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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24883/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte d'appello di FirenzeVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso el’annullamento con rinvio della sentenza impugnataRITENUTO IN FATTO1.

Con la sentenza oggetto del ricorso la Corte di appello di Firenze haconfermato la sentenza di condanna pronunciata, all’esito di rito abbreviato, dalGiudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Firenze nei confronti diMohammad [OSCURATO:PERSONA], per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva,bancarotta fraudolenta documentale, bancarotta da operazioni dolose e bancarottasemplice, in relazione al fallimento, dichiarato in data 8 maggio 2019, della società“[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, della quale il ricorrente era amministratore unicodal 1 febbraio 2012.2.

Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] ècostituito da due motivi.2.1.

Con il primo motivo si deduce la carenza e l’apparenza della motivazionedella sentenza impugnata perché la Corte di appello di Firenze avrebbe disatteso imotivi di appello proposti, limitandosi a richiamare, per relationem, le pagine dellasentenza di primo grado in cui sarebbero stati affrontati i profili critici sollevatidalla difesa, senza tuttavia dare conto di un proprio giudizio autonomo sugli stessitemi, soprattutto in relazione alle condotte distrattive indicate ai capi a1), a2), a3)e a5) dell’imputazione.2.2.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la carenza di motivazione inordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo della contestata bancarottadocumentale di cui al capo a8), in quanto la Corte territoriale avrebbe sul puntovalorizzato la mera circostanza che il ricorrente fosse stato avvisato dellasituazione critica della società dal commercialista e non avesse adottato iprovvedimenti conseguenti.3.

Il Procuratore Generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso el’annullamento della sentenza perché affetta da motivazione apparente,richiamando giurisprudenza di questa Corte.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati, sicché la sentenzaimpugnata deve essere annullata con rinvio, risultando sorretta, sui punti devoluti,da motivazione meramente apparente.2.

Deve premettersi che la motivazione per relationem della sentenza diappello non è, in sé, preclusa, ma è consentita entro precisi limiti, occorrendo cheil giudice del gravame dia conto di avere effettivamente preso cognizione dellecensure proposte, di averle sottoposte a vaglio critico e di averle ritenute infondatealla luce di una propria autonoma valutazione del materiale processuale edell’apparato argomentativo della decisione confermata.Il giudice di appello, infatti, pur potendo richiamare la decisione di primogrado ove ne condivida l’impostazione logica e giuridica, resta giudice del merito,investito del dovere di pronunciarsi sui punti devoluti e di offrire una rispostaeffettiva alle deduzioni difensive, tanto più quando queste non siano state ritenutegeneriche e non abbiano dato luogo a declaratoria di inammissibilità.Questa Corte ha, infatti, affermato che il giudice d'appello, in presenza di unpuò limitarsi al mero e tralatizio rinvio alla motivazione della sentenza di primogrado, posto che, pur se il gravame ripropone questioni di fatto già dedotte edecise in prime cure, è tenuto a motivare, in modo puntuale e analitico, su ognipunto devoluto, onde non incorrere nel vizio di motivazione apparente (Sez. 3, n.38126 del 06/06/2024, Amore, Rv. 287104 – 01).Si è, inoltre, precisato che, in tema di sentenza di appello, incorre in unamotivazione apparente il giudice che si limiti a una mera rassegna degli elementidi prova assunti nel corso del processo, senza tenere in adeguato conto lespecifiche deduzioni difensive, omettendo di fornire adeguata spiegazione circal'infondatezza, l'indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con il ricorso(Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286406 – 01).Nella medesima prospettiva, è stata ritenuta legittima la sentenza motivataper relationem alla decisione di primo grado soltanto quando il complessivo quadroargomentativo fornisca una giustificazione propria del provvedimento e si confronticon le deduzioni e con le allegazioni difensive provviste del necessario grado dispecificità; in applicazione di tale principio, è stata annullata con rinvio, in partequa, la sentenza di condanna che conteneva un mero rinvio alla motivazione delladecisione di primo grado, con la sola indicazione delle pagine in cui la posizionedell'imputato era stata esaminata (Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv.286406 – 02).Da tali principi discende che il rinvio alla sentenza di primo grado non puòrisolversi in una formula di stile, né nella mera indicazione dei passaggi delladecisione appellata nei quali il primo giudice avrebbe esaminato le questioniriproposte con il gravame.

La motivazione di secondo grado deve, invece, renderepercepibile il percorso logico attraverso il quale il giudice dell’impugnazione,confrontandosi con le censure devolute, ritenga di confermare, integrare oemendare la ricostruzione del primo giudice.

L’adesione alla motivazione delladecisione appellata è, pertanto, consentita solo quando esprima una condivisionecritica e consapevole, non già quando si traduca nella sostituzione dell’obbligomotivazionale con il rinvio a segmenti argomentativi della sentenza precedente.3.

Nel caso in esame, la motivazione della sentenza impugnata non soddisfatali requisiti.La Corte di appello di Firenze, a fronte delle doglianze difensive concernenti,in particolare, le condotte distrattive indicate ai capi a1), a2), a3) e a5)dell’imputazione, non ha sviluppato una autonoma valutazione critica dellequestioni devolute, ma ha sostanzialmente contrapposto ai motivi di gravame ilrichiamo ai passaggi della sentenza di primo grado nei quali quelle questionisarebbero state trattate.

Una simile tecnica motivazionale non consente dicomprendere se, e in quali termini, il giudice di appello abbia effettivamenteesaminato le censure dell’imputato, ne abbia colto la portata critica e le abbiareputate infondate all’esito di un proprio giudizio di merito.Non è sufficiente, infatti, che la sentenza di appello individui i brani delladecisione di primo grado reputati pertinenti, poiché tale modalità redazionale nondà conto dell’attività valutativa propria del giudice dell’impugnazione.

Il giudice diappello non è chiamato soltanto a verificare l’esistenza di una motivazione di primogrado, ma deve pronunciarsi sul confronto critico instaurato dall’appellante conquella motivazione, spiegando perché le censure non siano idonee a incrinarne latenuta logica e giuridica ovvero perché debbano essere disattese.La motivazione impugnata si presenta, dunque, meramente adesiva e nonconsente di ricostruire il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale.Essa non chiarisce le specifiche ragioni per le quali le deduzioni difensive sianostate ritenute infondate, né illustra in che modo le risultanze valorizzate dal primogiudice resistano alle contestazioni formulate nell’atto di appello.

Ne deriva undeficit motivazionale che assume rilievo decisivo, poiché incide sul nucleo delcontrollo devoluto al giudice del gravame.4.

Le considerazioni che precedono assorbono anche la censura relativa allabancarotta documentale di cui al capo a8), dovendo il giudice del rinvio procederea nuovo esame complessivo dei motivi di appello, con particolare riguardo allasussistenza dell’elemento soggettivo, e dare conto, con motivazione autonoma enon meramente assertiva, delle ragioni per le quali gli elementi valorizzati risultinoidonei a sorreggere la conferma dell’affermazione di responsabilità.5.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio ad altrasezione della Corte di appello di Firenze, che procederà a nuovo giudiziocensure devolute con l’atto di appello.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di appello di Firenze.Così deciso, il 03/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di FirenzeVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso el’annullamento con rinvio della sentenza impugnataRITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza oggetto del ricorso la Corte di appello di Firenze haconfermato la sentenza di condanna pronunciata, all’esito di rito abbreviato, dalGiudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Firenze nei confronti diMohammad [OSCURATO:PERSONA], per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva,bancarotta fraudolenta documentale, bancarotta da operazioni dolose e bancarottasemplice, in relazione al fallimento, dichiarato in data 8 maggio 2019, della società“[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, della quale il ricorrente era amministratore unicodal 1 febbraio 2012.2. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] ècostituito da due motivi.2.1. Con il primo motivo si deduce la carenza e l’apparenza della motivazionedella sentenza impugnata perché la Corte di appello di Firenze avrebbe disatteso imotivi di appello proposti, limitandosi a richiamare, per relationem, le pagine dellasentenza di primo grado in cui sarebbero stati affrontati i profili critici sollevatidalla difesa, senza tuttavia dare conto di un proprio giudizio autonomo sugli stessitemi, soprattutto in relazione alle condotte distrattive indicate ai capi a1), a2), a3)e a5) dell’imputazione.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la carenza di motivazione inordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo della contestata bancarottadocumentale di cui al capo a8), in quanto la Corte territoriale avrebbe sul puntovalorizzato la mera circostanza che il ricorrente fosse stato avvisato dellasituazione critica della società dal commercialista e non avesse adottato iprovvedimenti conseguenti.3. Il Procuratore Generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso el’annullamento della sentenza perché affetta da motivazione apparente,richiamando giurisprudenza di questa Corte.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati, sicché la sentenzaimpugnata deve essere annullata con rinvio, risultando sorretta, sui punti devoluti,da motivazione meramente apparente.2. Deve premettersi che la motivazione per relationem della sentenza diappello non è, in sé, preclusa, ma è consentita entro precisi limiti, occorrendo cheil giudice del gravame dia conto di avere effettivamente preso cognizione dellecensure proposte, di averle sottoposte a vaglio critico e di averle ritenute infondatealla luce di una propria autonoma valutazione del materiale processuale edell’apparato argomentativo della decisione confermata.Il giudice di appello, infatti, pur potendo richiamare la decisione di primogrado ove ne condivida l’impostazione logica e giuridica, resta giudice del merito,investito del dovere di pronunciarsi sui punti devoluti e di offrire una rispostaeffettiva alle deduzioni difensive, tanto più quando queste non siano state ritenutegeneriche e non abbiano dato luogo a declaratoria di inammissibilità.Questa Corte ha, infatti, affermato che il giudice d'appello, in presenza di unpuò limitarsi al mero e tralatizio rinvio alla motivazione della sentenza di primogrado, posto che, pur se il gravame ripropone questioni di fatto già dedotte edecise in prime cure, è tenuto a motivare, in modo puntuale e analitico, su ognipunto devoluto, onde non incorrere nel vizio di motivazione apparente (Sez. 3, n.38126 del 06/06/2024, Amore, Rv. 287104 – 01).Si è, inoltre, precisato che, in tema di sentenza di appello, incorre in unamotivazione apparente il giudice che si limiti a una mera rassegna degli elementidi prova assunti nel corso del processo, senza tenere in adeguato conto lespecifiche deduzioni difensive, omettendo di fornire adeguata spiegazione circal'infondatezza, l'indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con il ricorso(Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286406 – 01).Nella medesima prospettiva, è stata ritenuta legittima la sentenza motivataper relationem alla decisione di primo grado soltanto quando il complessivo quadroargomentativo fornisca una giustificazione propria del provvedimento e si confronticon le deduzioni e con le allegazioni difensive provviste del necessario grado dispecificità; in applicazione di tale principio, è stata annullata con rinvio, in partequa, la sentenza di condanna che conteneva un mero rinvio alla motivazione delladecisione di primo grado, con la sola indicazione delle pagine in cui la posizionedell'imputato era stata esaminata (Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv.286406 – 02).Da tali principi discende che il rinvio alla sentenza di primo grado non puòrisolversi in una formula di stile, né nella mera indicazione dei passaggi delladecisione appellata nei quali il primo giudice avrebbe esaminato le questioniriproposte con il gravame. La motivazione di secondo grado deve, invece, renderepercepibile il percorso logico attraverso il quale il giudice dell’impugnazione,confrontandosi con le censure devolute, ritenga di confermare, integrare oemendare la ricostruzione del primo giudice. L’adesione alla motivazione delladecisione appellata è, pertanto, consentita solo quando esprima una condivisionecritica e consapevole, non già quando si traduca nella sostituzione dell’obbligomotivazionale con il rinvio a segmenti argomentativi della sentenza precedente.3. Nel caso in esame, la motivazione della sentenza impugnata non soddisfatali requisiti.La Corte di appello di Firenze, a fronte delle doglianze difensive concernenti,in particolare, le condotte distrattive indicate ai capi a1), a2), a3) e a5)dell’imputazione, non ha sviluppato una autonoma valutazione critica dellequestioni devolute, ma ha sostanzialmente contrapposto ai motivi di gravame ilrichiamo ai passaggi della sentenza di primo grado nei quali quelle questionisarebbero state trattate. Una simile tecnica motivazionale non consente dicomprendere se, e in quali termini, il giudice di appello abbia effettivamenteesaminato le censure dell’imputato, ne abbia colto la portata critica e le abbiareputate infondate all’esito di un proprio giudizio di merito.Non è sufficiente, infatti, che la sentenza di appello individui i brani delladecisione di primo grado reputati pertinenti, poiché tale modalità redazionale nondà conto dell’attività valutativa propria del giudice dell’impugnazione. Il giudice diappello non è chiamato soltanto a verificare l’esistenza di una motivazione di primogrado, ma deve pronunciarsi sul confronto critico instaurato dall’appellante conquella motivazione, spiegando perché le censure non siano idonee a incrinarne latenuta logica e giuridica ovvero perché debbano essere disattese.La motivazione impugnata si presenta, dunque, meramente adesiva e nonconsente di ricostruire il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale.Essa non chiarisce le specifiche ragioni per le quali le deduzioni difensive sianostate ritenute infondate, né illustra in che modo le risultanze valorizzate dal primogiudice resistano alle contestazioni formulate nell’atto di appello. Ne deriva undeficit motivazionale che assume rilievo decisivo, poiché incide sul nucleo delcontrollo devoluto al giudice del gravame.4. Le considerazioni che precedono assorbono anche la censura relativa allabancarotta documentale di cui al capo a8), dovendo il giudice del rinvio procederea nuovo esame complessivo dei motivi di appello, con particolare riguardo allasussistenza dell’elemento soggettivo, e dare conto, con motivazione autonoma enon meramente assertiva, delle ragioni per le quali gli elementi valorizzati risultinoidonei a sorreggere la conferma dell’affermazione di responsabilità.5. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio ad altrasezione della Corte di appello di Firenze, che procederà a nuovo giudiziocensure devolute con l’atto di appello. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di appello di Firenze.Così deciso, il 03/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIO [OSCURATO:PERSONA]
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