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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2023

ECLI:EU:C:2023:231
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022CO0788_INF

Ordinanza della Corte (Sezione per l’ammissione delle impugnazioni) del 21 marzo 2023 –

[OSCURATO:SOCIETA] / EUIPO

(causa C‑788/22 P) «Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Ammissione delle impugnazioni – Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte – Domanda che non dimostra l’importanza di una questione per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Non ammissione dell’impugnazione»

1. Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Onere della prova (Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, artt. 170 bis, § 1, e 170 ter) (v. punto 11)

2. Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Domanda di ammissione di un’impugnazione – Requisiti di forma – Portata (Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, artt. 170 bis, § 1, e 170 ter) (v. punti 12, 13)

3. Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Domanda di ammissione che non dimostra l’importanza della questione – Non ammissione (Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, artt. 170 bis, § 1, e 170 ter) (v. punti 14, 16, 17)

4. Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione (Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, artt. 170 bis, § 1, e 170 ter) (v. punto 15) Dispositivo 1) L’impugnazione non è ammessa. 2) [OSCURATO:PERSONA] SAS sopporta le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CO0788_INF Ordinanza della Corte (Sezione per l’ammissione delle impugnazioni) del 21 marzo 2023 – [OSCURATO:SOCIETA] / EUIPO (causa C‑788/22 P) «Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Ammissione delle impugnazioni – Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte – Domanda che non dimostra l’importanza di una questione per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Non ammissione dell’impugnazione» 1. Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Onere della prova (Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, artt. 170 bis, § 1, e 170 ter) (v. punto 11) 2. Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Domanda di ammissione di un’impugnazione – Requisiti di forma – Portata (Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, artt. 170 bis, § 1, e 170 ter) (v. punti 12, 13) 3. Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Domanda di ammissione che non dimostra l’importanza della questione – Non ammissione (Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, artt. 170 bis, § 1, e 170 ter) (v. punti 14, 16, 17) 4. Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione (Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, artt. 170 bis, § 1, e 170 ter) (v. punto 15) Dispositivo 1) L’impugnazione non è ammessa. 2) [OSCURATO:PERSONA] SAS sopporta le proprie spese.
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