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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03428/2025

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e ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.26089/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , in forza di procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliat a presso lo studio dei medesimi sito in Roma allargo dei Lombardi n. 4; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesin. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio n. 718/2018,depositata in data 8/2/2018, non notificata; Sospensione – Legge n. 197 del 2022.udita la relazione della causa nell’adunanza camerale del 20 /1 2 /2024 tenuta dal consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Roma , emetteva avviso di accertamento sintetico con cui recuperava a imposizione, a fini Irpef, maggior reddito di [OSCURATO:PERSONA] per l’anno di imposta 2008, in base ad alcuni incrementi patrimoniali degli anni 2009 e 2011.

2. La contribuente proponeva ricorso che era respinto dalla Commissione tributaria provinciale di Roma(CTP).

3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio ( CTR ) rigettava l’appello.

In particolare, riteneva corretto l'operato dell'ufficio in relazione all'efficacia per l'anno in contestazione degli incrementi patrimoniali realizzati nel 2009 e nel 2011 ed evidenziava che la contribuente non aveva offerto prova contraria in relazione alla natura non reddituale delle somme utilizzate per gli acquisti.

4. Contro tale decisione la contribuente propone ricorso per cassazione sulla base ditre motivi .

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

La causa è statafissata per l’adunanza camerale del 20 /1 2 /2024, per la quale la ricorrenteha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600 del 1973, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., perché la CTR avrebbe erra t o laddove ha ritenuto applicabile il cd. redditometro all’anno 2008 in relazione a incrementi patrimoniali degli anni successivi.

Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art.42 d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3cod. proc. civ., perché la CTR avrebbe mal valutato il vizio di motivazione dell’avviso di accertamento determinato dalla circostanza che in esso non era indicata la categoria del reddito accertato.

Con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 38d.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 2729 e 2697 cod. civ. e dell’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., in quanto la CTR avrebbe omesso di valuta re la dichiarazione del compagno relativa all’esborso delle spese per gli acquisti e il proprio estratto conto.

2. In data 11/09/2024 la ricorrente ha depositato istanza di sospensione per aver aderito alla cd.rottamazione prevista dall’art. 1, comma 231 e ss.della l. n. 197 del 2022, depositando la comunicazione delle somme dovute, proveniente dall’Agenzia delle entrate Riscossione, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, la quietanza attestante il pagamento delleprime cinque rat e e il piano di pagamento in 18 rate.

Ai sensi dell’art. 1, comma 236, della legge n. 197/2022, i giudizi aventi ad oggetto i carichi rottamati «dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.

L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati».

Pertanto, il giudizio va sospeso sino al 30 novembre 2027 ex art. 1, comma 236, della legge n. 197/2022, con rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte sospende il giudizio e dispone il rinvio a nuovo ruoloin data successiva

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.26089/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , in forza di procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliat a presso lo studio dei medesimi sito in Roma allargo dei Lombardi n. 4; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesin. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio n. 718/2018,depositata in data 8/2/2018, non notificata; Sospensione – Legge n. 197 del 2022.udita la relazione della causa nell’adunanza camerale del 20 /1 2 /2024 tenuta dal consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Roma , emetteva avviso di accertamento sintetico con cui recuperava a imposizione, a fini Irpef, maggior reddito di [OSCURATO:PERSONA] per l’anno di imposta 2008, in base ad alcuni incrementi patrimoniali degli anni 2009 e 2011. 2. La contribuente proponeva ricorso che era respinto dalla Commissione tributaria provinciale di Roma(CTP). 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio ( CTR ) rigettava l’appello. In particolare, riteneva corretto l'operato dell'ufficio in relazione all'efficacia per l'anno in contestazione degli incrementi patrimoniali realizzati nel 2009 e nel 2011 ed evidenziava che la contribuente non aveva offerto prova contraria in relazione alla natura non reddituale delle somme utilizzate per gli acquisti. 4. Contro tale decisione la contribuente propone ricorso per cassazione sulla base ditre motivi . L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. La causa è statafissata per l’adunanza camerale del 20 /1 2 /2024, per la quale la ricorrenteha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600 del 1973, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., perché la CTR avrebbe erra t o laddove ha ritenuto applicabile il cd. redditometro all’anno 2008 in relazione a incrementi patrimoniali degli anni successivi. Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art.42 d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3cod. proc. civ., perché la CTR avrebbe mal valutato il vizio di motivazione dell’avviso di accertamento determinato dalla circostanza che in esso non era indicata la categoria del reddito accertato. Con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 38d.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 2729 e 2697 cod. civ. e dell’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., in quanto la CTR avrebbe omesso di valuta re la dichiarazione del compagno relativa all’esborso delle spese per gli acquisti e il proprio estratto conto. 2. In data 11/09/2024 la ricorrente ha depositato istanza di sospensione per aver aderito alla cd.rottamazione prevista dall’art. 1, comma 231 e ss.della l. n. 197 del 2022, depositando la comunicazione delle somme dovute, proveniente dall’Agenzia delle entrate Riscossione, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, la quietanza attestante il pagamento delleprime cinque rat e e il piano di pagamento in 18 rate. Ai sensi dell’art. 1, comma 236, della legge n. 197/2022, i giudizi aventi ad oggetto i carichi rottamati «dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati». Pertanto, il giudizio va sospeso sino al 30 novembre 2027 ex art. 1, comma 236, della legge n. 197/2022, con rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte sospende il giudizio e dispone il rinvio a nuovo ruoloin data successiva