CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19473/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a BARI il 02/10/1998 avverso la sentenza del 17/01/2025 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari del 10 febbraio 2023, che ritenuto l'imputato responsabile per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. e lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia; - [OSCURATO:PERSONA] che il motivo di ricorso, con cui il ricorrente eccepisce violazione di legge in relazione all'assenza di motivazione, è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.[OSCURATO:PERSONA](9-Fum.ioì .2tàtít) Mai -