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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 2024

Cassazione n. 33519/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], la quale si duole della mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, fatto commesso fino al 20/9/2010; considerato che la sentenza impugnata in questa sede è stata resa dalla Corte di appello di Bari in seguito ad annullamento con rinvio disposto dalla Sezione Terza della Corte di Cassazione (sent. n. 30587/22 del 8/6/2022); che la sentenza di annullamento aveva disposto rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, demandando al giudice del rinvio di riesaminare la questione riguardante la rideterminazione della pena in conseguenza del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, D.P.R. 309/90.

Ritenuto che, alla luce di quanto premesso, la richiesta di estinzione del reato per prescrizione è del tutto destituita di fondamento: non solo non sono decorsi i termini di prescrizione del reato (il cui termine ordinario, si ricorda, è pari ad anni venti) ma, in ragione della formazione progressiva del giudicato, l'affermazione di penale responsabilità dell'imputata è divenuta irrevocabile con la pronuncia della Sezione Terza della Suprema Corte, risultando pertanto ininfluente il decorso del tempo ai fini della prescrizione del reato (cfr. Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, Serafino, Rv. 265792 - 01:"L'annullannento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione ai soli fini della rideterminazione della pena comporta la definitività dell'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, sicchè la formazione del giudicato progressivo impedisce in sede di giudizio di rinvio, di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale").

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 maggio 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], la quale si duole della mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, fatto commesso fino al 20/9/2010; considerato che la sentenza impugnata in questa sede è stata resa dalla Corte di appello di Bari in seguito ad annullamento con rinvio disposto dalla Sezione Terza della Corte di Cassazione (sent. n. 30587/22 del 8/6/2022); che la sentenza di annullamento aveva disposto rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, demandando al giudice del rinvio di riesaminare la questione riguardante la rideterminazione della pena in conseguenza del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, D.P.R. 309/90. Ritenuto che, alla luce di quanto premesso, la richiesta di estinzione del reato per prescrizione è del tutto destituita di fondamento: non solo non sono decorsi i termini di prescrizione del reato (il cui termine ordinario, si ricorda, è pari ad anni venti) ma, in ragione della formazione progressiva del giudicato, l'affermazione di penale responsabilità dell'imputata è divenuta irrevocabile con la pronuncia della Sezione Terza della Suprema Corte, risultando pertanto ininfluente il decorso del tempo ai fini della prescrizione del reato (cfr. Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, Serafino, Rv. 265792 - 01:"L'annullannento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione ai soli fini della rideterminazione della pena comporta la definitività dell'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, sicchè la formazione del giudicato progressivo impedisce in sede di giudizio di rinvio, di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale"). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 maggio 2024
Sentenza Cassazione n. 33519/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris