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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2021

Cassazione n. 10026/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 9 marzo 2021 la Corte di Appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado, affermativa di penale responsabilità, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

I giudizi di merito hanno avuto ad oggetto la violazione delle prescrizioni correlate alla sottoposizione a sorveglianza speciale di p.s.

"semplice" (art. 75 comma 1 d.lgs. n.159/2011).

In fatto si è ritenuta violata la disposizione con la quale veniva imposto il divieto di rincasare non più tardi delle ore 21 e di non uscire prima delle ore 7 (stante l'assenza dalla propria abitazione alle ore 23:15 del 28 aprile 2016).

La pena è stata così deLei minata: mesi quattro di arresto, ritenuta esclusa la contestata recidiva e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, oltre alla riduzione per il rito prescelto.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio inflitto, discostatosi significativamente dal minimo edittale, pur a fronte della esclusione della recidiva originariamente contestata.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.

Ed invero, l'esclusione della recidiva non ha determinato variazioni di assetto sanzionatorio perché già in primo grado erano state concesse le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.

La pena base, con congrua motivazione, si discosta dal minimo edittale in ragione della negativa personalità del Chiappati, emergente dai precedenti penalei e dalla stessa sottoposizione alla misura di prevenzione violata.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 28 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 9 marzo 2021 la Corte di Appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado, affermativa di penale responsabilità, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. I giudizi di merito hanno avuto ad oggetto la violazione delle prescrizioni correlate alla sottoposizione a sorveglianza speciale di p.s. "semplice" (art. 75 comma 1 d.lgs. n.159/2011). In fatto si è ritenuta violata la disposizione con la quale veniva imposto il divieto di rincasare non più tardi delle ore 21 e di non uscire prima delle ore 7 (stante l'assenza dalla propria abitazione alle ore 23:15 del 28 aprile 2016). La pena è stata così deLei minata: mesi quattro di arresto, ritenuta esclusa la contestata recidiva e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, oltre alla riduzione per il rito prescelto. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio inflitto, discostatosi significativamente dal minimo edittale, pur a fronte della esclusione della recidiva originariamente contestata. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Ed invero, l'esclusione della recidiva non ha determinato variazioni di assetto sanzionatorio perché già in primo grado erano state concesse le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. La pena base, con congrua motivazione, si discosta dal minimo edittale in ragione della negativa personalità del Chiappati, emergente dai precedenti penalei e dalla stessa sottoposizione alla misura di prevenzione violata. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 28 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ca
Sentenza Cassazione n. 10026/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris