Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 gennaio 2022

Cassazione n. 14267/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] Lauro il [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 21.7.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza per estinzione del reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza del 21.9.2011 con cui il Tribunale di Montepulciano, procedendo con rito abbreviato, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione e, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata aggravante ed alla pure contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed Euro 1.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;

2. ricorre per cassazione il difensore del Daniele lamentando: 2.1 violazione e/o erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen.: rileva che per ritenere il delitto di ricettazione occorre la prova certa della provenienza delittuosa del bene ricevuto aggiungendo che non spetta all'imputato fornire una prova contraria alla tesi dell'accusa e che nel caso di specie l'imputato, una volta appreso della provenienza delittuosa delle sedie rinvenute nella propria autovettura, aveva spontaneamente riferito di essere in possesso di altri beni acquistati nelle medesime circostanze; sottolinea che non è sufficiente un mero sospetto circa l'origine delittuosa delle cose ricevute o acquistate che non coincide con l'atteggiamento soggettivo del dolo eventuale laddove la buona fede dell'imputato era evincibile dalla condotta tenuta una volta appresa la provenienza dei beni; 2.2 inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 533 e 192 cod. proc. pen.: osserva che la sentenza impugnata è viziata anche sotto il profilo dell'erronea applicazione del principio del "ragionevole dubbio" di cui all'art. 533 cod. proc. pen. che sintetizza il principio di presunzione di innocenza dell'imputato, l'onere della prova a carico dell'accusa e la regola dell'obbligo di assoluzione per il caso di insufficienza, contraddittorietà o incertezza della prova dell'accusa oltre che, infine, l'obbligo di motivazione delle decisioni giurisdizionali; 2.3 violazione dell'art. 62 n. 6 cod. pen.: evidenzia la erroneità della motivazione con cui la sentenza impugnata ha ricostruito la vicenda rispetto ai principi elaborati dalla giurisprudenza, secondo cui il presupposto del riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. è la spontaneità del risarcimento o della restituzione che nel caso di specie è certamente ravvisabile avendo l'imputato consentito di recuperare anche beni ed oggetti diversi da quelli che erano stati rinvenuti dagli operanti; 2.4 violazione dell'art. 99 cod. pen.: rileva che la sentenza di primo grado ha applicato la recidiva perché fondata sui numerosi e specifici precedenti e richiama la motivazione con cui la Corte di Appello ha disatteso il motivo di gravame che era stato articolato dalla difesa e di cui denunzia l'inadeguatezza avendo i giudici di appello omesso di argomentare in ordine alla relazione qualificata tra i precedenti penali ed il reato per il quale era stata confermata la condanna;

3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per morte dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza va annullata senza rinvio per intervenuta morte dell'imputato.

1. [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto a giudizio per rispondere del delitto di cui all'art. 648 cod. pen. aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 7 cod. pen.

"... perché, al fine di profitto, acquistava o comunque riceveva, consapevole della provenienza delittuosa, gli oggetti di cui all'allegato elenco provenienti dal delitto di furto in abitazione commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] tra il 18 ed il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ... fatto commesso in luogo imprecisato in epoca compresa tra il 18.10.2010 ed il 25.10.2010".

2. Risulta docunnentalmente (cfr., il certificato del Comune di Montepulciano del 28.1.2022) che il ricorrente è deceduto in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, dunque, in data successiva a quella della sentenza di appello che deve essere perciò annullata per essere il reato ascrittogli estinto per morte dell'imputato (cfr., da ultimo, Cass. Pen., 5, 7.5.2018 n. 29.494, Devito, secondo cui la sentenza della Corte di cassazione che intervenisse dopo la morte dell'imputato sarebbe giuridicamente inesistente e dovrebbe essere revocata; cfr., anche, Cass. Pen., 1, 9.6.2010 n. 24.507, Lombardo ovvero Cass. Pen., 3, 12.5.2016 n. 23.906, Patti, che hanno entrambe ribadito il principio secondo cui la morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.; cfr., anche, Cass. Pen., 1, 16.5.2019 n. 35.845, Zaccagnini).

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] Lauro il [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 21.7.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza per estinzione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza del 21.9.2011 con cui il Tribunale di Montepulciano, procedendo con rito abbreviato, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione e, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata aggravante ed alla pure contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed Euro 1.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; 2. ricorre per cassazione il difensore del Daniele lamentando: 2.1 violazione e/o erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen.: rileva che per ritenere il delitto di ricettazione occorre la prova certa della provenienza delittuosa del bene ricevuto aggiungendo che non spetta all'imputato fornire una prova contraria alla tesi dell'accusa e che nel caso di specie l'imputato, una volta appreso della provenienza delittuosa delle sedie rinvenute nella propria autovettura, aveva spontaneamente riferito di essere in possesso di altri beni acquistati nelle medesime circostanze; sottolinea che non è sufficiente un mero sospetto circa l'origine delittuosa delle cose ricevute o acquistate che non coincide con l'atteggiamento soggettivo del dolo eventuale laddove la buona fede dell'imputato era evincibile dalla condotta tenuta una volta appresa la provenienza dei beni; 2.2 inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 533 e 192 cod. proc. pen.: osserva che la sentenza impugnata è viziata anche sotto il profilo dell'erronea applicazione del principio del "ragionevole dubbio" di cui all'art. 533 cod. proc. pen. che sintetizza il principio di presunzione di innocenza dell'imputato, l'onere della prova a carico dell'accusa e la regola dell'obbligo di assoluzione per il caso di insufficienza, contraddittorietà o incertezza della prova dell'accusa oltre che, infine, l'obbligo di motivazione delle decisioni giurisdizionali; 2.3 violazione dell'art. 62 n. 6 cod. pen.: evidenzia la erroneità della motivazione con cui la sentenza impugnata ha ricostruito la vicenda rispetto ai principi elaborati dalla giurisprudenza, secondo cui il presupposto del riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. è la spontaneità del risarcimento o della restituzione che nel caso di specie è certamente ravvisabile avendo l'imputato consentito di recuperare anche beni ed oggetti diversi da quelli che erano stati rinvenuti dagli operanti; 2.4 violazione dell'art. 99 cod. pen.: rileva che la sentenza di primo grado ha applicato la recidiva perché fondata sui numerosi e specifici precedenti e richiama la motivazione con cui la Corte di Appello ha disatteso il motivo di gravame che era stato articolato dalla difesa e di cui denunzia l'inadeguatezza avendo i giudici di appello omesso di argomentare in ordine alla relazione qualificata tra i precedenti penali ed il reato per il quale era stata confermata la condanna; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per morte dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza va annullata senza rinvio per intervenuta morte dell'imputato. 1. [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto a giudizio per rispondere del delitto di cui all'art. 648 cod. pen. aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 7 cod. pen. "... perché, al fine di profitto, acquistava o comunque riceveva, consapevole della provenienza delittuosa, gli oggetti di cui all'allegato elenco provenienti dal delitto di furto in abitazione commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] tra il 18 ed il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ... fatto commesso in luogo imprecisato in epoca compresa tra il 18.10.2010 ed il 25.10.2010". 2. Risulta docunnentalmente (cfr., il certificato del Comune di Montepulciano del 28.1.2022) che il ricorrente è deceduto in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, dunque, in data successiva a quella della sentenza di appello che deve essere perciò annullata per essere il reato ascrittogli estinto per morte dell'imputato (cfr., da ultimo, Cass. Pen., 5, 7.5.2018 n. 29.494, Devito, secondo cui la sentenza della Corte di cassazione che intervenisse dopo la morte dell'imputato sarebbe giuridicamente inesistente e dovrebbe essere revocata; cfr., anche, Cass. Pen., 1, 9.6.2010 n. 24.507, Lombardo ovvero Cass. Pen., 3, 12.5.2016 n. 23.906, Patti, che hanno entrambe ribadito il principio secondo cui la morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.; cfr., anche, Cass. Pen., 1, 16.5.2019 n. 35.845, Zaccagnini). P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso in Ro
Sentenza Cassazione n. 14267/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris