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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02172/2023

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seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16 settembre 2021 emessa dalla Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impu gnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consi gliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato quella con cui il Tribunale di Piacenza, in data 15 ottobre 2015, aveva disposto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1200,00 di multa, oltre accessori di legge, previa riqualificazione del fatto nel reato ; di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con confisca del danaro e confisca e distruzione di quant'altro in sequestro.

2. Ricorre l'imputato con atto del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo. di seguito sintetizzato nei limiti strettamente necessari alla motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

La Corte di appello avrebbe violato l'art. 533 cod. proc. pen., per non avere fatto corretta applicazione del canone del ragionevole dubbio.

La condanna fonda su un unico elemento oggettivamente certo, costituito dal rinvenimento, sulla persona di [OSCURATO:PERSONA], di 2,9 gr. di hashish e della somma di euro 20,00, lì dove la disponibilità dello stupefacente rinvenuto nell'abitazione condotta in locazione dal Polledri deve invece ascriversi in esclusiva al cittadino magrebino Ouesli, che già da una settimana prima della perquisizione esitata nel sequestro usufruiva della ospitalità del ricorrente.

La Corte di merito ha disatteso le affermazioni dell'imputato, che aveva negato ogni responsabilità nella detezione del fumo, pur ammettendo di esserne assuntore, ed avrebbe ignorato i contributi dichiarativi resi dal teste [OSCURATO:PERSONA] (proprietario dell'appartamento, che aveva notato l'Ouesli entrare ed uscire dalla sua abitazione con atteggiamento sospetto) e da [OSCURATO:PERSONA] (acquirente abituale di hashish, che aveva dichiarato di essersi recato più volte a procurarsi del fumo in quella casa, ma esclusivamente dal predetto suo connazionale Oesli).

3. Il PG ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

5. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, disciplina che è stata prorogata dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché generico e proposto per motivi non consentiti dalla legge.

2. La difesa reitera le medesime censure già sottoposte in appello senza confrontarsi con la decisione impugnata.

La Corte di merito, in termini adesivi rispetto alla sentenza di primo grado, ha delineato con chiarezza e congruità le circostanze fattuali che permettono di riferire al ricorrente la corresponsabilità nella detenzione della sostanza stupefacente tratta in sequestro.

In primis, non è in discussione che Polledri avesse piena consapevolezza delle illecite attività poste in essere da Ouesli, avendo dichiarato che da una settimana ospitava presso l'abitazione condotta in locazione il cittadino magrebino, dal quale acquistava hashish per il proprio consumo personale, peraltro a prezzo ridotto in considerazione dell'ospitalità offerta.

Di particolare valenza risultano - nell'ordito delle decisione - da un lato la dislocazione dello stupefacente in luogo prossimo al divano dove il ricorrente dormiva e, dall'altro, dell'armamentario utile per il confezionamento delle dosi sul tavolino adiacente, in luogo ben visibile a chiunque si trovasse nella stanza.

Di qui la ricostruzione, scevra da illogicità, che Polledri avesse messo consapevolmente l'abitazione a disposizione dello straniero, come base logistica per la custodia, per il confezionamento della droga e, all'occorrenza, per la stessa attività di cessione (come evidenziato dalla presenza di Lyamani, acquirente non occasionale di hashish, all'atto della perquisizione).

Senza illogicità si è valorizzato, quale elemento significativo di una partecipazione in prima persona alla attività di cessione, il fatto che, nel rientrare in casa, Polledri avesse sulla persona un ulteriore pezzo della stessa tipologia e qualità di stupefacente di quello rinvenuto durante la perquisizione, e, nella stessa tasca, una banconota di venti euro arrotolata (con il portafogli vuoto), dal momento che egli non aveva alcuna necessità di uscire di casa per procurarsi la droga (come invece aveva detto) e che le modalità di detenzione del danaro lasciavano presumere, non irragionevolmente, che si trattasse del corrispettivo di una cessione appena avvenuta.

Conclusivamente, senza illogicità la Corte ha dedotto dai predetti elementi, convergenti verso una univocità indicativa, la responsabilità dell'imputato e con tale apparato motivazionale il ricorso non si confronta, richiamando il contenuto di testimonianze - che dimostrano che l'Oesli era dedito allo spaccio e che Leymani si rifornisse in esclusiva dal suo connazionale per l'acquisto di droga - all'evidenza non conferenti, siccome non riguardano la posizione del ricorrente, ma solo quella del coimputato.

4. A ben vedere, il procedimento argomentativo seguito dal giudice viene posto in discussione sulla base di una lettura parcellizzata dei materiali istruttori, di cui la difesa propone una alternativa lettura, non consentita a questa Corte di legittimità, che è chiamata ad un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione unitaria e globale dei singoli atti, da condurre senza sconfinamenti nel merito (in tal senso, da ultimo, Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519).

Alla luce di quanto precede è manifestamente infondata la deduzione relativa alla violazione della regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio", espressa dall'art. 533 cod, proc. pen., giacché, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova, tale inosservanza può rilevare in sede di legittimità esclusivamente ove si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108).

5. Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma, determinata in via equitativa nella misura di euro tremila, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16 settembre 2021 emessa dalla Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impu gnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consi gliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato quella con cui il Tribunale di Piacenza, in data 15 ottobre 2015, aveva disposto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1200,00 di multa, oltre accessori di legge, previa riqualificazione del fatto nel reato ; di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con confisca del danaro e confisca e distruzione di quant'altro in sequestro. 2. Ricorre l'imputato con atto del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo. di seguito sintetizzato nei limiti strettamente necessari alla motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. La Corte di appello avrebbe violato l'art. 533 cod. proc. pen., per non avere fatto corretta applicazione del canone del ragionevole dubbio. La condanna fonda su un unico elemento oggettivamente certo, costituito dal rinvenimento, sulla persona di [OSCURATO:PERSONA], di 2,9 gr. di hashish e della somma di euro 20,00, lì dove la disponibilità dello stupefacente rinvenuto nell'abitazione condotta in locazione dal Polledri deve invece ascriversi in esclusiva al cittadino magrebino Ouesli, che già da una settimana prima della perquisizione esitata nel sequestro usufruiva della ospitalità del ricorrente. La Corte di merito ha disatteso le affermazioni dell'imputato, che aveva negato ogni responsabilità nella detezione del fumo, pur ammettendo di esserne assuntore, ed avrebbe ignorato i contributi dichiarativi resi dal teste [OSCURATO:PERSONA] (proprietario dell'appartamento, che aveva notato l'Ouesli entrare ed uscire dalla sua abitazione con atteggiamento sospetto) e da [OSCURATO:PERSONA] (acquirente abituale di hashish, che aveva dichiarato di essersi recato più volte a procurarsi del fumo in quella casa, ma esclusivamente dal predetto suo connazionale Oesli). 3. Il PG ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 5. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, disciplina che è stata prorogata dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché generico e proposto per motivi non consentiti dalla legge. 2. La difesa reitera le medesime censure già sottoposte in appello senza confrontarsi con la decisione impugnata. La Corte di merito, in termini adesivi rispetto alla sentenza di primo grado, ha delineato con chiarezza e congruità le circostanze fattuali che permettono di riferire al ricorrente la corresponsabilità nella detenzione della sostanza stupefacente tratta in sequestro. In primis, non è in discussione che Polledri avesse piena consapevolezza delle illecite attività poste in essere da Ouesli, avendo dichiarato che da una settimana ospitava presso l'abitazione condotta in locazione il cittadino magrebino, dal quale acquistava hashish per il proprio consumo personale, peraltro a prezzo ridotto in considerazione dell'ospitalità offerta. Di particolare valenza risultano - nell'ordito delle decisione - da un lato la dislocazione dello stupefacente in luogo prossimo al divano dove il ricorrente dormiva e, dall'altro, dell'armamentario utile per il confezionamento delle dosi sul tavolino adiacente, in luogo ben visibile a chiunque si trovasse nella stanza. Di qui la ricostruzione, scevra da illogicità, che Polledri avesse messo consapevolmente l'abitazione a disposizione dello straniero, come base logistica per la custodia, per il confezionamento della droga e, all'occorrenza, per la stessa attività di cessione (come evidenziato dalla presenza di Lyamani, acquirente non occasionale di hashish, all'atto della perquisizione). Senza illogicità si è valorizzato, quale elemento significativo di una partecipazione in prima persona alla attività di cessione, il fatto che, nel rientrare in casa, Polledri avesse sulla persona un ulteriore pezzo della stessa tipologia e qualità di stupefacente di quello rinvenuto durante la perquisizione, e, nella stessa tasca, una banconota di venti euro arrotolata (con il portafogli vuoto), dal momento che egli non aveva alcuna necessità di uscire di casa per procurarsi la droga (come invece aveva detto) e che le modalità di detenzione del danaro lasciavano presumere, non irragionevolmente, che si trattasse del corrispettivo di una cessione appena avvenuta. Conclusivamente, senza illogicità la Corte ha dedotto dai predetti elementi, convergenti verso una univocità indicativa, la responsabilità dell'imputato e con tale apparato motivazionale il ricorso non si confronta, richiamando il contenuto di testimonianze - che dimostrano che l'Oesli era dedito allo spaccio e che Leymani si rifornisse in esclusiva dal suo connazionale per l'acquisto di droga - all'evidenza non conferenti, siccome non riguardano la posizione del ricorrente, ma solo quella del coimputato. 4. A ben vedere, il procedimento argomentativo seguito dal giudice viene posto in discussione sulla base di una lettura parcellizzata dei materiali istruttori, di cui la difesa propone una alternativa lettura, non consentita a questa Corte di legittimità, che è chiamata ad un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione unitaria e globale dei singoli atti, da condurre senza sconfinamenti nel merito (in tal senso, da ultimo, Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519). Alla luce di quanto precede è manifestamente infondata la deduzione relativa alla violazione della regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio", espressa dall'art. 533 cod, proc. pen., giacché, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova, tale inosservanza può rilevare in sede di legittimità esclusivamente ove si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108). 5. Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma, determinata in via equitativa nella misura di euro tremila, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so
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