CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 maggio 2026
Cassazione n. 13036/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
partitaIVA 00351140603, in persona del suo legale rappresentante pro temporedr.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Turchetta del foro del Tribunale di Cassino, giusta delega in calce alricorso, cod. fiscale [OSCURATO:PERSONA] 59H06 G838Z, ed elettivamente domiciliatapresso di lui in [OSCURATO:PERSONA] degli Scipioni n. 269/A (presso e nello studiodell’avv. [OSCURATO:PERSONA]), il quale dichiara di voler ricevere gli atti alnumero di [OSCURATO:TELEFONO] oppure alla p.e.c. avv.attilioturchetta @pec.avvocaticassino.it.Ricorrente[OSCURATO:PERSONA]Regione Lazio, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], con sede in [OSCURATO:PERSONA] C. Colombo n.212, in persona del suo Presidente e rappresentante legale, On. NicolaZingaretti, rappresentata e difesa, in virtù dì procura speciale posta sufoglio separato allegato al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Amata (C.F.[OSCURATO:PERSONA] 69C01 G838A) e presso il medesimo elettivamente domiciliata inRoma, negli Uffici dell'Avvocatura dell'Ente in [OSCURATO:PERSONA] n.Numero registro generale 10611/2021Numero sezionale 1824/2026Numero di raccolta generale 13036/2026Data pubblicazione 06/05/202627, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il proprioindirizzo di posta elettronica certificata: carlodamata @ordineavvocatiroma.org.ControricorrenteRicorrente incidentalenonché controComune di Sant’[OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco e legalerappresentante p.t., Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]; [OSCURATO:PARTITA_IVA]), rappresentato e difeso, giusta delibera G.C. n. 64 del29.4.2021 e procura speciale in calce al presente atto, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Tornitore (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 62A21 E475S) con il quale è elettivamentedomiciliato in Roma al C.so [OSCURATO:PERSONA] II n. 18, che dichiara divoler ricevere eventuali comunicazioni e notifiche all’indirizzo di pec:tornitore-femiano @ registerpec.it indicando, altresì, il numero di [OSCURATO:TELEFONO] e l’indirizzo di peo: atorni @ libero.it.ControricorrenteRicorrente incidentaleavverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n° 5181 depositata il 22ottobre 2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 aprile 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Roma hadefinito la causa iniziata con decreto ingiuntivo ottenuto dalla ricorrente[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società che gestisce una RSA, contro il Comune di Sant’Eliadella retta di degenza di cinquantanove ricoverati da settembre 2010 adicembre 2011: giudizio nel quale la Regione Lazio era stata chiamata incausa dal Comune, onde ottenerne, in caso di rigetto dell’opposizione, laNumero registro generale 10611/2021Numero sezionale 1824/2026Numero di raccolta generale 13036/2026Data pubblicazione 06/05/2026condanna al pagamento dell’ottanta percento della somma eventualmentericonosciuta alla [OSCURATO:SOCIETA].2.- Per quanto ancora qui interessa, la Corte, davanti alla quale il Comunee la Regione proposero distinti appelli poi riuniti, ha respinto tutti i motiviformulati dal Comune (soccombente in primo grado), tranne il sesto, che èstato accolto.In accoglimento di tale mezzo, ha, quindi, rigettato ogni domanda dellastruttura privata nei confronti dell’Ente locale, sul rilievo che i soggettiricoverati avessero contestualmente ricevuto prestazioni siasocioassistenziali che sanitarie, con la conseguenza che il relativo oneredoveva gravare per intero sul Servizio sanitario e non sull’Ente locale.Quanto al quinto motivo di appello del Comune, respinto (come già detto),la Corte – premesso che l’art. 6, quarto comma, della legge n° 328/2000fa sorgere un’obbligazione ex lege a favore del gestore della RSA e neiconfronti del Comune, senza necessità di preventiva autorizzazione – haosservato che [OSCURATO:SOCIETA] aveva prodotto i certificati storici di residenza degliospiti della struttura, dai quali emergeva che essi prima del ricovero eranoresidenti nel Comune di Sant’[OSCURATO:PERSONA]; per contro, l’Ente localenon aveva dimostrato che i pazienti prima dell’ingresso nella RSA gestitadalla [OSCURATO:SOCIETA] fossero stati ricoverati altrove.Infine, del tutto inconferente era il richiamo del Comune al d.lgs. 18agosto 2000 n° 267, attesa la sussistenza di un’obbligazione ex lege.Il secondo giudice ha poi respinto i quattro motivi di appello della Regione,pur revocando il capo b) della sentenza di primo grado, col quale laRegione veniva condannata a rifondere al Comune l’80% di quanto dovutoall’impresa privata.3.- Avverso la sentenza d’appello hanno proposto, rispettivamente, ricorsoprincipale ed incidentale, entrambi affidati ad un solo motivo, la [OSCURATO:SOCIETA] ela Regione.Numero registro generale 10611/2021Numero sezionale 1824/2026Numero di raccolta generale 13036/2026Data pubblicazione 06/05/2026Il Comune si è costituito con due controricorsi: col primo ha risposto alricorso principale di [OSCURATO:SOCIETA], formulando a sua volta, un motivo di ricorsoincidentale; col secondo ha risposto al ricorso incidentale della Regione.Hanno depositato memoria illustrativa [OSCURATO:SOCIETA] e Comune.La causa è stata, quindi, assegnata per la trattazione in AdunanzaCamerale ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE4.- Col primo ed unico motivo di ricorso principale, formulato ai sensidell’art. 360 n° 3 cod. proc. civ., [OSCURATO:SOCIETA] deduce violazione degli artt. 1 e3-septies del d.lgs. 30 dicembre 1992 n° 502; dell’art. 6, primo comma,del d.l. 18 settembre 2001 n° 347; degli artt. 2 e 5 del d.P.C.m. 14febbraio 2001; dell’art. 1 del d.P.C.m. 29 novembre 2001; dell’art. 30 deld.P.C.m. 28 aprile 2008; degli artt. 4, 6 ed 8 della legge 8 novembre 2000n° 328; dell’art. 132, secondo comma, del codice di rito, per motivazioneapparente e contrasto tra le affermazioni contenute nella motivazione e ladecisione emessa.Riassunta la normativa statale e regionale applicabile (nonché ledisposizioni rilevanti di carattere amministrativo), la [OSCURATO:SOCIETA] deducel’erroneità della regula iuris adottata dalla Corte per escludere il contributodel Comune, secondo la quale in presenza di simultanea erogazione diprestazioni sanitarie e socioassistenziali l’onere del pagamento della rettagraverebbe solo sul Servizio sanitario.Al contrario, la compartecipazione dell’Ente locale dipenderebbedall’intensità assistenziale, poiché nella fase intensiva gli oneri sarebberosempre a completo carico della sanità, come in quella estensiva, adeccezione di alcune prestazioni/servizi, mentre nella fase dellalungoassistenza, gli oneri sarebbero ripartiti tra Servizio sanitario eprivato, col contributo del Comune in caso di insufficienza redditualedell’assistito e dei congiunti.Numero registro generale 10611/2021Numero sezionale 1824/2026Numero di raccolta generale 13036/2026Data pubblicazione 06/05/2026Unitamente a tale mezzo conviene esaminare anche il ricorso dellaRegione.Infatti, col primo ed unico motivo di ricorso incidentale, la Regione –premessa la normativa statale e regionale applicabile – censura lasentenza deducendo che il riparto della retta deve avvenire in base allatipologia di assistenza prestata e che nel caso di specie non si tratterebbedi fase intensiva o estensiva, ma di lungoassistenza, con la conseguenzache l’onere della quota assistenziale della retta dovrebbe gravare sulprivato e, in caso di reddito insufficiente, sul Comune.5.- I motivi sono fondati.Come già recentemente deciso da questa Corte (Cass., sez. I, 1° marzo2026, n° 4563), l’art. 3-septies del d.lgs. 30 dicembre 1992 n° 502(intitolato “Integrazione sociosanitaria” ed inserito dal d.lgs. n° 229/1999)nell’ambito della generale categoria delle prestazioni sociosanitarie (primocomma) – definite come prestazioni “atte a soddisfare, mediante percorsiassistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedonounitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in gradodi garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura equelle di riabilitazione” – ha distinto le prestazioni sanitarie a rilevanzasociale (secondo comma lettera a) e le prestazioni sociali a rilevanzasanitaria (secondo comma lettera b), stabilendo che gli oneri perl’erogazione di queste sono suddivise tra Aziende sanitarie e Comunisecondo le quote previste da un atto “di indirizzo e coordinamento di cuiall'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge 30 novembre 1998, n. 419”.L’art. 3-septies, infine, ha disciplinato anche un ulteriore genere diprestazioni sociosanitarie, definite “ad elevata integrazione sanitaria” ecaratterizzate dalla “particolare rilevanza terapeutica e intensità dellacomponente sanitaria”, le quali “attengono prevalentemente alle areematerno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenzeda droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV e patologie inNumero registro generale 10611/2021Numero sezionale 1824/2026Numero di raccolta generale 13036/2026Data pubblicazione 06/05/2026fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative”.Per queste ultime prestazioni l’art. 3-septies stabilisce che siano“assicurate dalle aziende sanitarie e comprese nei livelli essenziali diassistenza sanitaria, secondo le modalità individuate dalla vigentenormativa e dai piani nazionali e regionali, nonché dai progetti-obiettivonazionali e regionali”.L’atto di indirizzo e coordinamento previsto dall’art. 3-septies, terzocomma, del d.lgs. n° 502/1993 è stato emanato col d.P.C.m. 14 febbraio2001 (“Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”), sopra citato ed applicabile ratione temporis, il quale – perquello che qui interessa ed in estrema sintesi – prevede che (i) leprestazioni sanitarie a rilevanza sociale siano a totale carico delle Aziendesanitarie (art. 3, primo comma); (ii) le prestazioni sociali a rilevanzasanitaria siano di competenza dei Comuni, con una partecipazione allaspesa da parte dei cittadini (art. 3, secondo comma); infine, (iii) leprestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria “sono erogatedalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario” (art. 3, terzocomma).L’art. 4, primo comma, del citato d.m. 14 febbraio 2001 prevede inoltreche ciascuna regione determini “i criteri di erogazione delle prestazionisocio-sanitarie (…) tenendo conto di quanto espresso nella tabellaallegata” e che, “a tal fine”, essa si avvalga della Conferenza permanenteprevista dall’art. 2, comma 2-bis, del d.lgs. n° 502/1992, composta ancheda rappresentanti degli Enti locali.La tabella allegata, da ultimo, prevede diverse tipologie di interventi divisiper aree (materno-infantile, disabili, anziani e persone non autosufficienticon patologie cronico-degenerative, ecc…), stabilendo che alcuneprestazioni sono, in tutto o in parte, a carico del Servizio sanitario edaltre, in tutto o in parte, a carico dei Comuni e del privato interessato.Numero registro generale 10611/2021Numero sezionale 1824/2026Numero di raccolta generale 13036/2026Data pubblicazione 06/05/2026A tale normativa statale, che disciplina l’erogazione della parte sanitariadelle prestazioni in favore di soggetti deboli, va aggiunta quella regionaleche, da un lato, deve adeguarsi a quella di rango superiore per ciò checoncerne la quota sanitaria degli oneri, mentre può variamentedisciplinare l’eventuale quota a carico dei privati e degli Enti locali.Dato che la quota sanitaria delle rette è stata, qui, pacificamente pagatadall’ASL alla [OSCURATO:SOCIETA], dobbiamo ora occuparci delle norme che regolano laquota socioassistenziale.Ora, l’art. 11 della legge reg. Lazio 1° settembre 1993 n° 41(“Organizzazione, funzionamento e realizzazione delle residenze sanitarieassistenziali”) – premesso (primo comma) che è la Giunta regionale astabilire la diaria a favore delle RSA – pone a carico del Fondo sanitarioregionale “gli oneri relativi alle prestazioni di carattere sanitario” (comedisciplinate dalla normativa statale) ed a carico dell’utente quelli “relativialle prestazioni di natura alberghiera e socio-assistenziale”.La norma fa poi “salva la partecipazione alla relativa spesa da parte delcomune di residenza in tutto o in parte, in rapporto al reddito dell'utentestesso e dell'eventuale onere derivante da familiari a carico”.Queste disposizioni sono completate dalle previsioni del Regolamento reg.Lazio 6 settembre 1994 n° 1 (“Regolamento per l'organizzazione ed ilfunzionamento delle residenze sanitarie assistenziali - art. 9 [recte: art.10] – legge regionale concernente: «Organizzazione, funzionamento erealizzazione delle residenze sanitarie-assistenziali»”), applicabile rationetemporis, il quale all’art. 25 disciplina più dettagliatamente il riparto deglioneri socioassistenziali degli ospiti delle RSA.L’art. 25, oltre a prevedere che la quota parte della diaria per le attività dinatura sanitaria è a carico dell'unità sanitaria locale (in ciò replicandoquanto già prescrive la normativa statale e la legge regionale), stabilisceche le spese di natura non sanitaria sono a carico, in tutto o in parte, degliospiti in base al reddito percepito.Numero registro generale 10611/2021Numero sezionale 1824/2026Numero di raccolta generale 13036/2026Data pubblicazione 06/05/2026Prevede, poi, che nel caso in cui l'ospite non sia in grado di far fronte, intutto o in parte, alla quota parte della diaria a suo carico, i familiari tenutiall'obbligo degli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del cod. civ. dovrannocontribuire al pagamento della diaria stessa, in base alla propria capacitàeconomica accertata nella procedura di ammissione, nei limiti e con lemodalità individuate dalla Giunta regionale.Infine, nel caso in cui la quota parte della diaria non possa essere, in tuttoo in parte, posta a carico dell'utente o dei suoi familiari, l’art. 25 stabilisceche sia il Comune di residenza a corrispondere un contributo integrativo,fino a copertura della diaria stessa, utilizzando i finanziamentiannualmente stanziati nel bilancio regionale a tale titolo.Medesime disposizioni si ritrovano anche nella successiva legge reg. Lazio9 settembre 1996 n° 38 (“Riordino, programmazione e gestione degliinterventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio”), la quale prevede,infatti, che “[g]li utenti o le persone tenute al loro mantenimentoconcorrono al costo delle prestazioni socioassistenziali nella percentualedeterminata dagli enti locali istituzionalmente competenti, sui quali graval'onere della spesa, in base ai criteri ed ai parametri di reddito stabiliti dalpiano socioassistenziale regionale ed alle modalità definite dalregolamento di cui all'articolo 43” (art. 8).Benché non applicabile ratione temporis (in quanto le prestazioni per cui ècausa sono state rese da settembre 2010 a dicembre 2011), giova, infine,rammentare che la successiva legislazione della Regione Lazio hadisciplinato ancora diversamente il riparto delle rette RSA (legge reg.Lazio 10 agosto 2016 n° 11), rimettendone la disciplina ad una“convenzione” o ad un “accordo di programma” tra ASL e Comuni (art. 51,terzo comma), finanziati mediante un “budget di distretto” (art. 51, sestocomma), previa determinazione da parte dei Comuni del Distrettosociosanitario (art. 43) della compartecipazione degli utenti ai costi delleprestazioni (art. 35, terzo comma, lettera e).Numero registro generale 10611/2021Numero sezionale 1824/2026Numero di raccolta generale 13036/2026Data pubblicazione 06/05/2026Tanto premesso, non merita adesione la motivazione della Corteterritoriale, secondo la quale “dato il concorso di prestazioni sia socio-assistenziali che sanitarie, il relativo onere deve essere posto a carico delServizio sanitario nazionale” (sentenza pagina 22), in quanto tralascia diconsiderare che l’onere della quota socioassistenziale deve esserevariamente posto a carico di ASL, Comune e privati, come sopra detto,tenendo conto (ex d.m. 21 febbraio 2001) della natura della patologia(disabilità, non autosufficienza, patologia degenerativa, ecc…), della fasetemporale di essa (intensiva, estensiva e di lungo assistenza), nonchédell’autonomia reddituale dell’assistito (art. 25 Reg. reg. Lazio n° 1/1994),con la precisazione che solo in caso di insufficienza di mezzi economiciessa può essere posta a carico dei familiari tenuti agli alimenti ex art. 433cod. civ. e, in ulteriore subordine, del Comune, nei limiti deglistanziamenti del bilancio regionale (art. 25 cit.).6.- Dato che il ricorso principale della [OSCURATO:SOCIETA] è stato accolto, occorreesaminare il primo ed unico motivo di ricorso incidentalecondizionato del Comune, col quale l’Ente locale, in base all’art. 360 n° 3cod. proc. civ., si duole del rigetto del suo quinto motivo di appello,deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 115 e116 del codice di rito, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 4,6, 8 e 16 della legge n° 328/2000, dell’art. 11 della legge reg. Lazio 1°settembre 1993 n° 41, dell’art. 25 del Regolamento reg. Lazio 6settembre 1994 n° 1, dell’art. 1173 cod. civ., del d.lgs. 12 aprile 2006 n°163, degli artt. 182, 183, 184, 185, 191, e 192 d.lgs. 18 agosto 2000 n°267.Quanto alla violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115, 116 del cod. proc.civ., il Comune fa osservare che la Corte avrebbe fatto malgovernodell’onere della prova: da un lato non avrebbe posto a carico dellastruttura l’onere di dimostrare la residenza degli assistiti prima del loroingresso in struttura; dall’altro, dai documenti in atti emergerebbe cheNumero registro generale 10611/2021Numero sezionale 1824/2026Numero di raccolta generale 13036/2026Data pubblicazione 06/05/2026quaranta ospiti della struttura avevano residenza in via Tascitara n° 13,sede della RSA, ben prima dell’autorizzazione al funzionamento di essa,con la conseguenza che i Comuni onerati al pagamento della rettaandavano individuati in quelli di emigrazione degli assistiti, secondo ilcriterio dell’art. 6, quarto comma, della legge n° 328/2000.Quanto alla violazione delle restanti norme dedotte nella rubrica delmezzo, il Comune nega che vi sia un rapporto obbligatorio diretto trastruttura e Comune, giacché ogni obbligazione negoziale dell’Ente localedeve essere assunta col rispetto degli artt. 191 e 192 del TUEL e, dunque,mediante un contratto di affidamento in appalto del servizio di ricovero inRSA.Tale obbligazione diretta non potrebbe discendere né dall’art. 6, quartocomma, della legge n° 328/2000, né dall’art. 11 della legge reg. Lazio n°41/1993, né, infine, dall’art. 25 del Reg. reg. Lazio n° 1/1994.Il rapporto obbligatorio potrebbe invece sorgere solo tra privato e Comunee solo nel caso di insufficienza economica del beneficiario e dei congiunti.7.- Il motivo è assorbito, dovendo la Corte esaminare le questioni postecon tale mezzo dopo aver accertato gli elementi che per ciascun ospitedella struttura privata danno diritto al pagamento della quota, in tutto o inparte, a carico del Comune.8.- In conclusione, vanno accolti i ricorsi della [OSCURATO:SOCIETA] e della RegioneLazio, mentre il motivo di impugnazione del Comune è assorbito.Alla cassazione della sentenza segue la rimessione della causa alla Corted’appello di Roma, che provvederà anche alla liquidazione delle spesedella presente fase del processo. P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso principale di [OSCURATO:SOCIETA]. e quello incidentaleformulato dalla Regione Lazio. Dichiara assorbito il ricorso incidentalecondizionato del Comune. Cassa e rinvia alla Corte d’appello di Roma, indiversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.Numero registro generale 10611/2021Numero sezionale 1824/2026Numero di raccolta generale 13036/2026Data pubblicazione 06/05/2026Così deciso in Roma il 22 aprile 2026, nell’adunanza camerale dellaprima sezione.Il presidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]