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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28408/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo dedotto, con il quale si denuncia vizio di motivazione, risulta manifestamente infondato, sia perché generico e sia perché la mancata applicazione della causa di non punibilità, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., è stata correttamente motivata richiamando elementi ritenuti in concreto ostativi alla formulazione di un giudizio di minore offensività del fatto (ingiustificato allontanamento notturno con l'auto, peraltro, neppure isolato, essendo stato preceduto da episodio analogo per il quale si era proceduto separatamente), mentre nel ricorso si reiterano argomenti già vagliati dalla Corte distrettuale con motivazione non manifestamente illogica; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M27 LU" 2026 L'ASSISTENTE ,rì UDIr Dott.ssa Ka i• ente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo dedotto, con il quale si denuncia vizio di motivazione, risulta manifestamente infondato, sia perché generico e sia perché la mancata applicazione della causa di non punibilità, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., è stata correttamente motivata richiamando elementi ritenuti in concreto ostativi alla formulazione di un giudizio di minore offensività del fatto (ingiustificato allontanamento notturno con l'auto, peraltro, neppure isolato, essendo stato preceduto da episodio analogo per il quale si era proceduto separatamente), mentre nel ricorso si reiterano argomenti già vagliati dalla Corte distrettuale con motivazione non manifestamente illogica; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M27 LU" 2026 L'ASSISTENTE ,rì UDIr Dott.ssa Ka i• ente
Sentenza Cassazione n. 28408/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris