CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2021
Cassazione n. 09632/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 del GIP TRIBUNALE di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché basato su motivi non proponibili in sede di legittimità, perché nella specie trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»); ritenuto in particolare che nella fattispecie il ricorrente lamenta un difetto di motivazione in relazione alla omessa valutazione degli elementi probatori acquisiti che a suo avviso non avrebbero potuto portare alla condanna del ricorrente secondo la regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, all'evidenza, dunque, ponendosi oltre i limiti di proponibilità del ricorso di legittimità sopra indicati; ritenuto infine che l'inammissibilità del ricorso va dichiarata con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto degli artt. 448, comma 2-bis, e dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen. e che alla stessa conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]