giurisprudenzNuam edroi r egistro generale 3856/2026Numero sezionale 3292/2026questa Corte, nel favore accordato all’ente creditoNurmee ro edi dra ccolta generale 25963/2026eventualmente ai lavoratori assicurati, nel senso di avvicinarDeat a pubblicazione 29/09/2026la controversia, in fase giudiziale, all’ufficio nel quale è statatrattata la fase amministrativa, coordinando l’interesse dellavoratore alla vicinanza del processo alla propria residenza conquello dell’istituto previdenziale alla “contiguità” tra sedeamministrativa e sede giudiziaria di trattazione dellacontroversia (cfr. in questo senso la già menzionata Cass. n.17910 del 2016, al punto 11 della motivazione).Parimenti irrilevante è il fatto che la cooperativa appaltatrice èstata cancellata dal registro delle imprese. Tale circostanza nonincide in alcun modo sulla individuazione dell’ufficio preposto agestire il rapporto contributivo mediante atti di rilevanza ancheesterna e, di riflesso, sul criterio di distribuzione dellacompetenza stabilito dal terzo comma dell’art. 444 c.p.c., la cuiinderogabilità è stata ripetutamente affermata dallagiurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 8426 del 2019 eCass. n. 9373 del 2014).2.3. Né, ai fini che qui interessano, alcun rilievo può ascriversialla circostanza, valorizzata dalla società nel controricorso,secondo cui l’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003,esclude che il committente sia obbligato per le sanzioni civili (v.pag. 7). Tale esclusione, difatti, non toglie che il committente èobbligato in solido al versamento dei contributi previdenziali edei premi assicurativi dovuti dall’appaltatore in relazione alperiodo di esecuzione del contratto di appalto. Ciò è sufficientea radicare la competenza per territorio del giudice presso cui hasede l’ufficio dell’ente investito del potere di gestire il rapportocontributivo facente capo all’impresa datrice di lavoro ed al- 6 -Numero registro generale 3856/2026quale si riferiscono gli “obblighi del datore di lavoro” ex art. 444N, umero sezionale 3292/2026Numero di raccolta generale 25963/2026terzo comma, c.p.c. Data pubblicazione 29/09/20263. Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, il ricorsodev’essere accolto l’ordinanza impugnata va cassata. Pertanto,si deve dichiarare la competenza per territorio del Tribunale diAncona, in funzione di giudice del lavoro, davanti al quale vannorimesse le parti nei termini di legge (art. 50 c.p.c.), anche perla disciplina delle spese del presente regolamento. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza impugnata;dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Ancona, infunzione di giudice del lavoro, dinanzi al quale rimette le partinei termini di legge, anche per la pronuncia sulle spese delpresente regolamento.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 luglio 2026La PresidenteLucia Esposito- 7 -
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