CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 marzo 2024
Cassazione n. 15534/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la doglianza prospettata, con la quale si contesta la violazione degli artt. 20 bis cod. pen e 545 bis cod. proc. pen non è consentita dalla legge in sede di legittimità in quanto l'applicazione in appello di una pena sostitutiva presuppone che, in casi come quello che occupa, attratti alla disciplina transitoria di cui ali' art 95 della legge n. 150 del 22 (entrata in vigore dopo la proposizione dell'appello),,ekel'imputato abbia formulato apposita sollecitazione in tal senso se non con i motivi aggiunti ( ipotesi nel caso possibile considerata la data di trattazione della udienza in appello) quantomeno in sede di conclusioni e che di contro non è consentito prospettare siffatta richiesta esclusivamente con il ricorso di legittimità, come avvenuto nella specie ( in termini si veda da ultimo, ex multis, Sez. 6 n. 33027 del 10/05/2023, Rv. 285090) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 marzo 2024.