CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 2023
Cassazione n. 41086/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] L'impugnata sentenza è stata emessa dalla Corte di appello di Milano, che ha riformato - escludendo l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 6, cod. pen. - la sentenza con la quale il Tribunale di Milano, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto. Avverso la sentenza di secondo grado, l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione. Il ricorrente deduce che la persona offesa, in pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione, ha rimesso la querela presentata nei suoi confronti e che la remissione è stata accettata. Va rilevato che: in atti, vi sono sia la remissione della persona offesa che l'accettazione dell'imputato; il reato risulta procedibile solo a querela di parte. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata per sopravvenuta estinzione del reato, atteso che «è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione» (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625). In difetto di diversa pattuizione, le spese, come per legge, vanno poste a carico del querelato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato. Così deciso, il 27 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il P e