CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 32368/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Milano, in sede di riesame cautelare, ha confermato il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Monza che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di illecita detenzione, coltivazione e cessione di sostanza stupefacente, detenzione e ricettazione di arma clandestina, meglio specificati nella rubrica provvisoria. 2. Ricorre per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. I) Violazione di legge per quanto attiene alla sussistenza dei reati contestati e per mancata valutazione delle deduzioni difensive proposte in sede di riesame, non essendovi alcuna evidenza che l'indagato svolgesse continuativamente attività di coltivazione, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti con modalità imprenditoriali, né chi fossero i congiunti che avrebbero collaborato ad adibire il terreno di sua proprietà a luogo di coltivazione e preparazione per lo smercio della marijuana. II) Vizio di motivazione in ordine alla necessità di una misura di tipo custodiale ed alle esigenze cautelari, potendo la misura degli arresti domiciliari ritenersi adeguata a salvaguardare le ravvisate esigenze. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. La difesa del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con cui insiste per l'accoglimento del ricorso. 5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 5.1. Il primo motivo sviluppa non consentite censure di merito, a fronte di un'ordinanza che ha esaurientemente argomentato in ordine alla gravità indiziaria conseguente all'arresto in flagranza del prevenuto (e del fratello Giuseppe), dando atto della sua posizione di proprietario del fondo (presente al momento della perquisizione) nel quale è stata rinvenuta una struttura sotterranea, accessibile tramite una botola, costituita da quattro locali separati e sorvegliati con telecamere, attrezzata per fungere da laboratorio per la coltivazione, l'essiccazione ed il confezionamento di marijuana. All'interno di tale laboratorio è stato rinvenuto un quantitativo di kg. 29,501 di marijuana, già confezionata in sacchetti da 500 grammi, assieme a steli e piante di marijuana, varia strumentazione per coltivare e confezionare la sostanza (bilance, decine di rotoli di cellophane) e dei block notes contenenti annotazioni sulla coltivazione e raccolta della stessa, logicamente reputati fungere anche da "libro contabile" per la registrazione delle operazioni e cessioni effettuate. L'ordinanza dà anche conto del fatto che su un prefabbricato facente parte della proprietà (dei due fratelli) gli operanti rinvenivano anche una pistola semiautomatica con matricola abrasa, una canna di fucile tipo doppietta con varie componenti di fucile e una carabina ad aria compressa con ottica dì precisione e munizionamento. 5.2. Il secondo motivo è parimenti inammissibile, oltre che contraddittorio laddove sostiene - apoditticamente - che nella specie non sarebbero in alcun modo configurabili esigenze cautelari nei confronti del ricorrente, salvo specificare che la misura degli arresti domiciliari sarebbe adeguata a salvaguardare le medesime esigenze. In ogni caso, anche in punto di esigenze cautelari i giudici territoriali hanno offerto ampia e logica argomentazione, avendo fatto esplicito riferimento alla gravità e professionalità della condotta, all'esistenza di precedenti, sia pur risalenti, ed alla inidoneità di una detenzione domiciliare, posto che la condotta principale si è appunto svolta all'interno di un domicilio rivelatosi inidoneo a scongiurare il pericolo di recidiva. 6. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. Seguono gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Cos