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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 maggio 2022

Cassazione n. 25904/2026

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sona del legale rappresentante inBIZZARRO, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata èdomiciliato per legge;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualitàdi eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di postaelettronica certificata sono domiciliati per legge;-controricorrenti-avverso la sentenza della CORTE di APPELLO di NAPOLI n. 1671/2022depositata il 20/05/2022.udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 settembre2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 17517/2022Numero sezionale 2532/2026Numero di raccolta generale 25904/2026Data pubblicazione 28/09/20261.

La controversia trae origine dalla domanda propostadall'[OSCURATO:PERSONA] per il Sostentamento del Clero (di seguito, perbrevità, IDSC) dell'Arcidiocesi di Capua dinanzi al Tribunale di Nola,volta ad ottenere l'accertamento della cessazione/risoluzione per finitalocazione di un preesistente rapporto di affitto agrario (risalente a dataanteriore al 1939) avente ad oggetto un fondo agricolo sito nel [OSCURATO:PERSONA] (NA), [OSCURATO:PERSONA], con contestuale condanna delconduttore [OSCURATO:PERSONA] al rilascio del cespite.Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] il quale,resistendo alla domanda attorea, spiegava domanda riconvenzionalediretta a far accertare, in via principale, la titolarità del diritto dienfiteusi sul fondo, in forza di scrittura privata stipulata il 27 ottobre1979 tra il proprio genitore e il parroco della Parrocchia di SanTommaso di Capua (con contestuale affrancazione); in via subordinata,chiedeva accertarsi l'avvenuto acquisto a titolo originario, perusucapione ventennale, del medesimo diritto di enfiteusi sul fondo, conconseguente affrancazione previa offerta dell'importo di € 1.228,65(pari a 15 canoni).Il Tribunale di Nola rigettava entrambe le domande concompensazione delle spese di lite.A seguito dell'impugnazione proposta dal Menditti, la Corted'appello di Napoli, con sentenza n. 2233/2018, respingeva il gravame.La Corte partenopea rilevava la manifesta invalidità ed inefficacia delcontratto del 27 ottobre 1979 per difetto della prescritta licenzadell'autorità ecclesiastica e riteneva non provata la maturazionedell'usucapione del diritto di enfiteusi, difettando la prova di un atto diinterversio possessionis idoneo a mutare l'originaria detenzione(derivante dall'affitto agrario) in possesso utile ad usucapionem.

Aconferma dell'assenza dell'animus di enfiteuta, la Corte territorialeNumero registro generale 17517/2022Numero sezionale 2532/2026Numero di raccolta generale 25904/2026Data pubblicazione 28/09/2026valorizzava altresì la stipula, avvenuta nel 2010 tra le parti, di uncontratto preliminare di affitto.2.Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione ilMenditti.Questa Suprema Corte, con ordinanza 20 novembre 2020 n.26521, accoglieva il ricorso cassando la sentenza con rinvio edenunciando il seguente principio di diritto:«In caso di contratto di enfiteusi invalido (nella specie in quantostipulato dall'ente ecclesiastico in difetto di licenza del Superioreprescritta dall'ordinamento canonico), in mancanza di titololegittimante l'attribuzione del diritto sulla cosa, ai fini della valutazionedel relativo possesso ad usucapionem decisivo rilievo assumeesclusivamente la mera estrinsecazione del potere di fatto esercitatosulla res protrattasi per vent'anni, al perfezionamento dell'acquisto asiffatto titolo originario del diritto di enfiteusi non ostando il pagamentodel canone enfiteutico previsto nel contratto invalido, né assumendoun qualche rilievo in contrario la successiva stipula da partedell'usucapiente di contratto preliminare in qualità di affittuario delfondo».3.Riassunto il giudizio di rinvio da parte del Menditti, la Corted'appello di Napoli – Sezione Agraria, con sentenza n. 1671/2022, inasserita applicazione del principio di diritto sopra richiamato,accoglieva l'appello e dichiarava maturato l'acquisto per usucapione deldiritto di enfiteusi in capo al Menditti, pronunciando l'affrancazione delfondo contro il versamento di € 1.228,65 e condannando l'IDSC alpagamento delle spese di tutti i gradi del giudizio.4.Avverso la sentenza della corte del rinvio l'IDSC ha propostonuovo ricorso a questa Corte.Hanno resistito con controricorso le eredi di Antonio MendittiMatrisciano, nelle more deceduto, che hanno chiesto il rigetto delNumero registro generale 17517/2022Numero sezionale 2532/2026Numero di raccolta generale 25904/2026Data pubblicazione 28/09/2026ricorso e la distrazione delle spese processuali a favore del propriodifensore antistatario.Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnatoconclusioni scritte.I Difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria.La Corte si è riservata il deposito della ordinanza entro il terminedi giorni sessanta dalla decisione in camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Nella impugnata sentenza la corte di rinvio, in accoglimentodell’impugnazione, ha dichiarato l'avvenuto acquisto per usucapionedel diritto di enfiteusi sul fondo da parte di Antonio MendittiMatrisciano, con accoglimento della domanda di affrancazione e concondanna dell'IDSC al pagamento delle spese di lite di tutti i gradi delgiudizio (compreso quello di legittimità) sulla base dell’accertamentodel possesso enfiteutico e dell’irrilevanza degli atti successivi.Precisamente la corte di merito, in applicazione del principio di dirittoindicato dalla pronuncia di annullamento e rinvio, ha ritenuto: che nel 1979 fu stipulato un contratto di enfiteusi consideratodalle parti valido ed efficace (la prima statuizione di invalidità è lasentenza di primo grado del presente giudizio); che le parti detterospontanea esecuzione a quel contratto per oltre un ventennio, con ilpagamento del pattuito canone enfiteutico; che dunque le parti, peroltre un ventennio, si riconobbero nelle rispettive vesti di concedenteed enfiteuta e si comportarono in conformità; che nessun valoreretrospettivo, ai fini dell'interpretazione del comportamento delle parti,può avere il preliminare di affitto stipulato (ben dopo il compiersidell'usucapione) nel 2010, tanto più che è verosimile che MendittiMatrisciano si sia determinato a tale stipulazione non perché siconsiderasse mero affittuario del fondo (caso nel quale nemmenosarebbe stato necessario un nuovo contratto, potendosi confidare sultacito rinnovo di quello originario) ma perché (e quando) abbia avutoNumero registro generale 17517/2022Numero sezionale 2532/2026Numero di raccolta generale 25904/2026Data pubblicazione 28/09/2026coscienza (forse avvertito dall'ente ecclesiastico) della formaleinvalidità del contratto di enfiteusi del 1979.

Non vi sono elementiistruttori di segno contrario, sicché l'appello di [OSCURATO:PERSONA] accolto, con la conseguente pronuncia di avvenutaaffrancazione del fondo .2.L'IDSC ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenzan. 1671/2022 formulando tre motivi di gravame.

Precisamente:-con il primo motivo denuncia "violazione e falsa applicazionedegli artt. 111 Cost., 6° comma, 113 e 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e394 c.p.c. (art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3 - 4) – Omessa o apparentemotivazione".

L'ente ecclesiastico deduce che la corte di merito harecepito in modo del tutto acritico ed apodittico l'ordinanza diannullamento con rinvio n. 26521/2020.

In particolare, si duole che ilgiudice del rinvio si sia limitato a trascrivere il principio di dirittoenunciato in sede di legittimità senza indicare concretamente le fontidi prova (documentali o testimoniali) riesaminate ed idonee adimostrare l'effettivo esercizio del possesso ventennale utile adusucapionem, integrando una motivazione meramente apparente.-con il secondo motivo l'IDSC lamenta la "violazione e falsaapplicazione degli artt. 1140, 1158 e 2697 c.c., 112, 113, 115 e 116c.p.c. (art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3 – 4) – Onere della prova".

Partericorrente evidenzia che il Menditti non ha assolto l'onere probatorio exart. 2697 c.c. in ordine all'animus e al possesso utile per l'usucapionedel diritto di enfiteusi (mancando la prova di apportati miglioramenti oaddizioni sul fondo); sottolinea, in modo assorbente, che la relazionemateriale con il bene era iniziata a titolo di detenzione qualificata inforza del risalente rapporto di affitto agrario (anteriore al 1939), sicchél'usucapione avrebbe richiesto la rigorosa prova dell'interversione delpossesso ex art. 1141, comma 2, c.c..-con il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazionedegli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 10 della Legge 22 luglio 1966, n.Numero registro generale 17517/2022Numero sezionale 2532/2026Numero di raccolta generale 25904/2026Data pubblicazione 28/09/2026607, censurando l'integrale condanna dell'IDSC alla rifusione dellespese di tutti i gradi di giudizio.3.Il primo motivo è infondato.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il vizio dimotivazione apparente – denunciabile in sede di legittimità ai sensidell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. – ricorre allorquando la sentenza,pur essendo graficamente esistente, non renda percepibile l'iter logico-argomentativo seguito dal giudicante per la formazione del proprioconvincimento.Tanto si verifica quando la motivazione contenga argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere le ragioni della decisione,collocandosi al di sotto del "minimo costituzionale" prescritto dall'art.111, comma 6, Cost. e recepito dall'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.Nel giudizio di rinvio, il giudice di merito, pur vincolato al principiodi diritto enunciato dalla Corte di cassazione ex art. 394 c.p.c., non èesonerato dall'obbligo di compiere un concreto e specificoaccertamento delle risultanze istruttorie per verificare se, nellafattispecie concreta, sussistano i presupposti di fatto richiesti dallanorma incriminatrice/regolatrice.Secondo la giurisprudenza di questa Corte (es.

Cass. n.18361/2022 e n. 11132/2022), se la consegna del bene avviene inesecuzione di un titolo obbligatorio (affitto), l'occupante è merodetentore e l'usucapione richiede la prova dell'atto di interversiopossessionis ex art. 1141, comma 2, c.c.; se invece vi è un attonullo/invalido a contenuto reale (enfiteusi), la traditio determinal'insorgere dell'animus possidendi, come già chiarito dall'ordinanza diquesta Corte n. 26521/2020.Orbene, nella sentenza impugnata, risulta oggetto di esame ilduplice livello del rapporto di fatto: l'originaria relazione di fatto erainiziata in forza di un preesistente e mai contestato contratto di affittoagrario (anteriore al 1939), che conferiva la sola detenzioneNumero registro generale 17517/2022Numero sezionale 2532/2026Numero di raccolta generale 25904/2026Data pubblicazione 28/09/2026qualificata; successivamente, nel 1979, era stato stipulato il contrattodi enfiteusi, invalido ed inefficace per difetto della prescritta licenzadell'autorità ecclesiastica.Precisamente, la corte di rinvio ha espresso un iter logico-giuridico chiarissimo e perfettamente percepibile: a) nel 1979 fustipulato un contratto di enfiteusi ritenuto dalle parti valido ed efficace;b) le parti vi diedero spontanea ed ininterrotta esecuzione per oltre unventennio mediante il costante versamento del canone pattuito; c) peroltre vent'anni le parti si riconobbero nelle reciproche qualità diconcedente ed enfiteuta; d) il preliminare di affitto stipulato nel 2010non ha valore retrospettivo contrario, essendo intervenuto quandol'usucapione ventennale si era già compiutamente perfezionata.In estrema sintesi: la corte di rinvio si è attenuta ai confini dellapronuncia rescindente (art. 394 c.p.c.), sicché la censura dell'IDSCsfocia in una non consentita richiesta di riesame del merito probatorio4.

Il secondo motivo (relativo alla presunta mancatadimostrazione dell'animus e del possesso enfiteutico) è inammissibile.Secondo granitica giurisprudenza di questa Corte, la valutazionedella valenza fattuale del contratto nullo e del relativo pagamento deicanoni ai fini del possesso ad usucapionem rientra nei poteri diapprezzamento del giudice di merito, sottratti al sindacato di legittimitàladdove (come nella specie) privi di vizi logici o di violazioni di legge.5.Il terzo motivo è infondato.L'IDSC lamenta l'errata liquidazione delle spese, sostenendo chegli onorari avrebbero dovuto essere ridotti della metà ai sensi dell'art.10 della Legge 22 luglio 1966, n. 607.Senonché, il dimezzamento degli onorari e dei diritti previstodall'art. 10 L. 607/1966 non è suscettibile di essere estesoanalogicamente per i seguenti motivi civili e processuali:-per la natura speciale del procedimento: l'agevolazione èstrettamente ancorata allo speciale procedimento sommario diNumero registro generale 17517/2022Numero sezionale 2532/2026Numero di raccolta generale 25904/2026Data pubblicazione 28/09/2026affrancazione davanti al giudice in composizione monocratica (exPretore), introdotto dal legislatore per favorire la rapida liberazione deifondi agricoli dai gravami perpetui;-per la diversità dell'oggetto del giudizio: un giudizio ordinario dicognizione, avente ad oggetto l'accertamento dell'usucapione deldiritto dell'enfiteuta (o del dominio diretto), costituisce un'azionecontenziosa ordinaria.

Tale azione – in quanto mira a verificarel'avvenuto acquisto a titolo originario di un diritto reale a seguito delpossesso continuato - esula completamente dalla specifica proceduradi riscatto e liquidazione del capitale di affrancazione regolata dallalegge n. 607/1966;-per il divieto di applicazione analogica: le norme che stabilisconoesenzioni fiscali, riduzioni di diritti o deroghe alle tariffe ordinarie(comprese quelle forensi o di cancelleria) hanno carattere eccezionalee sono di stretta interpretazione (ex art. 14 delle Preleggi).

Pertanto,non sono suscettibili di applicazione analogica o estensiva aprocedimenti diversi da quello espressamente menzionato dallegislatore.Per le ragioni che precedono, nei giudizi contenziosi ordinari perl'usucapione dell'enfiteusi, i diritti, i contributi e gli onorari professionalidei difensori seguono i criteri e i parametri ordinari previsti per le causedi valore corrispondente, senza la possibilità di beneficiare deldimezzamento o delle esenzioni tipiche del procedimento speciale diaffrancazione.Pertanto, la corte di rinvio ha correttamente applicato i parametrigenerali ex D.M. 55/2014 rientrando nello scaglione per le cause divalore indeterminato (in difetto di certificazione catastale del fondoprodotta dall'Istituto).Conclusivamente, il motivo viene rigettato sulla base delseguente principio di diritto:Numero registro generale 17517/2022Numero sezionale 2532/2026Numero di raccolta generale 25904/2026Data pubblicazione 28/09/2026 L'art. 10 della Legge 22 luglio 1966, n. 607 (che prevede ildimezzamento di diritti e onorari) si applica esclusivamente allospeciale procedimento sommario d'affrancazione ivi contemplato, enon si estende ai giudizi contenziosi ordinari svoltisi dinanzi all'autoritàgiudiziaria ordinaria aventi ad oggetto l'accertamento dell'usucapionedell'enfiteusi .6.

In definitiva, per le ragioni che precedono, il ricorso varigettato, con condanna dell'IDSC alle spese del presente giudizio dilegittimità e con distrazione in favore del difensore antistatario Avv.[OSCURATO:PERSONA], il quale ne ha fatto formale richiesta nelcontroricorso e in memoria.Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali peril pagamento dell’importo a titolo di contributo unificato a norma delcomma 1-bis del citato art. 13, previsto per legge ed indicato indispositivo, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.MLa Corte:- rigetta il ricorso- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese delpresente giudizio, spese che liquida in euro 1.500 per compensi, oltre,alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidatiin euro 200 ed agli accessori di legge e che distrae a favore deldifensore antistatario [OSCURATO:PERSONA].Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, il 24 settembre 2026, nella camera diconsiglio della Terza Sezione Civile.Il PresidenteNumero registro generale 17517/2022Numero sezionale 2532/2026Numero di raccolta generale 25904/2026Data pubblicazione 28/09/2026Lina Rubino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sona del legale rappresentante inBIZZARRO, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata èdomiciliato per legge;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualitàdi eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di postaelettronica certificata sono domiciliati per legge;-controricorrenti-avverso la sentenza della CORTE di APPELLO di NAPOLI n. 1671/2022depositata il 20/05/2022.udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 settembre2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 17517/2022Numero sezionale 2532/2026Numero di raccolta generale 25904/2026Data pubblicazione 28/09/20261. La controversia trae origine dalla domanda propostadall'[OSCURATO:PERSONA] per il Sostentamento del Clero (di seguito, perbrevità, IDSC) dell'Arcidiocesi di Capua dinanzi al Tribunale di Nola,volta ad ottenere l'accertamento della cessazione/risoluzione per finitalocazione di un preesistente rapporto di affitto agrario (risalente a dataanteriore al 1939) avente ad oggetto un fondo agricolo sito nel [OSCURATO:PERSONA] (NA), [OSCURATO:PERSONA], con contestuale condanna delconduttore [OSCURATO:PERSONA] al rilascio del cespite.Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] il quale,resistendo alla domanda attorea, spiegava domanda riconvenzionalediretta a far accertare, in via principale, la titolarità del diritto dienfiteusi sul fondo, in forza di scrittura privata stipulata il 27 ottobre1979 tra il proprio genitore e il parroco della Parrocchia di SanTommaso di Capua (con contestuale affrancazione); in via subordinata,chiedeva accertarsi l'avvenuto acquisto a titolo originario, perusucapione ventennale, del medesimo diritto di enfiteusi sul fondo, conconseguente affrancazione previa offerta dell'importo di € 1.228,65(pari a 15 canoni).Il Tribunale di Nola rigettava entrambe le domande concompensazione delle spese di lite.A seguito dell'impugnazione proposta dal Menditti, la Corted'appello di Napoli, con sentenza n. 2233/2018, respingeva il gravame.La Corte partenopea rilevava la manifesta invalidità ed inefficacia delcontratto del 27 ottobre 1979 per difetto della prescritta licenzadell'autorità ecclesiastica e riteneva non provata la maturazionedell'usucapione del diritto di enfiteusi, difettando la prova di un atto diinterversio possessionis idoneo a mutare l'originaria detenzione(derivante dall'affitto agrario) in possesso utile ad usucapionem. Aconferma dell'assenza dell'animus di enfiteuta, la Corte territorialeNumero registro generale 17517/2022Numero sezionale 2532/2026Numero di raccolta generale 25904/2026Data pubblicazione 28/09/2026valorizzava altresì la stipula, avvenuta nel 2010 tra le parti, di uncontratto preliminare di affitto.2.Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione ilMenditti.Questa Suprema Corte, con ordinanza 20 novembre 2020 n.26521, accoglieva il ricorso cassando la sentenza con rinvio edenunciando il seguente principio di diritto:«In caso di contratto di enfiteusi invalido (nella specie in quantostipulato dall'ente ecclesiastico in difetto di licenza del Superioreprescritta dall'ordinamento canonico), in mancanza di titololegittimante l'attribuzione del diritto sulla cosa, ai fini della valutazionedel relativo possesso ad usucapionem decisivo rilievo assumeesclusivamente la mera estrinsecazione del potere di fatto esercitatosulla res protrattasi per vent'anni, al perfezionamento dell'acquisto asiffatto titolo originario del diritto di enfiteusi non ostando il pagamentodel canone enfiteutico previsto nel contratto invalido, né assumendoun qualche rilievo in contrario la successiva stipula da partedell'usucapiente di contratto preliminare in qualità di affittuario delfondo».3.Riassunto il giudizio di rinvio da parte del Menditti, la Corted'appello di Napoli – Sezione Agraria, con sentenza n. 1671/2022, inasserita applicazione del principio di diritto sopra richiamato,accoglieva l'appello e dichiarava maturato l'acquisto per usucapione deldiritto di enfiteusi in capo al Menditti, pronunciando l'affrancazione delfondo contro il versamento di € 1.228,65 e condannando l'IDSC alpagamento delle spese di tutti i gradi del giudizio.4.Avverso la sentenza della corte del rinvio l'IDSC ha propostonuovo ricorso a questa Corte.Hanno resistito con controricorso le eredi di Antonio MendittiMatrisciano, nelle more deceduto, che hanno chiesto il rigetto delNumero registro generale 17517/2022Numero sezionale 2532/2026Numero di raccolta generale 25904/2026Data pubblicazione 28/09/2026ricorso e la distrazione delle spese processuali a favore del propriodifensore antistatario.Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnatoconclusioni scritte.I Difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria.La Corte si è riservata il deposito della ordinanza entro il terminedi giorni sessanta dalla decisione in camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Nella impugnata sentenza la corte di rinvio, in accoglimentodell’impugnazione, ha dichiarato l'avvenuto acquisto per usucapionedel diritto di enfiteusi sul fondo da parte di Antonio MendittiMatrisciano, con accoglimento della domanda di affrancazione e concondanna dell'IDSC al pagamento delle spese di lite di tutti i gradi delgiudizio (compreso quello di legittimità) sulla base dell’accertamentodel possesso enfiteutico e dell’irrilevanza degli atti successivi.Precisamente la corte di merito, in applicazione del principio di dirittoindicato dalla pronuncia di annullamento e rinvio, ha ritenuto: che nel 1979 fu stipulato un contratto di enfiteusi consideratodalle parti valido ed efficace (la prima statuizione di invalidità è lasentenza di primo grado del presente giudizio); che le parti detterospontanea esecuzione a quel contratto per oltre un ventennio, con ilpagamento del pattuito canone enfiteutico; che dunque le parti, peroltre un ventennio, si riconobbero nelle rispettive vesti di concedenteed enfiteuta e si comportarono in conformità; che nessun valoreretrospettivo, ai fini dell'interpretazione del comportamento delle parti,può avere il preliminare di affitto stipulato (ben dopo il compiersidell'usucapione) nel 2010, tanto più che è verosimile che MendittiMatrisciano si sia determinato a tale stipulazione non perché siconsiderasse mero affittuario del fondo (caso nel quale nemmenosarebbe stato necessario un nuovo contratto, potendosi confidare sultacito rinnovo di quello originario) ma perché (e quando) abbia avutoNumero registro generale 17517/2022Numero sezionale 2532/2026Numero di raccolta generale 25904/2026Data pubblicazione 28/09/2026coscienza (forse avvertito dall'ente ecclesiastico) della formaleinvalidità del contratto di enfiteusi del 1979. Non vi sono elementiistruttori di segno contrario, sicché l'appello di [OSCURATO:PERSONA] accolto, con la conseguente pronuncia di avvenutaaffrancazione del fondo .2.L'IDSC ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenzan. 1671/2022 formulando tre motivi di gravame. Precisamente:-con il primo motivo denuncia "violazione e falsa applicazionedegli artt. 111 Cost., 6° comma, 113 e 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e394 c.p.c. (art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3 - 4) – Omessa o apparentemotivazione". L'ente ecclesiastico deduce che la corte di merito harecepito in modo del tutto acritico ed apodittico l'ordinanza diannullamento con rinvio n. 26521/2020. In particolare, si duole che ilgiudice del rinvio si sia limitato a trascrivere il principio di dirittoenunciato in sede di legittimità senza indicare concretamente le fontidi prova (documentali o testimoniali) riesaminate ed idonee adimostrare l'effettivo esercizio del possesso ventennale utile adusucapionem, integrando una motivazione meramente apparente.-con il secondo motivo l'IDSC lamenta la "violazione e falsaapplicazione degli artt. 1140, 1158 e 2697 c.c., 112, 113, 115 e 116c.p.c. (art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3 – 4) – Onere della prova". Partericorrente evidenzia che il Menditti non ha assolto l'onere probatorio exart. 2697 c.c. in ordine all'animus e al possesso utile per l'usucapionedel diritto di enfiteusi (mancando la prova di apportati miglioramenti oaddizioni sul fondo); sottolinea, in modo assorbente, che la relazionemateriale con il bene era iniziata a titolo di detenzione qualificata inforza del risalente rapporto di affitto agrario (anteriore al 1939), sicchél'usucapione avrebbe richiesto la rigorosa prova dell'interversione delpossesso ex art. 1141, comma 2, c.c..-con il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazionedegli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 10 della Legge 22 luglio 1966, n.Numero registro generale 17517/2022Numero sezionale 2532/2026Numero di raccolta generale 25904/2026Data pubblicazione 28/09/2026607, censurando l'integrale condanna dell'IDSC alla rifusione dellespese di tutti i gradi di giudizio.3.Il primo motivo è infondato.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il vizio dimotivazione apparente – denunciabile in sede di legittimità ai sensidell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. – ricorre allorquando la sentenza,pur essendo graficamente esistente, non renda percepibile l'iter logico-argomentativo seguito dal giudicante per la formazione del proprioconvincimento.Tanto si verifica quando la motivazione contenga argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere le ragioni della decisione,collocandosi al di sotto del "minimo costituzionale" prescritto dall'art.111, comma 6, Cost. e recepito dall'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.Nel giudizio di rinvio, il giudice di merito, pur vincolato al principiodi diritto enunciato dalla Corte di cassazione ex art. 394 c.p.c., non èesonerato dall'obbligo di compiere un concreto e specificoaccertamento delle risultanze istruttorie per verificare se, nellafattispecie concreta, sussistano i presupposti di fatto richiesti dallanorma incriminatrice/regolatrice.Secondo la giurisprudenza di questa Corte (es. Cass. n.18361/2022 e n. 11132/2022), se la consegna del bene avviene inesecuzione di un titolo obbligatorio (affitto), l'occupante è merodetentore e l'usucapione richiede la prova dell'atto di interversiopossessionis ex art. 1141, comma 2, c.c.; se invece vi è un attonullo/invalido a contenuto reale (enfiteusi), la traditio determinal'insorgere dell'animus possidendi, come già chiarito dall'ordinanza diquesta Corte n. 26521/2020.Orbene, nella sentenza impugnata, risulta oggetto di esame ilduplice livello del rapporto di fatto: l'originaria relazione di fatto erainiziata in forza di un preesistente e mai contestato contratto di affittoagrario (anteriore al 1939), che conferiva la sola detenzioneNumero registro generale 17517/2022Numero sezionale 2532/2026Numero di raccolta generale 25904/2026Data pubblicazione 28/09/2026qualificata; successivamente, nel 1979, era stato stipulato il contrattodi enfiteusi, invalido ed inefficace per difetto della prescritta licenzadell'autorità ecclesiastica.Precisamente, la corte di rinvio ha espresso un iter logico-giuridico chiarissimo e perfettamente percepibile: a) nel 1979 fustipulato un contratto di enfiteusi ritenuto dalle parti valido ed efficace;b) le parti vi diedero spontanea ed ininterrotta esecuzione per oltre unventennio mediante il costante versamento del canone pattuito; c) peroltre vent'anni le parti si riconobbero nelle reciproche qualità diconcedente ed enfiteuta; d) il preliminare di affitto stipulato nel 2010non ha valore retrospettivo contrario, essendo intervenuto quandol'usucapione ventennale si era già compiutamente perfezionata.In estrema sintesi: la corte di rinvio si è attenuta ai confini dellapronuncia rescindente (art. 394 c.p.c.), sicché la censura dell'IDSCsfocia in una non consentita richiesta di riesame del merito probatorio4. Il secondo motivo (relativo alla presunta mancatadimostrazione dell'animus e del possesso enfiteutico) è inammissibile.Secondo granitica giurisprudenza di questa Corte, la valutazionedella valenza fattuale del contratto nullo e del relativo pagamento deicanoni ai fini del possesso ad usucapionem rientra nei poteri diapprezzamento del giudice di merito, sottratti al sindacato di legittimitàladdove (come nella specie) privi di vizi logici o di violazioni di legge.5.Il terzo motivo è infondato.L'IDSC lamenta l'errata liquidazione delle spese, sostenendo chegli onorari avrebbero dovuto essere ridotti della metà ai sensi dell'art.10 della Legge 22 luglio 1966, n. 607.Senonché, il dimezzamento degli onorari e dei diritti previstodall'art. 10 L. 607/1966 non è suscettibile di essere estesoanalogicamente per i seguenti motivi civili e processuali:-per la natura speciale del procedimento: l'agevolazione èstrettamente ancorata allo speciale procedimento sommario diNumero registro generale 17517/2022Numero sezionale 2532/2026Numero di raccolta generale 25904/2026Data pubblicazione 28/09/2026affrancazione davanti al giudice in composizione monocratica (exPretore), introdotto dal legislatore per favorire la rapida liberazione deifondi agricoli dai gravami perpetui;-per la diversità dell'oggetto del giudizio: un giudizio ordinario dicognizione, avente ad oggetto l'accertamento dell'usucapione deldiritto dell'enfiteuta (o del dominio diretto), costituisce un'azionecontenziosa ordinaria. Tale azione – in quanto mira a verificarel'avvenuto acquisto a titolo originario di un diritto reale a seguito delpossesso continuato - esula completamente dalla specifica proceduradi riscatto e liquidazione del capitale di affrancazione regolata dallalegge n. 607/1966;-per il divieto di applicazione analogica: le norme che stabilisconoesenzioni fiscali, riduzioni di diritti o deroghe alle tariffe ordinarie(comprese quelle forensi o di cancelleria) hanno carattere eccezionalee sono di stretta interpretazione (ex art. 14 delle Preleggi). Pertanto,non sono suscettibili di applicazione analogica o estensiva aprocedimenti diversi da quello espressamente menzionato dallegislatore.Per le ragioni che precedono, nei giudizi contenziosi ordinari perl'usucapione dell'enfiteusi, i diritti, i contributi e gli onorari professionalidei difensori seguono i criteri e i parametri ordinari previsti per le causedi valore corrispondente, senza la possibilità di beneficiare deldimezzamento o delle esenzioni tipiche del procedimento speciale diaffrancazione.Pertanto, la corte di rinvio ha correttamente applicato i parametrigenerali ex D.M. 55/2014 rientrando nello scaglione per le cause divalore indeterminato (in difetto di certificazione catastale del fondoprodotta dall'Istituto).Conclusivamente, il motivo viene rigettato sulla base delseguente principio di diritto:Numero registro generale 17517/2022Numero sezionale 2532/2026Numero di raccolta generale 25904/2026Data pubblicazione 28/09/2026 L'art. 10 della Legge 22 luglio 1966, n. 607 (che prevede ildimezzamento di diritti e onorari) si applica esclusivamente allospeciale procedimento sommario d'affrancazione ivi contemplato, enon si estende ai giudizi contenziosi ordinari svoltisi dinanzi all'autoritàgiudiziaria ordinaria aventi ad oggetto l'accertamento dell'usucapionedell'enfiteusi .6. In definitiva, per le ragioni che precedono, il ricorso varigettato, con condanna dell'IDSC alle spese del presente giudizio dilegittimità e con distrazione in favore del difensore antistatario Avv.[OSCURATO:PERSONA], il quale ne ha fatto formale richiesta nelcontroricorso e in memoria.Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali peril pagamento dell’importo a titolo di contributo unificato a norma delcomma 1-bis del citato art. 13, previsto per legge ed indicato indispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.MLa Corte:- rigetta il ricorso- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese delpresente giudizio, spese che liquida in euro 1.500 per compensi, oltre,alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidatiin euro 200 ed agli accessori di legge e che distrae a favore deldifensore antistatario [OSCURATO:PERSONA].Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, il 24 settembre 2026, nella camera diconsiglio della Terza Sezione Civile.Il PresidenteNumero registro generale 17517/2022Numero sezionale 2532/2026Numero di raccolta generale 25904/2026Data pubblicazione 28/09/2026Lina Rubino
Sentenza Cassazione n. 25904/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris