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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 maggio 2025

Cassazione n. 13946/2025

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Numero registro generale 12479/2024 Numero sezionale 587/2025 Numero di raccolta generale 13946/2025 Data pubblicazione 26/05/2025 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE [OSCURATO:PERSONA] Esaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 12479/2024; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che non deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, poiché le controparti sono rimaste intimate; P. Q. M. visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.

Roma, 14 maggio 2025 Il Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C E S A R E T R A P U Z Z A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 1 4 f 0 4 0 c 0 2 8 9 3 8 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Numero registro generale 12479/2024 Numero sezionale 587/2025 Numero di raccolta generale 13946/2025 Data pubblicazione 26/05/2025 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE [OSCURATO:PERSONA] Esaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 12479/2024; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che non deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, poiché le controparti sono rimaste intimate; P. Q. M. visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Roma, 14 maggio 2025 Il Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C E S A R E T R A P U Z Z A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 1 4 f 0 4 0 c 0 2 8 9 3 8 9
Sentenza Cassazione n. 13946/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris