Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2005
ECLI:EU:C:2005:408
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Cause riunite C-189/02 P, C-202/02 P, da C-205/02 P a C-208/02 P e C‑213/02 P
[OSCURATO:PERSONA] e altri
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Concorrenza — Tubi per teleriscaldamento (tubi preisolati) — Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) — Intesa — Boicottaggio — Ammende — Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende — Irretroattività — Legittimo affidamento — Legittimità — Comunicazione sulla cooperazione — Obbligo di motivazione»
Conclusioni dell’avvocato generale A. Tizzano, presentate l’8 luglio 2004
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 28 giugno 2005
Massime della sentenza
1.
Procedura — Mezzi istruttori — Audizione dei testi — Potere discrezionale del Tribunale — Incidenza del principio generale
di diritto comunitario del diritto ad un equo processo
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 68, n. 1)
2.
Procedura — Atto introduttivo del ricorso — Requisiti di forma — Esposizione sommaria dei motivi dedotti — Motivi di diritto
non esposti nel ricorso — Rinvio ad elementi figuranti in un allegato — Irricevibilità
[Regolamento di procedura del Tribunale , art. 44, n. 1, lett. c)]
3.
Concorrenza — Regole comunitarie — Impresa — Nozione
[Trattato CE, artt. 85 e 86 (divenuti artt. 81 CE e 82 CE)]
4.
Concorrenza — Regole comunitarie — Infrazione commessa da un’impresa — Imputazione ad un’altra impresa in considerazione dei
vincoli economici e giuridici che intercorrono tra loro — Presupposti — Insufficienza di un controllo unico del capitale
[Trattato CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)]
5.
Concorrenza — Intese — Partecipazione di un’impresa ad un’iniziativa anticoncorrenziale — Carattere sufficiente, per far sorgere
la responsabilità dell’impresa, di un’approvazione tacita senza pubblica presa di distanza né denuncia alle autorità competenti
[Trattato CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)]
6.
Concorrenza — Intese — Pregiudizio alla concorrenza — Criteri di valutazione — Oggetto anticoncorrenziale — Accertamento sufficiente
[Trattato CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)]
7.
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione
— Irricevibilità
(Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51)
8.
Concorrenza — Regole comunitarie — Infrazioni — Ammende — Determinazione — Criteri — Innalzamento del livello generale delle
ammende — Ammissibilità — Presupposti
[Trattato CE, artt. 85, n. 1, e 86 (divenuti artt. 81, n. 1, CE e 82 CE); regolamento del Consiglio n. 17)]
9.
Diritto comunitario — Principi — Tutela del legittimo affidamento — Limiti — Repressione delle infrazioni alle regole di concorrenza
— Determinazione dell’importo delle ammende — Metodo di calcolo delle ammende — Potere discrezionale delle istituzioni — Ininfluenza
della comunicazione sulla cooperazione
(Comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 96/C 207/04)
10.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità delle infrazioni — Circostanze attenuanti — Obbligo per
la [OSCURATO:PERSONA] di attenersi alla sua prassi decisionale anteriore — Insussistenza
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)
11.
Diritto comunitario — Principi generali del diritto — Irretroattività delle disposizioni penali — Ambito di applicazione —
Ammende inflitte a seguito di una violazione delle regole di concorrenza — Inclusione — Violazione eventuale a seguito dell’applicazione
ad un’infrazione anteriore alla loro introduzione degli orientamenti per il calcolo delle ammende — Carattere prevedibile
delle modifiche introdotte dagli orientamenti — Violazione insussistente
[[OSCURATO:PERSONA] europea dei diritti dell’uomo, art. 7; regolamento del Consiglio n. 17, art. 15; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA]
98/C 9/03)
12.
Atti delle istituzioni — Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in caso di infrazioni alle regole di concorrenza
— Atto di portata generale — Effetti
(Comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03)
13.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Fatturato complessivo dell’impresa interessata — Fatturato realizzato
con le merci oggetto dell’infrazione — Presa in considerazione rispettiva — Limiti
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)
14.
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Competenza della Corte — Rimessa in discussione, per motivi di
equità, della valutazione operata dal Tribunale sull’ammontare delle ammende inflitte alle imprese — Esclusione — Controllo
limitato alla verifica della presa in considerazione, da parte del Tribunale, dei fattori essenziali di valutazione della
gravità dell’infrazione e del complesso degli argomenti addotti contro l’ammenda inflitta
[Trattato CE, art. 85 (divenuto art. 81 CE); Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51; regolamento del Consiglio n. 17,
art. 15]
15.
Concorrenza — Orientamenti per il calcolo delle ammende — Metodo di calcolo che tiene conto di diversi elementi di flessibilità
a scapito del fatturato dell’impresa precedentemente privilegiato — Conformità con l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03)
16.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Importo massimo — Calcolo — Distinzione tra importo finale e importo intermedio
dell’ammenda — Conseguenze
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)
17.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Situazione finanziaria dell’impresa interessata — Presa in considerazione
— Obbligo — Insussistenza
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)
18.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Riduzione dell’importo dell’ammenda in contropartita di una cooperazione
dell’impresa interessata — Presupposti — Potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA]
[Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 96/C 207/04, capitolo D, punti 1 e 2)
19.
Concorrenza — Procedimento amministrativo — Rispetto dei diritti della difesa — Comunicazione degli addebiti — Contenuto necessario
— Indicazione dei criteri di calcolo dell’ammenda prevista — Indicazione prematura — Insussistenza dell’obbligo di annunciare
un eventuale cambiamento di politica in fatto di entità generale delle ammende
(Regolamento del Consiglio n. 17)
20.
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Insufficienza di motivazione — Competenza della Corte
— Presa in considerazione dei fatti accertati dal Tribunale — Inclusione
[Trattato CE, art. 190 (divenuto art. 253 CE)]
21.
Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisioni — Sanatoria di una carenza di motivazione nel corso del
procedimento contenzioso — Inammissibilità
[Trattato CE, art. 190 (divenuto art. 253 CE)]
1. Anche se una domanda di assunzione di testimoni, formulata nell’atto introduttivo del ricorso, indica con precisione i fatti
sui quali il testimone o i testimoni devono essere sentiti e i motivi che ne giustificano l’audizione, spetta al Tribunale
valutare la pertinenza della domanda rispetto all’oggetto della lite e alla necessità di procedere all’assunzione dei testimoni
citati.
L’esistenza di un potere discrezionale in merito, in capo al Tribunale, non può essere contestata invocando il principio generale
di diritto comunitario, che si ispira all’art. 6, n. 1, della [OSCURATO:PERSONA] europea dei diritti dell’uomo, secondo il quale
ogni persona ha diritto a un equo processo e, più specificamente, quello derivante dal n. 3, lett. d), di questo stesso articolo,
secondo il quale ogni accusato ha diritto, in particolare, di ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico
nelle stesse condizioni dei testimoni a carico, principio questo che costituisce un aspetto particolare del diritto a un equo
processo.
Infatti, quest’ultima disposizione non riconosce all’accusato un diritto assoluto di ottenere la comparizione di testimoni
dinanzi a un tribunale e incombe in linea di principio al giudice nazionale decidere circa la necessità o l’opportunità di
citare un testimone.
Il citato art. 6, n. 3, non impone quindi la convocazione di ogni testimone, ma mira ad una totale parità di armi che garantisca
che il procedimento contenzioso, considerato nel suo insieme, abbia offerto all’accusato un’adeguata e sufficiente occasione
di contestare i sospetti che pesavano su di lui.
(v. punti 68-71)
2. Dall’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale emerge che gli elementi di diritto e di fatto sui
quali si fonda un ricorso devono derivare, in modo per lo meno sommario, dallo stesso testo del ricorso e che quindi non basta
che in questo vi sia un riferimento a elementi del genere che figurino in un allegato allo stesso.
Analogamente, non spetta al Tribunale ricercare ed individuare, negli allegati, i motivi sui quali, a suo parere, il ricorso
dovrebbe essere fondato, atteso che gli allegati assolvono ad una funzione meramente probatoria e strumentale.
(v. punti 94, 97, 100)
3. Nell’ambito del diritto della concorrenza la nozione di impresa abbraccia qualsiasi soggetto che eserciti un’attività economica,
a prescindere dallo status giuridico del detto soggetto e dalle sue modalità di finanziamento. Essa non richiede che l’unità
economica interessata sia dotata di personalità giuridica.
(v. punti 112-113)
4. Il comportamento anticoncorrenziale di un’impresa può essere imputato ad un’altra qualora essa non abbia determinato in modo
autonomo il proprio comportamento sul mercato, bensì abbia applicato in sostanza le direttive impartitele dalla seconda, in
considerazione, in particolare, dei vincoli economici e giuridici che intercorrevano tra loro.
Al riguardo, il fatto che il capitale sociale di due distinte società commerciali appartenga a un medesimo soggetto o a una
medesima famiglia non è di per sé sufficiente a dimostrare l’esistenza, tra tali due società, di un’unità economica per effetto
della quale, in virtù della normativa comunitaria in materia di concorrenza, i comportamenti dell’una possano essere imputati
all’altra e una di esse possa essere tenuta a pagare un’ammenda per l’altra.
(v. punti 117-118)
5. È sufficiente che la [OSCURATO:PERSONA] dimostri che un’impresa ha partecipato a riunioni durante le quali sono stati conclusi accordi
di natura anticoncorrenziale, senza esservisi manifestamente opposta, affinché sia sufficientemente provata la partecipazione
della detta impresa all’intesa. Ove sia stata dimostrata la partecipazione a riunioni del genere, spetta a tale impresa dedurre
indizi atti a dimostrare che la sua partecipazione alle dette riunioni era priva di qualunque spirito anticoncorrenziale,
dimostrando che essa aveva dichiarato alle sue concorrenti di partecipare alle riunioni in un’ottica diversa dalla loro.
Al riguardo, il fatto di approvare tacitamente un’iniziativa illecita, senza distanziarsi pubblicamente dal suo contenuto
o denunciarla agli organi amministrativi, ha l’effetto di incoraggiare la continuazione dell’infrazione e pregiudica la sua
scoperta. Tale complicità rappresenta una modalità passiva di partecipazione all’infrazione, idonea quindi a far sorgere la
responsabilità dell’impresa nell’ambito di un unico accordo.
Inoltre, la circostanza che un’impresa non dia alcun seguito ai risultati di una riunione avente un oggetto anticoncorrenziale
non è atta a escludere la responsabilità della medesima per la sua partecipazione a un’intesa, a meno che essa non abbia preso
pubblicamente le distanze dal suo contenuto.
(v. punti 142-144)
6. Ai fini dell’applicazione dell’art. 85, n. 1, del Trattato (divenuto art. 81, n. 1, CE), è sufficiente che un accordo abbia
per oggetto di restringere, impedire o falsare il gioco della concorrenza, a prescindere dai suoi effetti concreti. Di conseguenza,
nel caso di accordi che si manifestino in occasione di riunioni di imprese concorrenti, si verifica un’infrazione alla detta
disposizione qualora tali riunioni abbiano un oggetto siffatto e mirino in tal modo ad organizzare artificialmente il funzionamento
del mercato. In un caso del genere, la responsabilità di una determinata impresa per l’infrazione in questione risulta validamente
accertata allorché tale impresa ha partecipato a queste riunioni conoscendone l’oggetto, anche se non ha poi attuato l’una
o l’altra delle misure concordate in occasione delle riunioni stesse.
La circostanza di una partecipazione all’intesa di imprese dominanti o particolarmente forti, tali da poter adottare misure
di ritorsione nei confronti degli altri partecipanti, nettamente meno forti, nel caso in cui questi prendessero pubblicamente
le distanze dal contenuto delle riunioni il cui oggetto è anticoncorrenziale, la maggiore o minore assiduità dell’impresa
alle dette riunioni nonché l’attuazione più o meno completa delle misure concordate hanno conseguenze non già sul sussistere
della responsabilità dell’impresa stessa, bensì sull’ampiezza di tale responsabilità e dunque sull’entità della sanzione.
(v. punti 145, 150)
7. Consentire ad una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che essa non aveva dedotto dinanzi al
Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di ricorsi avverso decisioni del
Tribunale di primo grado è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale. Nell’ambito
di un ricorso d’impugnazione, la competenza della Corte è pertanto limitata alla valutazione della soluzione giuridica che
è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi ad esso.
(v. punto 165)
8. Il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia inflitto, in passato, ammende di una certa entità per determinati tipi di infrazioni non
può impedirle di aumentare tale entità entro i limiti stabiliti dal regolamento n. 17, se ciò è necessario per garantire l’attuazione
della politica comunitaria in materia di concorrenza; al contrario, l’efficace applicazione delle norme comunitarie della
concorrenza implica che la [OSCURATO:PERSONA] possa sempre adeguare il livello delle ammende alle esigenze di questa politica.
Infatti, il compito di sorveglianza assegnato alla [OSCURATO:PERSONA] dagli artt. 85, n. 1, e 86 del Trattato (divenuti artt. 81,
n. 1, CE e 82 CE) comprende non solo la funzione di indagare e reprimere le singole infrazioni, ma implica pure il dovere
di seguire una politica generale mirante ad applicare, in fatto di concorrenza, i principi fissati dal Trattato e ad orientare
in questo senso il comportamento delle imprese.
(v. punti 169-170, 227)
9. Gli operatori economici non possono riporre un legittimo affidamento nella conservazione di una situazione esistente che può
essere modificata dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del suo potere discrezionale. Tale principio si applica chiaramente nell’ambito
della politica di concorrenza che è caratterizzata da un ampio potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA], in particolare per
quanto riguarda la determinazione dell’ammontare delle ammende.
Le imprese coinvolte in un procedimento amministrativo che può dare luogo ad un’ammenda non possono quindi riporre un legittimo
affidamento nel fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non supererà il livello delle ammende praticato anteriormente. Ne deriva che un legittimo
affidamento non può neppure essere fondato su un metodo di calcolo delle ammende.
Inoltre, il legittimo affidamento che gli operatori possono fondare sulla comunicazione sulla cooperazione si limita all’assicurazione
di poter beneficiare di una certa percentuale di riduzione, ma non si estende al metodo di calcolo delle ammende né, tanto
meno, ad un livello determinato dell’ammenda che possa essere calcolato nel momento in cui l’operatore decide di concretizzare
la sua intenzione di cooperare con la [OSCURATO:PERSONA].
(v. punti 171-173, 187-188, 228)
10. Nella determinazione dell’importo dell’ammenda da infliggere per infrazione alle regole di concorrenza, il solo fatto che
la [OSCURATO:PERSONA] abbia concesso, nell’ambito della sua prassi decisionale anteriore, un determinato tasso di riduzione per un
determinato comportamento non implica che essa sia tenuta a concedere la medesima riduzione proporzionale in occasione della
valutazione di un comportamento analogo nell’ambito di un procedimento amministrativo successivo.
(v. punto 192)
11. Il principio d’irretroattività delle norme penali, sancito dall’art. 7 della [OSCURATO:PERSONA] europea dei diritti dell’uomo come
diritto fondamentale, costituisce un principio generale del diritto comunitario il cui rispetto si impone ove vengano inflitte
ammende per violazione delle norme sulla concorrenza e richiede che le sanzioni irrogate corrispondano a quelle che erano
state fissate all’epoca in cui la violazione è stata commessa.
La nozione di «diritto» ai sensi del detto art. 7, n. 1, corrisponde a quella di «legge» utilizzata in altre disposizioni
della citata [OSCURATO:PERSONA] ed include il diritto di origine sia legislativa che giurisprudenziale. Tale disposizione, che sancisce
in particolare il principio di previsione legale dei reati e delle pene (nullum crimen, nulla poena sine lege), benché non
possa essere intesa come un divieto di graduale chiarimento delle norme sulla responsabilità penale, può opporsi all’applicazione
retroattiva di una nuova interpretazione di un divieto di legge. Ciò avviene, in particolare, nel caso si tratti di un’interpretazione
giurisprudenziale il cui risultato non era ragionevolmente prevedibile nel momento in cui l’infrazione è stata commessa, alla
luce, in particolare, dell’interpretazione vigente a quell’epoca nella giurisprudenza relativa alla disposizione legale in
questione.
Sulla falsariga di questa giurisprudenza relativa a nuovi sviluppi giurisprudenziali, la modifica di una politica repressiva,
nella fattispecie la politica generale della [OSCURATO:PERSONA] in materia di concorrenza, per quanto riguarda le ammende, in particolare
se essa è attuata attraverso l’adozione di norme di comportamento quali gli orientamenti adottati dalla [OSCURATO:PERSONA] per il
calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 65, n. 5, del Trattato
CECA, può produrre alcuni effetti rispetto al principio d’irretroattività. Infatti, per quanto riguarda in particolare i loro
effetti giuridici e la loro portata generale, siffatte norme di comportamento ricadono, in linea di principio, nella nozione
di «diritto» ai sensi dell’art. 7, n. 1, della citata [OSCURATO:PERSONA].
Al fine di verificare il rispetto del principio d’irretroattività, occorre esaminare se la modifica in questione fosse ragionevolmente
prevedibile all’epoca in cui le infrazioni interessate sono state commesse. A questo proposito, la portata della nozione di
prevedibilità dipende in larga parte dal contenuto del testo di cui si tratta, dal settore interessato, nonché dal numero
e dalla qualità dei suoi destinatari. La prevedibilità della legge non impedisce che l’interessato sia portato a ricorrere
a un illuminato parere legale al fine di valutare, in una misura ragionevole in base alle circostanze, le conseguenze che
possono risultare da un atto determinato. Ciò vale in particolare per professionisti, abituati a dover far prova di grande
prudenza nello svolgimento del loro lavoro. Così ci si può attendere da loro una cura particolare nel valutare i rischi che
esso comporta.
Alla luce del fatto che l’efficace applicazione delle norme comunitarie della concorrenza implica che la [OSCURATO:PERSONA] possa
sempre adeguare, entro i limiti indicati dal regolamento n. 17, il livello delle ammende alle esigenze della politica comunitaria
della concorrenza e, pertanto, che essa possa aumentare il livello delle ammende rispetto a quello praticato nel passato,
non soltanto procedendo ad un aumento del livello del detto ammontare nell’infliggere ammende nelle sue decisioni individuali,
ma anche effettuando tale maggiorazione mediante l’applicazione a casi concreti di norme di comportamento dotate di portata
generale, quali gli orientamenti, ne consegue che questi ultimi e, in particolare, il nuovo metodo di calcolo delle ammende
da essi previsto, supposto che esso abbia un effetto aggravante sul livello delle ammende inflitte, erano ragionevolmente
prevedibili per imprese all’epoca, anteriore alla loro adozione, in cui le loro infrazioni sono state commesse.
(v. punti 202, 216-219, 222-224, 227-231)
12. Adottando norme di comportamento dirette a produrre effetti esterni, come nel caso degli orientamenti che riguardano operatori
economici, ed annunciando, con la loro pubblicazione, che esse verranno da quel momento in avanti applicate ai casi a cui
esse si riferiscono, l’istituzione in questione si autolimita nell’esercizio del suo potere discrezionale e non può discostarsi
da tali norme, pena una sanzione, eventualmente, a titolo di violazione di principi giuridici generali, quali la parità di
trattamento o la tutela del legittimo affidamento. Non si può quindi escludere che, in presenza di talune condizioni e a seconda
del loro contenuto, siffatte norme di comportamento dotate di una portata generale possano produrre effetti giuridici.
Al riguardo, gli orientamenti adottati dalla [OSCURATO:PERSONA] per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 15,
n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 65, n. 5, del Trattato CECA, anche se non costituiscono il fondamento giuridico della
decisione che infligge un’ammenda ad un operatore economico, dato che quest’ultima è basata sugli artt. 3 e 15, n. 2, del
regolamento n. 17, stabiliscono, in modo generale e astratto, la metodologia che la [OSCURATO:PERSONA] si è imposta ai fini della
determinazione dell’ammontare delle ammende inflitte da tale decisione e garantiscono, di conseguenza, la certezza del diritto
nei confronti delle imprese.
(v. punti 210-213)
13. La gravità delle infrazioni dev’essere accertata in funzione di un gran numero di elementi, quali le circostanze proprie del
caso di specie, il contesto in cui questo si inserisce e l’efficacia dissuasiva delle ammende, e ciò senza che a tal fine
sia stato redatto un elenco vincolante o esaustivo di criteri da tenere in considerazione.
Tra i fattori che possono entrare nella valutazione della gravità dell’infrazione figurano il comportamento di ciascuna impresa,
la parte svolta da ciascuna di esse nel porre in essere le pratiche concordate, il vantaggio che esse hanno potuto trarre
da tali pratiche, le loro dimensioni e il valore delle merci in questione nonché la minaccia che infrazioni di questo tipo
costituiscono per gli scopi della Comunità.
Ne consegue, da un lato, che, per determinare l’importo dell’ammenda, si può tener conto tanto del fatturato complessivo dell’impresa,
che costituisce un’indicazione, sia pure approssimativa e imperfetta, delle dimensioni e della potenza economica dell’impresa
stessa, quanto della frazione di tale fatturato riferibile alle merci oggetto dell’infrazione, che è quindi atta a fornire
un’indicazione della sua gravità; dall’altro, che non si deve attribuire né all’uno né all’altro di questi dati un peso eccessivo
rispetto agli altri criteri di valutazione e, quindi, che la determinazione dell’ammenda adeguata non può essere il risultato
di un semplice calcolo basato sul fatturato complessivo. Ciò è particolarmente vero qualora le merci in questione costituiscano
solo una piccola parte di tale fatturato.
(v. punti 241-243, 257, 292, 312)
14. Nell’ambito di un ricorso d’impugnazione il controllo della Corte è volto, da un lato, a verificare se il Tribunale abbia
preso in considerazione in maniera giuridicamente corretta tutti i fattori essenziali per valutare la gravità di un determinato
comportamento alla luce degli artt. 85 del Trattato (divenuto art. 81 CE) e 15 del regolamento n. 17 e, dall’altro, ad accertare
se il Tribunale abbia risolto esaurientemente le questioni poste dal complesso degli argomenti invocati dal ricorrente e diretti
alla revoca o alla riduzione dell’ammenda.
Invece, non spetta alla Corte, quando si pronuncia su questioni di diritto nell’ambito di un ricorso d’impugnazione, sostituire,
per motivi di equità, la sua valutazione a quella del Tribunale che statuisce, nell’esercizio della sua competenza anche di
merito, sull’ammontare delle ammende inflitte ad imprese che hanno violato il diritto comunitario.
(v. punti 244-245, 303)
15. [OSCURATO:PERSONA], esponendo, nei suoi orientamenti, il metodo che essa intendeva applicare per il calcolo delle ammende inflitte
in applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, è rimasta nell’ambito normativo costituito da tale disposizione
e non ha assolutamente superato i limiti del potere discrezionale attribuitole dal legislatore.
Tale metodo, se si scosta dalla prassi precedente della [OSCURATO:PERSONA] che accordava maggiore importanza al fatturato delle imprese
sanzionate, non viola in nessun modo le disposizioni del detto articolo, quali interpretate dalla giurisprudenza, che non
impongono assolutamente di calcolare le ammende a partire da importi basati sul fatturato delle imprese interessate. Al contrario,
prevedendo la presa in considerazione di un gran numero di elementi tra i quali figurano, in particolare, gli utili realizzati
grazie all’infrazione o il bisogno di garantire l’effetto dissuasivo delle ammende, per determinare la gravità dell’infrazione,
pur non escludendo in alcun modo la presa in considerazione del fatturato, e quindi introducendo elementi di flessibilità,
esso consente alla [OSCURATO:PERSONA] di esercitare il proprio potere discrezionale in piena conformità alle dette disposizioni.
(v. punti 252, 254, 258, 260-261, 267)
16. Il limite massimo dell’importo dell’ammenda di cui all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 deve essere inteso nel senso che
l’importo dell’ammenda infine inflitta a un’impresa non può superare tale limite. Questa disposizione non vieta quindi alla
[OSCURATO:PERSONA] di fare riferimento, nel suo calcolo, ad un importo intermedio che superi questo stesso limite. Essa non osta
neppure a che operazioni di calcolo intermedie che tengano conto della gravità e della durata dell’infrazione siano effettuate
su un importo superiore al detto limite. Se al termine del calcolo si verifica che l’importo finale dell’ammenda deve essere
ridotto nella misura in cui esso supera tale limite massimo, il fatto che alcuni fattori quali la gravità e la durata dell’infrazione
non si ripercuotano realmente sull’importo dell’ammenda inflitta è solo una mera conseguenza dell’adeguamento del detto importo
finale a tale limite massimo.
Tale limite massimo è diretto ad evitare che siano inflitte ammende che le imprese, date le loro dimensioni, quali determinate
dal loro fatturato complessivo, ancorché in maniera approssimativa ed imperfetta, non saranno, prevedibilmente, in grado di
saldare. Si tratta quindi di un limite, uniformemente applicabile a tutte le imprese ed articolato in funzione delle dimensioni
di ciascuna di esse, diretto ad evitare ammende di un livello eccessivo e sproporzionato. Tale limite massimo ha quindi uno
scopo distinto ed autonomo rispetto a quello dei criteri della gravità e della durata dell’infrazione. Il suo unico effetto
consiste nella possibilità che l’importo dell’ammenda calcolato sulla base di tali criteri sia ridotto fino al livello massimo
autorizzato. La sua applicazione implica che l’impresa interessata non paghi l’ammenda che, in linea di principio, sarebbe
dovuta in forza di una valutazione fondata sui detti criteri.
(v. punti 277-283, 323)
17. [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta, in sede di determinazione dell’ammontare dell’ammenda, a prendere in considerazione la situazione
finanziaria di passività di un’impresa, dal momento che il riconoscimento di un tale obbligo procurerebbe un vantaggio concorrenziale
ingiustificato alle imprese meno idonee alle condizioni del mercato.
(v. punto 327)
18. [OSCURATO:PERSONA] dispone di un potere per valutare che elementi di informazione forniti da un’impresa e idonei, in linea di
principio, a rientrare in situazioni che consentirebbero una riduzione dell’ammenda ai sensi del capitolo D, punto 2, della
comunicazione sulla cooperazione, non debbono necessariamente condurla a riconoscere a tale impresa una riduzione in forza
della detta comunicazione.
Inoltre, una riduzione sulla base della comunicazione sulla cooperazione è giustificabile solo ove le informazioni fornite
e, più in generale, il comportamento dell’impresa interessata potessero essere considerati, al riguardo, una prova di un’effettiva
cooperazione da parte della stessa. Come risulta dalla stessa nozione di cooperazione, quale evidenziata nel testo della comunicazione
sulla cooperazione, e in particolare nell’introduzione e nel capitolo D, punto 1, di tale comunicazione, solo quando il comportamento
dell’impresa interessata testimonia un siffatto spirito di cooperazione può essere accordata una riduzione sulla base della
detta comunicazione.
Pertanto, un’impresa che ha fornito informazioni incomplete e parzialmente inesatte non potrebbe far valere un siffatto comportamento.
(v. punti 393-397)
19. Dal momento che la [OSCURATO:PERSONA], nella sua comunicazione degli addebiti, dichiara espressamente che vaglierà se sia il caso
di infliggere ammende alle imprese interessate e indica i principali elementi di fatto e di diritto che possono implicare
l’irrogazione di un’ammenda, quali la gravità e la durata della presunta infrazione ed il fatto di averla commessa «intenzionalmente
o per negligenza», essa adempie il suo obbligo di rispettare il diritto delle imprese di essere sentite. In tal modo, essa
fornisce loro le indicazioni necessarie per difendersi non solo contro l’accertamento dell’infrazione, ma altresì contro l’inflizione
di un’ammenda.
Tuttavia, dare indicazioni circa l’entità delle ammende previste, prima che le imprese siano state poste in grado di esporre
le loro difese circa gli addebiti mossi nei loro confronti, equivarrebbe ad anticipare in modo inopportuno la decisione della
[OSCURATO:PERSONA].
Analogamente, la [OSCURATO:PERSONA] non è neppure tenuta ad annunciare, nella comunicazione degli addebiti, la possibilità di un
eventuale cambiamento della sua politica in fatto di entità generale delle ammende, possibilità che dipende da considerazioni
generali di politica della concorrenza non direttamente connesse alle particolari circostanze dei procedimenti in esame.
(v. punti 428, 434-435)
20. La questione della portata dell’obbligo di motivazione costituisce una questione di diritto soggetta al controllo della Corte
nel contesto di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado, dato che il controllo della legittimità di una
decisione che è esercitato in tale contesto deve necessariamente prendere in considerazione i fatti sui quali si è basato
il Tribunale per giungere alla conclusione secondo la quale la motivazione è sufficiente o insufficiente.
(v. punto 453)
21. L’obbligo di motivare una decisione individuale ha lo scopo di consentire alla Corte di esercitare il suo controllo sulla
legittimità della decisione e di fornire all’interessato un’indicazione sufficiente per giudicare se la decisione sia fondata
oppure sia eventualmente inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità.
La motivazione, in linea di principio, deve quindi essere comunicata all’interessato contemporaneamente alla decisione che
gli arreca pregiudizio. La mancanza di motivazione non può essere sanata dal fatto che l’interessato venga a conoscenza del
ragionamento alla base della decisione nel corso del procedimento dinanzi alla Corte.
(v. punti 462-463)
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
28 giugno 2005 (
*
)
Indice
I – Contesto normativo
[OSCURATO:PERSONA] europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
Il regolamento n. 17
Gli orientamenti
La comunicazione sulla cooperazione
II – Fatti all’origine della controversia
III – Ricorsi dinanzi al Tribunale e sentenze impugnate
IV – Conclusioni delle parti nel giudizio di impugnazione
V – Motivi d’annullamento delle sentenze impugnate
VI – Sulle impugnazioni
A – Sui motivi attinenti alla procedura
1. Sul motivo relativo ad una violazione dell’art. 68, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, per il fatto che
quest’ultimo ha respinto la richiesta presentata dal gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] per l’audizione di alcuni testimoni a titolo di
misura istruttoria
2. Sul motivo dedotto dall’ABB relativamente ad una violazione degli artt. 44, n. 1, lett. c), e 48, n. 2, del regolamento
di procedura del Tribunale a causa del rigetto da parte di quest’ultimo della produzione di un parere legale allegato alla
memoria di replica
B – Sui motivi di merito, relativi all’imputabilità dell’infrazione
1. Sul motivo relativo ad una violazione dell’art. 85, n. 1, del Trattato a causa della presa in considerazione di alcune
imprese del gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e dell’imputazione dell’infrazione a tale gruppo in quanto «impresa» ai sensi di tale disposizione
2. Sul motivo relativo ad una violazione dell’art. 85, n. 1, del Trattato causato dall’imputazione al gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
e alla [OSCURATO:PERSONA] di una violazione delle norme sulla concorrenza conseguente alla loro partecipazione ad una riunione avente un
oggetto anticoncorrenziale
C – Sui motivi di merito, relativi alla determinazione dell’ammontare delle ammende
1. Sui motivi relativi alla violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e d’irretroattività a causa dell’applicazione
degli orientamenti alle infrazioni di cui trattasi
a) Sui motivi relativi ad una violazione del principio di tutela del legittimo affidamento
b) Sui motivi relativi ad una violazione del principio d’irretroattività
2. Sui motivi relativi alla legittimità del metodo di calcolo delle ammende quale consacrato dagli orientamenti o applicato
nella decisione controversa
a) Sui motivi relativi ad una violazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 nella determinazione, nella decisione controversa,
dell’ammontare delle ammende secondo il metodo di calcolo previsto dagli orientamenti
b) Sui motivi relativi ad una violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento in sede di determinazione,
nella decisione controversa, dell’importo delle ammende secondo il metodo di calcolo previsto dagli orientamenti
c) Sui motivi dedotti dal gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] relativamente ad una violazione dei diritti della difesa in sede di valutazione
delle circostanze aggravanti
d) Sul motivo dedotto dalla LR A/S relativamente all’omessa presa in considerazione di circostanze attenuanti
e) Sui motivi dedotti dal gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e dalla LR A/S relativamente all’omessa o all’insufficiente presa in considerazione
della loro cooperazione nell’ambito del procedimento amministrativo
D – Sui motivi relativi al diritto di essere sentito e all’obbligo di motivazione
1. Sui motivi relativi ad una violazione del diritto di essere sentito
2. Sui motivi relativi ad una violazione dell’obbligo di motivazione relativamente al calcolo delle ammende
VII – Sulle spese
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Concorrenza – Tubi per teleriscaldamento (tubi preisolati) – Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) – Intesa – Boicottaggio – Ammende – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende – Irretroattività – Legittimo affidamento – Legittimità – Comunicazione sulla cooperazione – Obbligo di motivazione»
Nei procedimenti riuniti C-189/02 P, C-202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P,
aventi ad oggetto i ricorsi diretti all’annullamento delle sentenze pronunciate dal Tribunale di primo grado delle Comunità
europee ai sensi dell’art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, proposti il 17 maggio 2002 per quanto riguarda il
primo procedimento, il 29 maggio 2002 per quanto riguarda il secondo, il 3 giugno 2002 per quanto riguarda i quattro seguenti,
e il 5 giugno 2002 per quanto riguarda l’ultimo,
[OSCURATO:PERSONA] A/S,
con sede in Fredericia ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata dalle sig.re K. Dyekjær-Hansen e K. Høegh, advokaterne (procedimento C-189/02
P),
[OSCURATO:PERSONA] mbH,
con sede in Rosenheim (Germania),
[OSCURATO:PERSONA] mbH,
con sede in Hohenberg (Austria),
[OSCURATO:PERSONA] GmbH,
con sede in Sondershausen (Germania),
rappresentate dal sig. P. Krömer, Rechtsanwalt, con domicilio eletto in Lussemburgo (procedimento C‑202/02 P),
[OSCURATO:PERSONA] Kunststoffwerk GmbH,
con sede in Linz (Austria), rappresentata dal sig. W. Löbl, Rechtsanwalt, con domicilio eletto in Lussemburgo (procedimento
C-205/02 P),
LR af 1998 A/S,
già [OSCURATO:PERSONA] A/S, con sede in [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata dal sig. D. Waelbroeck, avocat, e dal sig. H. Peytz,
advokat (procedimento C-206/02 P),
[OSCURATO:PERSONA] GmbH,
con sede in Wunstorf (Germania), rappresentata dai sigg. T. Jestaedt, H.-C. Salger e M. Sura, Rechtsanwälte, con domicilio
eletto in Lussemburgo (procedimento C‑207/02 P),
LR af 1998 (Deutschland) GmbH,
già [OSCURATO:PERSONA] (Deutschland) GmbH, con sede in Fulda (Germania), rappresentata dal sig. H.-J. Hellmann, Rechtsanwalt, con
domicilio eletto in Lussemburgo (procedimento C‑208/02 P),
ABB [OSCURATO:PERSONA],
con sede in Zurigo (Svizzera), rappresentata dai sigg. A. Weitbrecht, Rechtsanwalt, J. [OSCURATO:PERSONA], abogado, e dall’avv.
M. Bay, con domicilio eletto in Lussemburgo (procedimento C‑213/02 P),
ricorrenti,
procedimenti in cui le altre parti sono:
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee,
rappresentata dai sigg. W. Mölls, P. Oliver e H. Støvlbæk, in qualità di agenti, assistiti dal sig. A. Böhlke, Rechtsanwalt
(procedimenti C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P e C‑208/02 P), e dal sig. R. Thompson, QC (procedimenti C-206/02 P e C-213/02
P), con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
HFB Holding für [OSCURATO:PERSONA] mbH & Co. KG,
HFB Holding für [OSCURATO:PERSONA] mbH Verwaltungsgesellschaft,
rappresentate dal sig. P. Krömer, Rechtsanwalt, con domicilio eletto in Lussemburgo (procedimento C-202/02 P),
ricorrenti in primo grado,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dai sigg. V. Skouris, presidente, P. Jann e C.W.A. Timmermans (relatore) e dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidenti
di sezione, dai sigg. C. Gulmann e R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric e dai sigg. S. von Bahr e J.N. [OSCURATO:PERSONA],
giudici,
avvocato generale: sig. A. Tizzano
cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, e sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 16 marzo 2004,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 luglio 2004,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 I presenti ricorsi d’impugnazione sono stati proposti dalle imprese [OSCURATO:PERSONA] A/S (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»)
(procedimento C‑189/02 P), [OSCURATO:PERSONA] mbH, [OSCURATO:PERSONA] mbH e
[OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo, congiuntamente: il «gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]») (procedimento C‑202/02 P), [OSCURATO:PERSONA]
Kunststoffwerk GmbH (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») (procedimento C-205/02 P), LR af 1998 A/S, già [OSCURATO:PERSONA] A/S (in prosieguo:
la «LR A/S») (procedimento C-206/02 P), [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») (procedimento C-207/02 P), LR af
1998 (Deutschland) GmbH, già [OSCURATO:PERSONA] (Deutschland) GmbH (in prosieguo: la «LR GmbH») (procedimento C-208/02 P), e ABB
[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: l’«ABB») (procedimento C-213/02 P).
2 Con i loro ricorsi d’impugnazione, queste imprese hanno chiesto l’annullamento delle sentenze del Tribunale di primo grado
delle Comunità europee 20 marzo 2002 ad esse relative, ossia, rispettivamente, le sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (causa
T-21/99, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1681), HFB e a./[OSCURATO:PERSONA] (causa T-9/99, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1487), [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (causa T-17/99,
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1647), [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA] (causa T-23/99, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1705), [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (causa T-15/99,
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1613), [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (causa T-16/99, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1633) e ABB [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (causa
T-31/99, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1881) (in prosieguo, relativamente ad una di tali sentenze, per esempio: la «sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]» e, relativamente all’insieme delle dette sentenze: le «sentenze impugnate»).
3 Con le sentenze impugnate, il Tribunale, in particolare, ha ridotto l’ammenda inflitta all’ABB dalla decisione della [OSCURATO:PERSONA]
21 ottobre 1998, 1999/60/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 85 del Trattato CE (Caso n. IV/35.691/E-4 – Intesa
tubi preisolati) (GU 1999, L 24, pag. 1; in prosieguo: la «decisione controversa»), e, in sostanza, ha respinto i ricorsi
di annullamento diretti contro tale decisione.
I – Contesto normativo
[OSCURATO:PERSONA] europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
4 L’art. 7 della [OSCURATO:PERSONA] europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma
il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), intitolata «Nulla poena sine lege», prevede, al suo n. 1:
«Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato
secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al
momento in cui il reato è stato commesso».
Il regolamento n. 17
5 L’art. 15 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli 85 e 86 del
Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204), prevede quanto segue:
«1. [OSCURATO:PERSONA] può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni d’imprese ammende varianti da cento a
cinquemila unità di conto quando intenzionalmente o per negligenza:
(…)
b) forniscano informazioni inesatte in risposta a una domanda rivolta a norma dell’articolo 11, paragrafi 3 e 5 (…)
(…)
2. [OSCURATO:PERSONA] può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende che variano da un
minimo di mille unità di conto ad un massimo di un milione, con facoltà di aumentare quest’ultimo importo fino al 10 per cento
del volume d’affari realizzato durante l’esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all’infrazione,
quando intenzionalmente o per negligenza:
a) commettano una infrazione alle disposizioni dell’articolo 85, paragrafo 1 o dell’articolo 86 del Trattato, (…)
(…)
Per determinare l’ammontare dell’ammenda, occorre tener conto, oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata».
Gli orientamenti
6 La comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] intitolata «Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo
15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5 del Trattato CECA», pubblicata nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
del 14 gennaio 1998 (GU C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti»), enuncia nel suo preambolo:
«I principi indicati negli orientamenti (…) dovrebbero consentire di assicurare la trasparenza ed il carattere obiettivo delle
decisioni della [OSCURATO:PERSONA], di fronte sia alle imprese che alla Corte di giustizia, ponendo l’accento, nel contempo, sul
margine discrezionale lasciato dal legislatore alla [OSCURATO:PERSONA] nella fissazione delle ammende, entro il limite del 10% del
volume d’affari globale delle imprese. [OSCURATO:PERSONA] intende tuttavia inquadrare tale margine in una linea politica coerente
e non discriminatoria, che sia funzionale agli obiettivi perseguiti con la repressione delle infrazioni alle regole della
concorrenza.
La nuova metodologia applicabile per la determinazione dell’ammontare dell’ammenda si baserà ormai sullo schema seguente,
che consiste nella fissazione di un importo di base, al quale si applicano maggiorazioni in caso di circostanze aggravanti
e riduzioni in caso di circostanze attenuanti».
La comunicazione sulla cooperazione
7 Nella sua comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese, pubblicata nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
il 18 luglio 1996 (GU C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione»), un cui progetto era stato pubblicato
il 19 dicembre 1995 (GU C 341, pag. 13; in prosieguo: il «progetto di comunicazione sulla cooperazione»), la [OSCURATO:PERSONA] ha
definito le condizioni alle quali le imprese che cooperano con essa nel corso delle sue indagini relative ad un’intesa potranno
evitare l’imposizione delle ammende che altrimenti sarebbero loro inflitte, o beneficiare di riduzioni del loro ammontare,
come disposto nel capitolo A, punto 3, di tale comunicazione.
8 Ai sensi del capitolo A, punto 5, di tale comunicazione:
«La cooperazione di un’impresa è soltanto uno dei vari elementi di cui la [OSCURATO:PERSONA] tiene conto nel determinare l’ammontare
di un’ammenda. (…)».
9 Il capitolo E, punto 3, della stessa comunicazione, relativa al procedimento, in particolare così dispone:
«[L]a [OSCURATO:PERSONA] è consapevole del fatto che la presente comunicazione crea aspettative legittime sulle quali faranno affidamento
le imprese che intendono informarla dell’esistenza di un’intesa».
II – Fatti all’origine della controversia
10 I fatti all’origine dei ricorsi proposti dinanzi al Tribunale ed esposti nelle sentenze impugnate possono essere riassunti
come segue, ai fini della presente sentenza.
11 Le ricorrenti sono società che operano nel settore del teleriscaldamento. Esse producono e commercializzano tubi preisolati
destinati a tale settore.
12 A seguito di una denuncia del 18 gennaio 1995 dell’impresa svedese Powerpipe AB (in prosieguo: la «Powerpipe»), il 28 giugno
1995, la [OSCURATO:PERSONA] e i rappresentanti delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri interessati hanno proceduto
ad alcuni accertamenti, ai sensi dell’art. 14 del regolamento n. 17, presso dieci imprese o associazioni operanti nel settore
del teleriscaldamento, ivi incluse le ricorrenti e in particolare alcuni stabilimenti appartenenti a queste ultime.
13 [OSCURATO:PERSONA], a norma dell’art. 11 del regolamento n. 17, ha inviato richieste d’informazioni alla maggior parte delle imprese
interessate dai fatti controversi.
14 Il 20 marzo 1997 la [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso una comunicazione degli addebiti ad alcune delle ricorrenti e alle altre imprese
interessate, ai sensi dell’art. 2, n. 1, del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 25 luglio 1963, n. 99, relativo alle audizioni
previste all’articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17 (GU 1963, n. 127, pag. 2268).
15 Un’audizione delle imprese interessate ha avuto luogo il 24 e il 25 novembre 1997.
16 Il 21 ottobre 1998 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione controversa, con cui constatava la partecipazione di diverse imprese
e, segnatamente, delle ricorrenti, ad un complesso di accordi e di pratiche concordate ai sensi dell’art. 85, n. 1, del Trattato
CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) (in prosieguo: l’«intesa»).
17 Secondo tale decisione, alla fine del 1990 i quattro produttori danesi di tubi per teleriscaldamento hanno raggiunto un accordo
che ha stabilito il principio di una cooperazione generale nel loro mercato interno. Tale accordo avrebbe visto la partecipazione
dell’[OSCURATO:PERSONA] Møller A/S, la consociata danese dell’ABB, della [OSCURATO:PERSONA], conosciuta anche con la denominazione di Starpipe,
della LR A/S e della [OSCURATO:PERSONA] A/S (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]» e, per le quattro società congiuntamente: i «produttori danesi»).
18 Una delle prime iniziative sarebbe consistita nel coordinare un aumento dei prezzi tanto sul mercato danese quanto sui mercati
di esportazione. Al fine di suddividere il mercato danese, sarebbe stato concordato un regime di quote, che sarebbe poi stato
applicato e controllato da un gruppo di contatto costituito dai responsabili delle vendite delle imprese interessate.
19 Secondo questa stessa decisione, due produttori tedeschi, il gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] GmbH [divenuta, in seguito,
[OSCURATO:PERSONA] (Deutschland) GmbH, e, successivamente, LR GmbH] hanno iniziato a partecipare alle riunioni regolari dei produttori
danesi dall’autunno del 1991. Nell’ambito di tali riunioni si sarebbero svolte trattative per ripartire il mercato tedesco.
Queste ultime si sarebbero concluse, nell’agosto 1993, con accordi che fissavano quote di vendita per ciascuna impresa partecipante.
20 Sempre secondo tale decisione, nel 1994 veniva raggiunto un accordo fra tutti questi produttori per fissare quote per l’intero
mercato europeo. Tale intesa di dimensioni comunitarie avrebbe comportato una struttura a due livelli. Il club dei direttori,
costituito dai presidenti o dagli amministratori delegati delle imprese partecipanti all’intesa, avrebbe attribuito quote
a ciascuna impresa tanto nel mercato globale quanto nei vari mercati nazionali, in particolare della [OSCURATO:PERSONA], della Germania,
dell’Italia, dei [OSCURATO:PERSONA], dell’Austria, della Finlandia e della [OSCURATO:SOCIETA]. Per taluni mercati nazionali sarebbe stato costituito
un gruppo di contatto, formato dai direttori locali delle vendite, a cui sarebbe stato affidato il compito di amministrare
gli accordi assegnando i progetti e coordinando le offerte per gli appalti.
21 Per quanto riguarda il mercato tedesco, la decisione controversa rileva che, dopo una riunione tenutasi il 18 agosto 1994
tra i sei principali produttori europei (l’ABB, la [OSCURATO:PERSONA], il gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], la LR A/S, la LR GmbH e la
[OSCURATO:PERSONA]) e la [OSCURATO:PERSONA], il 7 ottobre 1994 si teneva una prima riunione del gruppo di contatto per la Germania. Le riunioni di tale
gruppo sarebbero continuate per molto tempo dopo gli accertamenti della [OSCURATO:PERSONA], alla fine di giugno 1995, sebbene, da
quel momento, esse si siano tenute fuori dall’Unione europea, a Zurigo (Svizzera). Le riunioni in tale città sarebbero continuate
fino al 25 marzo 1996, ossia per alcuni giorni dopo la ricezione, da parte di tali imprese, delle richieste d’informazioni
inviate dalla [OSCURATO:PERSONA].
22 Come elemento dell’intesa tale decisione menziona, segnatamente, l’adozione e l’attuazione di misure concordate dirette ad
eliminare l’unica impresa importante che non ne faceva parte, la Powerpipe. [OSCURATO:PERSONA] precisa che talune partecipanti
all’intesa assumevano «dirigenti in posizione chiave» della detta società e facevano intendere a quest’ultima che si doveva
ritirare dal mercato tedesco.
23 A seguito dell’aggiudicazione alla Powerpipe di un importante progetto tedesco, nel marzo 1995, si sarebbe tenuta a Düsseldorf
(Germania) una riunione cui avrebbero partecipato le sei imprese riunitesi il 18 agosto 1994. Nel corso di tale riunione sarebbe
stato deciso di attuare un boicottaggio collettivo dei clienti e dei fornitori della Powerpipe. Tale boicottaggio sarebbe
stato successivamente attuato.
24 Nella decisione controversa la [OSCURATO:PERSONA] espone i motivi per cui non solo l’accordo esplicito di ripartizione dei mercati
concluso tra i produttori danesi alla fine del 1990, ma anche gli accordi conclusi a partire dall’ottobre 1991 possono essere
considerati, nel loro insieme, come costituenti un accordo vietato ai sensi dell’art. 85, n. 1, del Trattato.
25 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che il cartello danese e quello di portata comunitaria costituivano solo l’espressione
di un’unica intesa che ha avuto origine in [OSCURATO:PERSONA] ma che, fin dall’inizio, aveva l’obiettivo, più a lungo termine, di estendere
il controllo dei partecipanti all’intero mercato comune. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], l’accordo continuato tra produttori ha avuto
un considerevole effetto sul commercio tra Stati membri.
26 Nelle sentenze impugnate, il Tribunale ha rilevato che non è contestato che, nella decisione controversa, l’importo delle
ammende sia stato calcolato in base al metodo previsto dagli orientamenti, come emerge, in particolare, dai punti 222 e 275
della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA].
27 Inoltre, è pacifico che la decisione controversa non contiene alcun riferimento agli orientamenti, che, nel corso del procedimento
amministrativo, le imprese non sono state informate del fatto che il metodo previsto da tali orientamenti sarebbe stato loro
applicato e che tale metodo, in particolare, non è stato menzionato né nella comunicazione degli addebiti né in occasione
dell’audizione delle imprese.
28 Occorre anche rilevare che, fatta eccezione per il gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], tutte le imprese interessate dalla decisione controversa
hanno ottenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] una riduzione della loro ammenda in base alla comunicazione sulla cooperazione. Tale riduzione,
accordata sotto forma di una percentuale applicata all’importo dell’ammenda originariamente dovuta, è stata loro accordata
come contropartita della loro rispettiva cooperazione in sede di procedimento amministrativo. Tale cooperazione è consistita
nell’aver rinunciato a contestare gli elementi essenziali delle infrazioni o nell’aver contribuito, in gradi diversi, alla
formazione della prova delle infrazioni.
29 La decisione controversa contiene le seguenti disposizioni:
«
Articolo 1
ABB (…), [OSCURATO:PERSONA] (…), [OSCURATO:PERSONA] (…), [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [[OSCURATO:PERSONA]], Oy KWH Tech AB, [OSCURATO:PERSONA] A/S, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] GmbH,
[OSCURATO:PERSONA] di rivestimento Srl, e [OSCURATO:PERSONA] (…) hanno violato l’articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CE, partecipando,
nel modo e nella misura indicati nella motivazione ad un complesso di accordi e pratiche concordate, nel settore dei tubi
preisolati, iniziati verso novembre/dicembre 1990 fra i quattro produttori danesi, che sono stati successivamente estesi ad
altri mercati nazionali e ai quali hanno aderito [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] fino a costituire, alla fine del 1994, un’intesa
generale per l’intero mercato comune.
La durata dell’infrazione si è protratta:
– nel caso di ABB, [OSCURATO:PERSONA][industri], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (…) da novembre-dicembre 1990 circa, ad almeno marzo-aprile 1996,
– nel caso [del gruppo] [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] da ottobre 1991 circa, fino allo stesso periodo,
– nel caso di [OSCURATO:PERSONA] da agosto 1994 circa, fino allo stesso periodo,
– nel caso di [[OSCURATO:PERSONA]] da gennaio 1995 circa, fino allo stesso periodo,
(…)
Le caratteristiche principali delle infrazioni hanno riguardato:
– la ripartizione tra i produttori dei mercati nazionali e alla fine dell’intero mercato europeo sulla base di un sistema di
quote;
– l’attribuzione dei mercati nazionali a determinati produttori e l’organizzazione del ritiro di altri;
– la fissazione in comune dei prezzi per il prodotto e per i singoli progetti;
– l’assegnazione dei singoli progetti a produttori designati e la manipolazione delle procedure d’appalto relative, affinché
il contratto in questione fosse aggiudicato al produttore designato;
– la tutela dell’intesa dalla concorrenza dell’unica impresa importante non partecipante, Powerpipe (…), tramite la fissazione
e l’adozione di misure concordate, al fine di ostacolarne l’attività commerciale, nuocere ai suoi affari o estrometterla dal
mercato.
(…)
Articolo 3
Alle imprese di cui all’articolo 1 e per le infrazioni ivi indicate sono inflitte le seguenti ammende:
a) ad ABB (…), un’ammenda di 70 000 000 di EUR;
b) a [OSCURATO:PERSONA] (…), un’ammenda di 925 000 EUR;
c) a [OSCURATO:PERSONA] (…), un’ammenda di 1 475 000 EUR;
d) a [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], un’ammenda di 4 950 000 EUR;
per la quale sono solidalmente responsabili le seguenti imprese:
– HFB Holding für [OSCURATO:PERSONA] mbH & Co. KG;
– HFB Holding für [OSCURATO:PERSONA] mbH Verwaltungsgesellschaft;
– [OSCURATO:PERSONA] mbH (anteriormente Dipl.-[OSCURATO:PERSONA] GmbH Rosenheim);
– [OSCURATO:PERSONA] GmbH, Sondershausen;
– [OSCURATO:PERSONA] mbH - stille [OSCURATO:PERSONA];
– [OSCURATO:PERSONA] mbH, Hohenberg;
e) a [[OSCURATO:PERSONA]], un’ammenda di 360 000 EUR;
(…)
g) a [OSCURATO:PERSONA] A/S, un’ammenda di 8 900 000 EUR;
h) a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] GmbH, un’ammenda di 1 500 000 EUR;
(…)».
III – Ricorsi dinanzi al Tribunale e sentenze impugnate
30 Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale, otto delle dieci imprese sanzionate dalla decisione
controversa, tra le quali i sette ricorrenti nell’ambito della presente impugnazione, hanno presentato ricorso, tutte chiedendo
l’annullamento, in tutto o in parte, di tale decisione e, in via subordinata, l’annullamento dell’ammenda ad esse inflitta
o la riduzione del suo importo.
31 Con la sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha:
– annullato l’art. 1 della detta decisione nella parte in cui dichiarava la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’infrazione
contestasta nel periodo compreso tra l’aprile e l’agosto 1994;
– respinto il ricorso per il resto;
– condannato la [OSCURATO:PERSONA] a sopportare le proprie spese e il 90% delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA];
− condannato la [OSCURATO:PERSONA] a sopportare il 10% delle proprie spese.
32 Con la sentenza impugnata HFB e a./[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha:
– annullato gli artt. 3, lett. d), e 5, lett. d), della decisione controversa nei riguardi della HFB Holding für [OSCURATO:PERSONA] mbH & Co. KG e della HFB Holding für [OSCURATO:PERSONA] mbH Verwaltungsgesellschaft;
– respinto il ricorso per il resto;
– condannato le società che costituiscono il detto gruppo a sopportare le proprie spese, comprese quelle attinenti al procedimento
sommario, e l’80% delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], comprese quelle attinenti al procedimento sommario;
− condannato la [OSCURATO:PERSONA] a sopportare il 20% delle proprie spese, comprese quelle attinenti al procedimento sommario.
33 Con le sentenze impugnate [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
il Tribunale ha:
– respinto i ricorsi;
– condannato le ricorrenti interessate alle spese.
34 Con la sentenza impugnata ABB [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha:
– ridotto a EUR 65 milioni l’ammontare dell’ammenda inflitta all’ABB dall’art. 3 della decisione controversa;
– respinto il ricorso per il resto;
– condannato la detta ricorrente a sopportare le proprie spese e il 90% delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA];
− condannato la [OSCURATO:PERSONA] a sopportare il 10% delle proprie spese.
IV – Conclusioni delle parti nel giudizio di impugnazione
35 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
– ridurre l’ammenda ad essa inflitta dalla decisione controversa;
– in via subordinata, annullare la sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e rinviare la causa al Tribunale affinché
sia decisa nuovamente da quest’ultimo relativamente all’ammontare dell’ammenda;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese sopportate dalla detta ricorrente nell’ambito dei procedimenti dinanzi al Tribunale e
dinanzi alla Corte.
36 Il gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
– annullare la sentenza impugnata HFB e a./[OSCURATO:PERSONA], fatto salvo il primo punto del suo dispositivo, nonché la decisione
controversa;
– in via subordinata, annullare tale sentenza impugnata, fatto salvo il primo punto del suo dispositivo, e rinviare la causa
al Tribunale per l’integrazione del procedimento e l’emanazione di una nuova sentenza;
– in ulteriore subordine, annullare la sentenza impugnata nel suo secondo punto del dispositivo e ridurre l’ammenda che è stata
inflitta alle società del detto gruppo dalla decisione controversa;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese sopportate da tali società nell’ambito dei procedimenti dinanzi al Tribunale e dinanzi
alla Corte.
37 La [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
– annullare la sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA];
– in via subordinata, annullare la detta sentenza e rinviare la causa al Tribunale al fine di un nuovo esame;
– in ulteriore subordine, ridurre l’importo dell’ammenda ad essa inflitta dalla decisione controversa;
– ad ogni modo, condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese sopportate dalla detta ricorrente nell’ambito dei procedimenti dinanzi
al Tribunale e dinanzi alla Corte.
38 La LR A/S chiede che la Corte voglia:
– annullare la sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA];
– annullare la decisione controversa, con la quale le viene inflitta un’ammenda o, ad ogni modo, ridurre sostanzialmente l’ammontare
della stessa o, in subordine, rinviare la causa al Tribunale;
– dichiarare illegittimi gli orientamenti, in forza dell’art. 184 del Trattato CE (divenuto art. 241 CE);
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
39 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
– annullare la sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] nonché gli artt. 1 e 3 della decisione controversa;
– in via subordinata, ridurre l’ammontare dell’ammenda ad essa inflitta dalla detta decisione;
– ad ogni modo, condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese sopportate dalla detta ricorrente nell’ambito dei procedimenti dinanzi
al Tribunale e dinanzi alla Corte.
40 La LR GmbH chiede che la Corte voglia:
– annullare la sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e statuire definitivamente come segue: annullare la decisione controversa
nella parte in cui riguarda la detta ricorrente o, in subordine, ridurre l’ammontare dell’ammenda e condannare la [OSCURATO:PERSONA]
alle spese;
– in ulteriore subordine, annullare la detta sentenza impugnata e rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo.
41 L’ABB chiede che la Corte voglia:
– annullare i punti 2 e 3 del dispositivo della sentenza impugnata ABB [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA];
– annullare l’art. 3 della decisione controversa nella parte in cui riguarda la detta ricorrente;
– ridurre ulteriormente l’ammontare dell’ammenda ad essa inflitta da tale decisione;
– in via subordinata, rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca in conformità con la sentenza della Corte;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese dell’insieme dei procedimenti, incluse quelle sostenute dall’ABB nell’ambito dell’impugnazione.
42 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia, per ciascuno dei presenti procedimenti:
– confermare le sentenze impugnate;
– condannare i ricorrenti alle spese.
V – Motivi d’annullamento delle sentenze impugnate
43 [OSCURATO:PERSONA] deduce tre motivi d’annullamento:
– violazione del regolamento n. 17 e dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento, in quanto il Tribunale non
ha sanzionato il fatto che l’ammontare dell’ammenda inflitta a tale ricorrente è sproporzionata rispetto all’infrazione commessa;
– violazione del regolamento n. 17 e dei principi di tutela del legittimo affidamento e d’irretroattività, in quanto il Tribunale
non ha sanzionato il fatto che l’importo dell’ammenda inflitta alla detta ricorrente sia stato fissato in base ai principi
stabiliti dagli orientamenti nonostante questi ultimi siano sensibilmente diversi dai principi che erano in vigore al tempo
degli atti contestati, della comunicazione degli addebiti e dell’audizione;
– violazione dei diritti della difesa, in quanto il Tribunale non ha sanzionato il fatto che, in sede di procedimento amministrativo,
la [OSCURATO:PERSONA] non ha avuto la possibilità di esprimersi sulle modifiche apportate dagli orientamenti alla prassi della
[OSCURATO:PERSONA] in materia di determinazione dell’importo dell’ammenda in caso di violazione delle norme sulla concorrenza.
44 Il gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] deduce sette motivi d’annullamento di cui alcuni comportano diverse parti:
– illegittimità degli orientamenti causata da:
– incompetenza della [OSCURATO:PERSONA];
– violazione del principio di parità di trattamento;
– violazione dei diritti della difesa;
– violazione del principio d’irretroattività;
– violazione del diritto di essere sentito relativamente all’applicazione degli orientamenti in sede di determinazione dell’ammontare
delle ammende;
– violazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 in sede di determinazione dell’ammontare delle ammende derivante da:
– omessa applicazione della comunicazione sulla cooperazione nei confronti delle società interessate;
– violazione dei diritti della difesa quale diritto fondamentale in sede di valutazione di circostanze aggravanti;
– violazione dell’art. 85, n. 1, del Trattato a causa delle conseguenze tratte dalla partecipazione delle società interessate
ad una riunione avente un oggetto anticoncorrenziale;
– violazione dell’art. 85, n. 1, del Trattato a causa del raggruppamento delle società interessate nel gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
e dell’imputazione dell’infrazione a tale gruppo in quanto «impresa»;
– vizio di procedura derivante dal rifiuto del Tribunale di disporre l’audizione di testimoni a titolo di misura istruttoria
quale richiesta dal ricorrente;
– vizio di procedura derivante da alcune contraddizioni tra la sentenza impugnata e il fascicolo.
45 La [OSCURATO:PERSONA] deduce cinque motivi di annullamento:
– violazione dei principi di parità di trattamento e di tutela del legittimo affidamento a causa della determinazione dell’ammenda
in base agli orientamenti;
– violazione del principio di parità di trattamento per quanto riguarda la durata dell’infrazione;
– violazione del principio d’irretroattività;
– violazione dei diritti della difesa;
– violazione dell’obbligo di motivazione.
46 La LR A/S deduce quattro motivi di annullamento:
– violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento nonché del regolamento n. 17, a causa del carattere
eccessivo e discriminatorio dell’ammenda e, in subordine, illegittimità degli orientamenti;
– violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e d’irretroattività nonché dell’art. 190 del Trattato CE (divenuto
art. 253 CE), in quanto la [OSCURATO:PERSONA] si è erroneamente discostata dalla sua precedente prassi in materia di cooperazione
ed ha applicato retroattivamente gli orientamenti nonché un codice sulla cooperazione più restrittivo, e, ad ogni modo, a
causa della carenza di motivazione relativamente ad una tale applicazione retroattiva;
– insufficiente presa in considerazione delle circostanze attenuanti applicabili alla detta ricorrente;
– insufficiente presa in considerazione della cooperazione di tale ricorrente.
47 [OSCURATO:PERSONA] deduce cinque motivi di annullamento:
– violazione dei principi d’irretroattività, di tutela del legittimo affidamento e di buon andamento dell’amministrazione, a
causa dell’applicazione degli orientamenti ai fini della determinazione dell’ammontare dell’ammenda;
– violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, a causa del cambiamento del metodo di calcolo dell’ammenda successivamente
alla cooperazione della detta ricorrente;
– violazione dei diritti della difesa, a causa dell’applicazione degli orientamenti senza che tale ricorrente sia stata sentita;
– violazione del principio di parità di trattamento, a causa della mancata riduzione dell’importo di base adottato ai fini della
determinazione dell’ammenda della [OSCURATO:PERSONA];
– errori nell’applicazione dell’art. 85, n. 1, del Trattato relativamente alla partecipazione della detta ricorrente al boicottaggio
della Powerpipe.
48 La LR GmbH deduce quattro motivi di annullamento:
– violazione dei principi d’irretroattività e di tutela del legittimo affidamento, a causa dell’applicazione retroattiva degli
orientamenti;
– violazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e del principio di legalità dell’azione amministrativa, in quanto la
[OSCURATO:PERSONA], nell’esercizio del suo potere discrezionale, non ha osservato i limiti di tale potere quali previsti dalla detta
disposizione, nonché a causa di un esercizio erroneo di tale potere nell’applicazione di questa stessa disposizione alla fattispecie,
come conseguenza della violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento a danno della LR GmbH;
– violazione dell’obbligo di motivazione previsto dall’art. 190 del Trattato in quanto la decisione controversa non contiene
alcuna motivazione relativamente all’applicazione retroattiva degli orientamenti;
– violazione dei diritti della difesa, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non ha rispettato il diritto della detta ricorrente di essere
sentita relativamente ad una tale applicazione retroattiva.
49 L’ABB deduce tre motivi di annullamento:
– violazione degli artt. 44, n. 1, lett. c), e 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale per quanto riguarda la decisione
di quest’ultimo di dichiarare irricevibile un parere legale allegato alla memoria di replica;
– violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, in quanto la detta ricorrente poteva fare affidamento, in particolare
alla luce della comunicazione sulla cooperazione, sulla prassi consolidata della [OSCURATO:PERSONA] in materia di calcolo dell’ammontare
dell’ammenda, cosicché questa istituzione non poteva discostarsi arbitrariamente da una tale prassi;
– violazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, in quanto il Tribunale ha approvato la determinazione della [OSCURATO:PERSONA]
circa la gravità dell’infrazione commessa dall’ABB senza tenere conto del fatturato di quest’ultima sul mercato rilevante.
VI – Sulle impugnazioni
50 Dopo aver sentito le parti e l’avvocato generale in merito, i procedimenti in esame vanno riuniti ai fini della sentenza per
ragioni di connessione, a norma dell’art. 43 del regolamento di procedura della Corte.
A – Sui motivi attinenti alla procedura
51 Occorre innanzi tutto trattare i motivi dedotti dal gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] nonché dall’ABB, relativi ad alcune violazioni del
regolamento di procedura del Tribunale.
1. Sul motivo relativo ad una violazione dell’art. 68, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, per il fatto che
quest’ultimo ha respinto la richiesta presentata dal gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] per l’audizione di alcuni testimoni a titolo di
misura istruttoria
52 Con il suo sesto motivo, il gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] addebita al Tribunale di aver respinto, ai punti 36-38 della sentenza impugnata
HFB e a./[OSCURATO:PERSONA], la sua richiesta di audizione in qualità di testimoni dei sigg. Boysen, B. Hansen, N. Hansen, Hybschmann,
Jespersen e Volandt ai sensi dell’art. 68, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale. Tali punti sarebbero inficiati
da un vizio di procedura.
53 Contrariamente a quanto sostenuto nel punto 37 della detta sentenza impugnata, la richiesta di audizione delle sei persone
indicate avrebbe invece menzionato i fatti sui quali doveva ordinarsi l’accertamento per mezzo di testimoni. Al punto 72 del
ricorso proposto dal gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale, si sarebbe affermato che tale richiesta era stata presentata
al fine di provare che le imprese appartenenti al detto gruppo non avevano partecipato all’intesa prima dell’ottobre 1994.
54 Tale motivo deve essere respinto.
55 Infatti, dal punto 34 della stessa sentenza impugnata emerge che il Tribunale era ben consapevole del fatto che tale audizione
fosse stata richiesta «per provare che le ricorrenti o il gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] non hanno partecipato ad una pratica illecita
o ad altro comportamento equiparabile ai sensi dell’art. 85, n. 1, del Trattato (…) prima dell’ottobre 1994».
56 Tuttavia, al punto 36 di tale sentenza, il Tribunale ha ricordato che, ai sensi dell’art. 68, n. 1, ultimo comma, del suo
regolamento di procedura, la richiesta di una parte per l’assunzione di un testimone deve precisare i fatti sui quali esso
dev’essere sentito e le ragioni che ne giustificano l’audizione.
57 Al punto seguente di tale sentenza, il Tribunale ha rilevato che, in particolare ai punti 20, 40, 50, 66-71, 94, 96, 125 e
142 del ricorso, erano menzionate alcune persone che potevano intervenire come testimoni in ordine ai fatti esposti in ciascuno
dei punti in questione, ma che i nomi delle sei persone la cui testimonianza era stata espressamente richiesta dinanzi al
Tribunale non risultavano in tali punti. Quest’ultimo ha quindi constatato che, per queste sei persone, il gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
aveva omesso di precisare in un qualche modo i fatti sui quali doveva ordinarsi l’accertamento per mezzo di testimoni.
58 Il Tribunale ne ha dedotto, al punto 38 della stessa sentenza, che non si doveva dare seguito alla richiesta di audizione
di testi, senza che fosse necessario verificare l’opportunità di sentire le sei persone menzionate.
59 Occorre constatare che il Tribunale era posto di fronte, da un lato, a un insieme significativo di fatti precisi per i quali
il gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] aveva presentato un’offerta di prove nel suo ricorso grazie alla possibile audizione di una serie
di persone e, dall’altro, ad una richiesta formale di audizione in qualità di testimoni di altre sei persone, ai sensi dell’art. 68,
n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, parimenti formulata in tale ricorso, al fine di provare in maniera generale
che le imprese interessate del detto gruppo non avevano partecipato all’intesa prima dell’ottobre 1994, ricorso che, però,
non indicava i fatti precisi per i quali era stata presentata un’offerta di prove.
60 Data l’evidente mancanza di chiarezza su tale punto, pur trattandosi di un ricorso voluminoso, il Tribunale ha correttamente
giudicato che la richiesta diretta all’audizione delle sei persone in questione non precisava i fatti sui quali tali persone
dovevano essere sentite in qualità di testimoni.
61 Il gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] sostiene inoltre che l’audizione di persone diverse dalle dette sei persone doveva essere intesa non
come una semplice offerta di prova, ma come una richiesta di audizione in qualità di testimoni, ai sensi dell’art. 68, n. 1,
del regolamento di procedura.
62 Con tale censura, il gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] contesta quindi al Tribunale di avere, su tale punto, snaturato la portata del suo
ricorso.
63 Tale censura è infondata.
64 Infatti, da tale ricorso, e in particolare dal suo punto 145, al quale si riferisce peraltro specificamente tale ricorrente,
emerge che quest’ultimo ha da sé operato una distinzione tra le sue offerte di prova ai sensi dell’art. 44, n. 1, del regolamento
di procedura del Tribunale e la sua richiesta formale della misura istruttoria costituita dall’audizione in qualità di testimoni
di altre sei persone ai sensi dell’art. 68, n. 1, dello stesso regolamento. Uno snaturamento su tale punto non è quindi provato.
65 In subordine, il gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] sostiene che, anche supponendo che la sua richiesta di audizione in qualità di testimoni
delle persone interessate non sia stata presentata in conformità con detto art. 68, n. 1, il Tribunale doveva ad ogni modo
ordinare d’ufficio tale audizione.
66 Poiché le ammende inflitte in base al diritto della concorrenza devono essere qualificate come «penali» ai sensi dell’art. 6
della CEDU, il Tribunale sarebbe comunque tenuto, ai sensi dell’art. 3 di tale disposizione e del principio generale di diritto
comunitario relativo al diritto ad un processo equo, a convocare e a sentire i testimoni a discarico nominalmente indicati
dal difensore.
67 Al riguardo occorre ricordare che il Tribunale è il solo giudice dell’eventuale necessità di integrare gli elementi di informazione
di cui dispone nelle cause di cui è investito (v., in particolare, sentenze 30 settembre 2003, cause riunite C-57/00 P e C-61/00
P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-9975, punto 47, e 7 ottobre 2004, causa C-136/02 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I-9165, punto 76).
68 Inoltre, come statuito dalla Corte nell’ambito di una causa relativa al diritto della concorrenza, anche se una domanda di
assunzione di testimoni, formulata nell’atto introduttivo del ricorso, indica con precisione i fatti sui quali il testimone
o i testimoni devono essere sentiti e i motivi che ne giustificano l’audizione, spetta al Tribunale valutare la pertinenza
della domanda rispetto all’oggetto della lite e alla necessità di procedere all’assunzione dei testimoni citati (sentenza
17 dicembre 1998, causa C‑185/95 P, Baustahlgewebe/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-8417, punto 70).
69 L’esistenza di un potere discrezionale in merito, in capo al Tribunale, non può essere contestata invocando, come fa il gruppo
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], il principio generale di diritto comunitario, che si ispira all’art. 6, n. 1, della CEDU, secondo il quale
ogni persona ha diritto a un equo processo e, più specificamente, quello derivante dal n. 3, lett. d), di questo stesso articolo,
secondo il quale ogni accusato ha diritto, in particolare, di ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico
nelle stesse condizioni dei testimoni a carico, principio questo che costituisce un aspetto particolare del diritto a un equo
processo.
70 Infatti, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo emerge che quest’ultima disposizione non riconosce
all’accusato un diritto assoluto di ottenere la comparizione di testimoni dinanzi a un tribunale e che incombe in linea di
principio al giudice nazionale decidere circa la necessità o l’opportunità di citare un testimone (v., in particolare, Corte
europea dei diritti dell’uomo, sentenze 27 luglio 2000, Pisano c. Italia, non pubblicata nel
Recueil des arrêts et décisions
, § 21; 2 luglio 2002, [OSCURATO:SOCIETA],
Recueil des arrêts et décisions
, 2002-V, § 43, e 18 maggio 2004, Destrehem c. Francia, non ancora pubblicata nel
Recueil des arrêts et décisions
, § 39).
71 Ai sensi di tale giurisprudenza, l’art. 6, n. 3, della CEDU non impone la convocazione di ogni testimone, ma mira ad una totale
parità di armi che garantisca che il procedimento contenzioso, considerato nel suo insieme, abbia offerto all’accusato un’adeguata
e sufficiente occasione di contestare i sospetti che pesavano su di lui (v., in particolare, sentenza Pisano c. Italia, citata,
§ 21).
72 Come emerge dal punto 21 della sentenza impugnata HFB e a./[OSCURATO:PERSONA], nella fattispecie è pacifico che il Tribunale, a titolo
di misure di organizzazione del procedimento, ha invitato il gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] a rispondere a taluni quesiti scritti nonché
a produrre taluni documenti e che le parti hanno ottemperato a tali richieste. Non si può quindi rimproverare al Tribunale
di essere venuto meno al suo obbligo di istruire i fatti (v., in tal senso, sentenza Baustahlgewebe/[OSCURATO:PERSONA], citata, punto
76).
73 Inoltre, occorre affermare che, ai punti 137-181 di tale sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato un notevole numero
di documenti inseriti nel fascicolo per trarne la conclusione che la [OSCURATO:PERSONA] aveva il diritto di rimproverare al gruppo
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] la partecipazione ad un’intesa a partire dall’ottobre 1991 fino all’ottobre 1994.
74 Ne deriva che il detto ricorrente ha avuto ampiamente occasione di dimostrare che le imprese da cui è costituito non avevano
partecipato all’intesa prima dell’ottobre 1994.
75 Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dallo stesso ricorrente, il Tribunale non era tenuto a ordinare d’ufficio l’audizione
dei testimoni a discarico in questione.
76 Alla luce di quanto precede, il motivo esaminato deve essere respinto.
2. Sul motivo dedotto dall’ABB relativamente ad una violazione degli artt. 44, n. 1, lett. c), e 48, n. 2, del regolamento
di procedura del Tribunale a causa del rigetto da parte di quest’ultimo della produzione di un parere legale allegato alla
memoria di replica
77 Con il suo primo motivo, l’ABB sostiene che il Tribunale ha violato gli artt. 44, n. 1, lett. c), e 48, n. 2, del suo regolamento
di procedura, giudicando, ai punti 112-114 della sentenza impugnata ABB [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], che il parere legale
del prof. J. Schwarze (in prosieguo: il «parere legale»), allegato alla sua replica prodotta dinanzi al Tribunale, non poteva
essere preso in considerazione in tutto o in parte.
78 Con la prima parte di tale motivo, l’ABB addebita al Tribunale di aver commesso un errore di diritto statuendo, al punto 112
della detta sentenza impugnata, che, ai sensi dell’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la produzione
del parere legale non poteva essere ammessa, comportando tale parere alcuni principi generali sui quali si fondano alcuni
motivi non dedotti nel ricorso proposto dinanzi al Tribunale.
79 Dal momento che i punti 115-136 della stessa sentenza riguardano solo il principio di tutela del legittimo affidamento, il
Tribunale si sarebbe fondato, a tale proposito, sulla premessa che il detto motivo verte solo su tale principio dimodoché
qualsiasi altro principio di diritto amministrativo esaminato nel parere legale rappresenterebbe un motivo nuovo e, pertanto,
sarebbe irricevibile ai sensi dell’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale.
80 Orbene, il parere legale, facendo riferimento, in particolare, ad alcuni principi di diritto amministrativo, svilupperebbe
solo argomenti diretti a illustrare il preciso fondamento giuridico e soprattutto la portata del principio di tutela del legittimo
affidamento. Tali argomenti mirerebbero essenzialmente a provare che il potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] relativamente
alla determinazione dell’ammontare dell’ammenda era limitato, alla luce delle circostanze di cui ai presenti procedimenti.
81 Il parere legale comporterebbe quindi solo argomenti invocati a sostegno di un motivo già dedotto nel ricorso proposto dinanzi
al Tribunale, e non motivi nuovi.
82 Al riguardo occorre rilevare che tale parere, che consta in totale di 101 paragrafi, sviluppa in particolare 6 principi di
diritto comunitario, ossia il principio di tutela del legittimo affidamento, il principio di autolimitazione dell’amministrazione
(«self-binding»), il principio d’estoppel, il principio di equità amministrativa, il principio del venire contra factum proprium
ed il diritto ad un equo processo, in particolare la tutela dei diritti della difesa.
83 Dal paragrafo 19 del parere legale emerge che tali principi sono esaminati al fine di stabilire se il diritto comunitario
comporti regole che limitano il potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] di infliggere ammende nell’ambito del diritto della
concorrenza e che ostano a che tale istituzione cambi la sua prassi consolidata in materia di determinazione dell’ammontare
delle ammende ed applichi la sua nuova prassi in un caso quale quello di cui alla fattispecie.
84 Nel paragrafo 43 dello stesso parere si dichiara che ciascuno di questi principi può, sotto aspetti diversi ed eventualmente
in gradi diversi, restringere il detto potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA].
85 Nei paragrafi 44-96 del parere legale, ciascuno dei detti principi viene analizzato separatamente ed applicato alla fattispecie.
86 Nei paragrafi 97-101 dello stesso parere, si giunge alla conclusione che, nella fattispecie, il potere discrezionale della
[OSCURATO:PERSONA] era effettivamente limitato nel senso che questa non poteva discostarsi dalla sua prassi anteriore.
87 Nel paragrafo 98 del detto parere, si afferma che questi principi, alla luce del loro carattere vincolante, sono analoghi.
88 Dalla ratio e dal contenuto del parere legale risulta che, benché vi siano alcune intersezioni tra i principi di diritto amministrativo
invocati in tale parere ed i motivi dedotti nel ricorso, il suo oggetto non è chiaramente limitato all’esposizione degli argomenti
che delucidano o sviluppano il motivo relativo alla tutela del legittimo affidamento, come sostenuto dall’ABB, ma è costituito
dall’approfondimento di un certo numero di principi autonomi, diretti a provare che, nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] non
poteva discostarsi dalla sua prassi anteriore in materia di determinazione dell’ammontare delle ammende. Al riguardo occorre
constatare che il principio di tutela del legittimo affidamento costituisce solo uno dei sei principi sviluppati a tal fine.
89 Pertanto, come sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla formulazione letterale del parere legale emerge che questo intendeva richiamare,
per la prima volta, alcuni principi non invocati nel ricorso proposto dinanzi al Tribunale.
90 Alla luce di quanto esposto, la prima parte del primo motivo dedotto dall’ABB deve essere respinta.
91 Con la seconda parte del suo primo motivo, la stessa ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto
statuendo, al punto 113 della sentenza impugnata ABB [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], che il parere legale non poteva essere
preso in considerazione in tutto o in parte, in quanto, ai sensi dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura
del Tribunale, il ricorso deve contenere l’oggetto della controversia e un’esposizione sommaria dei motivi dedotti.
92 Il Tribunale non avrebbe constatato nessun vizio nel ricorso o nella replica che potesse giustificare l’applicazione di tale
disposizione. Di conseguenza, sarebbe a torto che esso avrebbe statuito che l’ABB ha voluto integrare un motivo insufficiente
tramite un rinvio globale al parere legale. Inoltre, nulla permetterebbe di invocare per analogia tale disposizione del regolamento
di procedura del Tribunale, come avrebbe fatto quest’ultimo nello stesso punto della sentenza impugnata.
93 Al riguardo occorre rievocare il ragionamento seguito dal Tribunale al punto 113 della sentenza impugnata ABB [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA].
94 Il Tribunale ha ricordato che dall’art. 44, n. 1, lett. c), del suo regolamento di procedura emerge che gli elementi di diritto
e di fatto sui quali si fonda un ricorso devono derivare, in modo per lo meno sommario, dallo stesso testo del ricorso e che
quindi non basta che in questo vi sia un riferimento a elementi del genere che figurino in un allegato allo stesso.
95 Il Tribunale ha richiamato, in particolare, la giurisprudenza costante della Corte relativa all’obbligo della [OSCURATO:PERSONA]
di indicare, in tutti i ricorsi depositati ai sensi dell’art. 226 CE, i motivi esatti sui quali la Corte è chiamata a pronunciarsi
nonché, quanto meno sommariamente, gli elementi di diritto e di fatto sui quali tali censure sono fondate.
96 A tale proposito, da tale giurisprudenza emerge effettivamente che tale obbligo non è soddisfatto qualora i motivi dedotti
dalla [OSCURATO:PERSONA] siano espressi nel ricorso solamente sotto forma di un mero rinvio ai motivi indicati nella lettera di diffida
e nel parere motivato o nella parte del ricorso che è dedicata all’ambito normativo (v. in tal senso, in particolare, sentenze
31 marzo 1992, causa C-52/90, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2187, punti 17 e 18; 23 ottobre 1997, causa C-375/95, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5981, punto 35, e 29 novembre 2001, causa C-202/99, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-9319, punti 20 e 21).
97 Il Tribunale ha anche ricordato che non spetta ad esso ricercare ed individuare, negli allegati, i motivi sui quali, a suo
parere, il ricorso dovrebbe essere fondato, atteso che gli allegati assolvono ad una funzione meramente probatoria e strumentale.
98 Alla luce di tali elementi, il Tribunale ha concluso che, allo stesso modo, posto che una parte del parere legale non può
essere presa in considerazione, non spetta certamente ad esso ricercare ed individuare, in tale parere, i passaggi che potrebbero
essere presi in considerazione in qualità di allegati diretti a rinforzare e a integrare le memorie dell’ABB su punti specifici.
99 Alla luce dei motivi che la sostengono, tale conclusione deve essere intesa nel senso che la funzione meramente probatoria
e strumentale degli allegati implica che, nella parte in cui il parere legale comporta, oltre a motivi nuovi e quindi irricevibili,
elementi di diritto sui quali si fondano alcuni motivi formulati nel ricorso, siffatti elementi devono figurare nel testo
stesso della replica alla quale tale parere è allegato o, almeno, essere sufficientemente individuati in tale memoria.
100 Il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto prendendo in considerazione tali requisiti e giudicando che, nella fattispecie,
essi non erano soddisfatti.
101 Inoltre, il Tribunale, a tale proposito, non ha snaturato la portata della memoria di replica dinanzi ad esso prodotta. Infatti
è giocoforza constatare che il punto 31 della detta memoria si limita ad un rinvio globale al parere giuridico. Inoltre, il
fatto, invocato dall’ABB, che in certi punti della stessa memoria siano operati rinvii, sotto forma di note a piè di pagina,
ad alcuni passaggi di tale parere non può mettere in discussione la conclusione alla quale è pervenuto il Tribunale su tale
punto.
102 In tale contesto, il motivo esaminato deve essere respinto.
B – Sui motivi di merito, relativi all’imputabilità dell’infrazione
103 In secondo luogo, occorre esaminare i motivi di merito dedotti dal gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], con i quali questi
ricorrenti contestano le sentenze impugnate che li riguardano relativamente ad alcuni punti inerenti all’imputabilità dell’infrazione,
ad essi ascritta nella decisione controversa e confermata dal Tribunale.
1. Sul motivo relativo ad una violazione dell’art. 85, n. 1, del Trattato a causa della presa in considerazione di alcune
imprese del gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e dell’imputazione dell’infrazione a tale gruppo in quanto «impresa» ai sensi di tale disposizione
104 Con il suo quinto motivo, il gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale di aver statuito, ai punti 54-68 della sentenza impugnata
HFB e a./[OSCURATO:PERSONA], che è a ragione che, nella decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto di alcune imprese di
tale gruppo e ha imputato l’infrazione a quest’ultimo.
105 Tale ricorrente sostiene, innanzi tutto, che, al punto 66 di tale sentenza impugnata, il Tribunale ha commesso un errore di
diritto respingendo il suo argomento secondo cui un’impresa, ai sensi delle disposizioni del Trattato in materia di concorrenza,
deve necessariamente essere dotata della personalità giuridica.
106 Orbene, ciò non avverrebbe né per il gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], supponendo che esso rappresenti un soggetto economico, né per il
sig. [OSCURATO:PERSONA] quale persona che controlla, secondo la stessa sentenza impugnata, le varie imprese appartenenti al detto gruppo.
107 Il gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] fa valere che la sua tesi può essere fondata sull’art. 1 del protocollo 22 dell’accordo sullo Spazio
economico europeo 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3), da cui deriverebbe che la nozione di «impresa» ai sensi delle disposizioni
del Trattato in materia di concorrenza indica qualunque soggetto giuridico («Rechtssubjekt» nella versione tedesca) che eserciti
attività di natura economica o commerciale.
108 Ciò sarebbe confermato, in particolare, dalla giurisprudenza della Corte relativa alle disposizioni del Trattato CECA in materia
di concorrenza (sentenze 13 luglio 1962, cause riunite 17/61 e 20/61, Klöckner-Werke e Hoesch/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 599,
e causa 19/61, Mannesmann/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 655).
109 In altre sentenze, in particolare quelle citate dal Tribunale al punto 66 della detta sentenza impugnata, la Corte non si
sarebbe ancora definitivamente pronunciata sulla questione di principio se la qualificazione di impresa ai sensi del diritto
della concorrenza richieda in ogni caso che il soggetto interessato disponga della personalità giuridica (sentenze 14 luglio
1972, causa 48/69, ICI/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 619; 21 febbraio 1973, causa 6/72, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 215; 12 luglio 1984, causa 170/83, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2999, e 23 aprile 1991, causa C-41/90, Höfner e Elser,
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1979).
110 Benchè sia vero, secondo tale ricorrente, che l’infrazione commessa da un’impresa che abbia una sua propria personalità giuridica
è imputabile alla società madre, una holding, qualora quest’ultima la controlli e si tratti quindi di una stessa unità economica
(v., in particolare, citate sentenze ICI/[OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]), una tale imputazione
necessiterebbe tuttavia che il soggetto controllante abbia esso stesso la personalità giuridica.
111 Orbene, una persona fisica, quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] nel caso concreto, non potrebbe, nella sua sola qualità di socio o azionista,
essere qualificato come «impresa» ai sensi dell’art. 85, n. 1, del Trattato. Pertanto, tale giurisprudenza non sarebbe pertinente
nella fattispecie.
112 Al riguardo occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, nell’ambito del diritto della concorrenza la nozione
di impresa abbraccia qualsiasi soggetto che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico del detto
soggetto e dalle sue modalità di finanziamento (v., in particolare, sentenza 19 febbraio 2002, causa C-309/99, Wouters e a.,
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1577, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).
113 Da tale giurisprudenza emerge chiaramente che la nozione di impresa ai sensi delle disposizioni del Trattato in materia di
concorrenza non richiede che l’unità economica interessata sia dotata di personalità giuridica. Non si tratta neppure, come
sostiene il gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], di un’interpretazione che si limiterebbe alle fattispecie che hanno dato luogo alle sentenze
della Corte, quali le citate sentenze [OSCURATO:PERSONA] o Höfner e Elser, ma di un’interpretazione di portata generale.
114 L’argomento tratto dalla versione tedesca dell’art. 1 del protocollo 22 dell’accordo sullo Spazio economico europeo e, in
particolare, dalla nozione di «soggetto giuridico» («Rechtssubjekt») che ivi figura non consente di mettere in discussione
tale interpretazione.
115 La nozione di «soggetto giuridico» non esclude necessariamente le persone fisiche. Ad ogni modo, una tale nozione è carente
in tutte le altre versioni linguistiche che comportano solo la nozione di «soggetto».
116 Il gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] sostiene inoltre che imprese non legate tra loro né per quanto riguarda il capitale né sotto l’aspetto
del diritto societario e che, pertanto, non dipendono da un’impresa controllante, non possono diventare un gruppo in base
alla sola esistenza di eventuali legami tra alcune persone fisiche che non sono imprese.
117 A tale proposito occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il comportamento anticoncorrenziale di un’impresa
può essere imputato ad un’altra qualora essa non abbia determinato in modo autonomo il proprio comportamento sul mercato,
bensì abbia applicato in sostanza le direttive impartitele dalla seconda, in considerazione, in particolare, dei vincoli economici
e giuridici che intercorrevano tra loro (v., in particolare, sentenza 16 novembre 2000, causa C‑294/98 P, Metsä-Serla e a./[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I-10065, punto 27).
118 È vero che il fatto che il capitale sociale di due distinte società commerciali appartenga a un medesimo soggetto o a una
medesima famiglia non è di per sé sufficiente a dimostrare l’esistenza, tra tali due società, di un’unità economica per effetto
della quale, in virtù della normativa comunitaria in materia di concorrenza, i comportamenti dell’una possano essere imputati
all’altra e una di esse possa essere tenuta a pagare un’ammenda per l’altra (v. sentenza 2 ottobre 2003, causa C-196/99 P,
Aristrain/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-11005, punto 99).
119 Tuttavia, nella fattispecie, il Tribunale non ha dedotto l’esistenza dell’unità economica costitutiva del gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
dal solo fatto che le imprese interessate erano controllate sotto l’aspetto del loro capitale sociale da una sola persona,
nella fattispecie il sig. [OSCURATO:PERSONA].
120 Infatti, dai punti 56-64 della sentenza impugnata HFB e a./[OSCURATO:PERSONA] emerge che il Tribunale ha concluso per l’esistenza
della detta unità economica sulla base di un insieme di elementi che provano il controllo del sig. [OSCURATO:PERSONA] sulle società interessate
tra cui, oltre alla detenzione diretta o indiretta da parte di quest’ultimo o di sua moglie della totalità o della quasi totalità
delle azioni, il fatto che il sig. [OSCURATO:PERSONA] ricoprisse posizioni chiave in seno agli organi di gestione di tali società nonché
il fatto che tale persona, come indicato al punto 20 della presente sentenza, in occasione delle riunioni del club dei direttori,
rappresentasse le varie imprese e che queste ultime si siano viste attribuire una sola quota nell’ambito dell’intesa.
121 Infine, il gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] sostiene, in subordine, che le varie imprese raggruppate dalla [OSCURATO:PERSONA] non costituiscono
un’unica unità economica in quanto esse non sarebbero prive di autonomia e non dipenderebbero da direttive esterne. Con questo
argomento tale ricorrente sostiene che le imprese interessate non erano, in un modo o nell’altro, sotto il controllo di fatto
del sig. [OSCURATO:PERSONA].
122 A tale proposito occorre rilevare che considerazioni analoghe a quelle formulate dal Tribunale ai punti 56-64 della sentenza
impugnata HFB e a./[OSCURATO:PERSONA], dirette a stabilire l’esistenza di un’unità economica, si fondano su una serie di constatazioni
di fatto non censurabili in sede d’impugnazione, salvo il caso di snaturamento dei fatti rilevanti o dei mezzi di prova sottoposti
al Tribunale o ancora quando l’inesattezza materiale degli accertamenti di quest’ultimo risulti dai documenti inseriti nel
fascicolo (v., in tal senso, in particolare, citate sentenze Metsä-Serla e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 37, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
punti 39 e 76).
123 Per quanto riguarda il punto 57 della detta sentenza impugnata, il Tribunale non ha statuito, come sostiene il gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
che durante il periodo di riferimento, ossia per la durata dell’infrazione di cui la [OSCURATO:PERSONA] sostiene l’esistenza, ossia
dall’ottobre 1991 a marzo/aprile 1996, il sig. [OSCURATO:PERSONA] era non solo direttore, ma anche azionista della [OSCURATO:PERSONA] mbH. Su tale punto non esiste alcuna contraddizione con il fascicolo, cosicché il vizio di procedura
sostenuto al riguardo dal detto ricorrente, in quanto parte del suo settimo motivo, deve essere respinto.
124 Per quanto riguarda il punto 58 della stessa sentenza impugnata, il Tribunale non ha statuito più di quanto sostenuto dallo
stesso ricorrente, ossia che durante il periodo di riferimento il sig. [OSCURATO:PERSONA] deteneva la maggioranza delle azioni della [OSCURATO:PERSONA] mbH per mezzo di mandatari, ma senza aver mai esercitato le funzioni di direttore.
125 Occorre quindi dichiarare che la critica specifica dei detti punti 57 e 58 non dimostra in alcun modo un qualsiasi snaturamento
dei fatti rilevanti o di mezzi di prova da parte del Tribunale né rivela l’esistenza di un’inesattezza materiale degli accertamenti
di quest’ultimo risultante dai documenti inseriti nel fascicolo.
126 Per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA] GmbH, il gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il sig. [OSCURATO:PERSONA] e i coniugi Papsdorf
non sono mai stati direttori e che, inoltre, le azioni di tale società sono state detenute, durante il periodo di riferimento,
per un terzo dalla [OSCURATO:PERSONA] mbH per conto e in nome propri, per un terzo dai coniugi Papsdorf
tramite quest’ultima società, in qualità di mandataria, e per un terzo da altre persone fisiche, a loro volta tramite la detta
mandataria.
127 Tali fatti coincidono con quelli menzionati dal Tribunale al punto 59 della detta sentenza impugnata, cosicché nemmeno al
riguardo è dimostrato uno snaturamento dei fatti rilevanti o di un mezzo di prova. Peraltro, dai documenti inseriti nel fascicolo
non risulta alcuna inesattezza materiale degli accertamenti effettuati dal Tribunale.
128 Il gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] aggiunge che da tali fatti deriva che la società [OSCURATO:PERSONA] GmbH si sarebbe sottratta
all’influenza sia del sig. [OSCURATO:PERSONA] che dei coniugi Papsdorf.
129 Tale censura non è ricevibile in quanto solleva la questione se nella fattispecie ricorressero o meno realmente i presupposti
per l’esistenza di un’unità economica. Infatti, un esame del genere, che si fonda su una valutazione dei fatti, non può in
quanto tale essere contestato in sede d’impugnazione (v. sentenza Metsä-Serla e a./[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 30).
130 In tale contesto, non si può rimproverare al Tribunale di aver statuito, al termine di una valutazione globale e, in linea
di principio, fondata su un insieme di elementi di fatto, che le varie imprese del gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] dovevano, a tal fine,
essere considerate appartenenti ad un’unica unità economica.
131 Tale motivo deve quindi essere respinto.
2. Sul motivo relativo ad una violazione dell’art. 85, n. 1, del Trattato causato dall’imputazione al gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
e alla [OSCURATO:PERSONA] di una violazione delle norme sulla concorrenza conseguente alla loro partecipazione ad una riunione avente un
oggetto anticoncorrenziale
132 Con, rispettivamente, il loro quarto ed il loro quinto motivo, il gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], ciascuno per quanto lo
riguarda, addebitano al Tribunale di avere statuito, ai punti 223-227 della sentenza impugnata HFB e a./[OSCURATO:PERSONA] e 52-66
della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], che è a ragione che la [OSCURATO:PERSONA], nella decisione controversa, ha
loro imputato l’infrazione o una parte di essa a causa della loro partecipazione a riunioni aventi un oggetto anticoncorrenziale.
133 Il gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] contesta in particolare che la partecipazione, prima dell’ottobre 1994, del sig. [OSCURATO:PERSONA] a riunioni
aventi un oggetto anticoncorrenziale giustificasse la conclusione che tale gruppo dovesse essere considerato un partecipante
all’intesa risultante dalle dette riunioni, le quali riguardavano il periodo intercorrente tra l’ottobre 1991 e l’ottobre
1994.
134 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che è a torto che il Tribunale ha dedotto dalla sua partecipazione alla riunione del 24 marzo 1995, nel
corso della quale si è parlato del boicottaggio della Powerpipe, la prova della sua effettiva partecipazione al detto boicottaggio.
135 Il gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] si fonda, per analogia, sulla giurisprudenza secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] può negare l’accesso a taluni
documenti adducendo a motivazione che un’impresa che detiene una posizione dominante potrebbe adottare misure di ritorsione
nei confronti di un’impresa che ha collaborato all’istruzione condotta dalla [OSCURATO:PERSONA] (sentenze della Corte 6 aprile 1995,
causa C-310/93 P, BPB [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-865, punti 26 e 27, e del Tribunale 1º aprile
1993, causa T-65/89, BPB [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-389, punto 33).
136 Ne deriverebbe che, anche qualora le imprese economicamente deboli non prendessero pubblicamente le distanze dal contenuto
di riunioni dall’oggetto manifestamente anticoncorrenziale e alle quali esse sono state convocate da parte di imprese in posizione
dominante o economicamente più forti di loro, esse non devono essere ritenute responsabili per la loro partecipazione ad un’intesa
illegale nel caso in cui non mettano in pratica i risultati di tali riunioni.
137 Nella fattispecie, il gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe denunciato il contenuto delle riunioni alle quali esso ha assistito,
a causa della partecipazione all’intesa, in particolare, dell’ABB, impresa in posizione dominante, e della LR A/S, impresa
ben più forte di esso.
138 Tuttavia, quest’ultimo non avrebbe messo in pratica i risultati delle dette riunioni, come sarebbe dimostrato dal continuo
abbassamento dei prezzi sul mercato dei tubi preisolati tra l’ottobre 1991 e l’ottobre 1994.
139 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che, quale semplice rivenditore dei prodotti in questione, essa non poteva mettere in pratica un’azione
di boicottaggio.
140 Inoltre, il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato, al punto 62 della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
che, essendo la Powerpipe una diretta concorrente della [OSCURATO:PERSONA] sul mercato tedesco, quest’ultima aveva un interesse per qualsiasi
misura di boicottaggio adottata nei confronti della Powerpipe da parte di altri partecipanti all’intesa.
141 Orbene, è a ragione che il Tribunale ha respinto tali censure.
142 Infatti, secondo una giurisprudenza costante, è sufficiente che la [OSCURATO:PERSONA] dimostri che l’impresa interessata ha partecipato
a riunioni durante le quali sono stati conclusi accordi di natura anticoncorrenziale, senza esservisi manifestamente opposta,
affinché sia sufficientemente provata la partecipazione della detta impresa all’intesa. Ove sia stata dimostrata la partecipazione
a riunioni del genere, spetta a tale impresa dedurre indizi atti a dimostrare che la sua partecipazione alle dette riunioni
era priva di qualunque spirito anticoncorrenziale, dimostrando che essa aveva dichiarato alle sue concorrenti di partecipare
alle riunioni in un’ottica diversa dalla loro (v., in particolare, sentenza 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C-205/00
P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P e C-219/00 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-123, punto 81 e giurisprudenza
ivi citata).
143 Al riguardo, il fatto di approvare tacitamente un’iniziativa illecita, senza distanziarsi pubblicamente dal suo contenuto
o denunciarla agli organi amministrativi, ha l’effetto di incoraggiare la continuazione dell’infrazione e pregiudica la sua
scoperta. Tale complicità rappresenta una modalità passiva di partecipazione all’infrazione, idonea quindi a far sorgere la
responsabilità dell’impresa nell’ambito di un unico accordo (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata, punto
84).
144 Inoltre, la circostanza che un’impresa non dia alcun seguito ai risultati di una riunione avente un oggetto anticoncorrenziale
non è atta a escludere la responsabilità della medesima per la sua partecipazione a un’intesa, a meno che essa non abbia preso
pubblicamente le distanze dal suo contenuto (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 85 e giurisprudenza
ivi citata).
145 Ai fini dell’applicazione dell’art. 85, n. 1, del Trattato, è sufficiente che un accordo abbia per oggetto di restringere,
impedire o falsare il gioco della concorrenza, a prescindere dai suoi effetti concreti. Di conseguenza, nel caso di accordi
che si manifestino in occasione di riunioni di imprese concorrenti, si verifica un’infrazione alla detta disposizione qualora
tali riunioni abbiano un oggetto siffatto e mirino in tal modo ad organizzare artificialmente il funzionamento del mercato.
In un caso del genere, la responsabilità di una determinata impresa per l’infrazione in questione risulta validamente accertata
allorché tale impresa ha partecipato a queste riunioni conoscendone l’oggetto, anche se non ha poi attuato l’una o l’altra
delle misure concordate in occasione delle riunioni stesse. La maggiore o minore assiduità dell’impresa alle riunioni nonché
l’attuazione più o meno completa delle misure concordate hanno conseguenze non già sul sussistere della responsabilità dell’impresa
stessa, bensì sull’ampiezza di tale responsabilità e dunque sull’entità della sanzione (v. sentenza 15 ottobre 2002, cause
riunite C‑238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C‑247/99 P, da C-250/99 P a C-252/99 P e C-254/99 P, [OSCURATO:PERSONA]
e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-8375, punti 508-510).
146 Ne deriva che la circostanza, rilevata dalla [OSCURATO:PERSONA], che questa non abbia messo in pratica e, del resto, non potesse mettere
in pratica la misura di boicottaggio convenuta in occasione della riunione del 24 marzo 1995 non è atta a escludere la responsabilità
della medesima per la sua partecipazione a tale misura, a meno che essa non abbia preso pubblicamente le distanze dal suo
contenuto, fatto non provato dalla detta ricorrente.
147 È vero, come sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] e contrariamente a quanto statuito dal Tribunale nel punto 62 della sentenza impugnata
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], che a tale proposito è irrilevante che tale ricorrente avesse un interesse per qualsiasi misura
di boicottaggio nei confronti di uno dei suoi concorrenti diretti, adottata da altre partecipanti all’intesa (v., in tal senso,
sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 335).
148 Tuttavia, si tratta di una censura mossa in merito ad una motivazione sovrabbondante di tale sentenza che non può comportare
il suo annullamento ed è, quindi, inoperante (v., in particolare, sentenza 7 novembre 2002, causa C‑184/01 P, Hirschfeldt/AEE,
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I-10173, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).
149 Peraltro, nel caso della [OSCURATO:PERSONA], emerge dalla decisione controversa che, contrariamente a quanto affermato da tale ricorrente,
la [OSCURATO:PERSONA] non ha considerato la sua partecipazione al boicottaggio della Powerpipe una circostanza aggravante, in quanto
l’unica circostanza aggravante di cui si è tenuto conto per quanto la riguarda consiste nella continuazione dell’infrazione
dopo gli accertamenti.
150 Allo stesso modo, alla luce della giurisprudenza ricordata ai punti 142-145 della presente sentenza, la circostanza, evidenziata
dal gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], di una partecipazione all’intesa di imprese dominanti o particolarmente forti, tali da poter adottare
misure di ritorsione nei confronti degli altri partecipanti, nettamente meno forti, nel caso in cui questi prendessero pubblicamente
le distanze dal contenuto delle riunioni il cui oggetto è anticoncorrenziale, non incide sull’esistenza della responsabilità
di queste ultime imprese per la loro partecipazione alla misura anticoncorrenziale, ma può, eventualmente, avere conseguenze
relativamente alla determinazione dell’entità della sanzione.
151 Come opportunamente rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], la tesi contraria sarebbe inaccettabile, in quanto ne deriverebbe una differenziazione
dei requisiti applicativi dell’art. 85, n. 1, del Trattato a seconda delle dimensioni delle imprese, nel senso che le imprese
meno forti sarebbero avvantaggiate.
152 Alla luce di quanto precede, i motivi esaminati devono essere respinti.
C – Sui motivi di merito, relativi alla determinazione dell’ammontare delle ammende
153 L’insieme dei ricorrenti critica le sentenze impugnate per quanto riguarda il calcolo dell’ammontare delle ammende loro inflitte.
154 Innanzi tutto, si tratteranno le censure relative alla violazione di alcuni principi, conseguente all’applicazione degli orientamenti
ad infrazioni quali quelle di cui alla fattispecie e, in secondo luogo, le censure relative alla legittimità del metodo di
calcolo delle ammende previsto dagli orientamenti o applicato nella decisione controversa.
1. Sui motivi relativi alla violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e d’irretroattività a causa dell’applicazione
degli orientamenti alle infrazioni di cui trattasi
155 La maggior parte dei ricorrenti contesta al Tribunale di aver statuito che, applicando gli orientamenti alle fattispecie nella
decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] non ha violato i principi di tutela del legittimo affidamento e d’irretroattività.
a) Sui motivi relativi ad una violazione del principio di tutela del legittimo affidamento
156 Con i loro rispettivi motivi, la [OSCURATO:PERSONA] (secondo motivo), la [OSCURATO:PERSONA] (primo motivo), la LR A/S (secondo motivo),
la [OSCURATO:PERSONA] (primo e secondo motivo), la LR GmbH (primo motivo, seconda parte) e l’ABB (secondo motivo) fanno valere, in sostanza,
che esse potevano fondare un legittimo affidamento sulla prassi decisionale anteriore della [OSCURATO:PERSONA] in materia di calcolo
dell’ammontare delle ammende, vigente all’epoca in cui furono commesse le infrazioni.
157 Si tratterebbe di una prassi coerente e di lunga data, consistente nel calcolare l’ammontare delle ammende sulla base del
fatturato realizzato con il prodotto interessato nel mercato geograficamente rilevante (in prosieguo: il «fatturato rilevante»),
ammontare che, peraltro, non può in nessun caso superare l’ammontare massimo dell’ammenda indicato dall’art. 15, n. 2, del
regolamento n. 17, ossia il 10% del fatturato mondiale dell’impresa, considerato ogni prodotto (in prosieguo: il «fatturato
complessivo»).
158 Da tale prassi deriverebbe anche che l’importo massimo dell’ammenda non supererebbe il 10% del fatturato rilevante.
159 Secondo i detti ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva, senza violare il loro legittimo affidamento su tale prassi anteriore,
applicare nei loro confronti il metodo di calcolo previsto dagli orientamenti, i quali erano stati adottati successivamente
sia alle infrazioni sia alle audizioni, ultima fase del procedimento amministrativo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], essendo tale
metodo radicalmente nuovo.
160 La novità di tale metodo risiederebbe soprattutto nel fatto che esso prende come punto di partenza per il calcolo alcuni importi
di base predefiniti che riflettono la gravità dell’infrazione e che, di per sé, non hanno alcun rapporto con il fatturato
rilevante, essendo tale importo di base passibile, in seguito, di aggiustamenti verso l’alto o verso il basso a seconda della
durata dell’infrazione e di eventuali circostanze aggravanti o attenuanti e potendo, in ultima istanza, essere ancora ridotto
a seguito di un’eventuale cooperazione con la [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento amministrativo.
161 Le stesse ricorrenti dichiarano che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva discostarsi arbitrariamente dalla sua prassi decisionale anteriore
o avrebbe, per lo meno, dovuto avvertirle in tempo utile di una tale modifica o, in particolare, motivare l’applicazione di
tale nuovo metodo.
162 Esse sostengono inoltre che l’affidamento che esse potevano fondare sulla prassi decisionale anteriore della [OSCURATO:PERSONA],
in materia di calcolo delle ammende, era tanto più legittimo dal momento che la loro decisione di cooperare con la [OSCURATO:PERSONA]
era necessariamente fondata su tale prassi e, in particolare, sui benefici che, in base a quest’ultima, esse potevano contare
di trarre dalla loro cooperazione.
163 Il legittimo affidamento fondato sulla comunicazione sulla cooperazione si estenderebbe, ai sensi della stessa lettera di
tale comunicazione, al calcolo dell’importo dell’ammenda che servirebbe come base di calcolo, importo al quale viene in seguito
applicata la percentuale di riduzione accordata in forza della cooperazione.
164 Innanzi tutto, i motivi dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] relativamente ad una violazione del principio di
tutela del legittimo affidamento devono essere dichiarati irricevibili.
165 Infatti, secondo una giurisprudenza costante, consentire ad una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un
motivo che essa non aveva dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza
in materia di ricorsi avverso decisioni del Tribunale di primo grado è limitata, una controversia più ampia di quella di cui
era stato investito il Tribunale. Nell’ambito di un ricorso d’impugnazione, la competenza della Corte è pertanto limitata
alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi ad esso (v., in particolare,
sentenza 3 ottobre 2000, causa C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-8147, punto 74).
166 Orbene, è giocoforza constatare che, dinanzi al Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] non hanno dedotto alcun motivo
relativo ad una violazione del principio di tutela del legittimo affidamento causata dall’applicazione degli orientamenti.
167 Pertanto, per quanto riguarda queste ricorrenti, si tratta di motivi nuovi e quindi irricevibili in sede di impugnazione.
168 Per quanto riguarda il merito, la LR A/S, la [OSCURATO:PERSONA], la LR GmbH e l’ABB contestano al Tribunale di avere violato, rispettivamente
ai punti 241-248 della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA], 137-144 della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
248-257 della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e 122-136 della sentenza impugnata ABB [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
il principio di tutela del legittimo affidamento, respingendo i motivi da esse dedotti in base a quest’ultimo dinanzi al Tribunale.
169 Al riguardo occorre rilevare che il Tribunale ha correttamente ricordato che il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia inflitto, in
passato, ammende di una certa entità per determinati tipi di infrazioni non può impedirle di aumentare tale entità entro i
limiti stabiliti dal regolamento n. 17, se ciò è necessario per garantire l’attuazione della politica comunitaria in materia
di concorrenza, ma che, al contrario, l’efficace applicazione delle norme comunitarie della concorrenza implica che la [OSCURATO:PERSONA]
possa sempre adeguare il livello delle ammende alle esigenze di questa politica (sentenze 7 giugno 1983, cause riunite 100/80-103/80,
[OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1825, punto 109, e Aristrain/[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 81).
170 Infatti, il compito di sorveglianza assegnato alla [OSCURATO:PERSONA] dagli artt. 85, n. 1, del Trattato e 86 del Trattato CE (divenuto
art. 82 CE) comprende non solo la funzione di indagare e reprimere le singole infrazioni, ma implica pure il dovere di seguire
una politica generale mirante ad applicare, in fatto di concorrenza, i principi fissati dal Trattato e ad orientare in questo
senso il comportamento delle imprese (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 105).
171 Orbene, come opportunamente rilevato dal Tribunale, gli operatori economici non possono riporre un legittimo affidamento nella
conservazione di una situazione esistente che può essere modificata dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del suo potere discrezionale
(sentenza 14 febbraio 1990, causa C-350/88, Delacre e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-395, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).
172 Tale principio si applica chiaramente nell’ambito della politica della concorrenza che è caratterizzata da un ampio potere
discrezionale della [OSCURATO:PERSONA], in particolare per quanto riguarda la determinazione dell’ammontare delle ammende.
173 È parimenti a ragione che il Tribunale ha dedotto che le imprese coinvolte in un procedimento amministrativo che può dare
luogo ad un’ammenda non possono riporre un legittimo affidamento nel fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non supererà il livello delle
ammende praticato anteriormente, cosicché, nella fattispecie, le ricorrenti non potevano, in particolare, fondare un legittimo
affidamento sul livello delle ammende previsto dalla decisione della [OSCURATO:PERSONA] 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un
procedimento a norma dell’articolo 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 – Cartoncino) (GU L 243, pag. 1). Come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA],
ne deriva che un legittimo affidamento non può neppure essere fondato su un metodo di calcolo delle ammende.
174 Diverse ricorrenti sostengono che tale giurisprudenza è messa in discussione dalla sentenza 12 novembre 1987, causa 344/85,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 4435, punti 12 e 13). In tale sentenza, la Corte, in sostanza, ha statuito che,
poiché l’operatore in questione non era stato avvertito individualmente e tempestivamente dell’abolizione di una prassi della
[OSCURATO:PERSONA], seguita da due anni, consistente nel tollerare alcuni superamenti di quota, l’ammenda inflitta da tale istituzione
per un tale superamento aveva violato il legittimo affidamento che l’operatore interessato poteva riporre nel mantenimento
di tale prassi.
175 Orbene, come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], l’eventuale indicazione che si potrebbe trarre da tale sentenza non può, ad ogni
modo, essere invocata nel contesto specifico dei poteri di vigilanza da essa detenuti nel settore del diritto della concorrenza,
al quale si applicano i principi menzionati nei punti 169 e 170 della presente sentenza.
176 Il Tribunale ha peraltro correttamente rilevato che la prassi decisionale anteriore della [OSCURATO:PERSONA] non prendeva in considerazione
esclusivamente il fatturato rilevante e che, pertanto, non si poteva fondare un legittimo affidamento su una tale prassi.
177 Al riguardo occorre ricordare che il Tribunale è competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti pertinenti, nonché
a valutare gli elementi di prova. La valutazione di tali fatti e di tali elementi di prova non costituisce, quindi, una questione
di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione, salvo il caso di snaturamento di tali
fatti e di tali elementi (v., in particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 39).
178 La LR A/S, la [OSCURATO:PERSONA], la LR GmbH e l’ABB non contestano l’esistenza delle decisioni alle quali fa riferimento il Tribunale,
ma sostengono che si tratta di casi isolati. A tale proposto, esse menzionano diverse decisioni e prese di posizione della
[OSCURATO:PERSONA] da cui emergerebbe, al contrario, che si era senz’altro affermata una prassi decisionale sufficientemente coerente
e chiara relativa al calcolo delle ammende in base ad una percentuale del fatturato rilevante.
179 Orbene, tale argomento, anche qualora fosse esatto, non consente di dimostrare alcuno snaturamento dei fatti o degli elementi
di prova prodotti dinanzi al Tribunale. In realtà, si tratta di una critica relativa ad una valutazione attinente ai fatti
e quindi di competenza esclusiva di quest’ultimo. Tale argomento non può quindi risultare in alcun modo efficace in sede di
impugnazione.
180 Per quanto riguarda la tesi delle dette ricorrenti, secondo cui dalla prassi decisionale anteriore della [OSCURATO:PERSONA] risulta
che l’importo massimo dell’ammenda non può superare il limite del 10% del fatturato rilevante, si tratta parimenti di una
questione di fatto su cui la Corte non può statuire nell’ambito di un’impugnazione.
181 Tuttavia, occorre rilevare, come ha fatto, del resto, la [OSCURATO:PERSONA], che un tale limite non deriva in nessun caso dall’art. 15,
n. 2, del regolamento n. 17, in quanto il limite previsto da tale disposizione si riferisce al fatturato complessivo e non
al fatturato rilevante delle imprese (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], citata, punto
119).
182 Le stesse ricorrenti sostengono inoltre che esse potevano fondare un legittimo affidamento sulla prassi decisionale anteriore
della [OSCURATO:PERSONA] in materia di calcolo delle ammende, in quanto la loro decisione di cooperare con tale istituzione era necessariamente
fondata su tale prassi e, in particolare, sui benefici che esse potevano contare di trarre dalla loro cooperazione alla luce
di una tale prassi.
183 Esse sostengono, per analogia in particolare con la sentenza 28 aprile 1988, causa 120/86, Mulder ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 2321, punto
24), che la [OSCURATO:PERSONA] ha incitato a tale cooperazione tramite la pubblicazione della comunicazione sulla cooperazione e,
avendone in questo caso approfittato, si sarebbe impegnata a non modificare in seguito la base sulla quale tale cooperazione
era stata offerta.
184 Esse sostengono che, se la [OSCURATO:PERSONA] aveva il diritto di modificare a suo piacimento il calcolo dell’ammontare delle ammende,
il legittimo affidamento che gli operatori potevano ritenere giustificato dalla comunicazione sulla cooperazione, ossia il
diritto di beneficiare di una riduzione della loro ammenda, rischia di diventare illusorio.
185 Gli operatori dovrebbero quindi poter valutare i benefici di un’eventuale cooperazione e dovrebbero essere messi in grado
di calcolare anticipatamente l’importo assoluto dell’ammenda dovuta a seconda che essi decidano o meno di cooperare.
186 A tale proposito occorre constatare, come ha fatto il Tribunale nel punto 143 della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
nonché nei punti 127 e 128 della sentenza impugnata ABB [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], che dalla comunicazione sulla cooperazione
non si può dedurre che tale comunicazione potesse giustificare un legittimo affidamento su un metodo di calcolo o su un livello
dell’importo delle ammende.
187 Infatti, dal capitolo E, punto 3, della comunicazione sulla cooperazione risulta che la [OSCURATO:PERSONA] è consapevole del fatto
che la presente comunicazione crea aspettative legittime sulle quali fanno affidamento le imprese che intendono informarla
dell’esistenza di un’intesa. Il capitolo A, punto 5, di tale comunicazione enuncia che la cooperazione di un’impresa con la
detta istituzione è soltanto uno dei vari elementi di cui quest’ultima tiene conto nel determinare l’ammontare di un’ammenda.
188 Da una lettura congiunta dei detti punti si desume che il legittimo affidamento che gli operatori possono fondare su una tale
comunicazione si limita all’assicurazione di poter beneficiare di una certa percentuale di riduzione, ma che esso non si estende
al metodo di calcolo delle ammende né, tanto meno, ad un livello determinato dell’ammenda che possa essere calcolato nel momento
in cui l’operatore decide di concretizzare la sua intenzione di cooperare con la [OSCURATO:PERSONA].
189 Inoltre, la LR A/S e la LR GmbH contestano al Tribunale di avere statuito, ai punti 244-246 della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]
1998/[OSCURATO:PERSONA] e 255-257 della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], che la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a seguire la
sua prassi in materia di riduzione dell’ammenda a titolo della cooperazione di tali ricorrenti, vigente all’epoca in cui la
detta cooperazione si è materializzata, ossia la prassi annunciata nel progetto di comunicazione sulla cooperazione e considerata
corrispondente a quella già adottata nella decisione 94/601. Tali ricorrenti contestano inoltre al Tribunale di aver statuito,
in tali punti, che la [OSCURATO:PERSONA] doveva applicare la comunicazione sulla cooperazione mentre questa era stata adottata dopo
la materializzazione della cooperazione e sarebbe meno vantaggiosa per le due ricorrenti rispetto alla detta prassi.
190 Tali ricorrenti sostengono, in sostanza, che esse potevano fare legittimamente affidamento su una siffatta prassi della [OSCURATO:PERSONA]
e che quest’ultima non poteva quindi applicare la versione definitiva della comunicazione sulla cooperazione che sarebbe loro
meno favorevole.
191 Orbene, è a ragione che il Tribunale ha respinto tale motivo, per la ragione che gli operatori economici non possono riporre
un legittimo affidamento nel mantenimento di una siffatta prassi dal momento che, nel settore della determinazione dell’ammontare
delle ammende, la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un potere discrezionale che le permette di innalzare in qualsiasi momento il livello
generale delle ammende, entro i limiti indicati nel regolamento n. 17, se ciò è necessario per garantire l’attuazione della
politica comunitaria in materia di concorrenza, come ricordato nei punti 169 e 170 della presente sentenza.
192 Ne deriva, come ha giudicato correttamente il Tribunale, che il solo fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia concesso, nell’ambito
della sua prassi decisionale anteriore, un determinato tasso di riduzione per un determinato comportamento non implica che
essa sia tenuta a concedere la medesima riduzione proporzionale in occasione della valutazione di un comportamento analogo
nell’ambito di un procedimento amministrativo successivo.
193 Il Tribunale ha, sempre a ragione, aggiunto che la LR A/S e la LR GmbH non possono assolutamente aver creduto, quando hanno
contattato la [OSCURATO:PERSONA], che quest’ultima avrebbe applicato al loro caso il metodo esposto nel suo progetto di comunicazione
sulla cooperazione, in quanto da tale testo risulta chiaramente che si trattava di un progetto.
194 Infine, il Tribunale non può essere criticato per aver statuito, nel punto 245 della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA],
che la comunicazione sulla cooperazione poteva giustificare un legittimo affidamento che obbligava, da quel momento, la [OSCURATO:PERSONA]
ad applicarla.
195 Il capitolo E, punto 3, della detta comunicazione afferma infatti espressamente che «[l]a [OSCURATO:PERSONA] è consapevole del fatto
che la presente comunicazione crea aspettative legittime sulle quali faranno affidamento le imprese che intendono informarla
dell’esistenza di un’intesa».
196 Il punto 245 della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA] deve essere inteso nel senso che gli operatori economici potevano
riporre un legittimo affidamento nell’applicazione della comunicazione sulla cooperazione, mentre non era giustificato un
loro legittimo affidamento in una pretesa prassi anteriore della [OSCURATO:PERSONA].
197 Da quanto precede deriva che i motivi esaminati devono essere respinti nel loro insieme.
b) Sui motivi relativi ad una violazione del principio d’irretroattività
198 Con i loro rispettivi motivi, la [OSCURATO:PERSONA] (secondo motivo), il gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (primo motivo, quarta parte),
la [OSCURATO:PERSONA] (terzo motivo), la LR A/S (secondo motivo), la [OSCURATO:PERSONA] (primo motivo) e la LR GmbH (primo motivo) contestano al
Tribunale, ciascuno per quanto lo riguarda, di aver statuito, ai punti 162-182 della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
487-496 della sentenza impugnata HFB e a./[OSCURATO:PERSONA], 108-130 della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], 217-238 della
sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA], 106-129 della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e 215-238 della
sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], che, applicando nelle fattispecie il metodo di calcolo delle ammende previsto
dagli orientamenti, la [OSCURATO:PERSONA] non ha violato il principio d’irretroattività.
199 In via preliminare, occorre trattare il motivo dedotto dalla LR A/S nella parte in cui, in particolare, addebita al Tribunale
di non aver censurato la decisione controversa per quanto riguarda la violazione da cui questa sarebbe viziata a causa dell’applicazione
retroattiva, secondo la ricorrente, della comunicazione sulla cooperazione.
200 È giocoforza constatare che tale motivo non è stato sollevato dinanzi al Tribunale. Si tratta quindi, ai sensi della giurisprudenza
citata al punto 165 della presente sentenza, di un motivo nuovo e, pertanto, irricevibile in sede di impugnazione.
201 Nelle varie sentenze impugnate, il Tribunale ha respinto tali censure sulla base di un ragionamento sostanzialmente identico,
che può essere riassunto come segue.
202 Il Tribunale, innanzi tutto e a ragione, ha rilevato che il principio d’irretroattività delle norme penali, sancito dall’art. 7
della CEDU come diritto fondamentale, costituisce un principio generale del diritto comunitario il cui rispetto si impone
ove vengano inflitte ammende per violazione delle norme sulla concorrenza e che tale principio richiede che le sanzioni irrogate
corrispondano a quelle che erano state fissate all’epoca in cui la violazione è stata commessa.
203 Il Tribunale, poi, ha statuito che gli orientamenti s’iscrivono nel contesto normativo che disciplina la determinazione dell’ammontare
delle ammende, quale definito, precedentemente alle infrazioni, dall’art. 15 del regolamento n. 17.
204 Infatti, il metodo di calcolo delle ammende previsto dagli orientamenti continuerebbe a fondarsi sui principi previsti da
tale disposizione, in quanto il calcolo è sempre effettuato sulla base della gravità e della durata dell’infrazione e l’ammenda
non può superare un importo massimo pari al 10% del fatturato complessivo.
205 Gli orientamenti non modificherebbero quindi il contesto normativo delle sanzioni, che resterebbe definito unicamente dal
regolamento n. 17. La prassi decisionale anteriore della [OSCURATO:PERSONA] non rientrerebbe in tale contesto normativo.
206 Infine, secondo il Tribunale, non vi è aggravamento retroattivo delle ammende anche se, in certi casi, gli orientamenti possono
comportare un aumento delle stesse. Ciò deriverebbe dal margine discrezionale nella determinazione dell’ammontare delle ammende
spettante alla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi del regolamento n. 17. Tale istituzione potrebbe quindi, in qualsiasi momento, innalzare
il livello delle ammende in base alle esigenze della sua politica in materia di concorrenza, a condizione di restare entro
i limiti indicati dal regolamento n. 17, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 169 della presente sentenza.
207 Al riguardo occorre constatare che tale analisi si fonda essenzialmente sulla premessa che gli orientamenti non fanno parte
del contesto normativo che determina l’ammontare delle ammende, essendo questo costituito esclusivamente dall’art. 15 del
regolamento n. 17. Pertanto l’applicazione degli orientamenti ad infrazioni commesse prima della loro adozione non può contrastare
con il principio d’irretroattività.
208 Una tale premessa è inesatta.
209 Nelle sue decisioni aventi ad oggetto provvedimenti di carattere interno adottati dall’amministrazione, la Corte ha già dichiarato
che, pur non potendo essere qualificati come norme giuridiche alla cui osservanza l’amministrazione è comunque tenuta, essi
enunciano tuttavia una norma di comportamento indicativa della prassi da seguire dalla quale l’amministrazione non può discostarsi,
in un caso specifico, senza fornire ragioni compatibili con il principio di parità di trattamento. Siffatte misure costituiscono
pertanto un atto di carattere generale di cui i dipendenti e gli agenti interessati possono dedurre l’illegittimità a sostegno
di un ricorso proposto contro decisioni individuali adottate sulla loro base (v. sentenza 15 gennaio 2002, causa C-171/00
P, Libéros/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑451, punto 35).
210 Una tale giurisprudenza si applica a maggior ragione a norme di comportamento dirette a produrre effetti esterni, come nel
caso degli orientamenti che riguardano operatori economici.
211 Adottando siffatte norme di comportamento ed annunciando, con la loro pubblicazione, che esse verranno da quel momento in
avanti applicate ai casi a cui esse si riferiscono, l’istituzione in questione si autolimita nell’esercizio del suo potere
discrezionale e non può discostarsi da tali norme, pena una sanzione, eventualmente, a titolo di violazione di principi giuridici
generali, quali la parità di trattamento o la tutela del legittimo affidamento. Non si può quindi escludere che, in presenza
di talune condizioni e a seconda del loro contenuto, siffatte norme di comportamento dotate di una portata generale possano
produrre effetti giuridici.
212 Inoltre, come sostanzialmente rilevato dall’avvocato generale nel paragrafo 59 delle sue conclusioni, la giurisprudenza menzionata
al punto 209 della presente sentenza, relativa agli effetti giuridici di tali norme di comportamento, conferma la fondatezza
della conclusione a cui è pervenuto il Tribunale nei punti 420 della sentenza impugnata HFB e a./[OSCURATO:PERSONA] e 276 della sentenza
impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA], secondo cui gli orientamenti, anche se non costituiscono il fondamento giuridico della decisione
controversa, dato che quest’ultima è basata sugli artt. 3 e 15, n. 2, del regolamento n. 17, possono cionondimeno essere oggetto
di un’eccezione d’illegittimità ai sensi dell’art. 184 del Trattato.
213 Del resto è a ragione che, ai punti 418 della sentenza impugnata HFB e a./[OSCURATO:PERSONA] e 274 della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]
1998/[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha rilevato che gli orientamenti, pur non costituendo il fondamento giuridico della decisione
controversa, stabiliscono, in modo generale e astratto, la metodologia che la [OSCURATO:PERSONA] si è imposta ai fini della determinazione
dell’ammontare delle ammende inflitte da tale decisione e garantiscono, di conseguenza, la certezza del diritto nei confronti
delle imprese.
214 Poiché la ricevibilità dell’eccezione d’illegittimità sollevata nei confronti delle norme di comportamento quali gli orientamenti
non è subordinata al requisito che queste costituiscano il fondamento giuridico dell’atto di cui è dedotta l’illegittimità,
la rilevanza degli orientamenti rispetto al principio d’irretroattività non presuppone nemmeno che questi siano il fondamento
giuridico per l’imposizione delle ammende in questione.
215 In tale contesto, occorre ricordare la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’art. 7, n. 1,
della CEDU, peraltro richiamata da più ricorrenti (v., in particolare, Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenze 22 novembre
1995, S.W. e C.R. c. [OSCURATO:PERSONA], serie A nn. 335-B e 335-C, § 34-36 e § 32-34; 15 novembre 1996, Cantoni c. Francia,
Recueil des arrêts et décisions
1996‑V, § 29-32, e 22 giugno 2000, Coëme e a./Belgio,
Recueil des arrêts et décisions
2000-VII, § 145).
216 Da tale giurisprudenza deriva infatti che la nozione di «diritto» ai sensi del detto art. 7, n. 1, corrisponde a quella di
«legge» utilizzata in altre disposizioni della CEDU ed include il diritto di origine sia legislativa che giurisprudenziale.
217 Tale disposizione, che sancisce in particolare il principio di previsione legale dei reati e delle pene (nullum crimen, nulla
poena sine lege), benché non possa essere intesa come un divieto di graduale chiarimento delle norme sulla responsabilità
penale, può, secondo tale giurisprudenza, opporsi all’applicazione retroattiva di una nuova interpretazione di un divieto
di legge.
218 Ai sensi della stessa giurisprudenza, ciò avviene, in particolare, nel caso si tratti di un’interpretazione giurisprudenziale
il cui risultato non era ragionevolmente prevedibile nel momento in cui l’infrazione è stata commessa, alla luce, in particolare,
dell’interpretazione vigente a quell’epoca nella giurisprudenza relativa alla disposizione legale in questione.
219 Da questa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo deriva che la portata della nozione di prevedibilità dipende
in larga parte dal contenuto del testo di cui si tratta, dal settore interessato nonché dal numero e dalla qualità dei suoi
destinatari. La prevedibilità della legge non impedisce che l’interessato sia portato a ricorrere a un illuminato parere legale
al fine di valutare, in una misura ragionevole in base alle circostanze, le conseguenze che possono risultare da un atto determinato.
Ciò vale in particolare per professionisti, abituati a dover far prova di grande prudenza nello svolgimento del loro lavoro.
Così ci si può attendere da loro una cura particolare nel valutare i rischi che esso comporta (v. sentenza Cantoni c. Francia,
citata, § 35).
220 Tali principi trovano del resto un riflesso nella giurisprudenza costante della Corte secondo cui l’obbligo del giudice nazionale
di far riferimento al contenuto della direttiva nell’interpretare le norme rilevanti del suo diritto nazionale incontra il
limite dei principi giuridici generali che fanno parte del diritto comunitario ed in particolare quelli della certezza del
diritto e d’irretroattività (v. sentenza 8 ottobre 1987, causa 80/86, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3969, punto 13).
221 Secondo tale giurisprudenza, una siffatta interpretazione non può infatti comportare che ad un soggetto venga opposto un obbligo
previsto da una direttiva non recepita né, tanto meno, può comportare l’effetto di determinare o aggravare, in forza della
direttiva e in mancanza di una legge emanata per la sua attuazione, la responsabilità penale di coloro che trasgrediscono
le sue disposizioni comunitarie (v., in particolare, sentenze [OSCURATO:PERSONA], citata, punto 14, e 26 settembre 1996,
causa C-168/95, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4705, punto 42).
222 Sulla falsariga di questa giurisprudenza relativa a nuovi sviluppi giurisprudenziali, la modifica di una politica repressiva,
nella fattispecie la politica generale della [OSCURATO:PERSONA] in materia di concorrenza per quanto riguarda le ammende, in particolare
se essa è attuata attraverso l’adozione di norme di comportamento quali gli orientamenti, può produrre alcuni effetti rispetto
al principio d’irretroattività.
223 Infatti, per quanto riguarda in particolare i loro effetti giuridici e la loro portata generale, come indicato al punto 211
della presente sentenza, siffatte norme di comportamento ricadono, in linea di principio, nella nozione di «diritto» ai sensi
dell’art. 7, n. 1, della CEDU.
224 Come rilevato al punto 219 della presente sentenza, al fine di verificare il rispetto del principio d’irretroattività, occorre
esaminare se la modifica in questione fosse ragionevolmente prevedibile all’epoca in cui le infrazioni interessate sono state
commesse.
225 Al riguardo occorre constatare che, come hanno rilevato più ricorrenti, la principale innovazione degli orientamenti consiste
nel prendere come punto di partenza per il calcolo un importo di base, determinato grazie alle forbici previste a tal fine
dai detti orientamenti, che riflettono i vari livelli di gravità delle infrazioni ma che, di per sé, non hanno alcun rapporto
con il fatturato rilevante. Tale metodo riposa quindi essenzialmente su una tariffazione, per quanto relativa e flessibile,
delle ammende.
226 Occorre quindi esaminare se questo nuovo metodo di calcolo delle ammende, supposto che esso abbia un effetto aggravante sul
livello delle ammende inflitte, fosse ragionevolmente prevedibile all’epoca in cui le infrazioni interessate sono state commesse.
227 Come già ricordato al punto 169 della presente sentenza, per quanto riguarda i motivi relativi ad una violazione del principio
di tutela del legittimo affidamento, dalla giurisprudenza della Corte emerge che il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia inflitto,
in passato, ammende di una certa entità per diversi tipi di infrazioni non può impedirle di aumentare tale entità entro i
limiti indicati dal regolamento n. 17, se ciò è necessario per garantire l’attuazione della politica comunitaria della concorrenza,
ma che, al contrario, l’efficace applicazione delle norme comunitarie della concorrenza implica che la [OSCURATO:PERSONA] possa sempre
adeguare il livello delle ammende alle esigenze di questa politica.
228 Ne deriva, come già statuito al punto 173 della presente sentenza, che le imprese coinvolte in un procedimento amministrativo
che possa dare luogo ad un’ammenda non possono riporre un legittimo affidamento nel fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non supererà
il livello delle ammende praticato anteriormente né in un metodo di calcolo di queste ultime.
229 Di conseguenza, tali imprese devono tenere conto della possibilità che, in qualsiasi momento, la [OSCURATO:PERSONA] decida di aumentare
il livello delle ammende rispetto a quello praticato nel passato.
230 Ciò vale non solo quando la [OSCURATO:PERSONA] procede ad un aumento del livello dell’ammontare nell’infliggere ammende nelle sue
decisioni individuali, ma anche se tale maggiorazione viene effettuata mediante l’applicazione a casi concreti di norme di
comportamento dotate di portata generale, quali gli orientamenti.
231 Se ne deve dedurre che, per quanto riguarda la giurisprudenza citata al punto 219 della presente sentenza, gli orientamenti
e, in particolare, il nuovo metodo di calcolo delle ammende da essi previsto, supposto che esso abbia un effetto aggravante
sul livello delle ammende inflitte, erano ragionevolmente prevedibili per imprese quali i ricorrenti all’epoca in cui le infrazioni
di cui trattasi sono state commesse.
232 Pertanto, applicando, nella decisione controversa, gli orientamenti ad infrazioni commesse prima della loro adozione, la [OSCURATO:PERSONA]
non ha violato il principio d’irretroattività.
233 Alla luce di quanto precede, occorre respingere l’insieme dei motivi esaminati.
2. Sui motivi relativi alla legittimità del metodo di calcolo delle ammende quale consacrato dagli orientamenti o applicato
nella decisione controversa
234 Con i loro rispettivi motivi, la [OSCURATO:PERSONA] (primo motivo), il gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (primo e terzo motivo), la [OSCURATO:PERSONA]
(primo e secondo motivo), la LR A/S (primo e terzo motivo), la [OSCURATO:PERSONA] (quarto motivo), la LR GmbH (secondo motivo) e l’ABB
(terzo motivo) contestano al Tribunale di avere respinto i loro motivi diretti a dimostrare che alcuni aspetti del metodo
di calcolo dell’ammontare dell’ammenda indicato dagli orientamenti o quale applicato nella decisione controversa sono contrari
all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e ad alcuni principi generali, in particolare i principi di proporzionalità e di
parità di trattamento, nonché ai diritti della difesa.
235 A tale proposito, il gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e la LR GmbH, in via principale, e la LR A/S, in via subordinata, contestano la
legittimità degli orientamenti, per la ragione che l’illegittimità del metodo di calcolo seguito nella fattispecie sarebbe
inerente a tali orientamenti.
236 La ricevibilità dell’eccezione d’illegittimità sollevata a tal fine dai detti ricorrenti e ammessa dal Tribunale non può essere
contestata.
237 Alla luce degli effetti giuridici che norme di comportamento quali gli orientamenti possono produrre e poiché questi comportano
disposizioni di portata generale la cui avvenuta applicazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa è pacifica,
come è stato rilevato ai punti 209-214 della presente sentenza, è infatti giocoforza constatare che esiste un nesso diretto
tra questa decisione e gli orientamenti.
a) Sui motivi relativi ad una violazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 nella determinazione, nella decisione controversa,
dell’ammontare delle ammende secondo il metodo di calcolo previsto dagli orientamenti
238 [OSCURATO:PERSONA], il gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], la LR A/S, la LR GmbH e l’ABB sostengono che il Tribunale ha commesso un errore
di diritto statuendo che il metodo di calcolo delle ammende, quale applicato nella decisione controversa, non viola l’art. 15,
n. 2, del regolamento n. 17.
239 Il gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], la LR A/S e la LR GmbH ne deducono che la [OSCURATO:PERSONA] non era competente ad adottare gli orientamenti.
240 In via preliminare, occorre ricordare, innanzi tutto, che, ai sensi della giurisprudenza della Corte, per determinare l’importo
delle ammende, si deve tener conto della durata e di tutti i fattori che possono incidere ai fini della valutazione della
gravità delle infrazioni (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 129).
241 La gravità delle infrazioni dev’essere accertata in funzione di un gran numero di elementi, quali le circostanze proprie del
caso di specie, il contesto in cui questo si inserisce e l’efficacia dissuasiva delle ammende, e ciò senza che a tal fine
sia stato redatto un elenco vincolante o esaustivo di criteri da tenere in considerazione (v., in particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 465).
242 Tra i fattori che possono entrare nella valutazione della gravità dell’infrazione figurano il comportamento di ciascuna impresa,
la parte svolta da ciascuna di esse nel porre in essere le pratiche concordate, il vantaggio che esse hanno potuto trarre
da tali pratiche, le loro dimensioni e il valore delle merci in questione nonché la minaccia che infrazioni di questo tipo
costituiscono per gli scopi della Comunità (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 129).
243 Ne consegue, da un lato, che, per determinare l’ammenda, si può tener conto tanto del fatturato complessivo dell’impresa,
che costituisce un’indicazione, sia pure approssimativa e imperfetta, delle dimensioni e della potenza economica dell’impresa
stessa, quanto della frazione di tale fatturato riferibile alle merci oggetto dell’infrazione, che è quindi atta a fornire
un’indicazione della sua gravità; dall’altro, che non si deve attribuire né all’uno né all’altro di questi dati un peso eccessivo
rispetto agli altri criteri di valutazione e, quindi, che la determinazione dell’ammenda adeguata non può essere il risultato
di un semplice calcolo basato sul fatturato complessivo. Ciò è particolarmente vero qualora le merci in questione costituiscano
solo una piccola parte di tale fatturato (v. sentenze [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 121, e 9
novembre 1983, causa 322/81, Michelin/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3461, punto 111).
244 Occorre ricordare, in secondo luogo, che nell’ambito di un ricorso d’impugnazione il controllo della Corte è volto, da un
lato, a verificare se il Tribunale abbia preso in considerazione in maniera giuridicamente corretta tutti i fattori essenziali
per valutare la gravità di un determinato comportamento alla luce degli artt. 85 del Trattato e 15 del regolamento n. 17 e,
dall’altro, ad accertare se il Tribunale abbia risolto esaurientemente le questioni poste dal complesso degli argomenti invocati
dal ricorrente e diretti alla revoca o alla riduzione dell’ammenda (v., in particolare, sentenze Baustahlgewebe/[OSCURATO:PERSONA],
citata, punto 128, e 29 aprile 2004, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], causa C-359/01, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4933, punto 47).
245 Invece, in merito al carattere asseritamente sproporzionato dell’ammenda, si deve osservare che non spetta alla Corte, quando
si pronuncia su questioni di diritto nell’ambito di un ricorso d’impugnazione, sostituire, per motivi di equità, la sua valutazione
a quella del Tribunale che statuisce, nell’esercizio della sua competenza anche di merito, sull’ammontare delle ammende inflitte
ad imprese che hanno violato il diritto comunitario (v., in particolare, citate sentenze Baustahlgewebe/[OSCURATO:PERSONA], punto
129, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 48).
246 Ne consegue che un motivo che abbia ad oggetto un riesame generale delle ammende dev’essere dichiarato irricevibile (v. citate
sentenze Baustahlgewebe/[OSCURATO:PERSONA], punto 129, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 49).
247 [OSCURATO:PERSONA], il gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], la LR A/S, LR GmbH e l’ABB sostengono, innanzi tutto, che il metodo di calcolo
applicato nella fattispecie, laddove esso consiste nel prendere come punto di partenza gli importi di base definiti dagli
orientamenti e non determinati a seconda del fatturato rilevante, è contrario all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, quale
intepretato dalla Corte.
248 Si tratterebbe di un metodo di calcolo meccanico che non tiene conto o, comunque non sufficientemente, del fatturato rilevante
e dell’esigenza di una modulazione individuale delle ammende per ciascuna impresa coinvolta.
249 Su tale fondamento, il gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], la LR A/S e la LR GmbH sostengono che, adottando negli orientamenti un siffatto
metodo di calcolo, la [OSCURATO:PERSONA] ha superato i limiti del suo potere discrezionale attribuitole dal regolamento n. 17, cosicché
tali orientamenti sarebbero illegittimi data l’incompetenza di tale istituzione.
250 Orbene, dall’analisi approfondita del contenuto degli orientamenti, quale effettuata, in particolare, ai punti 223-232 della
sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA], emerge che, come enunciato peraltro dal punto 1, primo comma, degli stessi, l’importo
di base per il calcolo delle ammende è determinato in funzione della gravità e della durata dell’infrazione, ossia i soli
criteri indicati dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, e quindi conformemente al contesto normativo delle sanzioni quale
definito da tale disposizione.
251 Come emerge in particolare dai punti 225-230 della detta sentenza impugnata, il Tribunale ha fondato tale conclusione sulla
seguente analisi degli orientamenti:
«225 Secondo gli orientamenti, la [OSCURATO:PERSONA] prende come importo di base, per il calcolo delle ammende, un importo determinato
in funzione della gravità dell’infrazione (…). Per valutare la gravità dell’infrazione occorre prenderne in considerazione
la natura, l’impatto concreto sul mercato quando sia misurabile e l’estensione del mercato geografico rilevante (punto 1 A,
primo capoverso). In tale contesto, le infrazioni sono classificate in tre categorie, vale a dire le “infrazioni poco gravi”,
per le quali l’ammontare delle ammende applicabili è compreso tra ECU 1 000 e 1 milione, le “infrazioni gravi”, per le quali
l’ammontare delle ammende applicabili può variare da ECU 1 milione a ECU 20 milioni e le “infrazioni molto gravi” per le quali
l’ammontare delle ammende applicabili supera ECU 20 milioni (punto 1 A, secondo capoverso, dal primo al terzo trattino). Nell’ambito
di ciascuna di tali categorie, ed in particolare per le categorie di infrazioni “gravi” e “molto gravi”, la forcella di sanzioni
previste consente di differenziare il trattamento da riservare alle imprese in funzione della natura delle infrazioni commesse
(punto 1 A, terzo capoverso). È necessario, inoltre, valutare in che misura gli autori dell’infrazione abbiano l’effettiva
capacità economica di arrecare un danno consistente agli altri operatori, in particolare ai consumatori, e fissare l’ammontare
dell’ammenda ad un livello tale da garantirle un carattere sufficientemente dissuasivo (punto 1 A, quarto capoverso).
226 Si può, inoltre, tenere conto del fatto che le imprese di grandi dimensioni dispongono quasi sempre di infrastrutture sufficienti
per possedere conoscenze giuridico-economiche che consentono loro di essere maggiormente consapevoli del carattere di infrazione
del loro comportamento e delle conseguenze che ne derivano sotto il profilo del diritto della concorrenza (punto 1 A, quinto
capoverso).
227 Nell’ambito di ciascuna delle tre categorie predette, può essere opportuno ponderare, in certi casi, l’importo determinato,
in modo da tenere conto del peso specifico e dunque dell’impatto reale sulla concorrenza del comportamento configurante infrazione
di ciascuna impresa, in particolare qualora esista una disparità considerevole nella dimensione delle imprese che commettono
il medesimo tipo di infrazione e di adattare conseguentemente l’importo di base generale secondo le caratteristiche specifiche
di ciascuna impresa (…) (punto 1 A, sesto capoverso).
228 Quanto al fattore relativo alla durata dell’infrazione, gli orientamenti stabiliscono una distinzione tra le infrazioni di
breve durata (in generale per periodi inferiori a un anno) per le quali l’importo stabilito per la gravità non dovrebbe essere
maggiorato, le infrazioni di media durata (in generale per periodi da uno a cinque anni), per le quali tale [maggiorazione]
può raggiungere il 50%, e le infrazioni di lunga durata (in generale per periodi superiori a cinque anni), per le quali tale
importo può essere maggiorato per ciascun anno del 10% (punto 1 B, primo capoverso, dal primo al terzo trattino).
229 In seguito, gli orientamenti riportano, a titolo di esempio, un elenco di circostanze aggravanti e attenuanti che possono
essere prese in considerazione per aumentare o diminuire l’importo di base riferendosi poi alla comunicazione [sulla cooperazione].
230 Come osservazione generale, si precisa che l’ammenda calcolata secondo lo schema di cui sopra (importo di base più o meno
le percentuali di maggiorazione e riduzione) non può in alcun caso superare il 10% del volume d’affari mondiale delle imprese,
come previsto dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 [punto 5, lett. a)]. Inoltre gli orientamenti prevedono che, dopo
avere effettuato i calcoli di cui sopra, occorrerà prendere in considerazione, secondo le circostanze, taluni elementi obiettivi
quali il contesto economico specifico, il vantaggio economico o finanziario realizzato dagli autori dell’infrazione, le caratteristiche
delle imprese in questione nonché la loro capacità contributiva reale in un contesto sociale particolare, adeguando di conseguenza,
in fine, gli importi delle ammende [punto 5, lett. b)]».
252 Il Tribunale ne ha potuto dedurre, senza incorrere in un errore di diritto, che la [OSCURATO:PERSONA], esponendo, nei suoi orientamenti,
il metodo che essa intendeva applicare per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento
n. 17, è rimasta nell’ambito normativo costituito da tale disposizione e non ha assolutamente superato i limiti del potere
discrezionale attribuitole dal legislatore, come indicato ai punti 432 della sentenza impugnata HFB e a./[OSCURATO:PERSONA] e 277
della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA].
253 È quindi a ragione che, su tale punto, il Tribunale ha respinto le eccezioni d’illegittimità sollevate contro gli orientamenti
e relative all’incompetenza della [OSCURATO:PERSONA] per la loro adozione.
254 Tale conclusione non è messa in discussione dalla prima censura sollevata dai ricorrenti, ossia che, esponendo, nei suoi orientamenti,
un metodo di calcolo delle ammende che non si basa sul fatturato delle imprese interessate, la [OSCURATO:PERSONA] si è discostata
dall’interpretazione giurisprudenziale dell’art. 15 del regolamento n. 17.
255 Come statuito dal Tribunale, in particolare ai punti 442 della sentenza impugnata HFB e a./[OSCURATO:PERSONA] e 278 della sentenza
impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta, in sede di determinazione dell’ammontare delle ammende in funzione
della gravità e della durata dell’infrazione in questione, ad effettuare il calcolo dell’ammenda a partire dagli importi basati
sul fatturato delle imprese interessate.
256 Come dichiarato dal Tribunale, in particolare ai punti 443 e 444 della sentenza impugnata HFB e a./[OSCURATO:PERSONA] nonché 280
e 281 della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA], tale conclusione si fonda chiaramente sui principi che, ai sensi della
giurisprudenza della Corte, ricordata ai punti 240-243 della presente sentenza, discendono dall’art. 15 del regolamento n. 17.
257 Da tali principi risulta, infatti, che, fatto salvo il rispetto del limite massimo previsto da tale disposizione e che si
riferisce al fatturato complessivo (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 119), la [OSCURATO:PERSONA]
può tenere conto del fatturato dell’impresa in questione al fine di valutare la gravità dell’infrazione nel determinare l’importo
dell’ammenda, ma che non si deve attribuire un’importanza sproporzionata a tale fatturato rispetto ad altri elementi di valutazione.
258 Al riguardo occorre aggiungere, come correttamente sottolineato anche dal Tribunale, in particolare ai punti 447 della sentenza
impugnata HFB e a./[OSCURATO:PERSONA] e 283 della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA], che, sebbene gli orientamenti non prevedano
che le ammende siano calcolate in funzione del fatturato complessivo o del fatturato rilevante, essi non ostano a che tali
dati siano presi in considerazione in sede di determinazione dell’ammenda allo scopo di rispettare i principi generali di
diritto comunitario e qualora le circostanze lo richiedano.
259 A tale proposito, il Tribunale ha così statuito, in particolare ai punti 284 e 285 della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA]:
«284 Infatti, succede che, nell’applicazione degli orientamenti, il fatturato delle imprese interessate possa essere preso in
considerazione al momento della valutazione dell’effettiva capacità economica degli autori dell’infrazione di arrecare un
danno consistente agli altri operatori e della necessità di assicurare all’ammenda un carattere sufficientemente dissuasivo
o al momento della presa in considerazione del fatto che le imprese di grandi dimensioni dispongono quasi sempre di infrastrutture
giuridico-economiche sufficienti che consentono loro di essere maggiormente consapevoli del carattere di infrazione del loro
comportamento e delle conseguenze che ne derivano sotto il profilo del diritto della concorrenza (v. punto 226 supra). Il
fatturato delle imprese interessate può altresì essere considerato al momento della determinazione del peso specifico e quindi
dell’impatto reale sulla concorrenza del comportamento configurante un’infrazione di ciascuna impresa, specie qualora esista
una disparità considerevole nella dimensione delle imprese che commettono il medesimo tipo di infrazione (v. punto 227 supra).
Analogamente, il fatturato delle imprese può dare un’indicazione del vantaggio economico o finanziario realizzato dagli autori
dell’infrazione o di altre caratteristiche proprie a questi ultimi che occorre, a seconda delle circostanze, prendere in considerazione
(v. punto 230 supra).
285 Inoltre, gli orientamenti dispongono che il principio di parità della sanzione per un medesimo comportamento può dar luogo,
in determinate circostanze, all’applicazione di importi differenziati per le imprese interessate, senza che tale differenziazione
derivi da un calcolo rigorosamente aritmetico (punto 1 A, settimo paragrafo)».
260 Al contrario, il metodo di calcolo indicato dagli orientamenti, prevedendo la presa in considerazione di un gran numero di
elementi per determinare la gravità dell’infrazione al fine di fissare l’importo dell’ammenda, tra i quali figurano, in particolare,
gli utili realizzati grazie all’infrazione o il bisogno di garantire l’effetto dissuasivo delle ammende, pare meglio corrispondere
ai principi prescritti dal regolamento n. 17 quali interpretati dalla Corte, in particolare nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], rispetto alla pretesa prassi anteriore della [OSCURATO:PERSONA] invocata dai ricorrenti, nella
quale il fatturato rilevante avrebbe avuto un ruolo preponderante e relativamente meccanico.
261 I ricorrenti non possono quindi sostenere che il metodo di calcolo di cui agli orientamenti, che consiste nel prendere come
punto di partenza gli importi di base non determinati in funzione del fatturato rilevante, è contrario all’art. 15 , n. 2,
del regolamento n. 17 quale interpretato dalla Corte.
262 Come osservato dall’avvocato generale nel paragrafo 73 delle sue conclusioni, la decisione controversa stessa dimostra peraltro
che il metodo di cui agli orientamenti consente di tenere conto del fatturato, in quanto, in tale decisione, la [OSCURATO:PERSONA]
ha suddiviso le ricorrenti in quattro gruppi in funzione delle loro dimensioni e ha, di conseguenza, sostanzialmente differenziato
gli importi di base.
263 Al riguardo, il Tribunale ha rilevato quanto segue ai punti 295-297 della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA]:
«295 Occorre poi rilevare che la [OSCURATO:PERSONA], per tenere conto della diversità nelle dimensioni delle imprese che hanno partecipato
all’infrazione, ha suddiviso le stesse in quattro categorie secondo la loro importanza nel mercato comunitario, procedendo
ad eventuali adattamenti per tenere conto della necessità di garantire un efficace effetto dissuasivo (punto 166, capoversi
secondo-quarto, della motivazione della decisione). Dai punti 168‑183 della motivazione della decisione risulta che alle quattro
categorie sono stati imposti, in ordine d’importanza, per il calcolo delle ammende, importi di base specifici di 20, 10, 5
e 1 milioni di ECU.
296 Quanto alla determinazione degli importi di base per ciascuna categoria, la [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato, a seguito di un quesito
del Tribunale, che tali importi riflettono l’importanza di ciascuna impresa nel settore dei tubi preisolati tenuto conto della
loro dimensione e del loro peso specifico rispetto all’ABB e all’interno dell’intesa. A tal fine, la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto
conto non soltanto dei loro fatturati sul mercato rilevante ma anche dell’importanza relativa che i membri dell’intesa attribuivano
a ciascuno di loro, come risulta dalle quote convenute all’interno dell’intesa, che figurano all’allegato 60 della comunicazione
degli addebiti, e dai risultati ottenuti e previsti nel 1995, che figurano agli allegati 169-171 della comunicazione degli
addebiti.
297 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha aumentato ancora l’importo di base per il calcolo dell’ammenda da imporre all’ABB, fino a ECU 50
milioni, per tenere conto del fatto che si tratta di uno dei maggiori complessi industriali d’Europa (punto 168 della motivazione
della decisione)».
264 È giocoforza constatare che, benché gli orientamenti prevedano un importo di base applicabile che supera la somma di EUR 20
milioni per infrazioni molto gravi quali quella di cui alla fattispecie, tale importo, nella decisione controversa, ha subìto
significativi aggiustamenti per tutte le imprese interessate, conformemente alla procedura seguita dalla [OSCURATO:PERSONA] e quale
ricordata dal Tribunale, come rilevato nel punto precedente della presente sentenza.
265 Infatti, nella decisione controversa, il punto di partenza è stato fissato a EUR 10 milioni per la LR A/S, impresa rientrante
nella seconda categoria, a EUR 5 milioni per la [OSCURATO:PERSONA], il gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e la LR GmbH, imprese rientranti
nella terza categoria, e a EUR 1 milione per la [OSCURATO:PERSONA], impresa rientrante nella quarta categoria. Per quanto riguarda l’ABB,
uno specifico punto di partenza è stato fissato a EUR 50 milioni.
266 Dall’analisi del contenuto degli orientamenti effettuata dal Tribunale deriva, come rilevato al punto 251 della presente sentenza,
che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, non si tratta di un metodo di calcolo aritmetico che non consente una
modulazione individuale delle ammende per ciascuna impresa coinvolta in funzione della gravità relativa della sua partecipazione
all’infrazione.
267 Come rilevato dall’avvocato generale nel paragrafo 75 delle sue conclusioni, tale analisi dimostra, al contrario, che gli
orientamenti contengono vari elementi di flessibilità che consentono alla [OSCURATO:PERSONA] di esercitare il proprio potere discrezionale
in conformità al disposto dell’art. 15 del regolamento n. 17, come interpretato dalla Corte, la cui giurisprudenza è stata
ricordata, al riguardo, ai punti 240-243 della presente sentenza.
268 Come è stato constatato al punto 264 della presente sentenza, il metodo di cui agli orientamenti quale applicato nella decisione
controversa comporta, del resto, aggiustamenti significativi dell’importo delle ammende in funzione delle particolarità di
ciascun operatore, in particolare per quanto riguarda gli importi di base.
269 Laddove i motivi dei ricorrenti devono essere intesi come diretti a criticare il Tribunale per non aver censurato la decisione
controversa a causa di un’insufficiente presa in considerazione del loro fatturato rilevante, essi devono essere respinti.
270 Infatti, alla luce della giurisprudenza della Corte da cui deriva che il fatturato è solo uno dei fattori di cui la [OSCURATO:PERSONA]
può tenere conto nel calcolare l’importo delle ammende, come indicato al punto 243 della presente sentenza, e poiché è pacifico
che, nella decisione controversa, tale fatturato è stato senz’altro preso in considerazione, occorre dichiarare che le sentenze
impugnate non rivelano alcun errore di diritto al riguardo.
271 Nella misura in cui, con tali motivi, i ricorrenti intendono contestare al Tribunale alcuni errori relativi all’accertamento
o alla valutazione di fatti, basta affermare che non è stato provato alcuno snaturamento dei fatti e che dai documenti inseriti
nel fascicolo non emerge nessuna inesattezza materiale relativamente agli accertamenti del Tribunale.
272 [OSCURATO:PERSONA], il gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], la LR A/S e la LR GmbH fanno poi valere che, poiché gli importi di base non
sono determinati in funzione del fatturato rilevante di ciascuna impresa, ma in termini di importi assoluti che si rivelano
particolarmente elevati per quanto riguarda le piccole e medie imprese, il limite del 10% del fatturato complessivo, indicato
dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, è già superato in questa fase iniziale del calcolo per le imprese delle loro dimensioni,
cosicché, in definitiva, in una siffatta situazione l’importo finale dell’ammenda inflitta è calcolato in modo aritmetico
sulla base del solo fatturato complessivo.
273 Ciò porterebbe al risultato che, in un’ipotesi del genere, gli aggiustamenti in funzione della durata dell’infrazione o di
eventuali circostanze aggravanti o attenuanti, essendo effettuati su un importo che si colloca oltre il livello del limite
del 10% del fatturato complessivo, non possono ripercuotersi sull’importo finale dell’ammenda e, pertanto, non sono presi
in considerazione, se non in maniera astratta o teorica.
274 Orbene, l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 richiederebbe che tali elementi siano realmente presi in considerazione al
momento del calcolo dell’ammenda e si ripercuotano concretamente sull’importo finale di quest’ultima.
275 Il gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], la LR A/S e la LR GmbH sostengono infine, su tale fondamento, che, adottando un siffatto metodo di
calcolo negli orientamenti, la [OSCURATO:PERSONA] ha superato i limiti del suo potere discrezionale fondato sul regolamento n. 17,
cosicché gli orientamenti sarebbero illegittimi a causa dell’incompetenza della detta istituzione.
276 Al riguardo occorre constatare che il ragionamento del Tribunale, in particolare ai punti 287-290 della sentenza impugnata
[OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA], che porta al rigetto di tale argomentazione, non è viziato da alcun errore di diritto.
277 È infatti a ragione che il Tribunale ha statuito, in sostanza, che il limite massimo dell’importo dell’ammenda di cui all’art. 15,
n. 2, del regolamento n. 17 deve essere inteso nel senso che l’importo dell’ammenda infine inflitta a un’impresa non può superare
tale limite e che gli orientamenti vanno nella stessa direzione, come emerge dal punto 5, lett. a), di questi ultimi.
278 Come correttamente statuito dal Tribunale, l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 non vieta quindi alla [OSCURATO:PERSONA] di fare
riferimento, nel suo calcolo, ad un importo intermedio che superi questo stesso limite. Esso non osta neppure a che operazioni
di calcolo intermedie che tengano conto della gravità e della durata dell’infrazione siano effettuate su un importo superiore
al detto limite.
279 Se al termine del calcolo si verifica che l’importo finale dell’ammenda deve essere ridotto nella misura in cui esso supera
tale limite massimo, il fatto che alcuni fattori quali la gravità e la durata dell’infrazione non si ripercuotano realmente
sull’importo dell’ammenda inflitta è solo una mera conseguenza dell’adeguamento del detto importo finale a tale limite massimo.
280 Come sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], tale limite massimo è diretto ad evitare che siano inflitte ammende che le imprese, date
le loro dimensioni, quali determinate dal loro fatturato complessivo, ancorché in maniera approssimativa ed imperfetta, non
saranno, prevedibilmente, in grado di saldare (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], citata,
punti 119 e 121).
281 Si tratta quindi di un limite, uniformemente applicabile a tutte le imprese ed articolato in funzione delle dimensioni di
ciascuna di esse, diretto ad evitare ammende di un livello eccessivo e sproporzionato.
282 Tale limite massimo ha quindi uno scopo distinto ed autonomo rispetto a quello dei criteri della gravità e della durata dell’infrazione.
283 Il suo unico effetto consiste nella possibilità che l’importo dell’ammenda calcolato sulla base di tali criteri sia ridotto
fino al livello massimo autorizzato. La sua applicazione implica che l’impresa interessata non paghi l’ammenda che, in linea
di principio, sarebbe dovuta in forza di una valutazione fondata sui detti criteri.
284 Ciò vale tanto più se, come nella fattispecie per la [OSCURATO:PERSONA], il gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], la LR A/S e la LR GmbH, gli
aggiustamenti di cui trattasi sono tali da aumentare ulteriormente l’importo dell’ammenda.
285 Infatti, è giocoforza constatare che, per tali ricorrenti, nessuna circostanza attenuante è stata applicata dalla [OSCURATO:PERSONA]
e che l’importo di base è passibile solo di aggiustamenti verso l’alto a causa dei fattori presi in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA],
ossia la durata dell’infrazione ed alcune circostanze aggravanti.
286 Ne consegue che l’applicazione del limite massimo ha avuto come effetto che tali ricorrenti non hanno subìto le maggiorazioni
che si imporrebbero, in linea di principio, sulla base dei detti fattori aggravanti.
287 Contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla LR A/S, l’applicazione del limite massimo, di cui all’art. 15,
n. 2, del regolamento n. 17, non implica quindi che l’importo dell’ammenda sia stato calcolato sul solo fondamento del fatturato
complessivo dell’impresa.
288 La circostanza che l’importo finale dell’ammenda sia uguale al detto limite massimo non significa che esso sia stato calcolato
sul solo fondamento di tale limite, bensì che tale importo, che andrebbe fissato in linea di principio in base alla gravità
e alla durata dell’infrazione, è stato ridotto fino a concorrenza del detto limite.
289 La LR A/S non può quindi contestare al Tribunale di essersi contraddetto statuendo, da un lato, che, ai sensi della giurisprudenza
della Corte, la valutazione della gravità dell’infrazione in sede di determinazione dell’ammenda non può essere effettuata
sulla base di un solo fattore e, dall’altro, che, nella decisione controversa, è stato possibile fissare gli importi delle
ammende al livello del detto limite massimo.
290 Il gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] sostiene, relativamente al punto 2, quinto trattino, degli orientamenti, che questi ultimi hanno introdotto
una nuova circostanza aggravante, inerente agli utili illeciti che un’impresa ha potuto realizzare grazie all’infrazione.
291 Tale circostanza non sarebbe prevista dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17. Inoltre, vi sarebbe un rischio che il profitto
dell’impresa sia preso in considerazione due volte, poiché di esso si sarebbe già tenuto conto in sede di determinazione della
gravità dell’infrazione. Pertanto, relativamente a tale punto, gli orientamenti sarebbero illegittimi data l’incompetenza
della [OSCURATO:PERSONA] per la loro adozione.
292 Orbene, è a ragione che il Tribunale ha statuito, ai punti 454-456 della sentenza impugnata HFB e a./[OSCURATO:PERSONA], che dalla
giurisprudenza della Corte deriva che il profitto che le imprese hanno potuto trarre dalle loro pratiche fa parte dei fattori
che possono entrare nella valutazione della gravità dell’infrazione e che la presa in considerazione di tale elemento mira
a garantire il carattere dissuasivo dell’ammenda (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] diffusion française e a./[OSCURATO:PERSONA], citata, punto
129).
293 Si tratta quindi chiaramente di un elemento che può essere preso in considerazione conformemente all’art. 15, n. 2, del regolamento
n. 17, indipendentemente dalla sua esplicita menzione negli orientamenti.
294 Questi ultimi stabiliscono che occorre tenere conto, in qualità di circostanza aggravante, della necessità di maggiorare la
sanzione per superare gli utili illeciti realizzati grazie all’infrazione, quando la stima di tali utili sia obiettivamente
possibile. Come sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], ne consegue che questa circostanza aggravante è diretta a maggiorare l’importo
di base se una valutazione obiettiva di tali utili illeciti consente di constatare che il livello dell’importo di base è insufficiente
a neutralizzare il profitto che un’impresa trae dall’infrazione.
295 Date queste circostanze, gli orientamenti non comportano un rischio che il profitto venga preso in considerazione due volte.
296 Ne deriva che i motivi dedotti devono essere respinti.
b) Sui motivi relativi ad una violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento in sede di determinazione,
nella decisione controversa, dell’importo delle ammende secondo il metodo di calcolo previsto dagli orientamenti
297 [OSCURATO:PERSONA], il gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la LR A/S, la [OSCURATO:PERSONA] e la LR GmbH contestano al Tribunale di aver
respinto i loro motivi relativi ad una violazione dei principi di proporzionalità e, eventualmente, di parità di trattamento
in sede di determinazione, nella decisione controversa, dell’importo delle ammende secondo il metodo di calcolo previsto dagli
orientamenti.
298 Tali ricorrenti sostengono, in sostanza, che, in base al metodo previsto dagli orientamenti, gli importi di base non sono
determinati in funzione del fatturato rilevante, bensì in termini di importi forfetari fissati a livelli particolarmente elevati
per imprese delle loro dimensioni, ossia piccole e medie imprese, definite nella decisione controversa come imprese rientranti
nella seconda e nella terza categoria.
299 Ne deriverebbe che, per quanto riguarda siffatte imprese, il limite massimo del 10% del fatturato complessivo di cui all’art. 15,
n. 2, del regolamento n. 17 è già ampiamente superato in tale fase iniziale del calcolo, dimodoché, a prescindere da un’eventuale
riduzione a titolo della comunicazione sulla cooperazione, le ammende che sono state loro inflitte sono effettivamente fissate
al livello del detto limite massimo e corrispondono quindi all’importo massimo dell’ammenda.
300 Tale livello delle ammende inflitte ai ricorrenti in questione comporterebbe una disparità di trattamento ed una violazione
del principio di proporzionalità che sarebbero particolarmente manifeste alla luce di un confronto dello stesso con quello
dell’ammenda inflitta all’ABB, la sola impresa multinazionale attiva nel settore del teleriscaldamento e capofila indiscussa
dell’intesa, in quanto quest’ultimo importo rappresenterebbe solo una percentuale assai bassa del fatturato complessivo dell’ABB
prima della riduzione in forza della comunicazione sulla cooperazione, ossia lo 0,36%.
301 Occorre innanzi tutto dichiarare irricevibile il motivo dedotto dalla LR A/S, diretto a provare la violazione dei principi
di proporzionalità e di parità di trattamento, violazione che deriverebbe dall’imposizione dell’importo massimo dell’ammenda
a tale ricorrente nonostante le seguenti circostanze attenuanti, che essa considera pacifiche:
– essa non è la capofila dell’intesa;
– essa ha subìto una considerevole pressione da parte dell’ABB, impresa assai più potente di essa. L’infrazione contestata alla
LR A/S è inoltre assai meno grave di quella contestata all’ABB;
– la LR A/S, avendo realizzato solo il 36,8% del suo fatturato sul mercato del prodotto in questione, non è un’impresa specializzata
in un solo prodotto;
– l’intesa è stata inizialmente limitata alla [OSCURATO:PERSONA] e ha acquisito una portata comunitaria solo per un periodo relativamente
breve;
− non vi è alcuna prova del profitto che la LR A/S avrebbe tratto dalle infrazioni;
– vi sono altre circostanze attenuanti.
302 Così formulato, tale motivo ha per oggetto un riesame generale dell’ammenda inflitta alla LR A/S e, in tal senso, esso è irricevibile
in sede di impugnazione, ai sensi della giurisprudenza ricordata ai punti 245 e 246 della presente sentenza.
303 Occorre anche ricordare che, nell’ambito di un ricorso d’impugnazione, il controllo della Corte è volto, da un lato, a verificare
se il Tribunale abbia preso in considerazione in maniera giuridicamente corretta tutti i fattori essenziali per valutare la
gravità di un determinato comportamento alla luce degli artt. 85 del Trattato e 15 del regolamento n. 17 e, dall’altro, ad
accertare se il Tribunale abbia risolto esaurientemente le questioni poste dal complesso degli argomenti invocati dalla ricorrente
e diretti alla revoca o alla riduzione dell’ammenda, come già affermato al punto 244 della presente sentenza.
304 Orbene, ai punti 198-210 della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], 292-301 della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA]
e 299-305 della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha potuto dichiarare, senza commettere alcun errore
censurabile in sede di impugnazione, che non è possibile ritenere che il livello dell’ammenda inflitta ai ricorrenti rientranti
nella seconda e nella terza categoria comporti una disparità di trattamento alla luce, in particolare, del livello dell’ammenda
inflitta all’ABB.
305 Il Tribunale ha tratto tale conclusione da un esame particolareggiato del metodo di calcolo delle ammende seguito nella decisione
controversa.
306 Al riguardo, il Tribunale ha affermato che gli importi delle ammende sono stati stabiliti sul fondamento degli importi di
base, essi stessi determinati a partire dall’importo applicabile di EUR 20 milioni indicato negli orientamenti per infrazioni
molto gravi e al quale sono stati apportati aggiustamenti per tutte le imprese interessate, in funzione in particolare delle
loro rispettive dimensioni e della gravità relativa della loro partecipazione all’infrazione.
307 Quindi, l’importo di base è stato fissato a EUR 5 milioni per la [OSCURATO:PERSONA], la LR A/S e la LR GmbH. Il Tribunale ha
anche evidenziato che l’importo di base applicato all’ABB è stato portato a EUR 50 milioni al fine di tenere conto della posizione
di quest’ultima in qualità di uno dei principali gruppi europei nel settore in questione.
308 Inoltre, il Tribunale ha rilevato che l’importo di base adottato per l’ABB, dopo la sua maggiorazione in funzione della durata
dell’infrazione, è stato ancora maggiorato del 50% a titolo di circostanze aggravanti, tra cui quella di essere stata la capofila
dell’intesa.
309 Del resto, si rileva che le percentuali applicate al riguardo per la [OSCURATO:PERSONA], la LR A/S e la LR GmbH sono state
fissate a livelli notevolmente inferiori alla luce dei ruoli rispettivi e meno importanti che tali imprese hanno ricoperto
nell’intesa, così come emerge, in particolare, dal punto 306 della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA].
310 Ai punti 210 della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], 298 della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA] e
304 della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ne ha dedotto, senza commettere alcun errore di diritto,
che, tenuto conto dei fattori rilevanti presi in considerazione, la differenza tra l’importo di base utilizzato per la [OSCURATO:PERSONA], la LR A/S e la LR GmbH, da una parte, e quello utilizzato per l’ABB, dall’altra, è obiettivamente giustificata.
311 La fondatezza di tale conclusione è del resto rinforzata dalle molteplici ponderazioni contenute nella decisione controversa
relativamente alla durata dell’infrazione e alle circostanze aggravanti e che sono notevolmente differenziate a seconda della
gravità della partecipazione di ciascuna impresa interessata all’infrazione in questione.
312 Come correttamente dichiarato dal Tribunale, in particolare ai punti 442 della sentenza impugnata HFB e a./[OSCURATO:PERSONA] e 278
della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA], dai principi ricordati ai punti 240-243 della presente sentenza deriva che
la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta, in sede di determinazione dell’ammontare dell’ammenda in funzione della gravità e della durata
dell’infrazione in questione, ad assicurare, nel caso in cui siano inflitte ammende a diverse imprese coinvolte in una stessa
infrazione, che gli importi finali delle ammende a cui è giunto il suo calcolo per le imprese interessate rendano conto di
ogni differenza tra le stesse imprese in ordine al loro fatturato complessivo o al loro fatturato rilevante.
313 È quindi a ragione che il Tribunale ha respinto l’eccezione d’illegittimità sollevata dal gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] nella parte
in cui essa si fonda sull’illegittimità degli orientamenti a causa della violazione del principio di parità di trattamento,
per il fatto che il metodo di calcolo previsto dagli orientamenti non si basa sul fatturato delle imprese interessate.
314 Il motivo dedotto su tale punto dal gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] non può quindi essere accolto.
315 Il Tribunale, sempre a ragione, ha dedotto dai principi ricordati ai punti 240-243 della presente sentenza che non si può
contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di aver imposto un importo di base che ha condotto a un importo finale dell’ammenda superiore
a quello dell’ammenda inflitta all’ABB, in termini di percentuale del fatturato complessivo.
316 Del resto è essenzialmente sulla base dello stesso ragionamento formulato ai punti 306-310 della presente sentenza che il
Tribunale, ai punti 303 e 304 della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA], ha respinto l’argomento secondo cui la [OSCURATO:PERSONA]
non avrebbe tenuto conto a sufficienza del fatturato rilevante della LR A/S, il che avrebbe avuto l’effetto di infliggere
a tale società un’ammenda discriminatoria rispetto a quelle inflitte alle imprese della terza categoria.
317 Pertanto, il motivo dedotto al riguardo dalla LR A/S, non essendo ricevibile, non può essere accolto.
318 Il motivo relativo ad una pretesa discriminazione rispetto alle imprese della quarta categoria e dedotto dalla detta ricorrente
non è ricevibile nell’ambito della presente impugnazione, in quanto dal ricorso di tale società proposto dinanzi al Tribunale
emerge che un siffatto motivo non è stato dedotto in tale sede.
319 In base allo stesso ragionamento sviluppato ai punti 306-310 della presente sentenza, il Tribunale ha anche potuto statuire,
senza commettere alcun errore di diritto, che le ammende così inflitte non sono sproporzionate.
320 Poiché, nella sua valutazione sulla proporzionalità dell’importo delle ammende, il Tribunale ha preso in considerazione in
maniera giuridicamente corretta tutti i fattori essenziali per valutare la gravità di un determinato comportamento alla luce
degli artt. 85 del Trattato e 15 del regolamento n. 17 e poiché, d’altro canto, non è accertato che il Tribunale non abbia
risolto esaurientemente le questioni poste dal complesso degli argomenti invocati dai ricorrenti e diretti alla revoca o alla
riduzione dell’ammenda, gli argomenti avanzati da questi ultimi diretti a dimostrare che questo o quel fattore sia stato preso
in considerazione solo in misura insufficiente da parte del Tribunale sono irricevibili in sede di impugnazione.
321 [OSCURATO:PERSONA] e la LR GmbH contestano al Tribunale di non aver censurato la decisione controversa per il fatto che
l’applicazione del limite massimo di cui all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 all’importo finale dell’ammenda ha sortito
come risultato che, per alcune imprese tra le quali tali ricorrenti, aggiustamenti all’importo di base, favorevoli a tali
imprese in termini assoluti o relativi, non si sono ripercossi su tale importo finale in quanto essi sono stati effettuati
sull’importo eccedente il limite massimo, mentre, per altre imprese partecipanti alla stessa intesa, siffatti aggiustamenti
hanno effettivamente inciso sull’importo finale dell’ammenda loro inflitta. Un tale risultato sarebbe contrario al principio
di parità di trattamento.
322 Al riguardo, la LR GmbH critica il fatto che la durata relativamente minore dell’infrazione ad essa imputata rispetto ad altre
imprese quali l’ABB non si sia ripercossa sull’importo finale della sua ammenda, mentre, per altre imprese quali la [OSCURATO:PERSONA]
e la [OSCURATO:PERSONA], ciò è invece avvenuto, dimodoché non è stato necessario ridurre l’importo finale della loro ammenda fino a
concorrenza del limite massimo di cui all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, contesta
al Tribunale il fatto che la riduzione della durata dell’infrazione imputata non ha avuto riflessi sull’importo finale della
sua ammenda.
323 Orbene, come deriva dai punti 278-283 della presente sentenza, un risultato del genere non può essere criticato alla luce
del principio di parità di trattamento, essendo esso la mera conseguenza dell’applicazione del detto limite massimo all’importo
finale dell’ammenda, dato che, per tali ricorrenti, si è verificato un superamento del limite massimo in questione.
324 Occorre inoltre esaminare tre censure specifiche relative ad una violazione dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità.
325 Innanzi tutto, nell’ambito del suo primo motivo, la LR A/S contesta al Tribunale di aver respinto, al punto 308 della sentenza
impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA], il suo argomento secondo cui l’ammenda sarebbe sproporzionata, in quanto la [OSCURATO:PERSONA]
non avrebbe tenuto conto della capacità di tale ricorrente di pagare l’ammenda e avrebbe quindi fissato l’importo della stessa
ad un livello che minaccia la sua sopravvivenza.
326 Orbene, tale motivo non può essere accolto.
327 Infatti è a ragione che, in tale punto, il Tribunale ha statuito che la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta, in sede di determinazione
dell’ammontare dell’ammenda, a prendere in considerazione la situazione finanziaria di passività di un’impresa, dal momento
che il riconoscimento di un tale obbligo procurerebbe un vantaggio concorrenziale ingiustificato alle imprese meno idonee
alle condizioni del mercato (v., in tal senso, sentenza 8 novembre 1983, cause riunite 96/82-102/82, 104/82, 105/82, 108/82
e 110/82, IAZ [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3369, punti 54 e 55).
328 Inoltre, con il suo secondo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] addebita al Tribunale di aver dichiarato, ai punti 167, 169 e 170 della sentenza
impugnata [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], che alla [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere contestato di aver maggiorato del 10% l’ammenda inflittale
in base alla durata dell’infrazione addebitatale, ossia di circa quindici mesi, mentre, se tale durata fosse stata di dodici
mesi, essa non sarebbe stata assoggettata ad alcuna maggiorazione a tale titolo.
329 Trattandosi di un’infrazione di media durata ai sensi del punto 1, lett. B, primo comma, secondo trattino, degli orientamenti,
ossia di un’infrazione di durata da uno a cinque anni per la quale la massima maggiorazione può raggiungere il 50%, la maggiorazione,
dovuta a causa dei tre mesi eccedenti il periodo di un anno, per il quale non è previsto alcun importo addizionale, come dispone
il punto 1, lett. B, primo comma, primo trattino, degli stessi orientamenti, avrebbe dovuto essere calcolata in maniera lineare
per ciascun mese di eccedenza. La maggiorazione dovuta sarebbe quindi dell’1,042% al mese, pari al 50% ripartito su quarantotto
mesi, ossia del 3,126% per i tre mesi di eccedenza.
330 Tale approccio lineare si imporrebbe in forza del principio di parità di trattamento secondo il quale le differenze relative
alla durata dell’infrazione tra le imprese partecipanti all’intesa devono riflettersi sull’importo dell’ammenda.
331 Peraltro, lo stesso Tribunale avrebbe così proceduto ai punti 214-216 della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
avendo ridotto l’ammenda dell’1% per ciascun mese in cui, a suo parere, l’infrazione non era stata accertata.
332 Di conseguenza, il Tribunale avrebbe violato il principio di parità di trattamento non applicando questo stesso approccio
nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenza 16 novembre 2000, causa C-280/98 P, Weig/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.
I-9757, punto 63).
333 Tale motivo è infondato.
334 Ai punti 167-171 della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha statuito, in sostanza, che la durata dell’infrazione
imputata alla [OSCURATO:PERSONA] non era sproporzionata per il fatto che, nella decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] non si è fondata
su un tale approccio lineare.
335 Come emerge dai punti 170 e 178 della motivazione della decisione controversa, ai quali fa riferimento il Tribunale nel punto
170 della detta sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto, per tutte le imprese, del fatto che, all’inizio, le intese
erano incomplete e con effetti limitati fuori dal mercato danese, in secondo luogo, che queste ultime sono state sospese dagli
ultimi mesi del 1993 all’inizio del 1994 e, in terzo luogo, che esse hanno raggiunto la forma più evoluta soltanto con il
cartello comunitario costituito nel 1994-1995.
336 Per quanto riguarda l’ampio potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] nel settore della determinazione dell’importo dell’ammenda,
il Tribunale poteva dedurre senza commettere alcun errore di diritto che la maggiorazione a titolo della durata dell’infrazione
applicata alla [OSCURATO:PERSONA] non era viziata da una violazione del principio di parità di trattamento.
337 Relativamente all’argomento dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] ed inerente alla sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], dalla
giurisprudenza della Corte emerge chiaramente che l’esercizio di una competenza anche di merito non può comportare, in sede
di determinazione dell’importo delle ammende, una discriminazione tra le imprese che hanno preso parte ad un accordo in contrasto
con l’art. 85, n. 1, del Trattato e che, se il Tribunale intende discostarsi specificamente, per una di queste imprese, dal
metodo di calcolo seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] e che non ha messo in discussione, è necessario fornire una spiegazione al riguardo
nella sentenza impugnata (v., in particolare, sentenza 18 settembre 2003, causa C-338/00 P, Volkswagen/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].
pag. I-9189, punto 146).
338 Tuttavia, tale principio non è applicabile nella fattispecie, essendo pacifico che l’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] non è stato determinato dal Tribunale nell’esercizio della sua competenza anche di merito, bensì dalla [OSCURATO:PERSONA] nella
decisione controversa.
339 Inoltre, da una lettura combinata dei punti 55 e 215 della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] emerge che il
Tribunale non ha inteso discostarsi dal metodo di calcolo seguito dalla [OSCURATO:PERSONA], ma, al contrario, ha voluto accertarsi
della sussistenza dei tre fattori presi in considerazione da quest’ultima in sede di valutazione della durata dell’infrazione,
come indicato al punto 335 della presente sentenza, nel periodo imputato alla [OSCURATO:PERSONA].
340 Del resto, non è accertato che la situazione della [OSCURATO:PERSONA] sia paragonabile a quella della [OSCURATO:PERSONA], in particolare
considerando che per la prima impresa si tratta di un’infrazione di media durata ai sensi del punto 1, lett. B, degli orientamenti,
ossia da uno a cinque anni, mentre alla seconda è stata addebitata un’infrazione di lunga durata ai sensi della medesima disposizione,
ossia per periodi superiori ai cinque anni.
341 Infine, con il suo quarto motivo, la [OSCURATO:PERSONA] critica i punti 149-157 della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA].
342 A suo parere, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe adottato un rapporto, di per sé adeguato, di cinque a uno come punto di partenza specifico
ai fini del calcolo dell’ammenda per le imprese, rispettivamente, della terza e della quarta categoria.
343 Tuttavia, poiché l’importo di base adottato per le imprese della terza categoria supera già il limite massimo del 10% di cui
all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, tale rapporto avrebbe dovuto essere abbandonato a causa della riduzione di tale
importo fino a concorrenza del limite massimo.
344 Secondo la detta ricorrente, occorrerebbe quindi anche abbassare l’importo di base adottato per le imprese della quarta categoria,
al fine di ripristinare, in tale fase del calcolo, il rapporto di cinque a uno.
345 Tale motivo deve essere respinto.
346 Infatti, è a ragione che il Tribunale ha respinto tale motivo per la ragione, esposta al punto 155 della sentenza impugnata
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], che non si può considerare discriminatoria la circostanza che l’importo di base adottato per
le imprese della terza categoria ha portato ad importi che dovevano essere ridotti, alla luce del limite massimo del 10% del
fatturato di cui all’art. 15 del regolamento n. 17, mentre una siffatta riduzione non è stata necessaria per le imprese della
quarta categoria. Tale disparità di trattamento è infatti solo la conseguenza diretta del limite massimo al quale sono assoggettate
le ammende in forza del detto regolamento, la cui legittimità non è stata messa in discussione e che, evidentemente, si applica
solo nei casi in cui l’importo dell’ammenda prevista avrebbe superato il 10% del fatturato dell’impresa interessata, come
indicato ai punti 278-283 della presente sentenza.
347 Da quanto precede risulta che i motivi dedotti dai ricorrenti relativamente ad una violazione dei principi di proporzionalità
e di parità di trattamento devono essere respinti nel loro insieme.
c) Sui motivi dedotti dal gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] relativamente ad una violazione dei diritti della difesa in sede di valutazione
delle circostanze aggravanti
348 Con la terza parte del suo primo motivo, il gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] addebita al Tribunale di aver commesso un errore di diritto
respingendo, ai punti 474-481 della sentenza impugnata HFB e a./[OSCURATO:PERSONA], l’eccezione d’illegittimità sollevata nei confronti
degli orientamenti e, in particolare, del punto 2, secondo trattino, di questi che prevede una maggiorazione dell’importo
di base «per circostanze aggravanti particolari quali (…) [il] rifiuto di qualunque cooperazione o tentativi di ostruzionismo
durante lo svolgimento dell’inchiesta».
349 A parere di tale ricorrente, gli orientamenti comportano, su tale punto, una violazione dei diritti della difesa e, pertanto,
devono essere dichiarati inapplicabili ad esso, in quanto tale circostanza aggravante si applicherebbe nei casi in cui un’impresa
eserciti i suoi diritti di difesa, in particolare qualora essa rifiuti, conformemente alla giurisprudenza, di fornire informazioni
ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 17, per la ragione che queste contribuirebbero alla sua incriminazione.
350 Tale censura non può essere accolta.
351 Infatti, come ricordato dal Tribunale al punto 475 della sentenza impugnata HFB e a./[OSCURATO:PERSONA], il comportamento dell’impresa
nel corso del procedimento amministrativo può far parte degli elementi di cui si deve tenere conto in sede di fissazione dell’importo
dell’ammenda (v., in particolare, sentenza 16 novembre 2000, causa C-298/98 P, Finnboard/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-10157,
punto 56).
352 Come risulta dal punto 478 della detta sentenza impugnata, il punto 2, secondo trattino, degli orientamenti deve essere inteso
nel senso che ad un’impresa che, contestando la posizione della [OSCURATO:PERSONA], presta soltanto la collaborazione cui è tenuta
in forza del regolamento n. 17 non verrà inflitta, per tale motivo, un’ammenda maggiorata (v. sentenza Finnboard/[OSCURATO:PERSONA],
citata, punto 58).
353 Pertanto, la circostanza aggravante costituita dal rifiuto di qualunque cooperazione o da tentativi di ostruzionismo durante
lo svolgimento dell’inchiesta non è applicabile nel caso del mero esercizio dei diritti della difesa.
354 Inoltre, con la seconda parte del suo terzo motivo, il gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale di avere commesso un errore
di diritto statuendo, ai punti 555-565 della sentenza impugnata HFB e a./[OSCURATO:PERSONA], che il suo diritto fondamentale di difendersi
non è stato violato avendo la [OSCURATO:PERSONA] considerato come circostanza aggravante a suo carico il fatto che esso abbia tentato
di ingannare la detta istituzione sugli effettivi rapporti tra le imprese di tale gruppo.
355 A parere del detto ricorrente, il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] poteva addebitargli di aver
contestato l’esistenza di rapporti disciplinati dal diritto societario e di non aver rivelato rapporti fiduciari strettamente
confidenziali tra le varie società.
356 Così agendo, il gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] avrebbe solo esercitato il suo diritto di difendersi e tali fatti non potevano quindi
essere considerati dalla [OSCURATO:PERSONA] come circostanze aggravanti a suo carico.
357 Tale argomento deriva da una lettura erronea dei punti 556-560 della detta sentenza impugnata.
358 Infatti, in tali punti, il Tribunale ha statuito che, durante il procedimento amministrativo, tale gruppo non si è limitato
a contestare la valutazione dei fatti e la posizione giuridica della [OSCURATO:PERSONA], ma ha fornito a quest’ultima informazioni
incomplete e parzialmente inesatte.
359 Il Tribunale è giunto a tale conclusione al termine di una valutazione, in linea di principio sovrana, degli elementi di prova
sottopostigli e, in particolare, alla luce di un esame delle risposte fornite alle richieste di informazioni nonché delle
osservazioni sulla comunicazione degli addebiti presentate dal gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA].
360 Del resto, contrariamente a quanto suggerito dallo stesso ricorrente, il punto 557 della sentenza impugnata HFB e a./[OSCURATO:PERSONA]
non indica che il Tribunale abbia constatato che la richiesta di informazioni rivolta al ricorrente, ai sensi dell’art. 11
del regolamento n. 17, conteneva un quesito relativo, specificamente, ai rapporti fiduciari tra le imprese del detto gruppo,
rapporti che la [OSCURATO:PERSONA] non doveva e non poteva del resto conoscere.
361 Invece, il Tribunale ha solamente dichiarato che, in risposta ad un quesito più generale, con cui si richiedeva al ricorrente
in questione di specificare tutti gli elementi relativi alle riunioni tenute con le società concorrenti e, in particolare,
per quanto riguarda i partecipanti a tali riunioni, il loro nome, impresa e funzione, tale ricorrente ha fornito alcune informazioni
incomplete e parzialmente inesatte.
362 Su tale punto non esiste quindi manifestamente alcuna contraddizione tra tale constatazione e il fascicolo. Pertanto, il vizio
di procedura dedotto al riguardo dal gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del suo settimo motivo deve essere respinto.
363 Alla luce di quanto precede, i motivi dedotti dal gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e relativi ad una violazione dei diritti della difesa
in sede di valutazione delle circostanze aggravanti devono essere respinti.
d) Sul motivo dedotto dalla LR A/S relativamente all’omessa presa in considerazione di circostanze attenuanti
364 Con il suo terzo motivo, la LR A/S contesta al Tribunale di aver statuito, ai punti 336-346 della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]
1998/[OSCURATO:PERSONA], che la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto legittimamente ritenere che nessuna circostanza attenuante dovesse esserle
riconosciuta.
365 Su tale questione, la LR A/S, innanzi tutto, sostiene che essa avrebbe dovuto beneficiare di una riduzione in base alle seguenti
circostanze attenuanti:
– la sua posizione subalterna rispetto all’ABB, l’operatore più potente ed il solo gruppo multinazionale nel settore del teleriscaldamento
nonché la capofila dell’intesa;
– la pressione economica che l’ABB ha esercitato sulla LR A/S sia per quanto riguarda la partecipazione all’intesa sia relativamente
all’esecuzione delle decisioni adottate dal cartello;
– il fatto che le infrazioni addebitate all’ABB erano assai più serie di quelle imputate alla LR A/S.
366 Orbene, è a ragione che il Tribunale ha in particolare statuito, al punto 338 della detta sentenza impugnata, che le medie
dimensioni di tale ricorrente non possono costituire una circostanza attenuante.
367 Per quanto riguarda, specificamente, la sua posizione rispetto all’ABB, la LR A/S fa valere che, contrariamente a quanto avrebbe
statuito il Tribunale al punto 339 della medesima sentenza impugnata, l’obbligo di determinare l’ammontare dell’ammenda ad
essa inflitta sulla base di tutti i fattori individuali rilevanti necessitava che le pressioni esercitate dall’ABB sulle altre
imprese partecipanti all’intesa, quali la LR A/S, si traducesse in un aggiustamento verso il basso della sua propria ammenda
e non solo in un aggiustamento verso l’alto dell’ammenda dell’ABB.
368 Del resto, quest’ultimo aggiustamento non garantirebbe che l’ammenda rifletta eventuali differenze tra la situazione della
LR A/S e quella delle altre imprese che non hanno subìto pressioni del genere, se non in minima parte, e condurrebbe ad una
discriminazione sistematica di tale ricorrente rispetto a tali imprese.
369 Orbene, non si può rimproverare il Tribunale per avere respinto tale addebito, in quanto la LR A/S avrebbe potuto denunciare
le pressioni di cui essa era oggetto alle competenti autorità ed introdurre presso la [OSCURATO:PERSONA] una denuncia ai sensi dell’art. 3
del regolamento n. 17, piuttosto che partecipare ad un’intesa.
370 Infatti, l’esistenza di siffatte pressioni nulla cambia alla realtà e alla gravità dell’infrazione commessa dalla detta ricorrente.
371 Infine, la LR A/S contesta il punto 345 della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA] in cui il Tribunale avrebbe statuito
che la presentazione da parte di tale ricorrente di un programma di adeguamento non poteva essere qualificata come una circostanza
attenuante che implicava una riduzione dell’ammenda. Il Tribunale avrebbe quindi violato una prassi assai consolidata.
372 Tale argomento non può essere accolto.
373 Infatti il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto statuendo, al punto interessato della detta sentenza, che, se
è certo importante che la LR A/S abbia adottato provvedimenti volti ad impedire che in futuro vengano commesse nuove infrazioni
al diritto comunitario della concorrenza da parte di membri del suo personale, tale circostanza non muta in nulla la realtà
dell’infrazione rilevata nella fattispecie. Il Tribunale ha correttamente dichiarato che, di per sé, tale circostanza non
obbligava la [OSCURATO:PERSONA] a ridurre, a titolo di circostanza attenuante, l’importo dell’ammenda di tale ricorrente.
374 Alla luce di quanto precede, occorre concludere per il rigetto del motivo esaminato.
e) Sui motivi dedotti dal gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e dalla LR A/S relativamente all’omessa o all’insufficiente presa in considerazione
della loro cooperazione nell’ambito del procedimento amministrativo
375 Con la prima parte del suo terzo motivo, il gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale di aver statuito, ai punti 607-623
della sentenza impugnata HFB e a./[OSCURATO:PERSONA], che è a ragione che la [OSCURATO:PERSONA] gli ha negato il beneficio di una riduzione
dell’ammenda a titolo della comunicazione sulla cooperazione e che, pertanto, tale istituzione non ha violato l’art. 15, n. 2,
del regolamento n. 17 al riguardo.
376 A tale proposito, il gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale, innanzi tutto, di aver statuito, ai punti 609 e 610 della
detta sentenza impugnata, che è a ragione che la [OSCURATO:PERSONA] gli ha negato il beneficio di una riduzione ai sensi del punto
3, sesto trattino, degli orientamenti, per la ragione che una tale riduzione presuppone che si tratti di un’infrazione che
non rientra nell’ambito di applicazione della comunicazione sulla cooperazione, mentre un’intesa paragonabile a quella di
cui alla fattispecie ricade chiaramente nel detto settore, quale descritto dal capitolo A, punto 1, di tale comunicazione.
377 La lettera del capitolo A, punto 1, non disporrebbe che tale comunicazione si applichi esclusivamente a siffatte infrazioni.
378 Dalla comunicazione sulla cooperazione non deriverebbe nemmeno che la [OSCURATO:PERSONA] possa tenere conto di confessioni o di una
cooperazione parziali solo sulla base di tale comunicazione. Un’interpretazione così restrittiva sarebbe ad ogni modo contraria
all’art. 6 della CEDU e al principio di presunzione d’innocenza quale principio generale del diritto comunitario.
379 L’argomento del gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] al riguardo procede da un’interpretazione erronea dei punti 609 e 610 della stessa sentenza
impugnata.
380 Infatti, sulla base di un’interpretazione del punto 3, sesto trattino, degli orientamenti che non rivela peraltro alcun errore
di diritto, il Tribunale si è limitato a constatare che la specifica circostanza attenuante ivi prevista si applica solo alle
infrazioni che non ricadano nel campo di applicazione della comunicazione sulla cooperazione.
381 Orbene, è innegabile, come affermato dal Tribunale, che nella fattispecie si tratta di un’intesa e, di conseguenza, di un’infrazione
che rientra nel campo di applicazione della detta comunicazione.
382 Pertanto, è a ragione che il Tribunale ha concluso che non si può contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver tenuto conto della
cooperazione di tale ricorrente a titolo della detta circostanza attenuante.
383 Il gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] sostiene, inoltre, che l’ultima frase del punto 615 della detta sentenza impugnata è inficiata da
un vizio di procedura in quanto dal fascicolo emergerebbe che, nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti, tutte
le società appartenenti a tale gruppo avrebbero ammesso di aver partecipato all’intesa su scala comunitaria tra la fine dell’anno
1994 e l’inizio dell’anno 1996.
384 Con tale censura, il detto ricorrente addebita essenzialmente al Tribunale di aver statuito che la contestazione della loro
partecipazione all’intesa, formulata dalle società interessate del detto gruppo nelle loro osservazioni sulla comunicazione
degli addebiti, non era limitata al periodo antecedente all’ottobre 1994, ma valeva per tutta la durata dell’infrazione imputata.
385 Orbene, l’argomento sviluppato al riguardo dal gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla Corte non consente assolutamente di stabilire
che, al riguardo, il Tribunale abbia travisato la portata della risposta alla comunicazione degli addebiti interpretandola
nel senso che, in tale documento, le società interessate di tale gruppo hanno contestato la loro partecipazione all’intesa
per tutta la durata della stessa.
386 Dai documenti inseriti nel fascicolo non emerge quindi che gli accertamenti del Tribunale siano viziati sotto tale aspetto
da un’inesattezza materiale.
387 Il gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] fa valere, infine, che, contrariamente a quanto avrebbe statuito il Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] era
obbligata, ai sensi del capitolo D della comunicazione sulla cooperazione, ad accordargli una significativa riduzione dell’ammenda.
388 A differenza dei capitoli B e C di tale comunicazione, l’ottenimento di una riduzione ai sensi del detto capitolo D non richiederebbe
una cooperazione permanente e totale, ma sarebbe subordinata alla sola condizione della trasmissione, prima dell’invio di
una comunicazione degli addebiti, di alcune informazioni o di alcuni documenti o altri elementi probatori che contribuiscano
a confermare la sussistenza dell’infrazione.
389 Orbene, sia il Tribunale, al punto 617 della sentenza impugnata HFB e a./[OSCURATO:PERSONA], sia la [OSCURATO:PERSONA], in udienza e ai
punti 110 e 180 della motivazione della decisione controversa, avrebbero riconosciuto che la cooperazione e le confessioni
dei ricorrenti, anche se solo parziali, soddisfacevano in linea di principio i requisiti per l’applicazione del capitolo D,
punto 2, primo trattino, della comunicazione sulla cooperazione.
390 Secondo il gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], il beneficio di tale riduzione non poteva essergli negato a causa dell’esistenza di circostanze
aggravanti o per il fatto di essersi astenuto dal rivelare alla [OSCURATO:PERSONA] alcune circostanze, in sede di esercizio dei suoi
diritti della difesa, e di aver trasmesso a quest’ultima informazioni erronee o di aver contestato alcuni fatti.
391 Tale censura deve essere respinta.
392 Certamente, come rilevato dal detto ricorrente, dal punto 617 della sentenza impugnata HFB e a./[OSCURATO:PERSONA] risulta che il
Tribunale gli ha riconosciuto una cooperazione, ancorché non determinante, e alcune confessioni, ancorché parziali.
393 Tuttavia è a ragione e senza aver commesso alcun errore di diritto censurabile in sede di impugnazione che il Tribunale ha
statuito che tali elementi di informazione forniti dal detto ricorrente e idonei, in linea di principio, a rientrare in situazioni
che consentirebbero una riduzione dell’ammenda ai sensi del capitolo D, punto 2, della comunicazione sulla cooperazione, non
avrebbero necessariamente dovuto condurre la [OSCURATO:PERSONA] a riconoscere a tale ricorrente una riduzione in forza di tale comunicazione.
394 Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un potere discrezionale al riguardo, come risulta dalla stessa formulazione del detto punto
2 e, in particolare, dalle parole introduttive «Ciò può verificarsi in particolare (…)».
395 Inoltre, e soprattutto, una riduzione sulla base della comunicazione sulla cooperazione è giustificabile solo ove le informazioni
fornite e, più in generale, il comportamento dell’impresa interessata potessero essere considerati, al riguardo, una prova
di un’effettiva cooperazione da parte della stessa.
396 Infatti, come risulta dalla stessa nozione di cooperazione, quale evidenziata nel testo della comunicazione sulla cooperazione,
e in particolare nell’introduzione e nel capitolo D, punto 1, di tale comunicazione, solo quando il comportamento dell’impresa
interessata testimonia un siffatto spirito di cooperazione può essere accordata una riduzione sulla base della detta comunicazione.
397 Orbene, come dichiarato dal Tribunale ai punti 618 e 622 della detta sentenza impugnata, nella fattispecie, il gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
avendo fornito informazioni incomplete e parzialmente inesatte, non potrebbe far valere un siffatto comportamento.
398 Contrariamente a quanto sostenuto dal detto ricorrente, il Tribunale non ha quindi violato un presunto principio di diritto
penale secondo il quale qualsiasi confessione, ancorché parziale, deve imperativamente dare luogo ad una riduzione dell’ammenda
né, del resto, i diritti della difesa o il principio del non bis in idem.
399 Trattandosi di una riduzione dell’ammenda il cui scopo consiste nel ricompensare un’impresa per un contributo dato nel corso
del procedimento amministrativo che ha permesso alla [OSCURATO:PERSONA] di accertare un’infrazione con meno difficoltà e, eventualmente,
di porvi fine, sarebbe assurdo, come sostiene tale istituzione, obbligarla ad accordare una tale riduzione se il contributo
in questione non consente di raggiungere tale scopo, ma, al contrario, lo ha perfino ostacolato.
400 Come è già stato statuito ai punti 358-362 della presente sentenza, il gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], in una situazione quale quella
di cui alla fattispecie, non può sostenere che i suoi diritti della difesa siano stati violati.
401 Tale ricorrente, infatti, non è stato obbligato a procedere ad alcuna cooperazione o a una confessione. Inoltre, i diritti
della difesa non implicano un diritto a poter comunicare informazioni incomplete e parzialmente inesatte.
402 Non può essere accolto neppure l’argomento relativo ad una violazione del principio del non bis in idem, se fondato sulla
circostanza che il comportamento in questione è già stato preso in considerazione quale circostanza aggravante.
403 Il fatto di non ricompensare un’impresa per una cooperazione che non ha consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di accertare un’infrazione
con meno difficoltà e, eventualmente, di porvi fine non può essere qualificato come una sanzione che si aggiungerebbe alla
penalità derivante dal riconoscimento di una circostanza aggravante.
404 Con il suo quarto motivo, la LR A/S fa valere che i punti 359-370 della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA] sono viziati
da un errore di diritto in quanto il Tribunale ha ivi approvato il livello della riduzione dell’ammenda accordata dalla [OSCURATO:PERSONA],
a titolo di cooperazione di tale ricorrente nel corso del procedimento amministrativo, ossia del 30%, mentre, a parere della
detta ricorrente, essa aveva diritto, a tale titolo, ad una riduzione maggiore.
405 In primo luogo, come è già stato statuito ai punti 191-196 della presente sentenza in risposta al secondo motivo della stessa
ricorrente, quest’ultima non poteva fondare alcun legittimo affidamento sull’asserita prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA],
che sarebbe esistita all’epoca in cui si è materializzata la sua cooperazione e che, nella fattispecie, sarebbe stata più
vantaggiosa della comunicazione sulla cooperazione.
406 Pertanto, il quarto motivo dedotto dalla LR A/S, nella parte in cui è diretto a contestare su un tale fondamento i punti 361
e 366 della detta sentenza impugnata, deve essere respinto.
407 Tale ricorrente sostiene, in secondo luogo, che una riduzione maggiore le doveva essere accordata per il fatto che essa è
stata la prima impresa a cooperare con la [OSCURATO:PERSONA], il che avrebbe indotto altre imprese a fare lo stesso.
408 Al riguardo, basta constatare che, ai punti 363-365 della detta sentenza impugnata, il Tribunale ha statuito, al termine di
una valutazione discrezionale di elementi di fatto, che l’ammontare della riduzione accordata alla LR A/S a titolo della sua
cooperazione era adeguato, soprattutto in quanto dalla decisione controversa risulta che la [OSCURATO:PERSONA] non era disponibile
ad accordare una riduzione dell’ammenda del 50% alle imprese che non le avevano trasmesso informazioni prima del ricevimento
di una richiesta d’informazioni e che è pacifico che la stessa ricorrente ha inviato documenti a tale istituzione solo dopo
aver ricevuto da quest’ultima una richiesta in tal senso.
409 In terzo luogo, la LR A/S contesta al Tribunale di aver respinto, al punto 368 della stessa sentenza, il suo argomento secondo
cui essa aveva diritto ad un’esenzione dall’ammenda per il periodo posteriore agli accertamenti, poiché essa era stata la
prima impresa ad aver rivelato che l’intesa era proseguita dopo gli accertamenti della [OSCURATO:PERSONA].
410 Il motivo esposto dal Tribunale al detto punto 368, secondo cui l’infrazione, e quindi la riduzione, deve essere considerata
nel suo insieme in sede di valutazione della cooperazione, non sarebbe determinante e non osterebbe alla concessione di tale
maggiore riduzione.
411 Al riguardo, il Tribunale ha statuito, senza commettere alcun errore di diritto censurabile in sede di impugnazione, che la
prosecuzione dell’intesa, in particolare dopo gli accertamenti effettuati, costituiva un aspetto indissociabile dall’infrazione
e che quest’ultima ha potuto essere considerata, in occasione dell’applicazione della comunicazione sulla cooperazione, soltanto
nel suo insieme.
412 Per quanto riguarda l’ammontare della riduzione, contestata dalla LR A/S, il ragionamento svolto dal Tribunale al punto 368
della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA] e fondato sulla comunicazione sulla cooperazione non è viziato da alcun errore
di diritto relativo all’interpretazione della detta comunicazione. Pertanto, tale censura non può essere accolta.
413 La LR A/S fa valere, in quarto luogo, che il Tribunale, statuendo ai punti 240-245 della sentenza impugnata ABB [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], che l’ABB doveva poter beneficiare di una riduzione dell’importo dell’ammenda superiore al 30% a causa
della circostanza che tale ricorrente, diversamente, in particolare, da essa, non ha contestato i principali fatti materiali
dopo la ricezione della comunicazione degli addebiti, ha sanzionato la LR A/S per il mero esercizio dei suoi diritti di difesa.
Pertanto, il Tribunale avrebbe violato alcuni principi fondamentali sanciti, in particolare, dall’art. 6 della CEDU e, inoltre,
le avrebbe riservato un trattamento discriminatorio.
414 Orbene, dal punto 243 della sentenza impugnata ABB [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] risulta che il Tribunale, facendo riferimento
ai punti 26, secondo comma, e 27, quinto comma, della motivazione della decisione controversa, ha constatato che, contrariamente
all’ABB, la LR A/S ha asserito che, prima del 1994, l’intesa era limitata al mercato danese e che, inoltre, non vi era stata
un’intesa continuata. Inoltre, essa ha negato di aver partecipato ad azioni dirette ad estromettere dal mercato la Powerpipe
o di avere attuato tali sanzioni.
415 In tale contesto, al Tribunale non può essere contestato alcun trattamento discriminatorio della LR A/S rispetto all’ABB.
416 Contrariamente a quanto sostenuto dalla LR A/S, questa non si trova penalizzata rispetto all’ABB per il semplice fatto di
aver esercitato i suoi diritti di difesa.
417 Infatti, nella fattispecie, l’ABB, contrariamente alle altre imprese quali la LR A/S, ha scelto di rinunciare al diritto di
contestare i principali fatti descritti dalla [OSCURATO:PERSONA] nonché le conclusioni di quest’ultima e, al riguardo, ha pienamente
cooperato con tale istituzione al fine di poter beneficiare di una riduzione supplementare dell’importo dell’ammenda.
418 Si tratta quindi di una scelta liberamente operata dall’ABB, a fronte della quale la [OSCURATO:PERSONA] ha concesso a tale società
un trattamento favorevole.
419 Orbene, tale possibilità era parimenti accessibile alla LR A/S. Da ciò non deriva che, non accordando una riduzione supplementare
alla LR A/S, per la ragione che essa aveva deciso di non seguire questa strada, tale impresa sarebbe stata costretta a testimoniare
sotto la minaccia di una sanzione in violazione dell’art. 6 della CEDU o sarebbe stata penalizzata a causa del semplice esercizio
dei suoi diritti di difesa.
420 Alla luce di quanto precede, il quarto motivo dedotto dalla LR A/S deve essere respinto nel suo insieme.
D – Sui motivi relativi al diritto di essere sentito e all’obbligo di motivazione
1. Sui motivi relativi ad una violazione del diritto di essere sentito
421 Con i loro rispettivi motivi, la [OSCURATO:PERSONA] (terzo motivo), il gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (primi due motivi), la [OSCURATO:PERSONA]
(quarto motivo), la [OSCURATO:PERSONA] (terzo motivo) e la LR GmbH (quarto motivo) contestano al Tribunale di avere respinto i loro motivi
relativi ad una violazione del diritto di essere sentiti per il fatto che, nel corso del procedimento amministrativo e in
particolare in risposta alla comunicazione degli addebiti, essi non avrebbero potuto esporre il loro punto di vista sulla
questione dell’applicazione asseritamente retroattiva degli orientamenti alla fattispecie, per il fatto che la [OSCURATO:PERSONA],
in nessun momento del procedimento amministrativo, avrebbe dichiarato la sua intenzione di applicare questi ultimi.
422 Innanzi tutto, occorre constatare, come sostenuto correttamente dalla [OSCURATO:PERSONA], che il motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA]
a tal fine non è stato sollevato dinanzi al Tribunale e costituisce quindi un motivo nuovo e, pertanto, irricevibile in sede
di impugnazione.
423 Nella sua replica, tale ricorrente sostiene in sostanza che non si tratta di un motivo nuovo, dato che esso potrebbe essere
implicitamente dedotto dai motivi e dagli argomenti da essa sviluppati dinanzi al Tribunale relativamente alla determinazione
dell’ammenda.
424 Tuttavia, dal fascicolo risulta che il motivo relativo al diritto di essere sentita non è stato sollevato dalla detta ricorrente
a sostegno di uno degli altri motivi da essa dedotti in primo grado, né all’interno del ricorso né nella memoria di replica
presentati dinanzi al Tribunale.
425 Inoltre, è giocoforza constatare che, al riguardo, il ricorso d’impugnazione non indica e non consente, del resto, di individuare
i punti o le parti contestati della sentenza impugnata di cui trattasi.
426 Orbene, occorre ricordare che, in base ad una costante giurisprudenza, dagli artt. 168 A del Trattato CE (divenuto art. 225
CE), 51, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia e 112, n. 1, primo comma, lett. c), del regolamento di procedura
della Corte emerge che il ricorso avverso una sentenza del Tribunale deve indicare in modo preciso gli elementi contestati
della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda,
pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo in questione (v., in particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA]
e a./[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 497 e giurisprudenza ivi citata).
427 Per quanto riguarda i motivi dedotti al riguardo dal gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla LR GmbH, fatti
salvi alcuni aspetti specifici a tali ricorrenti che saranno trattati in un secondo tempo in quanto oggetto di censura nella
presente impugnazione, il Tribunale li ha essenzialmente respinti per gli stessi motivi, ai punti 310-322 della sentenza impugnata
HFB e a./[OSCURATO:PERSONA], 75-89 della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], 82-98 della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
e 192-206 della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA].
428 In tali sentenze impugnate, il Tribunale ha, innanzi tutto, opportunamente ricordato che, secondo una giurisprudenza costante
della Corte, dal momento che la [OSCURATO:PERSONA], nella sua comunicazione degli addebiti, dichiara espressamente che vaglierà se
sia il caso di infliggere ammende alle imprese interessate e indica i principali elementi di fatto e di diritto che possono
implicare l’irrogazione di un’ammenda, quali la gravità e la durata della presunta infrazione ed il fatto di averla commessa
«intenzionalmente o per negligenza», essa adempie il suo obbligo di rispettare il diritto delle imprese di essere sentite.
Il Tribunale ha dichiarato, sempre a ragione, che, in tal modo, essa fornisce loro le indicazioni necessarie per difendersi
non solo contro l’accertamento dell’infrazione, ma altresì contro l’inflizione di un’ammenda (v., in tal senso, in particolare,
sentenza [OSCURATO:PERSONA] diffusion française e a./[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 21).
429 Il Tribunale ha poi affermato che, per ciascuno dei detti ricorrenti, da un esame della comunicazione degli addebiti è emerso
che questa contiene gli elementi di fatto e di diritto sui quali la [OSCURATO:PERSONA] intendeva basarsi per il calcolo dell’ammenda
da infliggere alle imprese in questione, per dedurne che, a tale riguardo, il diritto di tali ricorrenti di essere sentiti
è stato debitamente rispettato.
430 Trattandosi di una valutazione di elementi di prova, ossia la comunicazione degli addebiti di ciascuno degli stessi ricorrenti,
il controllo della Corte in sede di impugnazione si limita ai soli casi di snaturamento di tali elementi (v., in particolare,
sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 39).
431 Orbene, gli argomenti del gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] e della LR GmbH non mirano a dimostrare un siffatto
snaturamento, cosicché questa parte delle sentenze impugnate non può essere criticata.
432 Tali ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto statuendo che la comunicazione degli addebiti
di ciascun ricorrente interessato comportava elementi sufficienti per consentire il rispetto del diritto di essere sentito
e che ne derivava che, nella fattispecie, ai fini del rispetto di tale diritto non si richiedevano ulteriori requisiti e che,
pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta, nel corso del procedimento amministrativo, a comunicare ai detti ricorrenti la sua
intenzione di applicare un nuovo metodo per il calcolo delle ammende.
433 Gli stessi ricorrenti fanno valere, in sostanza, che, nella fattispecie, l’intenzione di applicare gli orientamenti doveva
essere menzionata nel corso del procedimento amministrativo, in quanto tali regole comporterebbero una riforma fondamentale
del metodo di calcolo delle ammende e che si tratterebbe inoltre di un’applicazione retroattiva. In tale contesto, tale informazione
costituirebbe un elemento necessario ai fini della difesa di tali ricorrenti relativamente al calcolo dell’importo delle ammende.
434 Al riguardo, è a ragione che il Tribunale ha ricordato che, ai sensi di una giurisprudenza costante della Corte, dare indicazioni
circa l’entità delle ammende previste, prima che le imprese siano state poste in grado di esporre le loro difese circa gli
addebiti mossi nei loro confronti, equivarrebbe ad anticipare in modo inopportuno la decisione della [OSCURATO:PERSONA] (v. citate
sentenze [OSCURATO:PERSONA] française/[OSCURATO:PERSONA] e a., punto 21, e Michelin/[OSCURATO:PERSONA], punto 19).
435 Il Tribunale ha aggiunto, sempre giustamente, che, secondo questa stessa giurisprudenza, la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta ad
annunciare, nella comunicazione degli addebiti, la possibilità di un eventuale cambiamento della sua politica in fatto di
entità generale delle ammende, possibilità che dipende da considerazioni generali di politica della concorrenza non direttamente
connesse alle particolari circostanze dei procedimenti in esame (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] française/[OSCURATO:PERSONA] e a.,
citata, punto 22).
436 È vero che risulta che gli orientamenti comportano un nuovo metodo di calcolo delle ammende che sancisce una riforma importante
in materia, in particolare per quanto riguarda la tariffazione, ancorché relativa e flessibile, degli importi di base da essi
previsti come punti di partenza per tale calcolo.
437 Tuttavia, in linea con il rigetto delle censure relative all’asserita illegittimità degli orientamenti, come statuito ai punti
250-253 della presente sentenza, questo nuovo metodo resta fondato sui criteri imperativi della gravità e della durata dell’infrazione
previsti dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, consistendo essenzialmente nel precisare il modo in cui la [OSCURATO:PERSONA]
intende servirsi di tali criteri ai fini della determinazione dell’ammontare delle ammende.
438 È vero che gli orientamenti comportano precisazioni importanti al riguardo e che può essere auspicabile che la [OSCURATO:PERSONA]
renda note alla imprese tali precisazioni, per quanto ciò non implichi che essa anticipi in modo inopportuno la sua decisione.
439 Resta il fatto, come correttamente dichiarato dal Tribunale, che nel diritto di essere sentito relativamente al calcolo delle
ammende non rientra il modo in cui la [OSCURATO:PERSONA] intende servirsi dei criteri imperativi della gravità e della durata dell’infrazione
ai fini della determinazione dell’ammontare delle ammende.
440 Per quanto riguarda l’argomento degli stessi ricorrenti secondo cui essi avevano il diritto di essere sentiti in merito all’intenzione
della [OSCURATO:PERSONA] di applicare retroattivamente gli orientamenti, è giocoforza constatare che, come dichiarato al punto 231
della presente sentenza, il nuovo metodo di calcolo delle ammende previsto da questi ultimi era ragionevolmente prevedibile
per le imprese in questione all’epoca in cui le infrazioni di cui trattasi sono state commesse. In tale contesto, i ricorrenti
non possono invocare il diritto di essere sentiti in merito all’applicazione retroattiva degli orientamenti. Tale censura
deve quindi essere parimenti respinta.
441 Occorre poi trattare alcuni argomenti specifici dedotti da alcuni ricorrenti a sostegno dei loro motivi relativi ad una violazione
del diritto di essere sentiti.
442 Il gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale di avere affermato, al punto 312 della sentenza impugnata HFB e a./[OSCURATO:PERSONA],
che, per quanto riguarda la determinazione dell’ammontare delle ammende, le imprese fruiscono di una garanzia supplementare,
per quanto concerne i loro diritti della difesa, in quanto il Tribunale ha cognizione anche di merito e può in particolare
annullare o ridurre l’ammenda, in forza dell’art. 17 del regolamento n. 17.
443 Secondo tale ricorrente, esso avrebbe diritto, ai sensi del detto regolamento, a due gradi di giudizio di merito, ossia dinanzi
alla [OSCURATO:PERSONA] e dinanzi al Tribunale, e non può quindi essere privato di un grado di giudizio tramite la violazione del
diritto di essere sentito relativamente al calcolo dell’ammenda. La violazione dei diritti della difesa intervenuta nella
fase del procedimento amministrativo non può essere sanata nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale.
444 Tale censura è infondata.
445 Come osservato dalla [OSCURATO:PERSONA], al punto 312 della sentenza impugnata HFB e a./[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha statuito, unicamente
e a ragione, che la sua competenza anche di merito in materia di ammende costituisce una garanzia supplementare. Esso non
ha dichiarato né suggerito, come sostiene il gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], che si tratta di una sostituzione nel grado di giudizio
costituito dal procedimento amministrativo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], che permette al Tribunale di sanare qualunque violazione
dei diritti della difesa intervenuta nella fase di un tale procedimento.
446 Lo stesso ricorrente sostiene del resto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto respingendo il suo motivo relativo
ad una violazione del diritto di essere sentito in quanto, in particolare, la circostanza aggravante prevista dal punto 2,
secondo trattino, degli orientamenti, ossia il rifiuto di qualunque cooperazione o tentativi di ostruzionismo durante lo svolgimento
dell’inchiesta, gli sarebbe stata imputata senza che esso fosse stato informato dell’intenzione della [OSCURATO:PERSONA] di procedere
in tal senso e, di conseguenza, senza che esso sia stato sentito al riguardo.
447 A tale proposito basta constatare che tale argomento non può essere accolto in quanto dal fascicolo risulta che tale circostanza
non poteva manifestamente essere oggetto della comunicazione degli addebiti essendosi manifestata in particolare in tale fase
del procedimento amministrativo, ossia nella risposta alla detta comunicazione presentata dal gruppo [OSCURATO:PERSONA]/Isolplus, ed è
proseguita in seguito.
448 [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale di aver respinto, al punto 97 della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], il suo
argomento secondo cui, in sede di audizione, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto credere a tale ricorrente che l’ammenda sarebbe
stata determinata sulla base del suo fatturato rilevante. Come avrebbe dichiarato il Tribunale allo stesso punto, la [OSCURATO:PERSONA]
avrebbe, in sede di audizione, espressamente chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di confermare tali fatturati. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dichiarato
in nessun momento che avrebbe fondato la sua decisione sugli orientamenti.
449 Al riguardo basta constatare che, con tale censura, la detta ricorrente intende mettere in discussione, in via di semplice
affermazione, una valutazione dei fatti operata dal Tribunale, la quale non costituisce, fatto salvo uno snaturamento degli
elementi di prova, una questione di diritto sottoposta, in quanto tale, al controllo della Corte.
450 Orbene, poiché la stessa ricorrente non deduce alcun argomento atto a dimostrare un qualsiasi snaturamento degli elementi
di prova interessati, quali esaminati ai punti 94-97 della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], tale censura
deve essere respinta.
2. Sui motivi relativi ad una violazione dell’obbligo di motivazione relativamente al calcolo delle ammende
451 Con i loro rispettivi motivi, la [OSCURATO:PERSONA] (quinto motivo), la LR A/S (secondo motivo) e la LR GmbH (terzo motivo) contestano
al Tribunale di aver statuito, rispettivamente ai punti 205 della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], 390 della sentenza
impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA] e 374 della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], che, nella decisione controversa,
la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta ad esplicitare se e per quali motivi essa provvedesse all’applicazione degli orientamenti nella
fattispecie.
452 La [OSCURATO:PERSONA] e la LR GmbH fanno valere che, tenuto conto dell’importanza dei cambiamenti determinati dagli orientamenti relativamente
al metodo di calcolo delle ammende, le ragioni di tale cambiamento e dell’applicazione retroattiva degli orientamenti nella
fattispecie avrebbero dovuto essere specificamente esplicitate nella decisione controversa. La LR A/S sostiene che tale decisione
avrebbe dovuto essere motivata sul punto dell’applicazione retroattiva degli orientamenti e della comunicazione sulla cooperazione.
453 Al riguardo occorre ricordare in via preliminare che, ai sensi della giurisprudenza della Corte, la questione della portata
dell’obbligo di motivazione costituisce una questione di diritto soggetta al controllo della Corte nel contesto di un ricorso
contro una pronuncia del Tribunale di primo grado, dato che il controllo della legittimità di una decisione che è esercitato
in tale contesto deve necessariamente prendere in considerazione i fatti sui quali si è basato il Tribunale per giungere alla
conclusione secondo la quale la motivazione è sufficiente o insufficiente (v., in tal senso, sentenza 20 novembre 1997, causa
C-188/96 P, [OSCURATO:PERSONA]/V, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-6561, punto 24).
454 Per quanto riguarda la censura delle dette ricorrenti secondo cui la decisione controversa avrebbe dovuto essere motivata
sul punto dell’applicazione retroattiva degli orientamenti, occorre ricordare che al punto 231 della presente sentenza si
è dichiarato che il nuovo metodo di calcolo da essi previsto era ragionevolmente prevedibile per le imprese in questione all’epoca
in cui le infrazioni di cui trattasi sono state commesse. In tale contesto, l’applicazione retroattiva degli orientamenti
non richiedeva alcuna motivazione specifica. Tale censura deve quindi essere parimenti respinta.
455 Per quanto riguarda il motivo dedotto dalla LR A/S relativamente ad una violazione dell’obbligo di motivazione sul punto dell’applicazione
retroattiva della comunicazione sulla cooperazione, quest’ultimo deve essere a sua volta respinto.
456 Per gli stessi motivi enunciati ai punti 227-231 della presente sentenza, la comunicazione sulla cooperazione, supposto che
essa abbia un effetto aggravante sul livello delle ammende inflitte, era ragionevolmente prevedibile per imprese quali la
detta ricorrente, all’epoca in cui le infrazioni di cui trattasi sono state commesse, dimodoché l’applicazione di tale comunicazione
ad infrazioni commesse prima della sua adozione non ha dato luogo ad una violazione del principio d’irretroattività.
457 Pertanto, la decisione controversa non doveva essere motivata relativamente all’applicazione retroattiva della comunicazione
sulla cooperazione.
458 Nelle tre sentenze impugnate [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale afferma
che non si può contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver illustrato il contesto giuridico che disciplinava il caso specifico,
in particolare l’applicazione degli orientamenti.
459 Dalle sentenze impugnate e in particolare dal punto 209 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA] risulta anche che la [OSCURATO:PERSONA]
non ha comunicato la sua intenzione di applicare gli orientamenti in nessun momento del procedimento amministrativo.
460 Una lettura della decisione controversa rivela che questa non contiene alcun riferimento esplicito agli orientamenti.
461 Occorre ricordare che questi ultimi costituiscono norme di condotta di portata generale che la [OSCURATO:PERSONA], in linea di principio,
è tenuta ad applicare. Ne deriva che la legittimità di una decisione che applica gli orientamenti, come la decisione controversa,
può essere valutata alla luce degli stessi, come statuito al punto 211 della presente sentenza.
462 Secondo una giurisprudenza costante, l’obbligo di motivare una decisione individuale ha lo scopo di consentire alla Corte
di esercitare il suo controllo sulla legittimità della decisione e di fornire all’interessato un’indicazione sufficiente per
giudicare se la decisione sia fondata oppure sia eventualmente inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità
(v., in particolare, sentenza 2 ottobre 2003, causa C-199/99 P, Corus UK/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-11177, punto 145).
463 La motivazione, in linea di principio, deve quindi essere comunicata all’interessato contemporaneamente alla decisione che
gli arreca pregiudizio. La mancanza di motivazione non può essere sanata dal fatto che l’interessato venga a conoscenza del
ragionamento alla base della decisione nel corso del procedimento dinanzi alla Corte (sentenza 26 novembre 1981, causa 195/80,
Michel/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2861, punto 22).
464 Ne consegue che occorre verificare se, al momento dell’adozione della decisione controversa, le imprese sapessero con sufficiente
certezza che il calcolo dell’ammontare delle ammende effettuato al riguardo era stato eseguito sulla base del nuovo metodo
di calcolo previsto dagli orientamenti al fine di poter contestare, se del caso, la legittimità di tale decisione alla luce
dei detti orientamenti.
465 Nelle sentenze impugnate, il Tribunale ha statuito, correttamente, che l’obbligo di motivazione è, in particolare, in rapporto
al contesto e all’insieme delle regole che disciplinano la materia interessata. Esso ne ha dedotto che la [OSCURATO:PERSONA] non
era tenuta ad esplicitare se e per quali motivi essa applicasse nella fattispecie gli orientamenti, poiché l’introduzione
di questi ultimi enuncia che «[l]a nuova metodologia applicabile per la determinazione dell’ammontare dell’ammenda si baserà
ormai sullo schema seguente». [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe così impegnata ad applicare tali orientamenti in sede di determinazione
dell’ammontare dell’ammenda dovuta ad una violazione delle norme sulla concorrenza.
466 Tuttavia, è giocoforza constatare che il passaggio dell’introduzione degli orientamenti citato al punto precedente non stabilisce
in modo chiaro e univoco che esso mira a definire l’ambito di applicazione temporale di questi ultimi, cosicché esso è applicabile
ad infrazioni, quali quelle di cui alla fattispecie, che si sono concretizzate anteriormente all’adozione di tali orientamenti.
467 Ad ogni modo, il Tribunale ha rilevato, al punto 375 della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], che nella motivazione
della decisione controversa relativa all’applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, in particolare ai punti 163-168
della stessa, la [OSCURATO:PERSONA] ha, comunque, espressamente ripreso alcune considerazioni sul calcolo dell’ammontare dell’ammenda
analoghe a quelle contenute nei ‘considerando’ degli orientamenti.
468 Un esame dell’insieme della motivazione della decisione controversa relativa al calcolo dell’ammontare dell’ammenda, ossia
i punti 168-183 della stessa, conferma che tale decisione doveva essere ragionevolmente intesa dalla imprese in questione
nel senso che essa comportava un’applicazione nei loro confronti degli orientamenti e del nuovo metodo di calcolo previsto
dagli stessi.
469 In tale contesto, il Tribunale ha potuto concludere che la decisione controversa era sufficientemente motivata.
470 Pertanto, i motivi dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla LR A/S e dalla LR GmbH, relativamente ad una violazione dell’obbligo di motivazione
per quanto riguarda il calcolo delle ammende, devono essere respinti.
VII – Sulle spese
471 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d’impugnazione a norma dell’art. 118
di tale regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto
domanda, la [OSCURATO:PERSONA], il gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la LR A/S, la [OSCURATO:PERSONA], la LR GmbH nonché l’ABB, rimasti
soccombenti, devono essere condannati alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:
1)
I procedimenti C-189/02 P, C-202/02 P, da C-205/02 P a C-208/02 P e C‑213/02 P sono riuniti ai fini della sentenza.
2)
I ricorsi sono respinti.
3)
[OSCURATO:PERSONA] A/S, l’[OSCURATO:PERSONA] mbH, l’[OSCURATO:PERSONA] mbH,
l’[OSCURATO:PERSONA] GmbH, la [OSCURATO:PERSONA] Kunststoffwerk GmbH, la LR af 1998 A/S, la [OSCURATO:PERSONA] GmbH, LR af 1998
(Deutschland) GmbH e l’ABB [OSCURATO:PERSONA] sono condannate alle spese.
Firme
*
Lingue processuali: il danese, il tedesco e l’inglese.