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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11078/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di L'Aquila il 20 febbraio 2024, in parziale riforma della decisione con cui il Tribunale di Teramo il 19 ottobre 2021, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto la stessa responsabile del reato di cui all'art. 590-bis cod. pen., fatto commesso il 24 maggio 2019, e, con l'aumento per la riconosciuta aggravante di avere commesso il fatto con la patente sospesa, la ha condannata alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa, invece, ha revocato il beneficio di cui all'art. 163 cod. pen., essendo risultato già concesso per tre volte; con conferma nel resto.

2. L'imputata si affida a due motivi con i quali lamenta promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione in relazione sia all'affermazione di penale responsabilità sia al mancato riconoscimento della invocata attenuate di cui al comma 7 dell'art. 590-bis cod. pen. 3.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Infatti l'impugnazione prospetta deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).

Entrambe le doglianze, peraltro in larga parte costruite in fatto ed in termini di dissenso soggettivo rispetto alle valutazioni giudiziali, risultano, comunque, meramente reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, che si rinvengono alle pp. 4-6 della sentenza impugnata, dai giudici di merito e che non sono scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. 4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e anche della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di L'Aquila il 20 febbraio 2024, in parziale riforma della decisione con cui il Tribunale di Teramo il 19 ottobre 2021, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto la stessa responsabile del reato di cui all'art. 590-bis cod. pen., fatto commesso il 24 maggio 2019, e, con l'aumento per la riconosciuta aggravante di avere commesso il fatto con la patente sospesa, la ha condannata alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa, invece, ha revocato il beneficio di cui all'art. 163 cod. pen., essendo risultato già concesso per tre volte; con conferma nel resto. 2. L'imputata si affida a due motivi con i quali lamenta promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione in relazione sia all'affermazione di penale responsabilità sia al mancato riconoscimento della invocata attenuate di cui al comma 7 dell'art. 590-bis cod. pen. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Infatti l'impugnazione prospetta deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). Entrambe le doglianze, peraltro in larga parte costruite in fatto ed in termini di dissenso soggettivo rispetto alle valutazioni giudiziali, risultano, comunque, meramente reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, che si rinvengono alle pp. 4-6 della sentenza impugnata, dai giudici di merito e che non sono scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. 4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e anche della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,
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