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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1/2025

ECLI:EU:T:2025:752
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022TJ0084_RES

Causa T‑84/22 [OSCURATO:PERSONA] (Europe) Ltd e UBS [OSCURATO:PERSONA] AG, succedute alla [OSCURATO:PERSONA] AG e [OSCURATO:PERSONA], succedute alla [OSCURATO:PERSONA] AG contro [OSCURATO:PERSONA] europea Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 23 luglio 2025 «Concorrenza – Intese – Settore delle operazioni di cambio (Forex) a pronti sulle valute G10 – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Scambi di informazioni – Accordi o pratiche concordate riguardanti le attività di scambio di valute G10 – Restrizione della concorrenza per oggetto – Infrazione unica e continuata – Principio di buona amministrazione – Diritti della difesa – Ammende – Importo di base – Valore sostitutivo del valore delle vendite – Articolo 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 – Competenza estesa al merito» Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che constata un’infrazione – Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla [OSCURATO:PERSONA] – Portata dell’onere della prova – Coordinamento e cooperazione incompatibili con l’obbligo per ciascuna impresa di determinare autonomamente il proprio comportamento sul mercato – Coordinamento dei prezzi e delle attività di negoziazione di obbligazioni da parte di operatori di istituti finanziari – Scambi di informazioni commerciali sensibili – Comportamenti aventi carattere anticoncorrenziale (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 45-47, 85-88, 93-97, 102-106, 112-117, 122, 126, 134-136, 142-145, 150-163, 170-176, 181) Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Rinvio globale ad altri documenti allegati al ricorso – Ricevibilità – Presupposti [Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)] (v. punti 65-74, 179, 180) Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che constata un’infrazione – Obbligo di motivazione – Portata (Artt. 101 e 296, comma 2, TFUE) (v. punti 189, 321, 364) Intese – Lesione della concorrenza – Criteri di valutazione – Distinzione tra restrizioni per oggetto e per effetto – Restrizione per oggetto – Grado sufficiente di lesività – Valutazione – Scambi di informazioni commerciali sensibili tra operatori di istituti finanziari – Scambi diretti al coordinamento dei prezzi, alla divulgazione di informazioni sensibili e al coordinamento delle attività di negoziazione – Scambi che costituiscono una restrizione della concorrenza per oggetto – Asseriti effetti proconcorrenziali degli scambi di informazioni – Irrilevanza (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 192-198, 211-217, 220-225, 228-230, 236-241, 243-246, 248-250, 252-254, 296-302) Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che constata un’infrazione – Utilizzazione come mezzi di prova di dichiarazioni di altre imprese che hanno partecipato all’infrazione – Ammissibilità – Efficacia probatoria di deposizioni volontarie rese dai principali partecipanti a un’intesa per giovarsi dell’applicazione della comunicazione sulla cooperazione (Art. 101 TFUE; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C 298/11) (v. punti 262-270) Intese – Divieto – Infrazioni – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Imputazione di responsabilità a un’impresa unicamente per una parte di tale infrazione – Presupposti (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 324-327, 329, 349-353) Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che constata un’infrazione – Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla [OSCURATO:PERSONA] – Portata dell’onere della prova – Infrazione unica e continuata – Unicità dell’infrazione – Esistenza di un piano complessivo che persegue un obiettivo anticoncorrenziale unico (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 328, 334-342) Intese – Divieto – Infrazioni – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Imputazione di responsabilità a un’impresa unicamente per una parte di tale infrazione – Carattere sufficiente, per far sorgere la responsabilità dell’impresa, di un’approvazione tacita senza dissociazione pubblica né denuncia alle autorità competenti (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 357-362) Concorrenza – Procedimento amministrativo – Principio di buona amministrazione – Requisito d’imparzialità – Portata – Violazione – Assenza (Art. 101 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41) (v. punti 378-387) Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] – Sindacato giurisdizionale – Competenza del giudice dell’Unione estesa al merito – Portata – Sostituzione della motivazione dell’atto contestato (Artt. 101, § 1, e 261 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31) (v. punti 391-394) Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Determinazione del valore delle vendite – Ricorso ad un valore sostitutivo – Obbligo per la [OSCURATO:PERSONA] di prendere in considerazione i migliori dati disponibili – Onere della prova del rispetto di tale obbligo (Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 3; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C 210/02, punti 13 e 15) (v. punti 403, 404, 424, 426-443) Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Metodo di calcolo definito dagli orientamenti adottati dalla [OSCURATO:PERSONA] – Obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di applicare gli orientamenti nel rispetto dei principi della parità di trattamento e del legittimo affidamento (Art. 101 TFUE; accordo SEE, art. 53; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C 210/02) (v. punto 425) Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Principio della parità di trattamento – Considerazione delle differenze e delle circostanze proprie delle imprese interessate (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2) (v. punti 444-446, 492-494) Concorrenza – Ammende – Decisione con cui vengono inflitte ammende – Obbligo di motivazione – Portata (Artt. 101 e 296 TFUE) (v. punto 465) Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Gravità dell’infrazione – Criteri di valutazione – Insussistenza di un elenco vincolante o esaustivo di criteri – Margine di discrezionalità riservato alla [OSCURATO:PERSONA] (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 3; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C 210/02, punti da 19 a 23) (v. punti 472-477) Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Adeguamento dell’importo di base – Principio di personalità delle sanzioni – Applicazione alla presa in considerazione delle circostanze attenuanti o aggravanti (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C 210/02) (v. punti 493, 496, 504) Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Sindacato giurisdizionale – Competenza del giudice dell’Unione estesa al merito – Portata – Determinazione dell’importo dell’ammenda inflitta – Criteri di valutazione (Artt. 101, § 1, e 261 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 23, § 3, e 31) (v. punti 509-528) [OSCURATO:PERSONA] conferma la decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea ( 1 ) nella parte in cui constata che le imprese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Europe) (in prosieguo, congiuntamente: la «[OSCURATO:PERSONA]») hanno partecipato a un’intesa nel settore delle operazioni di cambio a pronti sulle valute G10 ( 2 ).

Tuttavia, esso annulla l’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione della [OSCURATO:PERSONA] a causa dell’errore commesso da tale istituzione per quanto riguarda l’utilizzo di taluni dati nel calcolo dell’ammenda e, statuendo sulla domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda formulata dalle ricorrenti, ne infligge una di importo inferiore a quello imposto nella decisione impugnata.

A seguito di una domanda di trattamento favorevole presentata nel 2013 dall’UBS, la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato un’indagine volta ad accertare l’esistenza di un’intesa nel settore dei cambi a pronti sulle valute G10.

Le operazioni di cambio a pronti possono essere definite come un accordo tra due parti per scambiare due valute, ossia per acquistare un certo importo («importo nozionale») di una prima contro il suo equivalente in una seconda al valore al momento dell’accordo, vale a dire ai tassi di cambio in vigore.

Questi ultimi variano in funzione delle informazioni relative al loro valore fondamentale.

A breve termine, essi sono determinati principalmente dai flussi di ordini degli operatori, mentre i fondamentali del mercato determinano i tassi di cambio più a lungo termine.

Al termine della sua indagine, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che gli operatori di diverse imprese attive nel settore bancario e finanziario, tra cui la [OSCURATO:PERSONA], avevano scambiato informazioni al fine di ottenere un vantaggio concorrenziale sul mercato dei cambi a pronti.

Inoltre, tali comportamenti facevano parte, a suo avviso, di un piano d’insieme che perseguiva un obiettivo anticoncorrenziale unico. [OSCURATO:PERSONA] ha pertanto concluso che la [OSCURATO:PERSONA] aveva violato l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, prendendo parte agli scambi di informazioni rientranti nell’ambito di un’infrazione unica e continuata avente per oggetto di restringere o falsare la concorrenza nel settore delle operazioni di cambio a pronti sulle valute G10 che si estendeva all’intero Spazio economico europeo (SEE).

Di conseguenza, essa le ha inflitto un’ammenda pari a EUR 83294000.

L’UBS [OSCURATO:PERSONA], subentrata nei diritti al [OSCURATO:PERSONA], l’UBS, subentrata nei diritti alla [OSCURATO:PERSONA], e la [OSCURATO:PERSONA] (Europe) hanno proposto dinanzi al Tribunale un ricorso diretto ad ottenere, in via principale, l’annullamento della decisione impugnata e, in subordine, la riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA].

Giudizio del Tribunale In primo luogo, il Tribunale conferma il carattere anticoncorrenziale della quasi totalità delle discussioni degli operatori, svoltesi tra il maggio 2011 e il luglio 2012 e alle quali la [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato dal 7 febbraio al 12 luglio 2012 (in prosieguo: il «periodo pertinente»), discussioni che avvenivano sotto forma di scambi di informazioni commercialmente sensibili.

Più precisamente, salvo un’eccezione, le discussioni tra gli operatori delle banche interessate e che coinvolgono la [OSCURATO:PERSONA] rivelano uno scambio di informazioni precise, attuali e riservate.

Per il loro oggetto, il loro grado di precisione e il fatto che non erano accessibili ai concorrenti non presenti sulla chat room di cui trattasi, esse conferivano un vantaggio commerciale agli operatori destinatari consentendo loro di adattare di conseguenza le loro strategie di negoziazione e di attenuare le incertezze inerenti al mercato dei cambi a pronti.

Ne consegue che, nonostante il suo errore di valutazione per quanto riguarda la natura anticoncorrenziale di una di tali discussioni, la [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente ritenuto che gli scambi di informazioni di cui trattasi consentissero di concludere per l’esistenza di accordi e/o di pratiche concordate aventi carattere anticoncorrenziale ai sensi dell’articolo 101 TFUE.

In secondo luogo, per quanto riguarda la questione se gli scambi di informazioni controversi costituiscano una «restrizione per oggetto», il Tribunale ricorda che una siffatta qualificazione è subordinata alla constatazione di un grado sufficiente di dannosità degli accordi in questione per la concorrenza, tenuto conto del loro contenuto, dei loro obiettivi nonché del loro contesto economico e giuridico.

Nel caso di specie, ai fini della valutazione del contesto economico in cui si inserivano gli scambi di informazioni in questione, la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in errore nel ritenere che il mercato delle operazioni di cambio a pronti fosse di natura trasparente all’epoca dei fatti.

In un mercato trasparente, le informazioni sono infatti immediatamente e gratuitamente accessibili a tutti gli operatori del mercato, il che non avviene nel mercato dei cambi a pronti, data la presenza di diversi tipi di informazioni.

Tuttavia, tale errore di valutazione non incide sulla qualificazione degli scambi di informazioni controversi come «restrizione per oggetto».

Infatti, tali scambi, che vertevano sui differenziali di quotazione, sugli ordini dei clienti, sulle posizioni di rischio aperte e sulle attività di negoziazione attuali o prospettiche, consentivano di ridurre le normali incertezze inerenti al mercato in questione e presentavano quindi un grado sufficiente di dannosità per la concorrenza.

Per quanto riguarda gli argomenti delle ricorrenti secondo cui i comportamenti in questione sarebbero giustificati alla luce dei loro effetti proconcorrenziali, il Tribunale osserva, da un lato, che non occorre prendere in considerazione detti effetti in quanto tali quando si tratta di stabilire se gli scambi di informazioni controversi costituiscano una «restrizione per oggetto».

Dall’altro lato, la presa in considerazione di presunti obiettivi legittimi non è determinante nella suddetta valutazione.

In terzo luogo, il Tribunale analizza il motivo con cui si contesta l’esistenza di un’infrazione unica e continuata.

Secondo le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato l’esistenza di un piano globale che perseguiva un obiettivo anticoncorrenziale unico al quale la [OSCURATO:PERSONA] intendeva contribuire e di cui era a conoscenza.

Nel caso di specie, il Tribunale considera che la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente ritenuto che l’obiettivo anticoncorrenziale unico perseguito dagli operatori delle banche interessate fosse quello di attenuare le normali incertezze inerenti al mercato delle operazioni di cambio a pronti, rassicurando così gli operatori nelle loro decisioni di fissazione dei prezzi e di gestione dei rischi.

Anche gli scambi di informazioni commercialmente sensibili, ai quali la [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato, perseguivano questo stesso obiettivo.

Inoltre, vari elementi oggettivi confermano che i comportamenti anticoncorrenziali adottati dai partecipanti erano collegati e miravano a raggiungere lo scopo perseguito dal piano d’insieme constatato dalla [OSCURATO:PERSONA].

Anzitutto, i comportamenti in questione seguivano le stesse modalità di funzionamento, vale a dire discussioni vertenti sulle informazioni commercialmente sensibili, quotidiane e frequenti nell’ambito di una chat room privata, l’accesso alla quale era possibile unicamente su invito personale.

Inoltre, essi coinvolgevano un gruppo di imprese stabile e si svolgevano tra le stesse persone fisiche che partecipavano per conto di tali imprese durante periodi paralleli o adiacenti.

Tale gruppo è stato ampliato una volta che l’operatore di una di tali banche ha cambiato datore di lavoro e ha assunto le sue funzioni in seno alla [OSCURATO:PERSONA], portando così alla partecipazione di quest’ultima agli scambi di informazioni commercialmente sensibili sulla chat room di cui trattasi durante tutto il periodo pertinente.

Infine, i comportamenti in questione riguardavano tutti gli stessi prodotti, vale a dire valute G10.

Per quanto riguarda l’intenzione della [OSCURATO:PERSONA] di contribuire all’obiettivo comune e la sua conoscenza dei comportamenti illeciti degli altri partecipanti, il Tribunale conferma, da un lato, che il precedente impiego dell’operatore della [OSCURATO:PERSONA] faceva parte del contesto e poteva essere preso in considerazione per dimostrare che quest’ultima era a conoscenza dell’infrazione.

Dall’altro lato, esso ricorda che la constatazione dell’esistenza di un’infrazione unica e continuata è distinta dalla questione se la responsabilità per tale infrazione nel suo complesso sia imputabile a un’impresa.

Inoltre, l’imputabilità a un’impresa della responsabilità per l’infrazione unica e continuata nel suo complesso deve essere valutata alla luce di due elementi, vale a dire, in primo luogo, il suo contributo intenzionale agli obiettivi comuni perseguiti da tutti i partecipanti e, in secondo luogo, la sua conoscenza dei comportamenti illeciti previsti o attuati da altre imprese nel perseguire i medesimi obiettivi o il fatto che essa avesse potuto ragionevolmente prevederli e fosse pronta ad accettarne il rischio.

Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta responsabile dell’infrazione di cui trattasi non nel suo complesso, ma nella misura in cui essa ha partecipato agli scambi estensivi e ricorrenti di informazioni attuali o prospettiche e commercialmente sensibili.

Pertanto, non è assolutamente necessario analizzare se essa fosse a conoscenza dei comportamenti collusivi degli altri membri di tale infrazione e intendesse contribuire con il proprio comportamento agli obiettivi comuni perseguiti da tutti i partecipanti, dato che tali elementi non hanno alcuna incidenza sull’imputabilità a tale banca dell’infrazione contestata.

Inoltre, il Tribunale considera che la [OSCURATO:PERSONA] poteva legittimamente ritenere che tale banca fosse venuta a conoscenza degli scambi che avevano avuto luogo sulla chat room di cui trattasi, alla quale il suo operatore era collegato, ancorché quest’ultimo non avesse partecipato attivamente ad alcuni degli scambi analizzati nella decisione impugnata, e che, in assenza di qualsiasi dissociazione pubblica della [OSCURATO:PERSONA] o di denuncia alle entità amministrative delle pratiche di cui trattasi, essa poteva essere considerata responsabile.

La situazione avrebbe potuto essere diversa solo se le ricorrenti fossero state in grado di dimostrare, mediante elementi di prova certi e corredati da una precisa marca temporale, che la [OSCURATO:PERSONA] non era effettivamente venuta a conoscenza dello scambio o degli scambi contestati o ne era venuta a conoscenza solo in un lasso di tempo tale che le informazioni contenute in detti scambi avevano perso il loro carattere sensibile.

In quarto e ultimo luogo, il Tribunale esamina il motivo vertente su errori commessi dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle diverse fasi del calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA].

Per determinare l’importo dell’ammenda irrogata, la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato il metodo previsto dagli orientamenti del 2006 ( 3 ).

Tuttavia, per quanto riguarda il calcolo degli importi di base nell’ambito di tale metodo, essa ha deciso di utilizzare un valore sostitutivo anziché il valore delle vendite previsto al punto 13 di detti orientamenti.

Come punto di partenza del calcolo di tale valore sostitutivo, la [OSCURATO:PERSONA] ha preso in considerazione gli importi nozionali annualizzati corrispondenti alle coppie di valute più negoziate delle operazioni che hanno avuto luogo con le controparti situate nel SEE nel corso dei mesi in cui le imprese hanno partecipato all’infrazione.

Tali importi nozionali annualizzati sono stati poi moltiplicati per un fattore di adeguamento costituito, da un lato, da un fattore di adeguamento correlato al market making e, dall’altro, da un fattore di adeguamento correlato alla negoziazione per conto proprio.

Per calcolare il fattore di adeguamento correlato al market making, la [OSCURATO:PERSONA] ha utilizzato un campione relativo a sedici scambi di informazioni avvenuti nel 2011 e nel 2012.

Dopo aver ricordato che spettava alla [OSCURATO:PERSONA] assicurarsi di prendere in considerazione i migliori dati disponibili, il Tribunale rileva che i pochi elementi del campione, di cui oltre la metà non riguarda il periodo pertinente, non presentano un livello di dettaglio inerente a ciascuna coppia di valute considerata pertinente dalla [OSCURATO:PERSONA] in occasione di detto calcolo.

Pertanto, non si può ritenere che detto campione fornisca dati che sarebbero stati sufficienti a garantire che tutte le coppie di valute interessate fossero proporzionalmente rappresentate alla luce della logica del fattore di adeguamento correlato al market making, vale a dire la presa in considerazione del fatto che gli utili ottenuti dalle transazioni sono integrati nel differenziale tra il corso di vendita e il corso di acquisto applicato su uno scambio di una coppia di valute riguardante una valuta del SEE.

Per contro, i dati proposti dalle ricorrenti alla [OSCURATO:PERSONA] per determinare il fattore di adeguamento correlato al market making, ossia i dati Bloomberg BFIX, erano i migliori dati disponibili per attuare la metodologia definita dalla [OSCURATO:PERSONA] ai fini del calcolo del valore sostitutivo.

Infatti, tali dati consentono di prendere in considerazione tutte le coppie di valute comprese nel perimetro delle valute interessate dal calcolo del fattore di adeguamento in questione, forniscono un campione più significativo per riflettere proporzionalmente gli importi nozionali annualizzati sui quali detto fattore è stato applicato e riguardano il periodo di infrazione della [OSCURATO:PERSONA].

Essi devono pertanto essere considerati più coerenti, completi e affidabili di quelli sui quali la [OSCURATO:PERSONA] si è basata per riflettere l’importanza economica dell’infrazione e il peso relativo della [OSCURATO:PERSONA] nella stessa.

L’utilizzo da parte della [OSCURATO:PERSONA] dei dati Bloomberg BFIX non avrebbe neppure violato il principio della parità di trattamento nei confronti degli altri partecipanti all’infrazione, il quale non può ostare a che siano presi in considerazione i dati individualizzati delle imprese partecipanti all’infrazione, pur applicando la stessa metodologia per il calcolo del valore sostitutivo.

Infatti, l’utilizzo di dati individualizzati relativi ai differenziali di quotazione riguardanti il periodo di partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’infrazione costituisce solo una modalità di attuazione della metodologia elaborata dalla [OSCURATO:PERSONA] e applicabile a tutte le parti di detta infrazione, che non ne altera la sostanza, ma è unicamente idoneo a rafforzare la precisione del valore sostitutivo di tale banca quanto all’importanza e alla portata della sua attività durante il periodo della sua partecipazione all’infrazione.

Alla luce di quanto precede, il Tribunale annulla l’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata.

Poi, statuendo sulla domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda formulata dalle ricorrenti, in applicazione della competenza estesa al merito riconosciutagli dall’articolo 261 TFUE nonché dall’articolo 31 del regolamento n. 1/2003 e tenendo conto in particolare dei dati Bloomberg BFIX nel calcolo del valore sostitutivo, il Tribunale infligge un’ammenda pari a EUR 28920000, di cui le ricorrenti sono responsabili in solido. ( 1 ) Decisione C(2021) 8612 final della [OSCURATO:PERSONA], del 2 dicembre 2021, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE [caso AT.40135 - FOREX ([OSCURATO:PERSONA])] (in prosieguo: la «decisione impugnata»). ( 2 ) Le valute interessate dalla decisione impugnata sono le seguenti: l’euro (EUR), il dollaro australiano (AUD), il dollaro canadese (CAD), il franco svizzero (CHF), la corona danese (DKK), la sterlina britannica (GBP), lo yen (JPY), la corona norvegese (NOK), il dollaro neozelandese (NZD), la corona svedese (SEK) e il dollaro statunitense (USD). ( 3 ) Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 ( GU 2006, C 210, pag. 2 ; in prosieguo: gli «orientamenti del 2006»).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0084_RES Causa T‑84/22 [OSCURATO:PERSONA] (Europe) Ltd e UBS [OSCURATO:PERSONA] AG, succedute alla [OSCURATO:PERSONA] AG e [OSCURATO:PERSONA], succedute alla [OSCURATO:PERSONA] AG contro [OSCURATO:PERSONA] europea Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 23 luglio 2025 «Concorrenza – Intese – Settore delle operazioni di cambio (Forex) a pronti sulle valute G10 – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Scambi di informazioni – Accordi o pratiche concordate riguardanti le attività di scambio di valute G10 – Restrizione della concorrenza per oggetto – Infrazione unica e continuata – Principio di buona amministrazione – Diritti della difesa – Ammende – Importo di base – Valore sostitutivo del valore delle vendite – Articolo 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 – Competenza estesa al merito» Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che constata un’infrazione – Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla [OSCURATO:PERSONA] – Portata dell’onere della prova – Coordinamento e cooperazione incompatibili con l’obbligo per ciascuna impresa di determinare autonomamente il proprio comportamento sul mercato – Coordinamento dei prezzi e delle attività di negoziazione di obbligazioni da parte di operatori di istituti finanziari – Scambi di informazioni commerciali sensibili – Comportamenti aventi carattere anticoncorrenziale (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 45-47, 85-88, 93-97, 102-106, 112-117, 122, 126, 134-136, 142-145, 150-163, 170-176, 181) Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Rinvio globale ad altri documenti allegati al ricorso – Ricevibilità – Presupposti [Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)] (v. punti 65-74, 179, 180) Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che constata un’infrazione – Obbligo di motivazione – Portata (Artt. 101 e 296, comma 2, TFUE) (v. punti 189, 321, 364) Intese – Lesione della concorrenza – Criteri di valutazione – Distinzione tra restrizioni per oggetto e per effetto – Restrizione per oggetto – Grado sufficiente di lesività – Valutazione – Scambi di informazioni commerciali sensibili tra operatori di istituti finanziari – Scambi diretti al coordinamento dei prezzi, alla divulgazione di informazioni sensibili e al coordinamento delle attività di negoziazione – Scambi che costituiscono una restrizione della concorrenza per oggetto – Asseriti effetti proconcorrenziali degli scambi di informazioni – Irrilevanza (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 192-198, 211-217, 220-225, 228-230, 236-241, 243-246, 248-250, 252-254, 296-302) Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che constata un’infrazione – Utilizzazione come mezzi di prova di dichiarazioni di altre imprese che hanno partecipato all’infrazione – Ammissibilità – Efficacia probatoria di deposizioni volontarie rese dai principali partecipanti a un’intesa per giovarsi dell’applicazione della comunicazione sulla cooperazione (Art. 101 TFUE; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C 298/11) (v. punti 262-270) Intese – Divieto – Infrazioni – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Imputazione di responsabilità a un’impresa unicamente per una parte di tale infrazione – Presupposti (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 324-327, 329, 349-353) Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che constata un’infrazione – Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla [OSCURATO:PERSONA] – Portata dell’onere della prova – Infrazione unica e continuata – Unicità dell’infrazione – Esistenza di un piano complessivo che persegue un obiettivo anticoncorrenziale unico (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 328, 334-342) Intese – Divieto – Infrazioni – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Imputazione di responsabilità a un’impresa unicamente per una parte di tale infrazione – Carattere sufficiente, per far sorgere la responsabilità dell’impresa, di un’approvazione tacita senza dissociazione pubblica né denuncia alle autorità competenti (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 357-362) Concorrenza – Procedimento amministrativo – Principio di buona amministrazione – Requisito d’imparzialità – Portata – Violazione – Assenza (Art. 101 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41) (v. punti 378-387) Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] – Sindacato giurisdizionale – Competenza del giudice dell’Unione estesa al merito – Portata – Sostituzione della motivazione dell’atto contestato (Artt. 101, § 1, e 261 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31) (v. punti 391-394) Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Determinazione del valore delle vendite – Ricorso ad un valore sostitutivo – Obbligo per la [OSCURATO:PERSONA] di prendere in considerazione i migliori dati disponibili – Onere della prova del rispetto di tale obbligo (Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 3; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C 210/02, punti 13 e 15) (v. punti 403, 404, 424, 426-443) Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Metodo di calcolo definito dagli orientamenti adottati dalla [OSCURATO:PERSONA] – Obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di applicare gli orientamenti nel rispetto dei principi della parità di trattamento e del legittimo affidamento (Art. 101 TFUE; accordo SEE, art. 53; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C 210/02) (v. punto 425) Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Principio della parità di trattamento – Considerazione delle differenze e delle circostanze proprie delle imprese interessate (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2) (v. punti 444-446, 492-494) Concorrenza – Ammende – Decisione con cui vengono inflitte ammende – Obbligo di motivazione – Portata (Artt. 101 e 296 TFUE) (v. punto 465) Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Gravità dell’infrazione – Criteri di valutazione – Insussistenza di un elenco vincolante o esaustivo di criteri – Margine di discrezionalità riservato alla [OSCURATO:PERSONA] (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 3; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C 210/02, punti da 19 a 23) (v. punti 472-477) Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Adeguamento dell’importo di base – Principio di personalità delle sanzioni – Applicazione alla presa in considerazione delle circostanze attenuanti o aggravanti (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C 210/02) (v. punti 493, 496, 504) Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Sindacato giurisdizionale – Competenza del giudice dell’Unione estesa al merito – Portata – Determinazione dell’importo dell’ammenda inflitta – Criteri di valutazione (Artt. 101, § 1, e 261 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 23, § 3, e 31) (v. punti 509-528) [OSCURATO:PERSONA] conferma la decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea ( 1 ) nella parte in cui constata che le imprese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Europe) (in prosieguo, congiuntamente: la «[OSCURATO:PERSONA]») hanno partecipato a un’intesa nel settore delle operazioni di cambio a pronti sulle valute G10 ( 2 ). Tuttavia, esso annulla l’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione della [OSCURATO:PERSONA] a causa dell’errore commesso da tale istituzione per quanto riguarda l’utilizzo di taluni dati nel calcolo dell’ammenda e, statuendo sulla domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda formulata dalle ricorrenti, ne infligge una di importo inferiore a quello imposto nella decisione impugnata. A seguito di una domanda di trattamento favorevole presentata nel 2013 dall’UBS, la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato un’indagine volta ad accertare l’esistenza di un’intesa nel settore dei cambi a pronti sulle valute G10. Le operazioni di cambio a pronti possono essere definite come un accordo tra due parti per scambiare due valute, ossia per acquistare un certo importo («importo nozionale») di una prima contro il suo equivalente in una seconda al valore al momento dell’accordo, vale a dire ai tassi di cambio in vigore. Questi ultimi variano in funzione delle informazioni relative al loro valore fondamentale. A breve termine, essi sono determinati principalmente dai flussi di ordini degli operatori, mentre i fondamentali del mercato determinano i tassi di cambio più a lungo termine. Al termine della sua indagine, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che gli operatori di diverse imprese attive nel settore bancario e finanziario, tra cui la [OSCURATO:PERSONA], avevano scambiato informazioni al fine di ottenere un vantaggio concorrenziale sul mercato dei cambi a pronti. Inoltre, tali comportamenti facevano parte, a suo avviso, di un piano d’insieme che perseguiva un obiettivo anticoncorrenziale unico. [OSCURATO:PERSONA] ha pertanto concluso che la [OSCURATO:PERSONA] aveva violato l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, prendendo parte agli scambi di informazioni rientranti nell’ambito di un’infrazione unica e continuata avente per oggetto di restringere o falsare la concorrenza nel settore delle operazioni di cambio a pronti sulle valute G10 che si estendeva all’intero Spazio economico europeo (SEE). Di conseguenza, essa le ha inflitto un’ammenda pari a EUR 83294000. L’UBS [OSCURATO:PERSONA], subentrata nei diritti al [OSCURATO:PERSONA], l’UBS, subentrata nei diritti alla [OSCURATO:PERSONA], e la [OSCURATO:PERSONA] (Europe) hanno proposto dinanzi al Tribunale un ricorso diretto ad ottenere, in via principale, l’annullamento della decisione impugnata e, in subordine, la riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA]. Giudizio del Tribunale In primo luogo, il Tribunale conferma il carattere anticoncorrenziale della quasi totalità delle discussioni degli operatori, svoltesi tra il maggio 2011 e il luglio 2012 e alle quali la [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato dal 7 febbraio al 12 luglio 2012 (in prosieguo: il «periodo pertinente»), discussioni che avvenivano sotto forma di scambi di informazioni commercialmente sensibili. Più precisamente, salvo un’eccezione, le discussioni tra gli operatori delle banche interessate e che coinvolgono la [OSCURATO:PERSONA] rivelano uno scambio di informazioni precise, attuali e riservate. Per il loro oggetto, il loro grado di precisione e il fatto che non erano accessibili ai concorrenti non presenti sulla chat room di cui trattasi, esse conferivano un vantaggio commerciale agli operatori destinatari consentendo loro di adattare di conseguenza le loro strategie di negoziazione e di attenuare le incertezze inerenti al mercato dei cambi a pronti. Ne consegue che, nonostante il suo errore di valutazione per quanto riguarda la natura anticoncorrenziale di una di tali discussioni, la [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente ritenuto che gli scambi di informazioni di cui trattasi consentissero di concludere per l’esistenza di accordi e/o di pratiche concordate aventi carattere anticoncorrenziale ai sensi dell’articolo 101 TFUE. In secondo luogo, per quanto riguarda la questione se gli scambi di informazioni controversi costituiscano una «restrizione per oggetto», il Tribunale ricorda che una siffatta qualificazione è subordinata alla constatazione di un grado sufficiente di dannosità degli accordi in questione per la concorrenza, tenuto conto del loro contenuto, dei loro obiettivi nonché del loro contesto economico e giuridico. Nel caso di specie, ai fini della valutazione del contesto economico in cui si inserivano gli scambi di informazioni in questione, la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in errore nel ritenere che il mercato delle operazioni di cambio a pronti fosse di natura trasparente all’epoca dei fatti. In un mercato trasparente, le informazioni sono infatti immediatamente e gratuitamente accessibili a tutti gli operatori del mercato, il che non avviene nel mercato dei cambi a pronti, data la presenza di diversi tipi di informazioni. Tuttavia, tale errore di valutazione non incide sulla qualificazione degli scambi di informazioni controversi come «restrizione per oggetto». Infatti, tali scambi, che vertevano sui differenziali di quotazione, sugli ordini dei clienti, sulle posizioni di rischio aperte e sulle attività di negoziazione attuali o prospettiche, consentivano di ridurre le normali incertezze inerenti al mercato in questione e presentavano quindi un grado sufficiente di dannosità per la concorrenza. Per quanto riguarda gli argomenti delle ricorrenti secondo cui i comportamenti in questione sarebbero giustificati alla luce dei loro effetti proconcorrenziali, il Tribunale osserva, da un lato, che non occorre prendere in considerazione detti effetti in quanto tali quando si tratta di stabilire se gli scambi di informazioni controversi costituiscano una «restrizione per oggetto». Dall’altro lato, la presa in considerazione di presunti obiettivi legittimi non è determinante nella suddetta valutazione. In terzo luogo, il Tribunale analizza il motivo con cui si contesta l’esistenza di un’infrazione unica e continuata. Secondo le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato l’esistenza di un piano globale che perseguiva un obiettivo anticoncorrenziale unico al quale la [OSCURATO:PERSONA] intendeva contribuire e di cui era a conoscenza. Nel caso di specie, il Tribunale considera che la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente ritenuto che l’obiettivo anticoncorrenziale unico perseguito dagli operatori delle banche interessate fosse quello di attenuare le normali incertezze inerenti al mercato delle operazioni di cambio a pronti, rassicurando così gli operatori nelle loro decisioni di fissazione dei prezzi e di gestione dei rischi. Anche gli scambi di informazioni commercialmente sensibili, ai quali la [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato, perseguivano questo stesso obiettivo. Inoltre, vari elementi oggettivi confermano che i comportamenti anticoncorrenziali adottati dai partecipanti erano collegati e miravano a raggiungere lo scopo perseguito dal piano d’insieme constatato dalla [OSCURATO:PERSONA]. Anzitutto, i comportamenti in questione seguivano le stesse modalità di funzionamento, vale a dire discussioni vertenti sulle informazioni commercialmente sensibili, quotidiane e frequenti nell’ambito di una chat room privata, l’accesso alla quale era possibile unicamente su invito personale. Inoltre, essi coinvolgevano un gruppo di imprese stabile e si svolgevano tra le stesse persone fisiche che partecipavano per conto di tali imprese durante periodi paralleli o adiacenti. Tale gruppo è stato ampliato una volta che l’operatore di una di tali banche ha cambiato datore di lavoro e ha assunto le sue funzioni in seno alla [OSCURATO:PERSONA], portando così alla partecipazione di quest’ultima agli scambi di informazioni commercialmente sensibili sulla chat room di cui trattasi durante tutto il periodo pertinente. Infine, i comportamenti in questione riguardavano tutti gli stessi prodotti, vale a dire valute G10. Per quanto riguarda l’intenzione della [OSCURATO:PERSONA] di contribuire all’obiettivo comune e la sua conoscenza dei comportamenti illeciti degli altri partecipanti, il Tribunale conferma, da un lato, che il precedente impiego dell’operatore della [OSCURATO:PERSONA] faceva parte del contesto e poteva essere preso in considerazione per dimostrare che quest’ultima era a conoscenza dell’infrazione. Dall’altro lato, esso ricorda che la constatazione dell’esistenza di un’infrazione unica e continuata è distinta dalla questione se la responsabilità per tale infrazione nel suo complesso sia imputabile a un’impresa. Inoltre, l’imputabilità a un’impresa della responsabilità per l’infrazione unica e continuata nel suo complesso deve essere valutata alla luce di due elementi, vale a dire, in primo luogo, il suo contributo intenzionale agli obiettivi comuni perseguiti da tutti i partecipanti e, in secondo luogo, la sua conoscenza dei comportamenti illeciti previsti o attuati da altre imprese nel perseguire i medesimi obiettivi o il fatto che essa avesse potuto ragionevolmente prevederli e fosse pronta ad accettarne il rischio. Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta responsabile dell’infrazione di cui trattasi non nel suo complesso, ma nella misura in cui essa ha partecipato agli scambi estensivi e ricorrenti di informazioni attuali o prospettiche e commercialmente sensibili. Pertanto, non è assolutamente necessario analizzare se essa fosse a conoscenza dei comportamenti collusivi degli altri membri di tale infrazione e intendesse contribuire con il proprio comportamento agli obiettivi comuni perseguiti da tutti i partecipanti, dato che tali elementi non hanno alcuna incidenza sull’imputabilità a tale banca dell’infrazione contestata. Inoltre, il Tribunale considera che la [OSCURATO:PERSONA] poteva legittimamente ritenere che tale banca fosse venuta a conoscenza degli scambi che avevano avuto luogo sulla chat room di cui trattasi, alla quale il suo operatore era collegato, ancorché quest’ultimo non avesse partecipato attivamente ad alcuni degli scambi analizzati nella decisione impugnata, e che, in assenza di qualsiasi dissociazione pubblica della [OSCURATO:PERSONA] o di denuncia alle entità amministrative delle pratiche di cui trattasi, essa poteva essere considerata responsabile. La situazione avrebbe potuto essere diversa solo se le ricorrenti fossero state in grado di dimostrare, mediante elementi di prova certi e corredati da una precisa marca temporale, che la [OSCURATO:PERSONA] non era effettivamente venuta a conoscenza dello scambio o degli scambi contestati o ne era venuta a conoscenza solo in un lasso di tempo tale che le informazioni contenute in detti scambi avevano perso il loro carattere sensibile. In quarto e ultimo luogo, il Tribunale esamina il motivo vertente su errori commessi dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle diverse fasi del calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA]. Per determinare l’importo dell’ammenda irrogata, la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato il metodo previsto dagli orientamenti del 2006 ( 3 ). Tuttavia, per quanto riguarda il calcolo degli importi di base nell’ambito di tale metodo, essa ha deciso di utilizzare un valore sostitutivo anziché il valore delle vendite previsto al punto 13 di detti orientamenti. Come punto di partenza del calcolo di tale valore sostitutivo, la [OSCURATO:PERSONA] ha preso in considerazione gli importi nozionali annualizzati corrispondenti alle coppie di valute più negoziate delle operazioni che hanno avuto luogo con le controparti situate nel SEE nel corso dei mesi in cui le imprese hanno partecipato all’infrazione. Tali importi nozionali annualizzati sono stati poi moltiplicati per un fattore di adeguamento costituito, da un lato, da un fattore di adeguamento correlato al market making e, dall’altro, da un fattore di adeguamento correlato alla negoziazione per conto proprio. Per calcolare il fattore di adeguamento correlato al market making, la [OSCURATO:PERSONA] ha utilizzato un campione relativo a sedici scambi di informazioni avvenuti nel 2011 e nel 2012. Dopo aver ricordato che spettava alla [OSCURATO:PERSONA] assicurarsi di prendere in considerazione i migliori dati disponibili, il Tribunale rileva che i pochi elementi del campione, di cui oltre la metà non riguarda il periodo pertinente, non presentano un livello di dettaglio inerente a ciascuna coppia di valute considerata pertinente dalla [OSCURATO:PERSONA] in occasione di detto calcolo. Pertanto, non si può ritenere che detto campione fornisca dati che sarebbero stati sufficienti a garantire che tutte le coppie di valute interessate fossero proporzionalmente rappresentate alla luce della logica del fattore di adeguamento correlato al market making, vale a dire la presa in considerazione del fatto che gli utili ottenuti dalle transazioni sono integrati nel differenziale tra il corso di vendita e il corso di acquisto applicato su uno scambio di una coppia di valute riguardante una valuta del SEE. Per contro, i dati proposti dalle ricorrenti alla [OSCURATO:PERSONA] per determinare il fattore di adeguamento correlato al market making, ossia i dati Bloomberg BFIX, erano i migliori dati disponibili per attuare la metodologia definita dalla [OSCURATO:PERSONA] ai fini del calcolo del valore sostitutivo. Infatti, tali dati consentono di prendere in considerazione tutte le coppie di valute comprese nel perimetro delle valute interessate dal calcolo del fattore di adeguamento in questione, forniscono un campione più significativo per riflettere proporzionalmente gli importi nozionali annualizzati sui quali detto fattore è stato applicato e riguardano il periodo di infrazione della [OSCURATO:PERSONA]. Essi devono pertanto essere considerati più coerenti, completi e affidabili di quelli sui quali la [OSCURATO:PERSONA] si è basata per riflettere l’importanza economica dell’infrazione e il peso relativo della [OSCURATO:PERSONA] nella stessa. L’utilizzo da parte della [OSCURATO:PERSONA] dei dati Bloomberg BFIX non avrebbe neppure violato il principio della parità di trattamento nei confronti degli altri partecipanti all’infrazione, il quale non può ostare a che siano presi in considerazione i dati individualizzati delle imprese partecipanti all’infrazione, pur applicando la stessa metodologia per il calcolo del valore sostitutivo. Infatti, l’utilizzo di dati individualizzati relativi ai differenziali di quotazione riguardanti il periodo di partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’infrazione costituisce solo una modalità di attuazione della metodologia elaborata dalla [OSCURATO:PERSONA] e applicabile a tutte le parti di detta infrazione, che non ne altera la sostanza, ma è unicamente idoneo a rafforzare la precisione del valore sostitutivo di tale banca quanto all’importanza e alla portata della sua attività durante il periodo della sua partecipazione all’infrazione. Alla luce di quanto precede, il Tribunale annulla l’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata. Poi, statuendo sulla domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda formulata dalle ricorrenti, in applicazione della competenza estesa al merito riconosciutagli dall’articolo 261 TFUE nonché dall’articolo 31 del regolamento n. 1/2003 e tenendo conto in particolare dei dati Bloomberg BFIX nel calcolo del valore sostitutivo, il Tribunale infligge un’ammenda pari a EUR 28920000, di cui le ricorrenti sono responsabili in solido. ( 1 ) Decisione C(2021) 8612 final della [OSCURATO:PERSONA], del 2 dicembre 2021, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE [caso AT.40135 - FOREX ([OSCURATO:PERSONA])] (in prosieguo: la «decisione impugnata»). ( 2 ) Le valute interessate dalla decisione impugnata sono le seguenti: l’euro (EUR), il dollaro australiano (AUD), il dollaro canadese (CAD), il franco svizzero (CHF), la corona danese (DKK), la sterlina britannica (GBP), lo yen (JPY), la corona norvegese (NOK), il dollaro neozelandese (NZD), la corona svedese (SEK) e il dollaro statunitense (USD). ( 3 ) Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 ( GU 2006, C 210, pag. 2 ; in prosieguo: gli «orientamenti del 2006»).
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris