CassazionedecretoSezione 1Decisione del 3 agosto 2021
Cassazione n. 16200/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]TOSA [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore rap-presentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania n. 1699/2021depositata il 03/08/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] A. Russo.Con atto di citazione del 24 giugno 2016, il Comune di Catania haproposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1735/2016, provvi-Numero registro generale 24201/2021Numero sezionale 473/2026Numero di raccolta generale 16200/2026Data pubblicazione 25/05/2026soriamente esecutivo, con il quale era stato ingiunto il pagamento dellasomma di euro 537.229,89, oltre spese ed interessi, in favore della socie-tà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a titolo di pagamento dei certificati n. 20 e n. 21,emessi a seguito dell'esecuzione di lavori di cui all'appalto pubblico del 3giugno 2005.Il Comune di Catania ha dedotto che, con certificato n. 22 del 22 ot-tobre 2014, erano stati ricalcolati gli oneri di sicurezza sulle precedenti ra-te di acconto con un debito dell'impresa di euro 515.693,28 (escluso IVA),con conseguente compensazione delle somme portate dai certificati n. 20e n. 21, residuando un credito del Comune di euro 27.301,34Il Tribunale ha respinto l'opposizione, ritenendo il certificato n. 22inammissibile perché depositato solo in forma cartacea, in violazione delloart. 16-bis D.L. 179/2012 e quindi, senza quel documento, l'eccezione dicompensazione non provata.Il Comune ha interposto gravame, che la Corte d'appello ha respinto,pur accogliendo il motivo sull'erronea applicazione dell'art. 16-bis cit. e ri-tenendo il documento utilizzabile; ha però negato al predetto certificatofede privilegiata, ritenendolo mero riepilogo contabile non partecipato,contestato dall'appaltatore e non supportato da ulteriore documentazione.Il Comune ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a due motivi.La società si è difesa con controricorso proponendo anche ricorso inciden-tale in ordine al regolamento delle spese. Parte ricorrente ha depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ex art. 360 n. 3 c.p.c. laerroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che ilcertificato n. 22 del 22.10.2014, emesso dalla Direzione dei lavori, non hafede privilegiata e la violazione di norme di diritto in relazione agli artt.2699 e 2700 c.c. Il Comune deduce che per principio pacifico in giurispru-Numero registro generale 24201/2021Numero sezionale 473/2026Numero di raccolta generale 16200/2026Data pubblicazione 25/05/2026denza la contabilità relativa ai lavori dati in appalto è atto pubblico. Glistati di avanzamento, i libretti della misurazione e la contabilità relativa ailavori dati in appalto dalla P.A. sono atti pubblici e non certificazioni am-ministrative, perché formati da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle suefunzioni per costituire la prova dei fatti giuridicamente rilevanti dai qualiderivano obblighi a carico della P.A. Secondo la parte ricorrente è evidentel'errore di diritto in cui è incorsa la Corte che, da un lato, non manca didefinire il documento quale certificato proveniente dalla Direzione dei la-vori e non manca, inoltre, di attribuirgli la funzione di documento riepilo-gativo di dati contabili e dall'altro, inopinatamente non riconosce allo stes-so fede privilegiata.2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsaapplicazione dell'art. 2697 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) perché afronte della contestazione del certificato n. 22 da parte dell'appaltatore, laCorte ha ritenuto che sarebbe stato onere del Comune produrre ulterioridocumenti per dimostrare la correttezza dei conteggi. Il Comune lamentache la Corte d'appello abbia invertito l'onere della prova ponendolo erro-neamente a carico della stazione appaltante.3. La controparte nel terzo motivo di ricorso incidentale, che va esa-minato unitamente ai due motivi di ricorso principale per ragioni di con-nessione, lamenta la erroneità della sentenza impugnata nella parte in cuiha ritenuto ammissibile la produzione del certificato n. 22 in forma carta-cea, anziché nella necessaria forma digitale. Secondo la società la decisio-ne della Corte d'appello contrasta con la previsione dell'art. 16 bis del D.L.179/2012, secondo cui a decorrere dal 30 giugno 2014 il deposito di tuttigli atti processuali e dei documenti deve avere luogo esclusivamente conmodalità telematiche; pertanto, la Corte d'appello avrebbe errato nel rite-nere ammissibile la produzione del certificato n. 22 in forma cartacea.4.- I motivi di ricorso principale sono fondati nei termini di cui appres-so ed è infondato il terzo motivo di ricorso incidentale.Numero registro generale 24201/2021Numero sezionale 473/2026Numero di raccolta generale 16200/2026Data pubblicazione 25/05/20264.1.- Preliminarmente sulla ammissibilità della produzione documen-tale in forma cartacea anziché digitale.Si tratta di un singolo documento che è stato sottoposto al contraddit-torio, è stato discusso tra le parti ed esaminato dal giudice. L'atto haquindi raggiunto il suo scopo e sarebbe un eccessivo formalismo, peraltronon giustificato da espressa disposizione di legge, ritenerlo inammissibilesolo perché non è stato depositato in via telematica, pur se l'art. 16-biscit. impone, a decorrere dal 30 giugno 2014, che innanzi al Tribunale ildeposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delleparti abbia luogo esclusivamente con modalità telematiche.4.2.- L'art. 16-bis consente peraltro al giudice di derogare alla regoladel deposito telematico e di ammettere il deposito in modalità cartaceaper malfunzionamento dei sistemi o per altre «per specifiche ragioni»; enel caso di specie la Corte d'appello ha esposto le ragioni per cui ha rite-nuto ammissibile il deposito in formato cartaceo. Inoltre, deve osservarsiche in plurime occasioni, in ipotesi di deposito di atti in formato, digitale ocartaceo, diverso da quello previsto dalla legge, questa Corte ha fatto ap-plicazione (Cass. SS. UU. n.7665 del 18 aprile 2016; Cass. nn. 26860 e26861 del 2020) del principio, sancito in via generale dall'articolo 156 delcodice di rito, secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata sel'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato (V. anche Cass. 12/05/2016,n. 9772, e da Cass. 23/01/2019, n. 1717, Cass. 29/01/2015, n. 1676;Cass. n. 1108 del 2023).5.- Il certificato n. 22 è quindi una produzione ammissibile: esso è piùvolte richiamato da parte ricorrente ed è descritto a pag. 3 della sentenzaimpugnata come un atto, proveniente dalla direzione dei lavori, contenen-te il ricalcolo degli oneri di sicurezza, con l' emersione di un debito dell'im-presa di € 515.693,28 (Con il certificato n. 22 il R.U.P. ed il direttore deilavori hanno eseguito il ricalcolo degli oneri di sicurezza sulle precedentiNumero registro generale 24201/2021Numero sezionale 473/2026Numero di raccolta generale 16200/2026Data pubblicazione 25/05/2026rate di acconto, concludendo che esisteva un debito dell'impresa di euro515.693,28).6.- Deve quindi osservarsi che secondo consolidata giurisprudenza «Glistati di avanzamento, i libretti della misurazione e la contabilità relativa ailavori dati in appalto dalla P.A. sono atti pubblici e non certificazioni am-ministrative, perché formati da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle suefunzioni per costituire la prova dei fatti giuridicamente rilevanti dai qualiderivano obblighi a carico della P.A.» (Cass. civ. 27/08/2014, n. 18316;Cass. civ. 10/02/2017, n. 3614). In particolare, il Direttore dei lavori, qua-le pubblico ufficiale, attesta le verifiche da lui effettuate e il compimento di22418 del 24/04/2009).La Corte d'appello ha escluso che il certificato n. 22 fosse un certificatofidefacente, rilevando che esso non rientra tra gli stati di avanzamento la-vori, i libretti di misurazione e i registri di contabilità, pur dando atto che è«riepilogativo di dati contabili» e proviene dal direttore dei lavori, il quale,come sopra si è detto, riveste la qualifica di pubblico ufficiale per gli atticompiuti nell'esercizio delle sue funzioni.6.1.- Pertanto, la Corte di merito non ha fatto corretta applicazione deiprincipi sopraesposti e dell'art 2700 c.c. e ha reso una motivazione conno-tata da affermazioni contrastanti, perché dalla sentenza impugnata emer-ge che il Giudice d'appello si è fermato alla classificazione del certificato,non rientrante nelle categorie sopra indicate, e non che ne abbia effetti-vamente valutato il contenuto, per verificare se ai sensi e per gli effettiprevisti dall'art. 2700 c.c., il certificato riporti dichiarazioni delle parti ov-vero altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza oda lui compiuti, poiché entro questi limiti esso fa fede fino a querela di fal-so. In particolare, può acquistare rilevanza se i «dati contabili» di cui si af-ferma che il certificato è riepilogativo siano appunto quei registri di conta-Numero registro generale 24201/2021Numero sezionale 473/2026Numero di raccolta generale 16200/2026Data pubblicazione 25/05/2026bilità che il direttore dei lavori è tenuto a compilare e che hanno fede pri-vilegiata.7.- Con il primo e secondo motivo del ricorso incidentale si lamenta laerronea regolazione delle spese di lite e il vizio di motivazione. La partededuce di avere chiesto la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e che sulpunto la Corte d'appello ha omesso qualsivoglia motivazione per cui non èdato sapere per quale ragione non ha condannato al risarcimento per litetemeraria; inoltre, si lamenta che liquidazione delle spese è stata resa inviolazione dei parametri di cui al DM 55 del 2014 e che ingiustamente laCorte ha escluso la fase istruttoria, che spetterebbe perché vi è stata l'i-stanza di inibitoria.8.- I motivi restano entrambi assorbiti dall'accoglimento del ricorsoprincipale, che comporta la caducazione della sentenza impugnata anchenella parte riguardante il regolamento delle spese processuali e l'accerta-mento della responsabilità ex art. 96 c.p.c.9.- Ne consegue, in accoglimento per quanto di ragione del ricorsoprincipale, respinto il primo motivo del ricorso incidentale ed assorbiti glialtri motivi, la cassazione della sentenza impugnata, con il rinvio alla Corted'appello di Catania, in diversa composizione, per un nuovo esame e perla liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità. P.Q.Maccoglie per quanto di ragione il ricorso principale, rigetta il primomotivo del ricorso incidentale, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa lasentenza impugnata, in relazione alle censure accolte, e rinvia alla Corted'appello di Catania, in diversa composizione, per un nuovo esame e perla liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/01/2026.Il PresidenteGuido Mercolino