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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 2024

Cassazione n. 19462/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di MESS[NA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Avverso la sentenza della Corte d'appello in epigrafe indicata ha proposto ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di furto aggravato dal mezzo fraudolento.

Il ricorrente ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 131 bis cod. pen.; manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.

Si osserva come il reato ascritto al ricorrente sia estinto per intervenuta prescrizione, essendo maturato il termine massimo di anni sette e mesi sei dalla data di consumazione (22/12/2015).

Facendo decorrere i termini predetti da tale data, tenuto conto dei periodi di sospensione, che ammontano a complessivi giorni 123, il resto è estinto per prescrizione alla data del 25/10/2023.

Sussistono le condizioni per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine massimo di prescrizione e non presentando l'impugnazione profili d'inammissibilità suscettibili d'incidere sulla valida instaurazione del rapporto di impugnazione.

E' il caso di aggiungere che risulta non necessario ogni altro approfondimento riguardo alle doglianze proposte dalla difesa.

Invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, anche di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez.

U, n. 1021 del 28/11/ 2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511).

Per altro verso, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso in esame, della causa di estinzione del reato della prescrizione (così Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275:"In presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva").

Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto reato e la estraneità ad esso dell'imputato.Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.

Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di MESS[NA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Avverso la sentenza della Corte d'appello in epigrafe indicata ha proposto ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di furto aggravato dal mezzo fraudolento. Il ricorrente ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 131 bis cod. pen.; manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Si osserva come il reato ascritto al ricorrente sia estinto per intervenuta prescrizione, essendo maturato il termine massimo di anni sette e mesi sei dalla data di consumazione (22/12/2015). Facendo decorrere i termini predetti da tale data, tenuto conto dei periodi di sospensione, che ammontano a complessivi giorni 123, il resto è estinto per prescrizione alla data del 25/10/2023. Sussistono le condizioni per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine massimo di prescrizione e non presentando l'impugnazione profili d'inammissibilità suscettibili d'incidere sulla valida instaurazione del rapporto di impugnazione. E' il caso di aggiungere che risulta non necessario ogni altro approfondimento riguardo alle doglianze proposte dalla difesa. Invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, anche di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. U, n. 1021 del 28/11/ 2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511). Per altro verso, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso in esame, della causa di estinzione del reato della prescrizione (così Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275:"In presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva"). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto reato e la estraneità ad esso dell'imputato.Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 19462/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris