CassazionedecretoSezione 1Decisione del 1 ottobre 2021
Cassazione n. 05631/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27937/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro FALLIMENTO di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., FALLIMENTO di CESIT S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso DECRETOdi TRIBUNALE CATANIA n. 6750/2021 depositat o il 01/10/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] , creditore ammesso parzialmente al passivo del F allimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ( nonché oppo nente e proponente un concordato fallimentare con assuntore ex art. 124 l.fall.), ha proposto ricorso per cassazione in sei motivi contro il decreto del Tribunale di Catania che ha accolto l ’ opposizione ex art.98 l.fall. del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazionee l’ha ammess o a l passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per il credito di € 3.693.186,02 inchirografo; –in data 13.12.2024 il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, stante la sopravvenuta chiusura del fallimento [OSCURATO:PERSONA], ed ha chiesto dichiararsi l’estinzione del processo (o in subordine la dichiarazione di cessazione della materia del contendere) con compensazione delle spese; [OSCURATO:PERSONA] –sussistono i presupposti ex art. 390 c .p.c. per la dichiarazione di estinzione del giudizio, senza necessità di pronuncia sulle spese processuali ai sensi dell’art. 390 comma 2 c.p.c., poiché, in mancanza di difese delle parti intimate, restano semplicemente irripetibili le spese sostenute dal ricorrente rinunciante; –non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/ 02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge 228/12, trattandosi di misura riferibile ai soli casi si rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non suscettibile d'interpretazione estensiva o analogica, in quanto avente carattere eccezionale e lato sensu sanzionatoria (Cass.23175/2015, 19071/2018). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Cos