CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 maggio 2026
Cassazione n. 13451/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CA-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-SEPPINA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ARRICHIELLOcato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, viaPAOLO [OSCURATO:PERSONA] 3/A, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA],in virtù di procura speciale in atti;Numero registro generale 22741/2020Numero sezionale 4094/2025Numero di raccolta generale 13451/2026- ricorrenti principali –Data pubblicazione 09/05/2026nonché daCAPASSO ANTONIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CRISPINORAFFAELE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-SQUALE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CAPASSOMARIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CAMPANILEMARIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CA-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CELIENTOCONSILIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GUARINOGIUSEPPE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GUA-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FLORIOMARGHERITA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SOLOMBRINOEMILIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-VANNA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SA-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in- ricorrenti in via incidentale –controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tem-pore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]-ROSARIA e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 187, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-NARO, in virtù di procura speciale in atti;- controricorrente al ricorso principale e a quello incidentale–2 di 18Numero registro generale 22741/2020Numero sezionale 4094/2025nonché nei confronti diNumero di raccolta generale 13451/2026DI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SAVIANOD aLtaU puIbbSlicAaz,io ne 09/05/2026SQUALE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CRISPINOCHIARA, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].COOP. EDILIZIA A R.L. in liquidazione, in persona del legale rap-presentante pro tempore;- intimati –avverso la SENTENZA della Corte d'appello di Napoli n. 1848/2020depositata il 26/05/2020 e notificata il 26/06/2020.Udita la relazione della causa svolta all'esito dell'udienza cameraledel [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti del procedimento in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon ricorso depositato innanzi al TAR Campania, il Comune dia) di aver assegnato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37del 28/07/1998 alla [OSCURATO:PERSONA] a r.l. (di se-guito, anche [OSCURATO:PERSONA]) il lotto n. 3 del locale Piano per l'EdiliziaEconomica e Popolare (P.E.E.P.) di via Viggiano; b) di aver, con con-venzione edilizia rep. n. 283 del 09/10/1998, ceduto in proprietà alladetta [OSCURATO:PERSONA] l'area edificabile compresa nel citato lotto n. 3 delP.E.E.P., al prezzo di lire 974.279.279 (pari ad € 503.173,25), dacorrispondersi in quattro rate, ciascuna di lire 243.569.820 (€125.793,31), da versarsi alle scadenze convenute, e precisamentela prima rata al ritiro della concessione edilizia, la seconda entro seimesi, la terza entro un anno e la quarta entro diciotto mesi dal ritirodella concessione edilizia; c) di aver proposto il 02/12/2006, stantel'inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle ultime trerate scadute di cui alla convenzione, ricorso innanzi al TAR, conclu-3 di 18Numero registro generale 22741/2020Numero sezionale 4094/2025sosi con sentenza n. 4086/2009 del 17/07/2009, passata in giudi-Numero di raccolta generale 13451/2026cato, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] a r.Dl.a taè p usbtbalictaazio ne 09/05/2026condannata a corrispondere al Comune di Frattaminore la somma di€ 492.714,72, di cui euro 370.273,44 quale parte del corrispettivodi cessione non pagata ed € 18.511,87 per interessi di mora al 5%sulla somma da pagare, oltre agli interessi legali dalla data dellasentenza al soddisfo; d) di aver notificato, in data 25/05/2010, attodi precetto unitamente alla citata sentenza n. 4086/2009 alla societàdebitrice la quale, non solo non aveva provveduto al pagamento diquanto dovuto, ma, in data 20/07/2010, aveva proceduto alla suamessa in liquidazione; e) di non aver potuto soddisfare il propriocredito, avendo la [OSCURATO:PERSONA] a r.l. proceduto, tra illuglio dell'anno 2001 ed il gennaio dell'anno 2004, all'assegnazionein proprietà ai soci cooperatori di tutti gli appartamenti e box autorealizzati sull'area oggetto della citata convenzione per complessivi54 appartamenti e box auto; f) di aver, invano, diffidato i soci asse-gnatari della [OSCURATO:PERSONA] edilizia a provvedere al pagamento dellesomme necessarie per la copertura del debito della Cooperativaverso il Comune, di cui alla citata sentenza del TAR.Su tali premesse, il Comune di Frattaminore ha formulato, neiconfronti degli assegnatari degli immobili realizzati dalla Coopera-tiva, tre distinte domande.In via principale il Comune ha esperito l'azione di accertamentodel debito e di conseguente condanna di detti assegnatari a corri-spondere, in favore del Comune di Frattaminore, in solido o, in su-bordine, per la quota da ciascuno di essi dovuta, in relazione alleunità immobiliari acquistate, la somma di € 492.714,72, così comeaccertata dalla sentenza del TAR Campania n. 4083/2009, oltre ac-cessori, ovvero la diversa somma maggiore o minore che il Giudiceritenesse di liquidare, invocando il disposto dell'art. 35 l. n. 865 del1971 e la clausola contrattuale contenuta in tutti gli atti di assegna-4 di 18Numero registro generale 22741/2020Numero sezionale 4094/2025Numero di raccolta generale 13451/2026zione, quali fonti dell'obbligazione di pagamento degli stessi diretta-Data pubblicazione 09/05/2026mente nei confronti del Comune.In via subordinata, lo stesso Comune ha proposto azione surro-gatoria, al fine di ottenere l'accertamento del credito di € 492.714,72della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti degli assegnatari e loro aventi causa,con la conseguente condanna di questi ultimi a pagare direttamenteall'ente in solido e o in subordine pro quota la indicata somma di €492.714,72.In via ulteriormente gradata, il Comune ha esperito l'azione ge-nerale di arricchimento, ai sensi dell'art. 2041 c.c., per ottenere lacondanna dei soci assegnatari al pagamento della somma di €492.714,72, a titolo di indennizzo per la diminuzione patrimonialesubita dal Comune, nei limiti dell'arricchimento ricevuto da ciascunodi essi, ovvero della diversa somma da determinarsi anche a mezzoCTU.Con sentenza n. 3078/2013, il TAR ha dichiarato inammissibile ilricorso per difetto di giurisdizione in favore del Giudice ordinario.Riassunto dal Comune il giudizio davanti al Tribunale di NapoliNord con comparsa di riassunzione notificata a tutti i soci assegnataridelle unità immobiliari ed alla [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 918/2016 il Tribunale ha rigettato tutte le domande proposte dal Co-mune, condannando l'ente alla refusione delle spese processuali, infavore dei convenuti costituiti.Avverso tale decisione il Comune ha proposto impugnazione da-vanti alla Corte di Appello di Napoli che, nella contumacia della Coo-perativa e di alcuni degli assegnatari, in riforma della decisione diprimo grado, ha condannato i soci della [OSCURATO:PERSONA], assegnatari de-gli immobili, a corrispondere, ciascuno pro quota, al Comune di Frat-taminore le rate residue del prezzo di cessione dell'area P.E.E.P.,oltre interessi.La Corte d'appello, per quanto in questa sede di rilievo, ha sta-tuito nei seguenti termini:5 di 18Numero registro generale 22741/2020Numero sezionale 4094/2025«…Tanto premesso, ritiene la Corte che, persistendo l'inadempimento della società il ComuneNumero di raccolta generale 13451/2026abbia il diritto di conseguire il pagamento del predetto corrispettivo dai soci della cooperativa asse-Data pubblicazione 09/05/2026gnatari degli alloggi dalla medesima realizzati sulla menzionata area e, come tali, senz'altro da consi-derarsi aventi causa della stessa.Le ragioni per le quali il Tribunale ha negato tale diritto, riassumibili nell'esclusiva responsabi-lità della società ai sensi dell'art. 2518 c.c. e nell'assenza di un accollo del relativo debito da parte deisoci, non possono essere condivise, giacché il debito in questione va considerato sussistente anche incapo ai singoli soci/assegnatari degli immobili, sebbene in via solidale con la società, per le seguentiragioni, correttamente evidenziate dalla difesa del Comune.Non par dubbio che alla convenzione in questione si applichi l'art. 35 L. 865/1971 che, per quantoora interessa, stabiliva (e ancora stabilisce) per le aree comprese nei piani approvati a norma dellaLegge 18 aprile 1962, n.167 (avente ad oggetto le disposizioni per favorire l'acquisizione di aree edifi-cabili per l'edilizia economica e popolare) che “i corrispettivi della concessione in superficie di cuiall'ottavo comma, lettera a), ed i prezzi delle aree cedute in proprietà devono, nel loro insieme, assicu-rare la copertura delle spese sostenute dal comune o dal consorzio per l'acquisizione delle aree com-prese in ciascun piano approvato a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167”.Tale disposizione è costantemente interpretata dalla giurisprudenza del giudice di legittimità edel giudice amministrativo nel senso che “il Comune ha l'obbligo di assicurare la copertura di tutti icosti di acquisto delle aree da destinare alla realizzazione dei piani di edilizia economica e popolare,in applicazione del perfetto pareggio economico, con corrispondenza delle entrate ed uscite e rimborsoda parte degli assegnatari delle aree e loro aventi causa di tutte le spese sostenute per l'acquisto dellearee medesime (v. Cons. Stato, sez. 4 n. 1117 e 1492 del 2015; sez. 5 n. 3809 del 2014) facendo riferi-mento ai costi e ai corrispettivi delle opere di urbanizzazione realizzate o realizzande …” (sottolinea-tura aggiunta), l'ulteriore precisazione che “si tratta, come affermato da unanime giurisprudenza diquesta Corte e del Consiglio di Stato, di una disposizione inderogabile idonea ad integrare automati-camente il contenuto della convenzione, ai sensi dell'art. 1339 c.c., al quale si collega l'art. 1419 c.c.2” (così Cass. 6928/2016, richiamata anche da Cass. 9066/2018).Allo stesso modo già il Consiglio di Stato con sentenza n. 452/2005 (richiamando un proprioprecedente 7820/2003) aveva ribadito che il “comune ha diritto di ripetere dai singoli acquirenti deglialloggi edificati l'importo pro quota di quanto effettivamente speso, sia per l'acquisizione delle aree cheper le spese di urbanizzazione” e “quand'anche nessuna previsione fosse contenuta in convenzione,dovrebbe ritenersi operante ex art. 1339 c.c. per integrazione del contenuto del contratto, il contenutoinderogabile della richiamata disposizione legislativa della completa copertura delle spese sostenutedal comune ai suddetti scopi” (nello stesso senso T.A.R. Sicilia-Catania, sez. II, 13/01/2016).In tale direzione va condiviso il motivo di appello nella parte in cui ha posto in evidenza che ildiritto del Comune verso i soci/assegnatari deriva dalla predetta disposizione (art. 35 L. 865/1971) daritenersi a mente dell'art. 1339 c.c. integrativa della menzionata convenzione, sicché l'espressa dichia-razione (presente negli atti di assegnazione) di conoscenza e di accettazione del contenuto di essa, inuno allo specifico riferimento in detti atti che l'area su cui insistono gli alloggi assegnati ricade nellotto 3 del piano di edilizia economica e popolare di cui alla legge 167/1962, va intesa come parteci-6 di 18Numero registro generale 22741/2020Numero sezionale 4094/2025Numero di raccolta generale 13451/2026pazione al menzionato principio precettivo del pareggio economico, con conseguenziale diritto del co-Data pubblicazione 09/05/2026mune di richiedere agli odierni appellati il predetto pagamento del residuo prezzo.Più nello specifico va osservato che – diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice – taledichiarazione di conoscenza ed accettazione del contenuto della predetta convenzione contenuta neglila quale il Comune deve essere tenuto indenne del costo del prezzo di cessione dell'area e dei relativioneri di urbanizzazione, il che necessariamente comporta assunzione del relativo obbligo anche daparte soci/assegnatari che hanno aderito alla convenzione.In tale prospettiva, la dichiarazione di accettazione non può considerarsi generica – come rite-nuto dal Tribunale – essendo, invece, chiara nel condividere tutti i contenuti della convenzione, cosìspecificandosi in relazione agli stessi, così come la ritenuta (dal primo Giudice) natura esterna dellaconvenzione (rispetto agli atti di assegnazione) ed il suo contenuto eterogeneo non impediscono lapresente valutazione, tenuto conto dello specifico richiamo alla stessa operato negli atti di assegna-zione.Né si tratta di una maggiorazione del prezzo di assegnazione, come sostenuto dalla difesa degliappellati di cui ai nn. 1/17, se è vero – come riconosciuto dalla predetta difesa - che “il corrispettivoindicato negli atti di assegnazione è (ndr. è stato) determinato in base al costo di costruzione, compren-sivo del costo di acquisto dell'area e del costo di urbanizzazione” (v. p. 25 della relativa comparsa dicostituzione e risposta), con ciò accreditando vieppiù la convinzione che l'operazione in rassegnaavrebbe dovuto, comunque, tenere indenne il comune dei relativi costi, ricadendo, in definitiva, il prezzodi cessione dell'area (ivi compresi gli oneri di urbanizzazione) in capo ai soci assegnatari.In tal modo va riconosciuto che ad un accollo di tipo legale del debito, nei termini ricostruiti dallagiurisprudenza, ha fatto seguito un accollo di tipo negoziale dell'obbligazione da parte di predetti sociper il tramite dei vari atti di assegnazione ed in particolare sulla base di un accordo tra cooperativa edi soci con il quale questi, accettando espressamente i contenuti della convenzione che hanno dichiaratodi conoscere, hanno manifestato la volontà di condividere, nei limiti del loro acquisto, le obbligazioniche ne sono derivate.Si è trattato, quindi, di un vero e proprio accollo, al quale il comune, con l'azione in oggetto hainteso aderire, senza tuttavia liberare il debitore originario, che resta obbligato solidale».La Corte d'appello ha ritenuto, poi, infondata, l'eccezione di pre-scrizione del credito azionato, poiché gli assegnatari degli alloggi do-vevano ritenersi obbligati pro quota, ma in solido con la [OSCURATO:PERSONA],nei cui confronti il Comune, nel 2006, aveva agito in giudizio, otte-nendo, sempre nel 2006, la condanna di quest'ultima al pagamentodella somma di € 492.714,72. Era, poi, seguita l'interruzione delnuovo corso della prescrizione per effetto dell'avvio del giudizio neiconfronti degli assegnatari degli alloggi davanti al TAR Campania,definito con la declaratoria di difetto di giurisdizione, seguita dalla7 di 18Numero registro generale 22741/2020Numero sezionale 4094/2025riassunzione del processo davanti al Tribunale di Napoli, che ha datoNumero di raccolta generale 13451/2026origine al presente procedimento. Data pubblicazione 09/05/2026Avverso tale decisione alcuni degli assegnatari degli immobilihanno proposto separatamente due ricorsi per cassazione.Il ricorso per primo depositato, individuato come ricorso princi-pale, è affidato a quattro motivi di doglianza.Il ricorso depositato successivamente, individuato come ricorsoincidentale, è affidato a cinque motivi di doglianza.Il Comune si è difeso con controricorso, mentre la [OSCURATO:PERSONA] egli altri assegnatari sono rimasti intimati.Il ricorso è stato dapprima assegnato alla Terza Sezione Civile,la quale ha fissato udienza camerale per la trattazione della causa.I ricorrenti principali e il Comune hanno depositato memorie di-fensive.Con ordinanza interlocutoria n. 34366/2023 (Cass., Sez. 3, Or-dinanza n. 34366 del 07/12/2023), la Terza Sezione Civile ha dispo-sto la trasmissione degli atti alla Prima Sezione Civile, rinviando ilprocedimento a nuovo ruolo.Pervenuto il ricorso alla Prima Sezione Civile, è stata fissata unanuova udienza camerale.I ricorrenti principali e i ricorrenti incidentali hanno depositatomemorie difensive.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso principale è formulata la se-guente censura: «Violazione e falsa applicazione ex art. 360 cpc n.3 dell'art. 35 della legge n. 865 del 1971. Adempimento non esten-sibile anche ai successivi proprietari degli alloggi. Limite dell'onerereale. Limite alla deambulatorietà dell'obbligazione.»Secondo i ricorrenti, la Corte d'appello è incorsa nella menzionataviolazione di legge, perché la natura reale dell'art. 35 l. n. 865 del1971 riguarda i soggetti che hanno stipulato la convenzione, quelli8 di 18Numero registro generale 22741/2020Numero sezionale 4094/2025Numero di raccolta generale 13451/2026che hanno richiesto la concessione e quelli che hanno realizzato l'e-Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]dificazione, avvalendosi della concessione rilasciata al loro dantecausa, ma non anche gli assegnatari degli alloggi.Con il secondo motivo di ricorso principale è formulata la se-guente censura: «Violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 3 cpcdegli articoli 2514 e 2518 e 2524 c.c. sulla società cooperativa. Ne-cessità che la stessa venga cancellata per porre in essere l'escus-sione dei crediti nei confronti dei soci. Debito sociale assumibile daisoci solo attraverso delibera della società. Atto interno tra soci e so-cietà teso alla realizzazione dell'oggetto sociale. Mancanza. Censuradella sentenza impugnata.»Ad opinione dei ricorrenti, tenendo conto del disposto dell'art.2518 c.c., la richiesta di pagamento dei costi di urbanizzazione nonpoteva essere esercitata nei confronti dei soci della [OSCURATO:PERSONA], fin-tantoché quest'ultima non risultasse cancellata, e quindi estinta, ag-giungendo che l'atto di assegnazione non prevedeva alcuna maggio-razione al prezzo di cessione determinato.Inoltre, secondo i ricorrenti, l'interpretazione dell'art. 35 l. n. 865del 1971 operata dalla Corte d'appello ha condotto alla violazionedell'art. 2514 c.c., perché non ha tenuto distinti i rapporti tra la Coo-perativa e i soggetti terzi dai rapporti tra la [OSCURATO:PERSONA] e i proprisoci, i quali, in assenza di delibere societarie che ponessero un qual-che collegamento tra le obbligazioni assunte dalla [OSCURATO:PERSONA] equelle tra i soci e quest'ultima, non potevano rispondere delle obbli-gazioni sociali.Con il terzo motivo di ricorso principale è formulata la seguentecensura: «Violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 3 cpc dell'art.1273 del codice civile. Istituto dell'accollo. Necessità di patto espli-cito. Assenza dei requisiti. Esclusione.»I ricorrenti, pur ritenendo assorbenti i due motivi precedenti,hanno dedotto che, nella specie, non vi è stata alcuna esplicita as-sunzione del debito in questione gravante sulla [OSCURATO:PERSONA] da parte9 di 18Numero registro generale 22741/2020Numero sezionale 4094/2025dei soci, assegnatari degli immobili, sicché non poteva ritenersi esi-Numero di raccolta generale 13451/2026stente un patto di accollo. Data pubblicazione 09/05/2026Con il quarto motivo di ricorso principale è formulata, in via gra-data, la seguente censura: «Violazione e falsa applicazione ex art.360 n. 3 omessa valutazione ex art. 360 n. 5 in relazione all'art.2946 c.c. lndividuazione del dies a quo. Prescrizione del credito.»Secondo i ricorrenti, comunque, il credito azionato, riconducibileal corrispettivo per la cessione dell'area, poteva essere fatto valeresin dalla stipula della convenzione tra il Comune e la [OSCURATO:PERSONA], equindi dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la conseguenza che il termine decennaledoveva ritenersi ampiamente prescritto.2. Con il primo motivo di ricorso incidentale è formulata la se-guente censura: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2495 e2518 c.c.; dell'art. 4 Legge n 10 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; art. 31 della leggen. 1150 del17/8/1942. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1310c.c.»I ricorrenti hanno dedotto che, contrariamente a quanto ritenutodalla Corte d'appello, il credito vantato dal Comune afferisce ad unacategoria di oneri che riguardano solo i soggetti che hanno stipulatola convenzione urbanistica con l'ente pubblico, quelli che hanno chie-sto la concessione edilizia, quelli che hanno realizzato l'edificazionee i loro aventi causa, evidenziando che, nella specie, era pacifico chela convenzione fosse stata stipulata dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale avevachiesto ed ottenuto la concessione edilizia ed aveva realizzato la co-struzione, con la conseguenza che, in mancanza di un accollo patti-zio, i soci non erano tenuti al pagamento richiesto.Con il secondo motivo di ricorso incidentale è formulata la se-guente censura: «Violazione e falsa applicazione dell'art. 1273 c.c.»Contrariamente a quanto statuito nella sentenza dalla Corted'appello, ad opinione dei ricorrenti, la dichiarazione dei soci,espressa in sede di assegnazione dell'alloggio, di conoscere ed ac-cettare la convenzione stipulata dalla [OSCURATO:PERSONA], non poteva es-10 di 18Numero registro generale 22741/2020Numero sezionale 4094/2025sere interpretata come accollo del debito della stessa società, dalNumero di raccolta generale 13451/2026momento che, perché vi fosse accollo in senso tecnico, oDcactao purbrbelicvaazio ne 09/05/2026una espressa e specifica assunzione per conto proprio dell'obbligo diadempiere una determinata obbligazione altrui, non essendo suffi-ciente, ai fini dell'art. 1273 c.c., che vi fosse una dichiarazione ge-nerica di conoscenza e di acquiescenza in ordine al contenuto di unquando il contenuto di questo atto ha natura eterogenea.Ad opinione dei ricorrenti, nella fattispecie in esame, non vi erastato alcun accollo, né con efficacia interna, tale da costituire un cre-dito della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei soci, né con efficacia esterna,singoli atti di assegnazione. Né poteva affermarsi che, quando i socihanno dichiarato di conoscere la convenzione e di accettarne il con-tenuto, sono diventati parte della stessa convenzione, sia perchél'atto di assegnazione è un negozio di diritto privato, mentre la con-venzione urbanistica è un contratto di diritto pubblico, sia perchéall'atto di assegnazione dell'alloggio non ha preso parte il Comune,non sussistendo, dunque, alcuna coincidenza tra i soggetti che sonostati parte dell'uno e dell'altro atto.Con il terzo motivo di ricorso incidentale è formulata la seguentecensura: «Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 legge n.865/71.»Secondo i ricorrenti, la Corte d'appello ha erroneamente fattodiscendere la responsabilità degli assegnatari degli alloggi dall'art.35 l. n. 865 del 1971, poiché si tratta di una norma di caratteregenerale indirizzata ai Comuni, e quindi informata al principio delpareggio di bilancio, dalla quale non può farsi discendere alcuna re-sponsabilità in capo a soggetti diversi, soprattutto privati.Con il quarto motivo di ricorso incidentale è formulata la se-guente censura: «Violazione e falsa applicazione dell'art. 1294 c.c.»11 di 18Numero registro generale 22741/2020Numero sezionale 4094/2025I ricorrenti hanno rilevato che la Corte d'appello ha fatto derivareNumero di raccolta generale 13451/2026la responsabilità solidale degli assegnatari degli alloggi dall'Dinatat epurbpblriceaz-ione 09/05/2026tazione dell'art. 5 l. n. 865 del 1971, ma poi ha delineato una obbli-gazione pro quota, così configurando un'obbligazione parziaria, enon solidale, con la conseguenza che la domanda di pagamento pro-posta dal Comune contro la [OSCURATO:PERSONA] non poteva avere avuto ef-fetto interruttivo del termine di prescrizione decennale.Con il quinto motivo di ricorso incidentale è formulata la seguentecensura: «Omesso esame e istruttoria circa i conteggi prodotti dalComune».I ricorrenti hanno dedotto che la Corte d'appello avrebbe dovutoverificare con l'ausilio di un CTU i conteggi prodotti dal Comune, aifini del riparto pro quota del credito vantato nei confronti degli asse-gnatari degli immobili, invece di fare acriticamente proprio il lorocontenuto.3. Occorre preliminarmente rilevare che, come si evince dalladocumentazione allegata alla memoria difensiva, depositata dal Co-mune in data 23/06/2023, alcuni dei ricorrenti principali e incidentalirisultano avere stipulato un accordo transattivo con il Comunestesso, che ha previsto, tra l'altro, la rinuncia al ricorso per cassa-zione e agli effetti di ogni eventuale statuizione del Giudice di legit-timità nel presente procedimento.I difensori dei ricorrenti principali e incidentali hanno richiamatotali accordi transattivi, nelle memorie difensive depositate rispetti-vamente il 10/11/2025 e il 14/11/2025, ma non hanno depositatoalcun atto di rinuncia al ricorso.In assenza di tale rinuncia e di conclusioni conformi sul puntodelle parti, non può dunque ritenersi che sia cessata la materia delcontendere (cfr. Cass., Sez. L, Ordinanza n. 25625 del 12/11/2020;Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 5188 del 16/03/2015).4. Sempre in via preliminare, si deve rilevare che la Corte d'ap-pello ha ritenuto gli assegnatari degli immobili responsabili in solido12 di 18Numero registro generale 22741/2020Numero sezionale 4094/2025con la [OSCURATO:PERSONA], ma ciascuno nei limiti della quota che ha deter-Numero di raccolta generale 13451/2026minato. Ciò comporta che i soci della [OSCURATO:PERSONA], che hannDaota puabbrlticeaz-ione 09/05/2026cipato al giudizio di appello e che non hanno proposto o ricevuto ilricorso per cassazione (principale o incidentale), non sono litiscon-sorti necessari nel presente giudizio di legittimità, in ragione dellascindibilità del rapporto derivante dall'obbligazione pro quota, accer-tata dalla Corte d'appello e dagli stessi non impugnata (cfr. Cass.,Sez. 2, Ordinanza n. 3142 del 07/02/2025 con riferimento alle ob-bligazioni degli eredi ex art. 752 c.c. e Cass., Sez. 3, Ordinanza n.21848 del 30/08/2019 con riferimento al debito di ciascun coassicu-ratore).5. Il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso principale pos-sono essere esaminati congiuntamente, tenuto conto della strettaconnessione esistente, rivelandosi fondati, sia pure nei termini di se-guito evidenziati.5.1. Occorre prima di tutto rilevare che nella specie si tratta diCooperativa a responsabilità limitata, alla quale si applica il dispostodell'art. 2518 c.c., secondo il quale «Nelle società cooperative per leobbligazioni sociali risponde soltanto la società», sicché la responsa-bilità degli assegnatari degli immobili nei confronti del Comune nonpuò derivare dal solo fatto che si tratta di soci della [OSCURATO:PERSONA] ob-bligata.5.2. Occorre, pertanto, verificare se, come ritenuto dalla Corted'appello, sia configurabile una responsabilità ex lege degli assegna-tari degli alloggi per il pagamento dell'obbligazione dedotta in giudi-zio in virtù dell'art. 35 l. n. 865 del 1971.Tale norma prevede l'espropriazione delle aree comprese neipiani approvati a norma della l. n. 167 del 1962 dai comuni o dai loroconsorzi e la loro destinazione, salvo quelle cedute in proprietà, a farparte del patrimonio indisponibile del comune o del consorzio, con laconcessione del diritto di superficie per la costruzione di case di tipoeconomico o popolare e dei relativi servizi urbani e sociali.13 di 18Numero registro generale 22741/2020Numero sezionale 4094/2025Numero di raccolta generale 13451/2026La concessione è deliberata dal consiglio comunale o dall'assem-Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]blea del consorzio e con la stessa delibera viene determinato il con-tenuto della convenzione da stipularsi, per atto pubblico, e da tra-scriversi presso il competente ufficio dei registri immobiliari, tral'ente concedente ed il richiedente.Secondo il comma 8 del menzionato articolo, la convenzionedeve prevedere, tra l'altro, il corrispettivo della concessione e le mo-dalità del relativo versamento, determinati dalla delibera sopra men-zionata con l'applicazione dei criteri previsti dal dodicesimo comma,unitamente al corrispettivo delle opere di urbanizzazione da realiz-zare a cura del comune o del consorzio, ovvero, qualora dette operevengano eseguite a cura e spese del concessionario, le relative ga-ranzie finanziarie, gli elementi progettuali delle opere da eseguire ele modalità del controllo sulla loro esecuzione, nonché i criteri e lemodalità per il loro trasferimento ai comuni od ai consorzi.In particolare, assume in questa sede rilievo il disposto dell'art.35, commi 11 e 12, l. cit., ove è stabilito quanto segue:«11. Le aree di cui al secondo comma, destinate alla costruzionedi case economiche e popolari, sono concesse in diritto di superficie,ai sensi dei commi precedenti, o cedute in proprietà a cooperativeedilizie e loro consorzi, ad imprese di costruzione e loro consorzi edai singoli, con preferenza per i proprietari espropriati ai sensi dellapresente legge sempre che questi abbiano i requisiti previsti dallevigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata.12. I corrispettivi della concessione in superficie, di cui all'ottavocomma, lettera a), ed i prezzi delle aree cedute in proprietà devono,nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dalcomune o dal consorzio per l'acquisizione delle aree comprese in cia-scun piano approvato a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167…omissis… Il corrispettivo delle opere di urbanizzazione, sia per learee concesse in superficie che per quelle cedute in proprietà, è de-14 di 18Numero registro generale 22741/2020Numero sezionale 4094/2025terminato in misura pari al costo di realizzazione in proporzione alNumero di raccolta generale 13451/2026volume edificabile». Data pubblicazione 09/05/20265.3. Questa Corte, pronunciandosi sulla pretesa azionata dal Co-mune a titolo di conguaglio titolo per maggior il costo dei suoli espro-priati, oggetto di convenzione per la realizzazione di abitazioni di tipoeconomico e popolare, ha di recente chiarito, superando le inizialiincertezze, l'ambito operativo dell'art. 35 l. n. 865 del 1971, verifi-cando proprio la sussistenza o meno di un'obbligazione di rimborsonei confronti del Comune da parte degli assegnatari degli alloggi(Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17326 del 24/06/2024).La decisione, condivisa dal Collegio, conferma una precedentestatuizione, riguardante proprio l'azione promossa dal Comune neiconfronti degli assegnatari degli immobili edificati, per ottenere il pa-gamento del saldo pro quota delle spese relative all'acquisizione deisuoli destinati alla realizzazione del piano di edilizia economica e po-polare (P.E.E.P.) e agli oneri concessori di urbanizzazione (Cass.,Sez. 1, Sentenza n. 8774 del 03/04/2024).In particolare, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17326 del 24/06/2024,ha precisato che, in forza dell'art. 35, comma 12, della l. 865 del1971, il prezzo della cessione delle aree destinate alla costruzione dicase economiche e popolari deve assicurare al comune - in applica-zione del principio di perfetto pareggio economico, operante ancheprima dell'entrata in vigore della l. n. 662 del 1996 - la copertura ditutte le spese sostenute per l'acquisizione delle aree, ivi compresequelle riguardanti i giudizi relativi alla determinazione delle indennitàdi esproprio. Ha, però, anche evidenziato che l'art. 35 l. cit. non af-ferma come contenuto necessario delle convenzioni fra comuni econcessionari la previsione dell'impegno dei futuri cessionari dei di-ritti immobiliari al subentro nel lato passivo dell'obbligazione di pa-gamento di eventuali conguagli al beneficiario stipulante la conven-zione, limitandosi a prevedere uno strumento idoneo a renderne pos-sibile l'opponibilità, stabilendo la necessaria trascrizione della con-15 di 18Numero registro generale 22741/2020Numero sezionale 4094/2025venzione nei registri immobiliari (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17326Numero di raccolta generale 13451/2026del 24/06/2024). Data pubblicazione 09/05/2026La Corte ha, quindi, affermato che, perché l'obbligazione di pa-gamento si trasmetta in capo ai successivi assegnatari, in difetto diespresso accollo con il loro atto di acquisto, è necessario che la tra-smissione sia prevista nell'atto di convenzione fra il comune e il con-cessionario. Se, pertanto, neppure la convenzione contempla la clau-sola relativa al subentro degli assegnatari, l'obbligazione di rimborsoex art. 35 l. 865 del 1971 non si trasferisce agli acquirenti delle unitàimmobiliari, perché tale effetto non è previsto dalla legge.La trascrizione della convenzione, se pur rende opponibile lastessa agli assegnatari dell'immobile, non può creare una obbliga-zione che non è prevista dalla convenzione stessa, non essendo nep-pure configurabile un'obbligazione propter rem, trattandosi di obbli-gazioni tipiche che presuppongono una previsione normativa, nellaspecie assente (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17326 del 24/06/2024).In altre parole, questa Corte ha ritenuto che l'art. 35 l. cit. nonindividua specificamente gli assegnatari come i legittimati passividell'obbligo di pagamento o integrazione del prezzo, sicché deve con-divisibilmente affermarsi che l'obbligo legale del pareggio non com-porti la trasferibilità automatica della relativa obbligazione pecunia-ria, dato che la convenzione è stipulata con la cooperativa conces-sionaria, che è il soggetto obbligato nei confronti del Comune, po-tendo l'efficacia di quelle pattuizioni verso gli assegnatari sussisteresolo se vi è accollo ex art. 1273 c.c., ossia una esplicita convenzionetra debitore e terzo cui il creditore può aderire.5.4. Nel caso di specie, il credito vantato dal Comune attiene alprezzo pattuito per la cessione delle aree destinate alla realizzazionedegli edifici di edilizia economica e popolare, che, in forza della con-venzione stipulata il 9/10/1998, doveva essere pagato dalla Coope-rativa in quattro rate, mentre quest'ultima aveva provveduto al pa-gamento della sola prima rata.16 di 18Numero registro generale 22741/2020Numero sezionale 4094/2025Numero di raccolta generale 13451/2026La Corte d'appello non si è adeguata ai principi sopra evidenziati,Data pubblicazione 09/05/2026poiché ha ritenuto che gli assegnatari fossero ex lege tenuti a corri-spondere la parte di prezzo non pagato dalla [OSCURATO:PERSONA], così dandorilievo alla dichiarazione di conoscenza ed accettazione del contenutodella convenzione, contenuta negli atti di assegnazione, consideran-dola quale assunzione convenzionale dell'obbligo di pagamento, co-munque già esistente per legge, la cui genericità è stata esclusa inragione del rinvio alla convenzione, ritenuta in sé titolo per ottenerel'adempimento dell'obbligazione nei confronti degli assegnatari.Deve invece escludersi che la norma consenta di ritenere che visia la previsione di un accollo ex lege da parte degli assegnatari degliimmobili.Ciò comporta anche la cassazione della decisione che ha attri-buito al rinvio alla convenzione, contenuta nell'atto di assegnazione,il valore di atto di accollo convenzionale del debito già esistente perlegge, perché, per le ragioni sopra evidenziate, tale debito non puòritenersi previsto nella norma richiamata.6. L'accoglimento dei primi tre motivi di ricorso principale, checomporta la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, rendesuperfluo l'esame del quarto, formulato espressamente in via gra-data.7. Per gli stessi motivi sopra illustrati, da intendersi qui richia-mati, vanno accolti il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorsoincidentale, da esaminarsi congiuntamente, tenuto conto dellastretta connessione esistente, con assorbimento degli altri motivi didoglianza il cui esame diviene superfluo.8. In conclusione, deve essere accolto il primo, il secondo e ilterzo motivo di ricorso principale, nonché il primo, il secondo e ilterzo motivo di ricorso incidentale, nei limiti di cui in motivazione, e,dichiarati assorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve essere cas-sata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composi-17 di 18Numero registro generale 22741/2020Numero sezionale 4094/2025Numero di raccolta generale 13451/2026zione, chiamata a statuire anche sulle spese del presente giudizio diData pubblicazione 09/05/2026legittimità. P.Q.MLa Corteaccoglie il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso principale, neilimiti di cui in motivazione, assorbito il quarto motivo;accoglie il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso incidentale,nei limiti di cui in motivazione, assorbiti il quarto e il quinto;cassa la sentenza impugnata, nei limiti dei motivi accolti, con rinvioalla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, chiamata astatuire anche sulle spese del presente giudizio di legittimità tra leparti sopra indicate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 novembre 2025.Il PresidenteGuido Mercolino18 di 18