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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 giugno 2021

Cassazione n. 32483/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 25223-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 67, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 617/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Roma ha respinto l'appello principale dell'INPS, ritenendo maturata la prescrizione dei crediti contributivi, vantati dall'Istituto sul presupposto dell'obbligo della appellata di iscriversi alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, legge nr. 335/1995 e di versare i contributi in relazione all'attività libero professionale svolta nell'anno 2008 quale avvocato iscritto all'[OSCURATO:PERSONA] ma non alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA].

Ha dichiarato assorbito l'appello incidentale della professionista; la Corte territoriale ha individuato come dies a quo del decorso della prescrizione quinquennale la scadenza del termine per il pagamento dei contributi, coincidente con quello in cui doveva essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi, ritenendo tardiva, e quindi inidonea ai fini interruttivi, la nota dell'Inps con richiesta di pagamento, giunta a destinazione 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; ha escluso, inoltre, qualsiasi effetto sospensivo della prescrizione, ai sensi dell'art. 2941 nr. 8 cod.civ., atteso che la mancata denuncia del reddito non era indicativa della volontà di occultare il preteso debito contributivo; avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; la controparte ha resistito con controricorso; Ric. 2019 n. 25223 sez.

ML - ud. 17-06-2021 -2- la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]: con l'unico motivo di ricorso, l'INPS ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nr. 3 cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 cod.civ., dell'art. 2, commi 26 - 31, della legge nr. 335 del 1995, dell'art. 18 d.lgs. nr. 241 del 1997, dell'art. 17 d.P.R. nr. 435 del 2001 e del DPCM 4.6.2009, per avere la Corte di merito dichiarato l'intervenuta prescrizione, senza considerare lo slittamento al 6.7.2009 del termine per il versamento dei contributi, disposto dal D.P.C.M. cit.; il motivo è fondato e deve trovare accoglimento; in ordine al dies a quo del termine di prescrizione, va anzitutto ribadito, in base all'orientamento consolidato di questa Corte, che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020); l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria.

Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati».

Viene quindi in rilievo l'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto che «i versamenti Ric. 2019 n. 25223 sez.

ML - ud. 17-06-2021 -3- a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»; di recente, questa Corte, nel confermare il principio appena esposto, e dunque che la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei contributi, ha ulteriormente precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, «anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite» ( v.

Cass. n. 10273 del 2021); nel caso in esame, viene in considerazione il D.P.C.M. del 4 giugno 2009, pubblicato in [OSCURATO:PERSONA] 16 giugno 2009, nr. 137, che ha differito al 6 luglio 2009, senza alcuna maggiorazione, il termine per effettuare il pagamento dei contributi 2008; deve, peraltro, darsi atto che, come chiarito da questa S.C., la individuazione del termine di prescrizione applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, costituisce quaestio iuris, su cui il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (v.

Cass. n. 15631 del 2016; n. 21752 del 2010; n. 11843 del 2007; 16573 del 2004); che, nella fattispecie, i dati necessari ai fini del corretto calcolo del termine prescrizionale emergono tutti dalla sentenza impugnata; che, secondo l'orientamento consolidato, deve riconoscersi natura regolamentare e quindi di fonte normativa ai D.P.C.M. se hanno funzione attuativa o integrativa della legge (v.

Cass. n. 73 del 2014; n. 16586 del 2010; n. 20898 del 2007; n. 5360 del 2004; n. 23674 del 2004; n. 11949 del 2004; n. 14210 del 2002; n. 1972 del 2000), come nel caso specie (il D.P.C.M. del 4.6.2009 è stato emanato in attuazione della delega di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 241 del 1997); Ric. 2019 n. 25223 sez.

ML - ud. 17-06-2021 -4- da tali premesse discende che erroneamente la sentenza impugnata ha considerato (solo) l'originario termine di scadenza del versamento dei contributi (id est: implicitamente solo il 16.6.2009); tale termine, infatti, risultava differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione dell'art. 1, comma 1, lett. a), D.P.C.M. cit.., e quindi è quest'ultima (il 6.7.2009) la data da considerare ai fini della decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dei contributi; a tali principi non si è uniformata la decisione impugnata che va pertanto cassata, con rinvio alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, anche per l'esame delle questioni assorbite, nonché per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nell'adunanza camerale del 17

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 25223-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 67, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 617/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Roma ha respinto l'appello principale dell'INPS, ritenendo maturata la prescrizione dei crediti contributivi, vantati dall'Istituto sul presupposto dell'obbligo della appellata di iscriversi alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, legge nr. 335/1995 e di versare i contributi in relazione all'attività libero professionale svolta nell'anno 2008 quale avvocato iscritto all'[OSCURATO:PERSONA] ma non alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA]. Ha dichiarato assorbito l'appello incidentale della professionista; la Corte territoriale ha individuato come dies a quo del decorso della prescrizione quinquennale la scadenza del termine per il pagamento dei contributi, coincidente con quello in cui doveva essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi, ritenendo tardiva, e quindi inidonea ai fini interruttivi, la nota dell'Inps con richiesta di pagamento, giunta a destinazione 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; ha escluso, inoltre, qualsiasi effetto sospensivo della prescrizione, ai sensi dell'art. 2941 nr. 8 cod.civ., atteso che la mancata denuncia del reddito non era indicativa della volontà di occultare il preteso debito contributivo; avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; la controparte ha resistito con controricorso; Ric. 2019 n. 25223 sez. ML - ud. 17-06-2021 -2- la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]: con l'unico motivo di ricorso, l'INPS ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nr. 3 cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 cod.civ., dell'art. 2, commi 26 - 31, della legge nr. 335 del 1995, dell'art. 18 d.lgs. nr. 241 del 1997, dell'art. 17 d.P.R. nr. 435 del 2001 e del DPCM 4.6.2009, per avere la Corte di merito dichiarato l'intervenuta prescrizione, senza considerare lo slittamento al 6.7.2009 del termine per il versamento dei contributi, disposto dal D.P.C.M. cit.; il motivo è fondato e deve trovare accoglimento; in ordine al dies a quo del termine di prescrizione, va anzitutto ribadito, in base all'orientamento consolidato di questa Corte, che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020); l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria. Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati». Viene quindi in rilievo l'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto che «i versamenti Ric. 2019 n. 25223 sez. ML - ud. 17-06-2021 -3- a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»; di recente, questa Corte, nel confermare il principio appena esposto, e dunque che la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei contributi, ha ulteriormente precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, «anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite» ( v. Cass. n. 10273 del 2021); nel caso in esame, viene in considerazione il D.P.C.M. del 4 giugno 2009, pubblicato in [OSCURATO:PERSONA] 16 giugno 2009, nr. 137, che ha differito al 6 luglio 2009, senza alcuna maggiorazione, il termine per effettuare il pagamento dei contributi 2008; deve, peraltro, darsi atto che, come chiarito da questa S.C., la individuazione del termine di prescrizione applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, costituisce quaestio iuris, su cui il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (v. Cass. n. 15631 del 2016; n. 21752 del 2010; n. 11843 del 2007; 16573 del 2004); che, nella fattispecie, i dati necessari ai fini del corretto calcolo del termine prescrizionale emergono tutti dalla sentenza impugnata; che, secondo l'orientamento consolidato, deve riconoscersi natura regolamentare e quindi di fonte normativa ai D.P.C.M. se hanno funzione attuativa o integrativa della legge (v. Cass. n. 73 del 2014; n. 16586 del 2010; n. 20898 del 2007; n. 5360 del 2004; n. 23674 del 2004; n. 11949 del 2004; n. 14210 del 2002; n. 1972 del 2000), come nel caso specie (il D.P.C.M. del 4.6.2009 è stato emanato in attuazione della delega di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 241 del 1997); Ric. 2019 n. 25223 sez. ML - ud. 17-06-2021 -4- da tali premesse discende che erroneamente la sentenza impugnata ha considerato (solo) l'originario termine di scadenza del versamento dei contributi (id est: implicitamente solo il 16.6.2009); tale termine, infatti, risultava differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione dell'art. 1, comma 1, lett. a), D.P.C.M. cit.., e quindi è quest'ultima (il 6.7.2009) la data da considerare ai fini della decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dei contributi; a tali principi non si è uniformata la decisione impugnata che va pertanto cassata, con rinvio alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, anche per l'esame delle questioni assorbite, nonché per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nell'adunanza camerale del 17
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