CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 marzo 2022
Cassazione n. 17791/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; a seguito del rinvio della prima udienza del 19 maggio 2021, tenuta l'udienza in data 15 marzo 2022 nella forma della trattazione orale, richiesta in data 16 febbraio 2022 dalla difesa del ricorrente; letta la memoria depositata in data 30 aprile 2021 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita del ricorso, riportandosi alla requisitoria già depositata. udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato e si e riportato ai motivi del ricorso, insistendo per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza in data 30 aprile 2019, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale fiorentino del 17 febbraio 2015, pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il delitto in concorso di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, commesso nella qualità di commercialista della ATC Sri., dichiarata fallita il 26 ottobre 2005: ha riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, legge fall. e, per l'effetto, ha rideterminato la pena inflittagli; ha, inoltre, rideterminato la durata delle pene accessorie fallimentari nella misura di anni tre per effetto della sentenza della Corte costituzione n. 222/2018. Ha confermato nel resto la sentenza appellata. 2. Il ricorso per cassazione nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] consta di sei motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen.. 2.1. Il primo motivo denuncia violazione delle norme di cui agli artt. 392, 393, 395 e 398 cod.proc.pen. e vizio di motivazione. Si eccepisce, al riguardo, la nullità della sentenza impugnata e l'inutilizzabilità della prova assunta con l'incidente probatorio, segnatamente delle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], che aveva avuto luogo nel corso dell'udienza preliminare, perché la relativa richiesta non era stata notificata all'imputato contumace. Inoltre il motivo censura la sentenza impugnata in quanto rigetta le censure difensive con motivazione apparente. 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 62, comma 1, 63, comma 2, 64 comma 3, lett. c), 197-bis, comma 6, 192 comma 3, cod.proc.pen. e 110, cod.pen. e 216 e 223 L.F. e vizio di motivazione, per le seguenti ragioni: I. nella valutazione delle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stato seguito l'iter del giudizio logico in 'tre tempi' (S.U. 21 ottobre 1992, Marino), inoltre, non sarebbe adeguata la motivazione in punto di credibilità e attendibilità del chiamante in correità, come anche non sarebbe congruo l'apprezzamento dei riscontri; II. non sarebbe stato legittimo l'uso, a mo' di riscontro, delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], indicato come teste, essendo queste inutilizzabili perché acquisite da persona che si sarebbe dovuta escutere con le garanzie previste per la persona sottoposta ad indagini o imputata; III. il curatore non avrebbe giammai potuto riferire delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA];IV. era stato travisato il contenuto delle dichiarazioni del teste Lami. 2.3. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 194, comma 3, 270, comma 1, 2 e 3, 271 e 533, comma 1, cod. proc. pen. e 110, cod. pen., 216, comma 1, n. 1 e 2, 223 L.F. e vizio di motivazione in riferimento alla identificazione nella persona dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] del sedicente [OSCURATO:PERSONA]. 2.4. Il quarto motivo denuncia l'omesso esame del motivo di appello in punto di bancarotta documentale. 2.5. Il quinto motivo denuncia la violazione degli artt. 110 cod. pen. e 216, commi 1 e 3, e 223 L.F. e il vizio di motivazione in relazione al diniego di derubricazione del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione in quello di bancarotta preferenziale. 2.6. Il sesto motivo denuncia violazione degli artt. 30 e 133 cod. pen. e 219, comma 3, L.F. e vizio di motivazione, in riferimento al mancato riconoscimento in favore dell'imputato della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, nonché in relazione all'omesso esame del motivo di appello con il quale si era eccepita l'omessa motivazione in punto di pena accessoria dell'interdizione della professione di ragioniere commercialista. 3. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte datate 21 febbraio 2022, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso in quanto manifestamente infondati i motivi primo e secondo, aspecifico il quarto, il secondo, il terzo e il sesto motivo anche versati nel merito e tesi a ottenere una rivalutazione in fatto da parte della Corte di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato e dunque inammissibile. La Corte di cassazione ha già affermato che non è causa di nullità l'omessa notifica all'imputato, già dichiarato contumace all'udienza preliminare, dell'avviso di fissazione dell'incidente probatorio ammesso nel corso della medesima udienza, atteso che questi, ai sensi dell'art. 420 -quater, comma 2, cod. proc. pen. è rappresentato a tutti gli effetti dal difensore (Sez. 3, n. 19192 del 24/02/2015, Rv. 263466). D'altro canto, a seguito della possibilità, introdotta dall'intervento della Corte costituzionale con sentenza n. 77/94, di richiedere l'incidente probatorio nel corso della udienza preliminare, viene meno la necessità dell'avviso ai sensi degli artt. 395 e 398, comma 3, cod. proc. pen.: la funzione degli stessi nella fase delle indagini preliminari è quella di attivare il contraddittorio, al fine di consentire di interloquire sulla ammissibilità della richiesta di incidente probatorio, nonché di esercitare i poteri correlati. In sede di udienza preliminare il contraddittorio già è attivato e ogni questione va dedotta e eccepita nel corso della stessa, che ne costituisce la sede propria. 2. Le censure del secondo motivo sono manifestamente infondate e non consentite in questa sede. 2.1. In punto di valutazione delle dichiarazioni del chiamante in correità [OSCURATO:PERSONA], deve farsi applicazione del principio di diritto secondo cui nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale (Sez. Un., n. 20804 del 29/11/2012 dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145). Inoltre, il sindacato di legittimità sulla valutazione delle chiamate di correo non consente il controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, potendosi solo verificare la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in sé stessi e nel loro reciproco collegamento (Sez. 1 , n. 36087 del 13/11/2020, Rv. 280058; Sez. 6, n. 33875 del 12/05/2015, Rv. 264577; Sez. 4, n. 5821 del 10/12/2004 - dep. 16/02/2005, Rv. 231302): compito, questo, cui la Corte di merito ha adempiuto in termini di logica plausibilità. 2.2. In punto di utilizzabilità delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], va fatta applicazione del principio di diritto secondo il quale, in tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici formali, quale l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, cosicchè il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità (Sez. Un., n. 15208 del 25/02/2010, Rv. 246584). Nondimeno, il rilievo di inutilizzabilità delle dichiarazioni stesse è, comunque, inammissibile, posto che è jus receptum che, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv. 269218); situazione che è si verifica nel caso all'esame, atteso che nella sentenza impugnata si è dato atto di come le dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] trovassero sostegno, oltre che in quelle del [OSCURATO:PERSONA] e del Biagiotti, anche in quelle del teste [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Da ultimo va dato seguito al principio di diritto secondo cui le dichiarazioni rese - da persona suscettibile di assumere la qualità di indagato o imputato - al curatore non sono soggette alla disciplina di cui all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., che prevede l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria da chi, sin dall'inizio, avrebbe dovuto essere sentito in qualità d'imputato: il curatore non rientra in queste categorie e la sua attività non può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 220 norme di coordinamento cod. proc. pen., che concerne le attività ispettive e di vigilanza (Sez. 5, n. 36593 del 18/04/2008, Rv. 242020; Sez. 5, n. 46795 del 04/10/2004, Rv. 230520). 2.4. In punto di valutazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], va ribadito che, in forza della regola della "autosufficienza" del ricorso, operante anche in sede penale, il ricorrente che intenda dedurre in sede di legittimità il travisamento di una prova testimoniale ha l'onere di suffragare la validità del suo assunto mediante la più ampia trascrizione dell'integrale contenuto delle dichiarazioni rese dal testimone, non consentendo la citazione di alcuni brani delle medesime l'effettivo apprezzamento del vizio dedotto (Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, Rv. 241023). In ogni caso la censura è generica, atteso che il vizio di travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 - dep. 27/02/2013, Rv. 255087). Per altro la sentenza logicamente ed in modo completo rende conto del contatto fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], propiziato da Lami, e del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], confermato da Biagiotti, che ne riferisce le dichiarazioni. 3. In merito al terzo motivo, la deduzione avente ad oggetto l'utilizzazione di intercettazioni telefoniche non ritualmente acquisite agli atti del processo è aspecifica, in quanto priva di effettivo confronto critico con il tenore delle argomentazioni poste a sostegno della statuizione oggetto di impugnazione e come tale meramente riproduttiva delle stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849). 4. In merito al quarto motivo, afferente l'omesso esame della censura di appello in punto di bancarotta documentale, va premesso che dalla sintesi dei motivi di appello, contenuta nella sentenza impugnata, non risulta alcuna censura in punto di bancarotta documentale. Va pertanto fatta applicazione del principio di diritto secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice d'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente, sia pure in modo sommario, il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso essere autosufficiente, e cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica. (Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013 - dep. 25/02/2014, Sez. 6, n. 21858 del 19/12/2006 - dep. 05/06/2007, Rv. 236689, Rv. 258962). 5. Il quinto motivo è aspecifico e, comunque, non consentito in questa sede. E' affidato, infatti, a censure generiche, in quanto articolate senza il benché minimo confronto critico con la decisione sul punto ('il fatto che attraverso l'operazione della vendita fittizia dell'immobile organizzata dall'odierno imputato, costui fosse riuscito a rientrare di alcune somme di cui era creditore come commercialista della società fallita non era sufficiente a far mutare natura e scopo dell'operazione complessiva, ordita in pregiudizio dei creditori della società, al cui buon esito egli aveva fornito un decisivo contributo') e protesa a suggerire una lettura alternativa del compendio probatorio preclusa in questa sede (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944). Tanto più che la fattispecie di bancarotta preferenziale si sostanzia nella esecuzione di pagamenti o nella simulazione di titoli di prelazione che, come osservato nella sostanza dalla Corte di merito, costituiscono condotte immediate, che non si attagliano alla operazione complessiva di cessione dell'immobile che integra la concreta contestazione al [OSCURATO:PERSONA] della bancarotta fraudolenta. 6. Le censure del sesto motivo sono solo in parte inammissibili, per il resto fondate. 6.1. La motivazione ostesa a corredo del diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 216, comma 3, L.F. è corretta in diritto, posto che è pacifico approdo della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale, in tema di bancarotta fraudolenta, per distrazione e documentale, il giudizio relativo alla speciale tenuità del danno deve essere posto in relazione alla diminuzione, non percentuale ma globale, causata dal comportamento del fallito alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto ove non si fossero verificati gli illeciti e al pregiudizio causato ai creditori, con riferimento alla possibilità di esercitare le azioni poste a tutela dei loro interessi (Sez. 5, Sentenza n. 45136 del 27/06/2019, Rv. 277541); donde è congruo il rilievo argomentativo della Corte territoriale circa il fatto che per la bancarotta documentale la distruzione delle scritture contabili, rendendo impossibile la ricostruzione delle vicende gestionali dell'impresa fallita, aveva impedito la stessa dimostrazione del danno. Infatti, come osservato (Sez. 5 - , n. 7888 del 03/12/2018, Bovini, Rv. 275345 — 01) è proprio l'occultamento delle scritture contabili a rendere impossibile la dimostrazione del danno, dal momento che, in mancanza delle scritture, non è possibile ricostruire i fatti di gestione e comprendere se vi siano state distrazioni, ovvero se siano esperibili, con qualche fondamento, azioni a tutela della massa. Pertanto, se la mancanza delle scritture non autorizza a presumere distrazioni o altri fatti negativi per l'imputato, nemmeno può essere utilizzata per presumere circostanze a lui favorevoli, atteso che anche queste ultime soggiacciono alla regola della dimostrazione in giudizio. E per altro altrettanto congruo e logico il riferimento nella sentenza impugnata, quando alla bancarotta patrimoniale, che la distrazione dell'immobile non consenta di integrare la dedotta tenuità. 6.2. Il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza non è sindacabile in questa sede. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, affermato che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931). 6.3. Diversamente dai precedenti motivi e punti di censura, da ritenersi inammissibili per le ragioni esposte, fondata è l'ultima delle critiche mosse con il sesto motivo. Il ricorrente lamenta l'assenza di motivazione in punto di pena accessoria dell'interdizione della professione di ragioniere commercialista. A ben vedere effettivamente, come risulta al settimo motivo di appello, come riportato nella sentenza impugnata, alla Corte fiorentina l'imputato appellante chiedeva la revoca o la diminuzione delle sanzioni accessorie interdittive, per mancanza di motivazione. In effetti la sentenza del Tribunale al fol. 9 quantificava in anni dieci le pene accessorie fallimentari, in anni cinque l'interdizione dai pubblici uffici, in anni tre l'interdizione temporanea dalla professione di ragioniere commercialista, senza alcuna motivazione. La Corte di appello, nonostante lo specifico motivo di gravame, ha solo rideterminato le pene accessoria fallimentari in anni tre, in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, senza nulla modificare né chiarire in ordine alla interdizione temporanea dalla professione. Non può convenirsi con la tesi sostenuta dal Procuratore generale, che qualifica inammissibile il motivo in quanto sarebbe rinvenibile una motivazione implicita in quella per la misura della pena principale, proporzionata al ruolo comprovato dell'attuale ricorrente, «assolutamente determinante e propulsivo nella causazione dell'evento». A ben vedere, nel caso in esame non si rinviene alcuna motivazione nè in ordine ai presupposti per l'applicazione connessi all'abuso della professione stessa, né tantomeno quanto alla dosimetria, tenuto conto che ai sensi dell'art. 30, comma 2, cod. pen., la pena accessoria può avere durata da un mese a cinque anni. La Corte di appello conferma in anni tre la durata come disposto dalla sentenza di primo grado senza alcuna motivazione. E ciò in chiara controtendenza rispetto alla riduzione della pena principale che da anni quattro, a seguito della intervenuta transazione intercorsa fra [OSCURATO:PERSONA] e la parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., viene ridotta ad anni tre di reclusione, in conseguenza del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti. Pertanto il motivo sul punto di censura è ammissibile. D'altro canto, ogni ulteriore approfondimento risulta superfluo, essendo decorso il termine di prescrizione dei reati, alla data del 26 marzo 2019, computate le sospensioni che fanno avanzare a tale data il termine naturale del 26 aprile 2018. Pertanto i reati si sono estinti appena dopo la sentenza di appello. Va considerato che in presenza di una causa di estinzione del reato non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. Un, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275; Sez. Un, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv