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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2022

ECLI:EU:C:2022:233
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020CO0082_INF

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 24 marzo 2022 – BNP [OSCURATO:PERSONA] (Causa C‑82/20) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Contratto di mutuo ipotecario espresso in valuta estera (franco svizzero) – Articolo 4, paragrafo 2 – Oggetto principale del contratto – Clausole che espongono il mutuatario a un rischio di cambio – Requisiti di intelligibilità e trasparenza – Articolo 3, paragrafo 1 – Squilibrio significativo – Articolo 5 – Formulazione chiara e comprensibile di una clausola contrattuale»

1. Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Ambito di applicazione – Clausole che definiscono l’oggetto principale del contratto oppure che vertono sul prezzo o remunerazione e sui servizi o beni che devono essere forniti in cambio – Nozione – Clausole del contratto di mutuo che prevedono la valuta estera come moneta di conto e l’euro come moneta di pagamento, esponendo il consumatore al rischio di cambio – Inclusione – Presupposti – Obbligo di soddisfare i requisiti di intelligibilità e trasparenza – Portata (Direttiva del Consiglio 93/13, artt. 4, § 2, e 5) (v. punti 20-23, 29, 33, 34, disp. 1)

2. Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Clausola abusiva ai sensi dell’articolo 3 – Nozione – Clausole del contratto di mutuo che prevedono la valuta estera come moneta di conto e l’euro come moneta di pagamento, esponendo il consumatore al rischio di cambio senza massimale – Inclusione – Esistenza di un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal contratto – Rischio sproporzionato di cambio per il consumatore – Criterio – Verifica spettante al giudice nazionale (Direttiva del Consiglio 93/13, artt. 3, § 1, e 5) (v. punti 41-49, disp. 2) Dispositivo 1) L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un contratto di mutuo espresso in valuta estera, il requisito di trasparenza delle clausole di tale contratto, che prevedono che la valuta estera sia la moneta di conto e che l’euro sia la moneta di pagamento e che hanno l’effetto di far gravare il rischio di cambio sul mutuatario, è soddisfatto quando il professionista ha fornito al consumatore informazioni sufficienti ed esatte che consentano a un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di comprendere il funzionamento concreto del meccanismo finanziario in questione e di valutare quindi il rischio delle conseguenze economiche negative, potenzialmente gravi, di clausole del genere sui suoi obblighi finanziari nel corso dell’intera durata di detto contratto. 2) L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che le clausole di un contratto di mutuo che prevedono che la valuta estera sia la moneta di conto e che l’euro sia la moneta di pagamento, e che hanno l’effetto di far gravare il rischio di cambio, senza previsione di un massimale, sul mutuatario, sono tali da determinare un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da detto contratto, a danno del consumatore, dal momento che il professionista non poteva ragionevolmente aspettarsi, rispettando il requisito di trasparenza nei confronti del consumatore, che quest’ultimo accettasse un rischio sproporzionato di cambio che risulta da siffatte clausole, e la mera constatazione, se del caso, dell’assenza di buona fede del professionista non è sufficiente per caratterizzare un simile squilibrio.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CO0082_INF Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 24 marzo 2022 – BNP [OSCURATO:PERSONA] (Causa C‑82/20) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Contratto di mutuo ipotecario espresso in valuta estera (franco svizzero) – Articolo 4, paragrafo 2 – Oggetto principale del contratto – Clausole che espongono il mutuatario a un rischio di cambio – Requisiti di intelligibilità e trasparenza – Articolo 3, paragrafo 1 – Squilibrio significativo – Articolo 5 – Formulazione chiara e comprensibile di una clausola contrattuale» 1. Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Ambito di applicazione – Clausole che definiscono l’oggetto principale del contratto oppure che vertono sul prezzo o remunerazione e sui servizi o beni che devono essere forniti in cambio – Nozione – Clausole del contratto di mutuo che prevedono la valuta estera come moneta di conto e l’euro come moneta di pagamento, esponendo il consumatore al rischio di cambio – Inclusione – Presupposti – Obbligo di soddisfare i requisiti di intelligibilità e trasparenza – Portata (Direttiva del Consiglio 93/13, artt. 4, § 2, e 5) (v. punti 20-23, 29, 33, 34, disp. 1) 2. Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Clausola abusiva ai sensi dell’articolo 3 – Nozione – Clausole del contratto di mutuo che prevedono la valuta estera come moneta di conto e l’euro come moneta di pagamento, esponendo il consumatore al rischio di cambio senza massimale – Inclusione – Esistenza di un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal contratto – Rischio sproporzionato di cambio per il consumatore – Criterio – Verifica spettante al giudice nazionale (Direttiva del Consiglio 93/13, artt. 3, § 1, e 5) (v. punti 41-49, disp. 2) Dispositivo 1) L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un contratto di mutuo espresso in valuta estera, il requisito di trasparenza delle clausole di tale contratto, che prevedono che la valuta estera sia la moneta di conto e che l’euro sia la moneta di pagamento e che hanno l’effetto di far gravare il rischio di cambio sul mutuatario, è soddisfatto quando il professionista ha fornito al consumatore informazioni sufficienti ed esatte che consentano a un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di comprendere il funzionamento concreto del meccanismo finanziario in questione e di valutare quindi il rischio delle conseguenze economiche negative, potenzialmente gravi, di clausole del genere sui suoi obblighi finanziari nel corso dell’intera durata di detto contratto. 2) L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che le clausole di un contratto di mutuo che prevedono che la valuta estera sia la moneta di conto e che l’euro sia la moneta di pagamento, e che hanno l’effetto di far gravare il rischio di cambio, senza previsione di un massimale, sul mutuatario, sono tali da determinare un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da detto contratto, a danno del consumatore, dal momento che il professionista non poteva ragionevolmente aspettarsi, rispettando il requisito di trasparenza nei confronti del consumatore, che quest’ultimo accettasse un rischio sproporzionato di cambio che risulta da siffatte clausole, e la mera constatazione, se del caso, dell’assenza di buona fede del professionista non è sufficiente per caratterizzare un simile squilibrio.
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