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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18392/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2020 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio in relazione al capo b) con rideterminazione della pena, dichiarando nel resto inammissibile il ricorso; lette le richieste del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che l'appello sia dichiarato inammissibile e che anche il ricorso sia dichiarato inammissibile e ha fatto pervenire conclusioni scritte e nota spese; lette le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza del 30 marzo 2017 del Tribunale di Benevento che, per quanto di interesse in questa sede, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di concorso in minaccia grave (capo B), concorso in lesioni personali (capo F), danneggiamento (capo F) e minaccia (capo I) e, ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena di giustizia.

In particolare, la Corte di appello ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di cui al capo I), perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento e articolando quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta inutilizzabilità degli atti di indagine e delle sommarie informazioni testimoniali per essere l'attività di indagine stata espletata dai carabinieri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso i quali l'imputato aveva sporto querela e che conseguentemente erano stati sottoposti ad indagini.

L'interesse di coloro che avevano verbalizzato le sommarie informazioni rendeva inutilizzabili i verbali e difatti le dichiarazioni rese dai numerosi soggetti sentiti come persone informate dei fatti e raccolte a verbale tendevano tutte ad escludere la sussistenza del reato per il quale il Cogliani aveva sporto querela.

Ne conseguiva la inutilizzabilità degli atti ai sensi dell'art. 62 cod. proc. pen. anche perché le persone informate dei fatti avevano riferito di dichiarazioni loro rese dagli imputati.

Inoltre, era inutilizzabile l'album fotografico impiegato per le individuazioni da parte delle persone informate dei fatti, perché in esso non vi era la fotografia di [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la mancanza o illogicità della motivazione in ordine ai motivi di appello.

Evidenzia che la Corte di appello ha richiamato, quanto alla ricostruzione dei fatti, la motivazione della sentenza di primo grado che si basa anche sulla individuazione fotografica.

Essendo questa avvenuta sulla base di un fascicolo fotografico non contenente l'effigie dell'imputato, la motivazione risulta illogica e comunque i testi escussi sono inattendibili.

In relazione alla inattendibilità dei testi, il ricorrente illustra le dichiarazioni rese da ciascuno di essi, indicando le ragioni della denunciata inattendibilità.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 133 e 163 cod. pen. evidenziando la sua incensuratezza e sostenendo di essere meritevole del beneficio della sospensione condizionale della pena.2.4.

Con il quarto motivo sostiene di non avere validamente rinunciato alla prescrizione dei reati, della quale invoca l'applicazione.

In particolare, afferma che la rinuncia è avvenuta anteriormente alla maturazione del termine di prescrizione.

3. Il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire una memoria difensiva con la quale eccepisce l'inammissibilità dell'appello perché generico e comunque l'inammissibilità del ricorso per cassazione.

4. Anche il difensore dell'imputato ha fatto pervenire una memoria difensiva per insistere per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Nel caso di cosiddetta «doppia conforme», è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il motivo fondato sul travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, che sia stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione, poiché in tal modo esso viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del devolutum ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità (Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665).

Nel caso di specie, il travisamento della individuazione fotografica, per avere i testi confermato una individuazione fotografica effettuata sulla base di un fascicolo fotografico non contenente la fotografia dell'imputato, non era stato dedotto con l'appello, cosicché il motivo di ricorso, in applicazione del principio sopra esposto, risulta inammissibile.

Quanto ai verbali di sommarie informazioni resi dalle persone informate sui fatti alla polizia giudiziaria, deve osservarsi che il giudizio si è svolto nelle forme ordinarie e che i testi hanno direttamente riferito in giudizio quanto accaduto.

Risulta, evidente, quindi, che i predetti verbali non hanno inciso sul convincimento del giudice, tanto che espressamente la Corte di appello esclude che essi siano stati acquisiti, cosicché essi non hanno natura di prova decisiva ed il motivo di ricorso risulta manifestamente infondato.

2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

Stante l'inammissibilità del primo motivo volto a denunciare la illogicità della motivazione per effetto del travisamento dell'album fotografico utilizzato per le individuazioni fotografiche, risulta inammissibile anche il secondo motivo di ricorso, laddove esso torna a lamentare la illogicità della decisione per avere i testi riconosciuto l'imputato sulla base di un album fotografico non contenente la fotografia dell'imputato.

Nel resto, le censure del ricorrente attengono esclusivamente al merito, in quanto dirette a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa, e come tali si pongono all'esterno dei limiti del sindacato di legittimità.

La decisione del giudice di merito non può essere invalidata da ricostruzioni alternative che si risolvano in una «mirata rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).

Questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di motivi di ricorso per cassazione, che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).

Le doglianze del ricorrente, invero, si risolvono nel dissenso sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per una presunta violazione di legge e per un vizio motivazionale con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte.

Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 2000, Moro, Rv. 215745).

3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto trattasi di motivo nuovo proposto per la prima volta con il ricorso per cassazione.

Né il difensore dell'odierno ricorrente ha chiesto all'udienza innanzi alla Corte territoriale l'applicazione del beneficio.

4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile perché generico, in quanto non chiarisce le ragioni per le quali, pur intercorrendo oltre dieci anni tra la data di commissione dei reati, 5 aprile 2010, e l'udienza del 2 ottobre 2020, in cui ha rinunciato alla prescrizione — ossia un periodo di tempo ben superiore al termine di prescrizione previsto per non i reati per i quali si procede in questa sede — non sarebbe, alla data appena indicata, ancora maturato il termine di prescrizione dei reati per i quali è stata pronunciata condanna.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

Ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen., il ricorrente, rimasto soccombente, deve pure essere condannato alla rifusione, in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], delle spese sostenute nel grado, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3.500,00.

Così deciso il 25/02/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2020 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio in relazione al capo b) con rideterminazione della pena, dichiarando nel resto inammissibile il ricorso; lette le richieste del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che l'appello sia dichiarato inammissibile e che anche il ricorso sia dichiarato inammissibile e ha fatto pervenire conclusioni scritte e nota spese; lette le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza del 30 marzo 2017 del Tribunale di Benevento che, per quanto di interesse in questa sede, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di concorso in minaccia grave (capo B), concorso in lesioni personali (capo F), danneggiamento (capo F) e minaccia (capo I) e, ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena di giustizia. In particolare, la Corte di appello ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di cui al capo I), perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento e articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta inutilizzabilità degli atti di indagine e delle sommarie informazioni testimoniali per essere l'attività di indagine stata espletata dai carabinieri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso i quali l'imputato aveva sporto querela e che conseguentemente erano stati sottoposti ad indagini. L'interesse di coloro che avevano verbalizzato le sommarie informazioni rendeva inutilizzabili i verbali e difatti le dichiarazioni rese dai numerosi soggetti sentiti come persone informate dei fatti e raccolte a verbale tendevano tutte ad escludere la sussistenza del reato per il quale il Cogliani aveva sporto querela. Ne conseguiva la inutilizzabilità degli atti ai sensi dell'art. 62 cod. proc. pen. anche perché le persone informate dei fatti avevano riferito di dichiarazioni loro rese dagli imputati. Inoltre, era inutilizzabile l'album fotografico impiegato per le individuazioni da parte delle persone informate dei fatti, perché in esso non vi era la fotografia di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la mancanza o illogicità della motivazione in ordine ai motivi di appello. Evidenzia che la Corte di appello ha richiamato, quanto alla ricostruzione dei fatti, la motivazione della sentenza di primo grado che si basa anche sulla individuazione fotografica. Essendo questa avvenuta sulla base di un fascicolo fotografico non contenente l'effigie dell'imputato, la motivazione risulta illogica e comunque i testi escussi sono inattendibili. In relazione alla inattendibilità dei testi, il ricorrente illustra le dichiarazioni rese da ciascuno di essi, indicando le ragioni della denunciata inattendibilità. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 133 e 163 cod. pen. evidenziando la sua incensuratezza e sostenendo di essere meritevole del beneficio della sospensione condizionale della pena.2.4. Con il quarto motivo sostiene di non avere validamente rinunciato alla prescrizione dei reati, della quale invoca l'applicazione. In particolare, afferma che la rinuncia è avvenuta anteriormente alla maturazione del termine di prescrizione. 3. Il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire una memoria difensiva con la quale eccepisce l'inammissibilità dell'appello perché generico e comunque l'inammissibilità del ricorso per cassazione. 4. Anche il difensore dell'imputato ha fatto pervenire una memoria difensiva per insistere per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Nel caso di cosiddetta «doppia conforme», è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il motivo fondato sul travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, che sia stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione, poiché in tal modo esso viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del devolutum ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità (Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665). Nel caso di specie, il travisamento della individuazione fotografica, per avere i testi confermato una individuazione fotografica effettuata sulla base di un fascicolo fotografico non contenente la fotografia dell'imputato, non era stato dedotto con l'appello, cosicché il motivo di ricorso, in applicazione del principio sopra esposto, risulta inammissibile. Quanto ai verbali di sommarie informazioni resi dalle persone informate sui fatti alla polizia giudiziaria, deve osservarsi che il giudizio si è svolto nelle forme ordinarie e che i testi hanno direttamente riferito in giudizio quanto accaduto. Risulta, evidente, quindi, che i predetti verbali non hanno inciso sul convincimento del giudice, tanto che espressamente la Corte di appello esclude che essi siano stati acquisiti, cosicché essi non hanno natura di prova decisiva ed il motivo di ricorso risulta manifestamente infondato. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Stante l'inammissibilità del primo motivo volto a denunciare la illogicità della motivazione per effetto del travisamento dell'album fotografico utilizzato per le individuazioni fotografiche, risulta inammissibile anche il secondo motivo di ricorso, laddove esso torna a lamentare la illogicità della decisione per avere i testi riconosciuto l'imputato sulla base di un album fotografico non contenente la fotografia dell'imputato. Nel resto, le censure del ricorrente attengono esclusivamente al merito, in quanto dirette a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa, e come tali si pongono all'esterno dei limiti del sindacato di legittimità. La decisione del giudice di merito non può essere invalidata da ricostruzioni alternative che si risolvano in una «mirata rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di motivi di ricorso per cassazione, che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). Le doglianze del ricorrente, invero, si risolvono nel dissenso sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per una presunta violazione di legge e per un vizio motivazionale con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte. Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 2000, Moro, Rv. 215745). 3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto trattasi di motivo nuovo proposto per la prima volta con il ricorso per cassazione. Né il difensore dell'odierno ricorrente ha chiesto all'udienza innanzi alla Corte territoriale l'applicazione del beneficio. 4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile perché generico, in quanto non chiarisce le ragioni per le quali, pur intercorrendo oltre dieci anni tra la data di commissione dei reati, 5 aprile 2010, e l'udienza del 2 ottobre 2020, in cui ha rinunciato alla prescrizione — ossia un periodo di tempo ben superiore al termine di prescrizione previsto per non i reati per i quali si procede in questa sede — non sarebbe, alla data appena indicata, ancora maturato il termine di prescrizione dei reati per i quali è stata pronunciata condanna. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. Ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen., il ricorrente, rimasto soccombente, deve pure essere condannato alla rifusione, in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], delle spese sostenute nel grado, che si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3.500,00. Così deciso il 25/02/2
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