CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021
Cassazione n. 05963/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di BARId-ate-awi.se-e.4-e-p.acti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Bari, con sentenza del 08/04/2021, riformava parzialmente (accogliendo l'istanza di applicazione di pena concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen.) la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Bari, in data 07/06/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Pietro, in relazione al delitto di estorsione pluriaggravata a lui ascritto in concorso. Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione quanto alla inapplicabilità delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile. Questa Suprema Corte ha invero da tempo chiarito che «in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia» (Sez. 4, n. n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522. Nella specie, emerge dalla sentenza che il [OSCURATO:PERSONA] aveva rinunciato a tutti gli altri motivi di diritto proposti con l'atto di appello). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 21/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] Vii [OSCURATO:PERSONA]:LLERIA 2 FA3 2