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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 novembre 2023

Cassazione n. 11847/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 11183-2018 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con mandato - Oggetto R.G.N.11183/2018 Cron.

Rep.

Ud.28/11/2023 CC avverso la sentenza n. 3139/2017 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 22/01/2018 R.G.N. 690/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d’Appello di Lecce, con la sentenza in epigrafe indicata, in riforma della decisione di prime curee per quanto in questa sede rileva,ha riconosciuto il diritto dell’assicurata alla riliquidazione della pensione in godimento per effetto dell’inclusione, nella base di calcolo della retribuzione annua pensionabile, del valore retributivo della contribuzione figurativa per emolumenti extramensili.

2. L’INPS ha proposto ricorso per Cassazione, ulteriormente illustrato con memoria, invocando l’applicazione della decadenza c.d. estintiva, anche detta tombale, avverso il quale resiste [OSCURATO:PERSONA] , con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA]

3. È da rigettare, sulla scorta della consolidata giurisprudenza, il motivo di ricorso con cui l’INPS si duole di violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, come modificato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 4 lett. d) e dell'art. 252 disp. att. c.p.c., in relazione alla ritenuta decadenza dei ratei maturati antecedentemente al 6 luglio 2011 nel limite del triennio precedente alla data di proposizione del ricorso, sul presupposto dell’estinzione integrale del diritto alla riliquidazione (in fattispecie di riliquidazione della pensione, come tale disciplinata, ad avviso dell’ente previdenziale, dall’art. 38, co.1, lett. d. num.1, d.l.n.98 del 2011).

4. Invero, l’art. 6 del d.l. n. 103 del 1991 ha chiarito la natura sostanziale del termine di decadenza, evidenziando espressamente che la riferita decadenza “determina l’estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l’inammissibilità della relativa domanda giudiziale” e che “in caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall’insorgenza del diritto ai singoli ratei”.

5. Questa Corte, con orientamento consolidato, al quale la Corte di merito si è conformata, ha precisato che, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale (v., fra tantissime, Cass.nn. 17430/2021, 123/2022, 1308/2022, 4858/2022, 5991/2022, 16860/2023, 24555/2023).

6. Non si provvede alla regolazione delle spese in considerazione della inammissibilità del controricorso non munito di procura speciale alle liti, non rinvenuta in atti né depositata in ottemperanza al pur esplicito invito all’uopo rivolto dalla Cancelleria della Corte (sull’inammissibilità del controricorso, v., per tutte, Cass. n.23352 del 2022).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorsoex art.13,co. 1,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11183-2018 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con mandato - Oggetto R.G.N.11183/2018 Cron. Rep. Ud.28/11/2023 CC avverso la sentenza n. 3139/2017 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 22/01/2018 R.G.N. 690/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Lecce, con la sentenza in epigrafe indicata, in riforma della decisione di prime curee per quanto in questa sede rileva,ha riconosciuto il diritto dell’assicurata alla riliquidazione della pensione in godimento per effetto dell’inclusione, nella base di calcolo della retribuzione annua pensionabile, del valore retributivo della contribuzione figurativa per emolumenti extramensili. 2. L’INPS ha proposto ricorso per Cassazione, ulteriormente illustrato con memoria, invocando l’applicazione della decadenza c.d. estintiva, anche detta tombale, avverso il quale resiste [OSCURATO:PERSONA] , con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 3. È da rigettare, sulla scorta della consolidata giurisprudenza, il motivo di ricorso con cui l’INPS si duole di violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, come modificato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 4 lett. d) e dell'art. 252 disp. att. c.p.c., in relazione alla ritenuta decadenza dei ratei maturati antecedentemente al 6 luglio 2011 nel limite del triennio precedente alla data di proposizione del ricorso, sul presupposto dell’estinzione integrale del diritto alla riliquidazione (in fattispecie di riliquidazione della pensione, come tale disciplinata, ad avviso dell’ente previdenziale, dall’art. 38, co.1, lett. d. num.1, d.l.n.98 del 2011). 4. Invero, l’art. 6 del d.l. n. 103 del 1991 ha chiarito la natura sostanziale del termine di decadenza, evidenziando espressamente che la riferita decadenza “determina l’estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l’inammissibilità della relativa domanda giudiziale” e che “in caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall’insorgenza del diritto ai singoli ratei”. 5. Questa Corte, con orientamento consolidato, al quale la Corte di merito si è conformata, ha precisato che, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale (v., fra tantissime, Cass.nn. 17430/2021, 123/2022, 1308/2022, 4858/2022, 5991/2022, 16860/2023, 24555/2023). 6. Non si provvede alla regolazione delle spese in considerazione della inammissibilità del controricorso non munito di procura speciale alle liti, non rinvenuta in atti né depositata in ottemperanza al pur esplicito invito all’uopo rivolto dalla Cancelleria della Corte (sull’inammissibilità del controricorso, v., per tutte, Cass. n.23352 del 2022). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorsoex art.13,co. 1,
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