Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2022

Cassazione n. 05786/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Messina ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per il delitto di furto di energia elettrica pluriaggravato.

Tenuto conto che avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizio di motivazione illogica sulla ritenuta responsabilità dell'imputato.

Considerato che le censure aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede. e che secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.

Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile rivisitazione dei risultati di prova, con riferimento all'apprezzamento probatorio dei Giudici del merito mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati, i quali, con motivazione esente da vizi logici e giuridici in particolare alla pagina tre della sentenza, hanno esplicitato le ragioni del convincimento circa la perpetrazione del reato e ad opera dell'attuale ricorrente.

Osservato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Deciso il 29.9.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] i D E IN ,GA L=.[OSCURATO:PERSONA] FuN7Tri i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Messina ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per il delitto di furto di energia elettrica pluriaggravato. Tenuto conto che avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizio di motivazione illogica sulla ritenuta responsabilità dell'imputato. Considerato che le censure aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede. e che secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile rivisitazione dei risultati di prova, con riferimento all'apprezzamento probatorio dei Giudici del merito mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati, i quali, con motivazione esente da vizi logici e giuridici in particolare alla pagina tre della sentenza, hanno esplicitato le ragioni del convincimento circa la perpetrazione del reato e ad opera dell'attuale ricorrente. Osservato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Deciso il 29.9.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] i D E IN ,GA L=.[OSCURATO:PERSONA] FuN7Tri i
Sentenza Cassazione n. 05786/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris